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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione senza termini all'udienza del 29 settembre 2025 e vertente TRA C.F. Parte_1
) in persona del liquidatore, e P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con l'avvocato
[...] C.F._1
Barbara Pucci e l'avvocato Ascanio Pensi
PARTE APPELLANTE E
P. IVA ), e per essa in Controparte_1 P.IVA_2 qualità di mandataria P. IVA Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Fabio Veroni
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), e per essa Controparte_3 P.IVA_4
C.F. ), Controparte_4 P.IVA_5 in persona del suo procuratore, con l'avvocato Dario Martella
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 8031/2019, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 12.04.2019
1 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
in persona del liquidatore, e Parte_1
in qualità di fideiussore, hanno proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27455/2013, emesso dal Tribunale di Roma, a seguito di ricorso di
[...] quale mandataria della Controparte_5 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
«Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 27455/2013
– N.R.G. 79039/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.12.2013 e notificato nelle date 13.1.2014 e 24.1.2014 è nullo, inefficace, illegittimo ed annullabile e, comunque, revocare lo stesso in quanto non dovute le somme ingiunte, anche in virtù di compensazione, per i motivi esposti in narrativ;
2) In subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto per eccessiva quantificazione del presunto credito, riducendo l'importo eventualmente ritenuto dovuto, anche in via di compensazione;
3) in ogni caso accertare la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi sul capitale, ex art. 1815 comma 2 e L. 108/96 per i motivi indicati in narrativa, nonché l'applicazione ovvero l'avvenuta corresponsione di interessi illegittimi, accertando di conseguenza l'effettivo saldo del rapporto di conto corrente tra le parti depurato degli interessi;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio nella sua Controparte_5 qualità di mandataria di per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa o contraria istanza od eccezione disattesa o respinta rigettare per inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 27455/13 (Nrg. 79093/13), questo integralmente confermando. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sn.
[...]
[...] ed il Sig. al pagamento in Parte_3 Parte_2 favore della opposta di € 51.561,42 oltre interessi del 7,99% annuo dal 4/10/2013 al soddisfo o in quell'altro maggiore o minore che verrà ritenuto dovuto oltre interessi come sopra indicati. Con rivalsa di spese e compensi professionali.»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27.11.2018 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n.° 27445/2013 erroneamente emesso dal Tribunale di Roma, per le motivazioni esposte;
accertato che, alla data del 03.10.2013 il saldo dei rapporti di conto corrente intercorsi tra la Parte_1
e la , era pari a - euro 35867,36 ;
[...] CP_5 per l'effetto dichiara la parte opponente tenuta al pagamento della minore somma del saldo di conti correnti come dovuto alla data del 3.10.2013 di euro 35867,36, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda all'effettivo soddisfo;
compensa tra le part le spese di lite per 2/3 e condanna parte opposta alla rifusione del residuo delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 1.170,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;
nei rapporti interni, pone definitivamente a carico di part convenuta le spese di CTU;
». A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sulla natura usuraria dei tassi di interesse applicati ai rapporti controversi
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico-giuridico, sicché le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, con le precisazioni di seguito svolte. Infatti, il Tribunale ritiene di propendere per la congruità della verifica effettuata sui conti applicando i tassi le commissioni e
3 spese come parametrati ai TEG determinati da BA di Italia, e rispettosi dei limiti di cui al TSU, tenuto conto che nessun superamento del TSU è stato riscontrato rispetto alle condizioni e tassi del conto n.° 1070471 su cui è confluita l'apertura di credito di euro 40,000,00; relativamente invece al conto n.° 4038137 sono stati riscontrati solo alcuni trimestri nei quali i tassi erano stati superiore al TSU, e in quanto rapportati al TEG, come determinato dai decreti e condizioni di BA di Italia, deriva una esposizione debitoria della società opponente relativa al saldo dei c/c, in misura certamente ridotta rispetto al decreto ingiuntivo. Con tale indagine, ovvero con applicazione dei tassi e condizioni contrattuali dei rapporti di C/C nei limiti del TEG come determinati da BA di Italia per tali operazioni, il ctu ha potuto ripristinare i saldi di dare e avere tra le parti, non espungendo del tutto oneri commissioni e i tassi previsti nei contratti che risultavano per tabulas approvati e sottoscritti. ( cfr contratti fasc opposta) Però per i trimestri in cui era emerso il superamento dei TSU soglia, ha ricondotto gli stessi nei limiti. Infatti, per entrambi i saldi di C/C ha provveduto a rimodularli, operando una rettifica delle somme che la banca ha ritenuto dovute dalla società correntista e per essa anche dal garante. Per l'effetto, il ctu ha ritenuto che in applicazione del quesito postigli relativamente al ricalcolo dei conteggi, espungendo del tutto gli interessi, ai sensi dell'art. 1815 cc e 644 cp, il saldo a favore della società correntista sarebbe stato a credito di euro 57.213,70; Viceversa operando il ricalcolo con i tassi e le condizioni di cui ai rapporti di conto corrente parametrati ai TEG come determinati da BA di Italia e nei limiti del TSU relativamente alle operazioni eseguite su entrambi i conti correnti, ne deriva un saldo totale a debito della società correntista di euro 35.867,36, di cui euro - 14.465,52 per il rapporto n. 10974471, ed euro- 21.401,84 per il rapporto 4038137. Tale ricalcolo deve considerarsi esatto, e rispondente alla necessità di accertare che le condizioni contrattuali previste nei rispettivi conti se concordate nei limiti delle disposizioni di cui alla L. 108/96, siano legittime e ove esse invece avessero superato i limiti del TSU, vanno riformulate nei limiti dei decreti ministeriali. Al riguardo, va osservato come, ai fini di una valutazione obiettiva, univoca e fondata su criteri certi e obiettivi, il conteggio per il calcolo del TAEG, da confrontare con il TSU, debba essere
4 predisposto sulla base delle disposizioni dettate dalla BA D'Italia, nel rispetto dell'art. 644 c.p. e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della L. n. 108/96. Difatti, “e "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla BA d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla BA d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla BA d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p.” (Trib. Milano, 21-10-2014). Il D.M. 1/7/2009, inoltre, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo delle commissioni di massimo scoperto. Il legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una chiara indicazione all'organo tecnico per assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza invece disporre alcunché in ordine alla formula già dedotta dalla BA d'Italia per il calcolo del TAEG. Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni in parola, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.
- Sul computo delle commissioni e spese nel calcolo del TAEG Anche la questione relativa al computo, nel TAEG, delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal
5 fine, la scelta operata dalla BA d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità. Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha recentemente ribadito il principio secondo il quale l'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, “pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass., n. 12965/2016). Pertanto, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., va accertato che, alla data del 3.10.2013 il saldo del conto corrente ordinario n.4038137 risultava pari ad euro -21.401,84, in quanto all'originario saldo di euro – 35.056,80 devono essere sottratti gli interessi illegittimamente addebitati per euro 13.654,96 a seguito del ricalcolo delle condizioni contrattuali, rapportate ai TEG, ed espunti i trimestri in cui i tassi abbiano superato il TSU;
mentre, il saldo del conto con apertura di credito n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, risultava pari ad euro – 14.465,52, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità. Complessivamente, alla data del 3.10.2013 risultava un saldo di euro – 35.867,36 a debito del cliente, verso la BA, somma certamente inferiore a quella dedotta con il decreto ingiuntivo, n.° 27455/2013.
Considerato che
i rapporti di conto corrente bancario per cui è causa tra le parti, non sono più in essere essendo stati risolti per revoca degli affidamenti può essere accolta, nei limiti innanzi indicati, la domanda dell'opponente relativa all'esatta quantificazione del saldo dei conti bancari in contestazione alla data della chiusura dei rapporti. Per l'effetto, dichiara che la e Parte_1 il fidejusssore siano tenuti al pagamento in Parte_2 favore dell'opposta della minor somma relativa al saldo del rapporti di conto corrente, pari a - euro 35.867,36, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda giudiziale al soddisfo;
Rigetta le ulteriori domande di entrambe le parti in quanto non provate;
§ 3. — Hanno proposto appello la società
[...]
e articolando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
6 «Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata, in riforma della sentenza pronunciata del Tribunale di Roma n° 8031/2019, emessa il 12.4.2019 nel giudizio R.G. 12602/14, per i motivi esposti in narrativa o per i diversi motivi rilevabili d'ufficio o comunque ritenuti di giustizia: 1) accertare e dichiarare come non dovute anche tramite compensazione le somme richieste dalla parte appellata e quantificate all'esito del giudizio di primo grado nell'importo di € 35.867,36 a favore della parte appellata e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte appellata;
2) in ogni caso accertare la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi sul capitale, ex art. 1815 comma 2 c.c. e L. 108/96 nonché l'applicazione ovvero l'avvenuta corresponsione di interessi illegittimi, accertando di conseguenza l'effettivo saldo dei rapporti di conto corrente tra le parti depurato degli interessi e correttamente quantificato dalla CTU del primo grado nell'importo di € 57.213,70 a favore del correntista o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.».
Ha resistito al gravame e per essa in Controparte_1 qualità di mandataria chiedendo il rigetto CP_6 dell'impugnazione e così concludendo: «Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa o contraria istanza od eccezione disattesa o respinta, rigettare l'appello proposto dalla e dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° Parte_2
8031/2019 questa integralmente confermando. Con rivalsa di spese e compensi del presente grado di giudizio.».
Con atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio di appello in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito controverso, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, ogni diversa o contraria istanza od eccezione disattesa o respinta - previa declaratoria di estromissione di dal Controparte_1 presente giudizio ex art. 111 terzo comma c.p.c. - rigettare l'appello principale proposto dalla Parte_1
e dal Sig. avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Roma n. 8031/2019, con integrale conferma di quest'ultima.
7 Con vittoria delle spese di lite ex DM 55/2014 e successive modificazioni, 15% spese generali ed accessori di legge.».
Con comparsa conclusionale depositata in data 29.07.2025 a società intervenuta ha altresì articolato istanza Controparte_3 di correzione dell'errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado chiedendo rimuoversi quanto indicato a pagina 8 della sentenza di primo grado, ossia laddove è riportato il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.12539/2014, N.R.G:29066/2014, emesso in forma esecutiva il 27 maggio 2014. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge”.
Il presente appello, istruito anche mediante rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, è stato posto in decisione all'udienza del 29.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) Coesistenza di due dispositivi nel corpo della stessa sentenza impugnata.
Con il primo motivo di appello, parte appellante domanda la riforma della sentenza di primo grado in quanto contenente, per evidente errore del primo Giudice, due diversi dispositivi di cui solo uno risulta evidentemente riferibile al procedimento in esame.
In particolare, lamenta l'appellante che, sebbene a pagina 7 della sentenza sia individuabile il dispositivo afferente al procedimento di primo grado oggetto della presente impugnazione, a pagina 8 della pronuncia impugnata viene riportato anche un diverso ed ulteriore dispositivo, questa volta di rigetto integrale, di fatto riferibile ad altro procedimento in quanto avente ad oggetto un differente decreto ingiuntivo e a firma di diverso Giudice.
8 B) Violazione dell'art. 2 l. 108/i96 e 644 cp – Errata applicazione in sentenza del ricalcolo dei saldi, della quantificazione degli interessi e della determinazione della soglia usura, eseguita non ai sensi dell'art. 644 c.p. ma ai sensi delle istruzioni BA d'Italia.
Con secondo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ai fini dell'individuazione del tasso soglia usura e del conseguente calcolo dei saldi di conto corrente, ha applicato un metodo di calcolo ai sensi di quanto indicato dalle istruzioni fornite dalla BA d'Italia in luogo di quello utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato rappresentato dal “ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 644 c.p. e L. 108/97”.
A fondamento della propria censura, deduce l'appellante che l'utilizzo dell'uno o dell'altro metodo di calcolo comporta esiti differenti considerato che, applicando il metodo utilizzato in primo grado dal Tribunale, è stato accertato un saldo a favore della banca pari ad euro 35.867,36, mentre con il metodo fatto proprio dal consulente tecnico d'ufficio il saldo, quantificato in euro 57.213,70, sarebbe stato, diversamente, a favore del correntista.
In particolare, aggiunge l'appellante che il CTU avrebbe, in via principale, correttamente applicato il metodo di calcolo ai sensi dell'art. 644 c.p. ed in forza della Legge 108/1997, “giunge a rideterminare un “SALDO A CREDITO PER IL CORRENTISTA di EURO 57.213,70”, salvo poi effettuare un “ricalcolo anche in base alle istruzioni della BA d'Italia “in conseguenza della assenza di indicazione del metodo di calcolo del TEG nella ordinanza”. Sicché l'appellante censura la scelta, operata in sede di consulenza tecnica d'ufficio, di effettuare il ricalcolo seguendo le indicazioni della BA d'Italia, non essendo stato indicato nell'ordinanza emessa dal Tribunale il metodo di calcolo da applicare.
In altri termini, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice “[…] ha ritenuto di poter optare per le modalità di ricalcolo dei saldi di conto corrente in base ai tassi soglia determinati secondo le istruzioni BA d'Italia “nei limiti dell'art. 644 cp e L. 108/96” quando invece tra le due rilevazioni, come si va ad evidenziare, sussiste insanabile divergenza.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
9 C) Erronea mancata ricomprensione in sentenza delle spese e oneri aggiuntivi, con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, nei calcoli per la determinazione della soglia usura.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato la legittimità della commissione di massimo scoperto e la sua esenzione dal calcolo della soglia usura.
Lamenta l'appellante come fosse oggetto del giudizio, non la legittimità o meno delle commissioni o spese aggiuntive, quanto piuttosto la loro rilevanza ai fini del computo del tasso soglia. Ove la sentenza impugnata avesse fatto applicazione dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità avrebbe certamente ritenuto di dover prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 L. 108/96, tutte le spese e commissioni applicate al rapporto.
D) Violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. ove prevede espressamente la nullità della pattuizione di interessi usurari e la conseguente non debenza di interessi a qualsiasi tasso.
Con il quarto motivo di impugnazione, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di dover ricondurre entro i limiti, anziché ritenerli non dovuti, gli interessi accertati di natura usuraria, senza peraltro specificare se per tale limite entro cui ricondurli dovesse intendersi il tasso di interesse legale ovvero il tasso soglia di riferimento.
§ 5. — L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo, rubricato: COESISTENZA DI DUE DISPOSITIVI NEL CORPO DELLA STESSA SENTENZA IMPUGNATA e volto alla riforma della sentenza in quanto contenente due dispositivi in evidente contrasto tra di essi, è fondato.
Invero dalla motivazione della sentenza risulta che il Tribunale ha accolto il secondo calcolo elaborato dal CTU, ossia quello elaborato con i tassi e le condizioni di cui ai rapporti di conto corrente parametrati ai TEG come determinati da BA di Italia e nei limiti del TSU relativamente alle operazioni eseguite su entrambi i conti correnti, da cui derivava un saldo totale a debito
10 della società correntista di euro 35.867,36, di cui euro -14.465,52 per il rapporto n. 10974471, ed euro- 21.401,84 per il rapporto 4038137.
È evidente pertanto che il secondo dispositivo nel quale il Tribunale ha disposto: “Respinge l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.12539/2014, N.R.G:29066/2014, emesso in forma esecutiva il 27 maggio 2014” è frutto di evidente errore materiale, derivante con ogni probabilità dalla omessa eliminazione ovvero erronea apposizione di un dispositivo relativo ad altra causa di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo tra l'altro diversi il nome del giudice, l'indicazione del d.i. opposto, la regolamentazione delle spese e la data della deliberazione della sentenza.
Ne deriva che la sentenza impugnata va corretta, eliminando il secondo dispositivo.
Il secondo motivo, rubricato: 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. 108/I96 E 644 CP – ERRATA APPLICAZIONE IN SENTENZA DEL RICALCOLO DEI SALDI, DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA USURA, ESEGUITA NON AI SENSI DELL'ART. 644 C.P. MA AI SENSI DELLE ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA, va respinto.
In proposito, il cd. “principio di simmetria” è stato riaffermato dalle S.U. nella sentenza n. 19597 del 18/09/2020 nella quale si è affermato: “Validità del cd. principio di simmetria. Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.
11 Ne deriva la correttezza della metodologia di calcolo del CTU utilizzata per verificare il superamento del tasso soglia, sulla base delle Istruzioni della BA di Italia.
Non risulta poi specificamente contestato il passaggio motivazionale nel quale il giudice di primo grado ha osservato che
“nessun superamento del TSU è stato riscontrato rispetto alle condizioni e tassi del conto n.° 1070471 su cui è confluita l'apertura di credito di euro 40,000,00”.
Pertanto, deve confermarsi la parte di motivazione in cui il Tribunale ha accertato che il credito della BA in relazione al il conto n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, era pari ad euro – 14.465,52 a debito della parte correntista conto n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, era pari ad euro – 14.465,52 a debito della parte correntista.
Il terzo motivo, intitolato: “3) ERRONEA MANCATA RICOMPRENSIONE IN SENTENZA DELLE SPESE E ONERI AGGIUNTIVI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, NEI CALCOLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA USURA” va accolto.
In applicazione del principio formulato da Cass Sez.U -, Sentenza n.24675 del 19/10/2017 sull'usura originaria, nonché di quanto stabilito da Cass. Sezioni Unite n.16303/2018 -secondo cui nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n.185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni di legge n.108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata-intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento-rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.2 comma 1 , della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata , rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
12 il “margine” degli interessi eventualmente residuo , pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati,- si è disposta in appello una nuova CTU volta al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 4038137 mediante l'applicazione dei due suesposti principi;
per il periodo successivo al 1.1.2009, si è chiesto all'ausiliare di includere nel calcolo del TEG la CMS;
si è quindi chiesto al CTU il ricalcolo del saldo del suddetto conto eliminando totalmente gli interessi applicati nei relativi trimestri nel caso in cui, all'esito del calcolo di cui al punto precedente, abbia rilevato usura originaria.
In mancanza degli estratti conto integrali (estratto conto, scalare e foglio competenze), per il periodo dal 30/06/1997 al 31/12/2002, al fine di svolgere i conteggi del conto per tutto il periodo oggetto di analisi (dal 30/06/1997 al 13/03/2012) il Ctu è stata autorizzata, con provvedimento del Giudice del 07/04/2025, a servirsi degli allegati contabili alla Ctu di primo grado, Tabella A, Tabella CC, e Tabella C.
In risposta al quesito il CTU:
-ha provveduto a ricondurre la tipologia riscontrata nel rapporto di c/c n. 4038137 esaminato, a quella prevista dalla BA D'Italia, ed in particolare: 1) Apertura di credito in conto corrente (Cat.1)
- ha utilizzato, il seguente metodo di calcolo fino al 31/12/2009:
TEG =INTERESSI *36.500 + ONERI *100
NUMERI DEBITORI ACCORDATO. Dove:
INTERESSI = competenze relative al periodo di riferimento
- valore determinato come prodotto Controparte_7 fra i “capitali ottenuti” ed i “giorni “
ONERI = relativi alle spese sostenute per il perfezionamento dell'operazione determinati cosi' come previsto nelle Istruzioni della BA .
Tra gli oneri considerati nel periodo dal 30/06/1997, al 31/12/2009, non è stata inclusa la commissione di massimo
13 scoperto, come recitano tra l'altro al punto D le Istruzioni di BA D'Italia dell'agosto 20091.
Per i trimestri del conto in essere nel periodo dal primo gennaio 2010 in poi, e si è utilizzato, il seguente metodo di calcolo:
TEG =INTERESSI *36.500 + ONERI SU BASE ANNUA *100
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
Dove:
-gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento;
-i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i
“giorni”;
-gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione gli oneri annuali devono essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.
Si è proceduto a catalogarne gli interessi ed i relativi numeri debitori, e quindi a calcolare in primo luogo il tasso nominale del conto.
Cosi' procedendo si è determinata la percentuale da aggiungere al tasso nominale, per la determinazione del Teg del conto, ottenuta come rapporto fra gli oneri del periodo e lo scoperto accordato.
Dal 01/01/2010, sono state inserite negli oneri, le commissioni di disponibilita' immediata fondi (CDF), e la commissione di istruttoria veloce (CIV).
Dalla lettura delle Istruzioni di BA D'Italia dell'Agosto 2009 , ( per i periodi del conto in essere dal 01/10/2010 in poi ) si evince che sono ricomprese nel calcolo del Teg sia le CMS, sia ogni altra voce di spesa collegata al credito, ivi comprese quelle preliminari all'erogazione, la commissione di affidamento ( paragrafo C4 –punto 7–includono nel calcolo del TEG gli oneri
14 per la messa disposizione di fondi ), e di istruttoria veloce , con una distinzione nella modalita' di trattamento degli oneri ( annualizzazione), a seconda che si tratti di oneri ricorrenti o di oneri occasionali, connessi con eventi destinati a non ripetersi (paragrafo C3 - a ) .
Per il periodo dal 30/06/1997 al 31/12/2002, le spese da inserire nel calcolo sono state dedotte dall'allegato A della prima Ctu. Per i periodi successivi, poichè in possesso dei dettagli delle stesse, sono state incluse le spese di liquidazione, quelle per affidamenti, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, e comunque tutte quelle connesse con l'erogazione del credito.
Sono stati invece esclusi gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti rapporti di finanziamento o di deposito (es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento).
Individuando quindi il tasso soglia del periodo, ottenuto secondo le prescrizioni dell'Art. 2 della Legge 7 marzo 1996 N.108, e del D.L.13 maggio 2011 n.70 art.8 comma 5 lett. d, lo si è confrontato con il Teg del conto, determinato come illustrato sopra.
Per individuare l'eventuale usura originaria bisogna accertare se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni:
a) al momento della pattuizione degli interessi;
b) al momento in cui la BA abbia esercitato lo ius variandi, modificando i tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni;
c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito).
La verifica è stata condotta a partire dal primo trimestre del conto al 30/06/1997, come prescrive il quesito proposto all'ausiliare, e altresi' al momento della stipula dei contratti di affidamento. (V. All. A, A1, A2 A3).
Il Teg del conto, alla data di stipula dei contratti di affidamento del 06/07/2004, del 30/09/2004 e del 26/02/2008, è
15 risultato sempre inferiore al tasso soglia, di conseguenza non si è riscontrata usura originaria. (V.All. A)
Per il periodo antecedente alla data di stipula del primo contratto di affidamento (06/07/2004), partendo dal 30/06/1997, trimestre in cui il Teg è risultato inferiore al tasso soglia, si sono riscontrati degli esuberi rispetto al tasso soglia del periodo, piu' precisamente dal terzo trimestre 1998 al primo trimestre 2000, nel terzo trimestre 2001 e nel primo e secondo trimestre 2002. (V.All.A1)
Agli atti di causa non è presente il contratto di apertura del conto, di conseguenza, gli eventuali esuberi riscontrati, per tali periodi, risultano di difficile qualificazione, poichè non sono note le pattuizione iniziali dei tassi, nè si puo' giudicare se i tassi sono stati variati dalla BA in senso peggiorativo, rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, al momento in cui la BA ha eventualmente esercitato lo ius variandi.
Poichè tuttavia il quesito prescrive di partire dal trimestre al 30/06/1997, trimestre in cui il Teg è risultato inferiore al tasso soglia, si sono qualificati come usura originaria solo i periodi risultati in esubero, ma in cui la BA ha utilizzato un tasso maggiore di quello del trimestre al 30/06/1997, (variazioni peggiorative). È stata quindi rilevata usura originaria nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo 2001. Si è quindi svolto un primo conteggio del saldo del conto n. 4038137 ), CP_8 azzerando gli interessi per tali trimestri.
Prudenzialmente in virtu' di quanto appena rappresentato è stato predisposto altresi' un secondo conteggio, (V.ALL.D) che, in assenza del contratto di apertura del conto, e quindi della pattuizione iniziale, non considera gli esuberi accertati, lasciando invariati gli interessi in tali trimestri.
Come prescrive il quesito, è stato effettuato inoltre, per ogni trimestre del conto compreso tra l'entrata in vigore della L.108/96 ed il 31/12/2009, il separato confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata, e l'entita' massima della CMS applicabile (c.d. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l'entita' della Cms media, indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'Art. 2 comma 1 legge n. 108/96.
16 L'eventuale applicazione di commissioni che superano l'entita' della CMS soglia, non determina, di per sé, usurarieta' del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.
A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della eventuale CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la BA avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di usura di volta in volta vigenti. (“margine”).
Qualora l'eventuale eccedenza della commissione rispetto alla CMS Soglia, sia inferiore a tale margine è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.
Nell'allegato A1 predisposto è stato rappresentato tale procedimento di calcolo.
Dall'analisi dell'allegato A1 predisposto si evince che le CMS praticate, nei trimestri dal primo 1998 al primo 2000 e nel primo, secondo e terzo 2002 sono risultate in usura. (V.All.A1).
RICALCOLO C/C N. 4038137 (V.All.B e C ) – (Partendo dal trimestre al 30/06/1997 con azzeramento interessi per trimestri III e IV 1998 e III 2001, per usura originaria )
Il CTU ha predisposto un analisi di tipo informatico, con l'inserimento dei movimenti contabili riscontrati negli estratti del conto corrente n. 4038137, intrattenuto dalla
[...]
con la , sia per il riscontro Controparte_9 CP_10 CP_5 contabile dell'estratto conto bancario per data e capitalizzazione trimestrale effettuata dalla BA, sia per la successiva rielaborazione effettuata dal C.T.U., con i criteri di cui si dira' in seguito.
In virtu' di tale analisi è stato possibile constatare che il saldo del conto, all'esito dei conteggi effettuati dalla BA, per il periodo intercorrente fra la data del 30/06/1997, (primo estratto conto, come da allegato CC precedente CTU, e la data del 13/03/2012 data di passaggio a sofferenza del conto), è a debito per la societa' per € 35.056,80 (-).
All'esito dell'analisi compiuta al precedente paragrafo 2.1 della relazione, è stato svolto tale primo conteggio, partendo dal
17 trimestre al 30/06/1997, e qualificando come usura originaria solo i periodi risultati in esubero, ma in cui la BA ha utilizzato un tasso di interesse maggiore di quello del trimestre al 30/06/1997, (variazioni peggiorative) e precisamente nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo 2001, azzerando gli interessi per tali trimestri.
Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state azzerate nei trimestri dove si è riscontrata usura originaria e ricondotte entro soglia per gli altri periodi in cui sono risultate in usura.
Fino al 31/12/2002, in mancanza degli estratti conto integrali, il conteggio è stato svolto utilizzando i dati come risultanti dall'allegato CC alla prima relazione di consulenza tecnica, e rilevando le differenze tra le competenze ricalcolate dalla scrivente e quelle bancarie, (V.All.B); differenze che hanno rettificato il saldo iniziale del conteggio al 31/12/2002. Per il periodo successivo al 31/12/2002, infatti, disponendo degli estratti conto integrali, il conteggio è proseguito con l'inserimento dei movimenti contabili giorno per giorno e successivo ordinamento per data valuta. (V.All.C ).
Si è quindi sostituito di fatto tra i movimenti contabili all'importo totale per competenze calcolato dalla BA, quello ricalcolato dalla scrivente CTU, in applicazione di quanto fin qui descritto.
Si è determinato il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, risultato a debito per la societa' Parte_1
e pari nel totale ad € 23.631,19 (-) (V. All. C)
[...]
Si è riscontrata una differenza pari a € 11.425,61 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012.
Il prospetto di Ricalcolo interessi ai tassi bancari, allegato alla CTU sotto la lettera C fornisce in dettaglio la composizione di tale saldo.
RICALCOLO C/C N. 4038137 (V.All.D) – (Senza azzeramento interessi per i trimestri in esubero, senza rilevare usura originaria) -
18 È stato predisposto altresi' un secondo conteggio, (V.ALL.D) che, in assenza del contratto di apertura del conto, e quindi della pattuizione iniziale, non qualifica come usura originaria gli esuberi accertati, calcolando quindi gli interessi anche in tali trimestri.
Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state ricondotte entro soglia, e tali differenze hanno rettificato il saldo iniziale al 31/12/2002, per il calcolo del saldo finale del conto.
Per il periodo successivo al 31/12/2002, infatti, disponendo degli estratti conto integrali, il conteggio è proseguito con l'inserimento dei movimenti contabili giorno per giorno e successivo ordinamento per data valuta. (V.All.D)
Si è quindi sostituito di fatto tra i movimenti contabili all'importo totale per competenze calcolato dalla BA, quello ricalcolato dal CTU, in applicazione di quanto fin qui descritto.
Si è determinato il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, risultato a debito per la societa' Parte_1
e pari nel totale ad € 33.225,73 (-) (V. All. D). Si è riscontrata
[...] una differenza pari a € 1.831,07 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012.
Il prospetto di Ricalcolo interessi ai tassi bancari, allegato al presente elaborato sotto la lettera D fornisce in dettaglio la composizione di tale saldo.
Il CTU ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“–CONTEGGIO N. 1
C/C n.4038137 (V. All. A, A1, A2, A3, B e C) Il Teg del conto, alla data di stipula dei contratti di affidamento del 06/07/2004, del 30/09/2004 e del 26/02/2008, è risultato sempre inferiore al tasso soglia. Per il periodo precedente, partendo dal trimestre al 30/06/1997, il Teg del conto, per verifica dell'usura originaria, è risultato superiore al tasso soglia nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo 2001.
19 Si è quindi svolto un primo conteggio del saldo del conto, azzerando gli interessi del terzo e quarto trimestre 1998 e del terzo 2001.
Le CMS praticate, nei trimestri dal primo 1998 al primo 2000 e nel primo, secondo e terzo 2002 sono risultate in usura. (V.All.A1)
Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state azzerate nei trimestri dove si è riscontrata usura originaria e ricondotte entro soglia per gli altri periodi in cui sono risultate in usura. (V. All.B e C)
Il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, è risultato a debito per la societa e pari nel Parte_1 totale ad € 23.631,19 (-) (V. All. C)
Si è riscontrata una differenza pari a € 11.425,61 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012.
–CONTEGGIO N. 2
2- C/C n.4038137 (V. All. A, A1, A2, A3, D) Il Teg del conto, alla data di stipula dei contratti di affidamento del 06/07/2004, del 30/09/2004 e del 26/02/2008, è risultato sempre inferiore al tasso soglia. Per il periodo precedente considerando la mancanza del contratto di apertura del conto e delle pattuizioni originarie dei tassi, il Teg del conto, per verifica dell'usura originaria, ha rilevato degli esuberi, che non sono stati qualificati come usura originaria.
Si è quindi svolto un secondo conteggio del saldo del conto, calcolando quindi gli interessi anche in tali trimestri. Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state ricondotte entro soglia. (V. All. D)
Il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, è risultato a debito per la societa' e pari nel Parte_1 totale ad € 33.225,73 (-) (V. All. D)
20 Si è riscontrata una differenza pari a € 1.831,07 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012”.
Ritiene il collegio che vada accolto il ricalcolo n. 1 per le seguenti ragioni.
Il conto corrente in questione non presentava tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, in quanto, come emerge dalla CTU di primo grado, il primo estratto conto disponibile risale al trimestre 30/06/1997. Si è pertanto preso a riferimento il tasso di interesse praticato dalla banca nel periodo in questione ed il ricalcolo effettuata dal CTU è partito dal saldo risultante al relativo trimestre, non specificatamente contestato dall'appellante. D'altra parte l'opponente non ha neppure contestato la mancata produzione dei relativi estratti conto.
Ne consegue che il CTU ha correttamente qualificato come usura originaria i successivi periodi risultati in esubero, in cui la BA ha utilizzato un tasso di interesse maggiore di quello del trimestre al 30/06/1997, in quanto non risulta che nel frattempo fosse stato validamente esercitato lo ius variandi da parte della BA.
Ne deriva che i tassi oltre soglia rilevati dal CTU nei nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo trimestre 2001, antecedenti alla data del 31/12/2002 dalla quale la serie degli estratti conto è completa, non può ravvisarsi l'usura successiva, e come tale ininfluente, come sostenuto dall'appellata. Stesso discorso vale per le CMS praticate, nei trimestri dal primo 1998 al primo 2000 e nel primo, secondo e terzo 2002.
In conclusione, all'esito del ricalcolo la somma a debito della correntista per il c/c n. 4038137 è pari a euro 23.631,19 con interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il quarto motivo di appello, intitolato: 4) VIOLAZIONE DELL'ART. 1815 COMMA 2 C.C. OVE PREVEDE ESPRESSAMENTE LA NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI USURARI E LA CONSEGUENTE NON DEBENZA DI INTERESSI A QUALSIASI TASSO risulta assorbito dal ricalcolo effettuato dal CTU nominato in appello, che
21 ha provveduto ad azzerare gli addebiti per interessi e cms nei trimestri dove si è riscontrata usura originaria.
In conclusione, la somma di cui l'appellante è risultata debitrice per il conto n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, era pari ad euro – 14.465,52 a debito della parte correntista mentre la somma a debito della correntista per il c/c n. 4038137 era pari a euro 23.631,19. Ne deriva un debito complessivo pari ad euro 38.096,71.
Tuttavia né la e per essa Controparte_1 CP_6 né la parte intervenuta rappresentata da Controparte_3 [...]
hanno proposto appello incidentale Controparte_4 avverso la statuizione del primo giudice, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l'odierna appellante al pagamento della minor somma di euro 35867,36, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda all'effettivo soddisfo. Invero le predette parti hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Ne deriva che, nonostante l'accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado, emendata dall'errore materiale, va confermata.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente della parte appellante.
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA, in favore di CP_3
rappresentata da e nella
[...] Controparte_4 misura di euro 3.476 oltre a spese generali, IVA e CPA, in favore della e per essa che ha depositato Controparte_1 CP_6 solo la comparsa di costituzione e risposta.
Le spese di CTU gravano definitivamente sull'appellante e sulla parte intervenuta nella misura del 50% per ciascuna, atteso che l'accertamento peritale si è reso necessario stante la fondatezza del terzo motivo di appello.
PER QUESTI MOTIVI
22 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e per essa in qualità di mandataria Controparte_1
e della parte intervenuta CP_6 Controparte_3 rappresentata da contro la Controparte_4 sentenza 8031/2019, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dispone l'annullamento della parte di dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma n. 8031/2019 laddove dispone dopo la dicitura “IL GIUDICE Onorario Dr.ssa Maria Corvino” le seguenti statuizioni: “
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.12539/2014, N.R.G:29066/2014, emesso in forma esecutiva il 27 maggio 2014. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge. Roma, 10 aprile 2019 Il Giudice (dott.ssa Paola Ragozzo)”;
2. — conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. — condanna la parte appellante al rimborso delle spese del presente giudizio di appello in favore di Controparte_3 rappresentata da nella misura di Controparte_4 euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA e CPA, ed in favore della e per essa liquidate nella Controparte_1 CP_6 misura di euro 3.476 oltre a spese generali, IVA.:
4. — pone definitivamente a carico dell'appellante e della parte intervenuta nella misura del 50% per ciascuna le spese della CTU svolta nel presente grado di giudizio. Così deciso in Roma il giorno 29.9.2025.
Il Presidente estensore
23
) in persona del liquidatore, e P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con l'avvocato
[...] C.F._1
Barbara Pucci e l'avvocato Ascanio Pensi
PARTE APPELLANTE E
P. IVA ), e per essa in Controparte_1 P.IVA_2 qualità di mandataria P. IVA Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Fabio Veroni
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), e per essa Controparte_3 P.IVA_4
C.F. ), Controparte_4 P.IVA_5 in persona del suo procuratore, con l'avvocato Dario Martella
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 8031/2019, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 12.04.2019
1 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
in persona del liquidatore, e Parte_1
in qualità di fideiussore, hanno proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27455/2013, emesso dal Tribunale di Roma, a seguito di ricorso di
[...] quale mandataria della Controparte_5 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
«Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 27455/2013
– N.R.G. 79039/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.12.2013 e notificato nelle date 13.1.2014 e 24.1.2014 è nullo, inefficace, illegittimo ed annullabile e, comunque, revocare lo stesso in quanto non dovute le somme ingiunte, anche in virtù di compensazione, per i motivi esposti in narrativ;
2) In subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto per eccessiva quantificazione del presunto credito, riducendo l'importo eventualmente ritenuto dovuto, anche in via di compensazione;
3) in ogni caso accertare la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi sul capitale, ex art. 1815 comma 2 e L. 108/96 per i motivi indicati in narrativa, nonché l'applicazione ovvero l'avvenuta corresponsione di interessi illegittimi, accertando di conseguenza l'effettivo saldo del rapporto di conto corrente tra le parti depurato degli interessi;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio nella sua Controparte_5 qualità di mandataria di per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa o contraria istanza od eccezione disattesa o respinta rigettare per inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 27455/13 (Nrg. 79093/13), questo integralmente confermando. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sn.
[...]
[...] ed il Sig. al pagamento in Parte_3 Parte_2 favore della opposta di € 51.561,42 oltre interessi del 7,99% annuo dal 4/10/2013 al soddisfo o in quell'altro maggiore o minore che verrà ritenuto dovuto oltre interessi come sopra indicati. Con rivalsa di spese e compensi professionali.»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27.11.2018 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n.° 27445/2013 erroneamente emesso dal Tribunale di Roma, per le motivazioni esposte;
accertato che, alla data del 03.10.2013 il saldo dei rapporti di conto corrente intercorsi tra la Parte_1
e la , era pari a - euro 35867,36 ;
[...] CP_5 per l'effetto dichiara la parte opponente tenuta al pagamento della minore somma del saldo di conti correnti come dovuto alla data del 3.10.2013 di euro 35867,36, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda all'effettivo soddisfo;
compensa tra le part le spese di lite per 2/3 e condanna parte opposta alla rifusione del residuo delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 1.170,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;
nei rapporti interni, pone definitivamente a carico di part convenuta le spese di CTU;
». A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sulla natura usuraria dei tassi di interesse applicati ai rapporti controversi
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico-giuridico, sicché le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, con le precisazioni di seguito svolte. Infatti, il Tribunale ritiene di propendere per la congruità della verifica effettuata sui conti applicando i tassi le commissioni e
3 spese come parametrati ai TEG determinati da BA di Italia, e rispettosi dei limiti di cui al TSU, tenuto conto che nessun superamento del TSU è stato riscontrato rispetto alle condizioni e tassi del conto n.° 1070471 su cui è confluita l'apertura di credito di euro 40,000,00; relativamente invece al conto n.° 4038137 sono stati riscontrati solo alcuni trimestri nei quali i tassi erano stati superiore al TSU, e in quanto rapportati al TEG, come determinato dai decreti e condizioni di BA di Italia, deriva una esposizione debitoria della società opponente relativa al saldo dei c/c, in misura certamente ridotta rispetto al decreto ingiuntivo. Con tale indagine, ovvero con applicazione dei tassi e condizioni contrattuali dei rapporti di C/C nei limiti del TEG come determinati da BA di Italia per tali operazioni, il ctu ha potuto ripristinare i saldi di dare e avere tra le parti, non espungendo del tutto oneri commissioni e i tassi previsti nei contratti che risultavano per tabulas approvati e sottoscritti. ( cfr contratti fasc opposta) Però per i trimestri in cui era emerso il superamento dei TSU soglia, ha ricondotto gli stessi nei limiti. Infatti, per entrambi i saldi di C/C ha provveduto a rimodularli, operando una rettifica delle somme che la banca ha ritenuto dovute dalla società correntista e per essa anche dal garante. Per l'effetto, il ctu ha ritenuto che in applicazione del quesito postigli relativamente al ricalcolo dei conteggi, espungendo del tutto gli interessi, ai sensi dell'art. 1815 cc e 644 cp, il saldo a favore della società correntista sarebbe stato a credito di euro 57.213,70; Viceversa operando il ricalcolo con i tassi e le condizioni di cui ai rapporti di conto corrente parametrati ai TEG come determinati da BA di Italia e nei limiti del TSU relativamente alle operazioni eseguite su entrambi i conti correnti, ne deriva un saldo totale a debito della società correntista di euro 35.867,36, di cui euro - 14.465,52 per il rapporto n. 10974471, ed euro- 21.401,84 per il rapporto 4038137. Tale ricalcolo deve considerarsi esatto, e rispondente alla necessità di accertare che le condizioni contrattuali previste nei rispettivi conti se concordate nei limiti delle disposizioni di cui alla L. 108/96, siano legittime e ove esse invece avessero superato i limiti del TSU, vanno riformulate nei limiti dei decreti ministeriali. Al riguardo, va osservato come, ai fini di una valutazione obiettiva, univoca e fondata su criteri certi e obiettivi, il conteggio per il calcolo del TAEG, da confrontare con il TSU, debba essere
4 predisposto sulla base delle disposizioni dettate dalla BA D'Italia, nel rispetto dell'art. 644 c.p. e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della L. n. 108/96. Difatti, “e "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla BA d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla BA d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla BA d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p.” (Trib. Milano, 21-10-2014). Il D.M. 1/7/2009, inoltre, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo delle commissioni di massimo scoperto. Il legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una chiara indicazione all'organo tecnico per assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza invece disporre alcunché in ordine alla formula già dedotta dalla BA d'Italia per il calcolo del TAEG. Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni in parola, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.
- Sul computo delle commissioni e spese nel calcolo del TAEG Anche la questione relativa al computo, nel TAEG, delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal
5 fine, la scelta operata dalla BA d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità. Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha recentemente ribadito il principio secondo il quale l'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, “pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass., n. 12965/2016). Pertanto, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., va accertato che, alla data del 3.10.2013 il saldo del conto corrente ordinario n.4038137 risultava pari ad euro -21.401,84, in quanto all'originario saldo di euro – 35.056,80 devono essere sottratti gli interessi illegittimamente addebitati per euro 13.654,96 a seguito del ricalcolo delle condizioni contrattuali, rapportate ai TEG, ed espunti i trimestri in cui i tassi abbiano superato il TSU;
mentre, il saldo del conto con apertura di credito n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, risultava pari ad euro – 14.465,52, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità. Complessivamente, alla data del 3.10.2013 risultava un saldo di euro – 35.867,36 a debito del cliente, verso la BA, somma certamente inferiore a quella dedotta con il decreto ingiuntivo, n.° 27455/2013.
Considerato che
i rapporti di conto corrente bancario per cui è causa tra le parti, non sono più in essere essendo stati risolti per revoca degli affidamenti può essere accolta, nei limiti innanzi indicati, la domanda dell'opponente relativa all'esatta quantificazione del saldo dei conti bancari in contestazione alla data della chiusura dei rapporti. Per l'effetto, dichiara che la e Parte_1 il fidejusssore siano tenuti al pagamento in Parte_2 favore dell'opposta della minor somma relativa al saldo del rapporti di conto corrente, pari a - euro 35.867,36, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda giudiziale al soddisfo;
Rigetta le ulteriori domande di entrambe le parti in quanto non provate;
§ 3. — Hanno proposto appello la società
[...]
e articolando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
6 «Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata, in riforma della sentenza pronunciata del Tribunale di Roma n° 8031/2019, emessa il 12.4.2019 nel giudizio R.G. 12602/14, per i motivi esposti in narrativa o per i diversi motivi rilevabili d'ufficio o comunque ritenuti di giustizia: 1) accertare e dichiarare come non dovute anche tramite compensazione le somme richieste dalla parte appellata e quantificate all'esito del giudizio di primo grado nell'importo di € 35.867,36 a favore della parte appellata e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte appellata;
2) in ogni caso accertare la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi sul capitale, ex art. 1815 comma 2 c.c. e L. 108/96 nonché l'applicazione ovvero l'avvenuta corresponsione di interessi illegittimi, accertando di conseguenza l'effettivo saldo dei rapporti di conto corrente tra le parti depurato degli interessi e correttamente quantificato dalla CTU del primo grado nell'importo di € 57.213,70 a favore del correntista o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.».
Ha resistito al gravame e per essa in Controparte_1 qualità di mandataria chiedendo il rigetto CP_6 dell'impugnazione e così concludendo: «Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa o contraria istanza od eccezione disattesa o respinta, rigettare l'appello proposto dalla e dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° Parte_2
8031/2019 questa integralmente confermando. Con rivalsa di spese e compensi del presente grado di giudizio.».
Con atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio di appello in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito controverso, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, ogni diversa o contraria istanza od eccezione disattesa o respinta - previa declaratoria di estromissione di dal Controparte_1 presente giudizio ex art. 111 terzo comma c.p.c. - rigettare l'appello principale proposto dalla Parte_1
e dal Sig. avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Roma n. 8031/2019, con integrale conferma di quest'ultima.
7 Con vittoria delle spese di lite ex DM 55/2014 e successive modificazioni, 15% spese generali ed accessori di legge.».
Con comparsa conclusionale depositata in data 29.07.2025 a società intervenuta ha altresì articolato istanza Controparte_3 di correzione dell'errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado chiedendo rimuoversi quanto indicato a pagina 8 della sentenza di primo grado, ossia laddove è riportato il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.12539/2014, N.R.G:29066/2014, emesso in forma esecutiva il 27 maggio 2014. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge”.
Il presente appello, istruito anche mediante rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, è stato posto in decisione all'udienza del 29.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) Coesistenza di due dispositivi nel corpo della stessa sentenza impugnata.
Con il primo motivo di appello, parte appellante domanda la riforma della sentenza di primo grado in quanto contenente, per evidente errore del primo Giudice, due diversi dispositivi di cui solo uno risulta evidentemente riferibile al procedimento in esame.
In particolare, lamenta l'appellante che, sebbene a pagina 7 della sentenza sia individuabile il dispositivo afferente al procedimento di primo grado oggetto della presente impugnazione, a pagina 8 della pronuncia impugnata viene riportato anche un diverso ed ulteriore dispositivo, questa volta di rigetto integrale, di fatto riferibile ad altro procedimento in quanto avente ad oggetto un differente decreto ingiuntivo e a firma di diverso Giudice.
8 B) Violazione dell'art. 2 l. 108/i96 e 644 cp – Errata applicazione in sentenza del ricalcolo dei saldi, della quantificazione degli interessi e della determinazione della soglia usura, eseguita non ai sensi dell'art. 644 c.p. ma ai sensi delle istruzioni BA d'Italia.
Con secondo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ai fini dell'individuazione del tasso soglia usura e del conseguente calcolo dei saldi di conto corrente, ha applicato un metodo di calcolo ai sensi di quanto indicato dalle istruzioni fornite dalla BA d'Italia in luogo di quello utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato rappresentato dal “ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 644 c.p. e L. 108/97”.
A fondamento della propria censura, deduce l'appellante che l'utilizzo dell'uno o dell'altro metodo di calcolo comporta esiti differenti considerato che, applicando il metodo utilizzato in primo grado dal Tribunale, è stato accertato un saldo a favore della banca pari ad euro 35.867,36, mentre con il metodo fatto proprio dal consulente tecnico d'ufficio il saldo, quantificato in euro 57.213,70, sarebbe stato, diversamente, a favore del correntista.
In particolare, aggiunge l'appellante che il CTU avrebbe, in via principale, correttamente applicato il metodo di calcolo ai sensi dell'art. 644 c.p. ed in forza della Legge 108/1997, “giunge a rideterminare un “SALDO A CREDITO PER IL CORRENTISTA di EURO 57.213,70”, salvo poi effettuare un “ricalcolo anche in base alle istruzioni della BA d'Italia “in conseguenza della assenza di indicazione del metodo di calcolo del TEG nella ordinanza”. Sicché l'appellante censura la scelta, operata in sede di consulenza tecnica d'ufficio, di effettuare il ricalcolo seguendo le indicazioni della BA d'Italia, non essendo stato indicato nell'ordinanza emessa dal Tribunale il metodo di calcolo da applicare.
In altri termini, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice “[…] ha ritenuto di poter optare per le modalità di ricalcolo dei saldi di conto corrente in base ai tassi soglia determinati secondo le istruzioni BA d'Italia “nei limiti dell'art. 644 cp e L. 108/96” quando invece tra le due rilevazioni, come si va ad evidenziare, sussiste insanabile divergenza.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
9 C) Erronea mancata ricomprensione in sentenza delle spese e oneri aggiuntivi, con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, nei calcoli per la determinazione della soglia usura.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato la legittimità della commissione di massimo scoperto e la sua esenzione dal calcolo della soglia usura.
Lamenta l'appellante come fosse oggetto del giudizio, non la legittimità o meno delle commissioni o spese aggiuntive, quanto piuttosto la loro rilevanza ai fini del computo del tasso soglia. Ove la sentenza impugnata avesse fatto applicazione dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità avrebbe certamente ritenuto di dover prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 L. 108/96, tutte le spese e commissioni applicate al rapporto.
D) Violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. ove prevede espressamente la nullità della pattuizione di interessi usurari e la conseguente non debenza di interessi a qualsiasi tasso.
Con il quarto motivo di impugnazione, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di dover ricondurre entro i limiti, anziché ritenerli non dovuti, gli interessi accertati di natura usuraria, senza peraltro specificare se per tale limite entro cui ricondurli dovesse intendersi il tasso di interesse legale ovvero il tasso soglia di riferimento.
§ 5. — L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo, rubricato: COESISTENZA DI DUE DISPOSITIVI NEL CORPO DELLA STESSA SENTENZA IMPUGNATA e volto alla riforma della sentenza in quanto contenente due dispositivi in evidente contrasto tra di essi, è fondato.
Invero dalla motivazione della sentenza risulta che il Tribunale ha accolto il secondo calcolo elaborato dal CTU, ossia quello elaborato con i tassi e le condizioni di cui ai rapporti di conto corrente parametrati ai TEG come determinati da BA di Italia e nei limiti del TSU relativamente alle operazioni eseguite su entrambi i conti correnti, da cui derivava un saldo totale a debito
10 della società correntista di euro 35.867,36, di cui euro -14.465,52 per il rapporto n. 10974471, ed euro- 21.401,84 per il rapporto 4038137.
È evidente pertanto che il secondo dispositivo nel quale il Tribunale ha disposto: “Respinge l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.12539/2014, N.R.G:29066/2014, emesso in forma esecutiva il 27 maggio 2014” è frutto di evidente errore materiale, derivante con ogni probabilità dalla omessa eliminazione ovvero erronea apposizione di un dispositivo relativo ad altra causa di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo tra l'altro diversi il nome del giudice, l'indicazione del d.i. opposto, la regolamentazione delle spese e la data della deliberazione della sentenza.
Ne deriva che la sentenza impugnata va corretta, eliminando il secondo dispositivo.
Il secondo motivo, rubricato: 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. 108/I96 E 644 CP – ERRATA APPLICAZIONE IN SENTENZA DEL RICALCOLO DEI SALDI, DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA USURA, ESEGUITA NON AI SENSI DELL'ART. 644 C.P. MA AI SENSI DELLE ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA, va respinto.
In proposito, il cd. “principio di simmetria” è stato riaffermato dalle S.U. nella sentenza n. 19597 del 18/09/2020 nella quale si è affermato: “Validità del cd. principio di simmetria. Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.
11 Ne deriva la correttezza della metodologia di calcolo del CTU utilizzata per verificare il superamento del tasso soglia, sulla base delle Istruzioni della BA di Italia.
Non risulta poi specificamente contestato il passaggio motivazionale nel quale il giudice di primo grado ha osservato che
“nessun superamento del TSU è stato riscontrato rispetto alle condizioni e tassi del conto n.° 1070471 su cui è confluita l'apertura di credito di euro 40,000,00”.
Pertanto, deve confermarsi la parte di motivazione in cui il Tribunale ha accertato che il credito della BA in relazione al il conto n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, era pari ad euro – 14.465,52 a debito della parte correntista conto n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, era pari ad euro – 14.465,52 a debito della parte correntista.
Il terzo motivo, intitolato: “3) ERRONEA MANCATA RICOMPRENSIONE IN SENTENZA DELLE SPESE E ONERI AGGIUNTIVI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, NEI CALCOLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA USURA” va accolto.
In applicazione del principio formulato da Cass Sez.U -, Sentenza n.24675 del 19/10/2017 sull'usura originaria, nonché di quanto stabilito da Cass. Sezioni Unite n.16303/2018 -secondo cui nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n.185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni di legge n.108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata-intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento-rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.2 comma 1 , della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata , rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
12 il “margine” degli interessi eventualmente residuo , pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati,- si è disposta in appello una nuova CTU volta al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 4038137 mediante l'applicazione dei due suesposti principi;
per il periodo successivo al 1.1.2009, si è chiesto all'ausiliare di includere nel calcolo del TEG la CMS;
si è quindi chiesto al CTU il ricalcolo del saldo del suddetto conto eliminando totalmente gli interessi applicati nei relativi trimestri nel caso in cui, all'esito del calcolo di cui al punto precedente, abbia rilevato usura originaria.
In mancanza degli estratti conto integrali (estratto conto, scalare e foglio competenze), per il periodo dal 30/06/1997 al 31/12/2002, al fine di svolgere i conteggi del conto per tutto il periodo oggetto di analisi (dal 30/06/1997 al 13/03/2012) il Ctu è stata autorizzata, con provvedimento del Giudice del 07/04/2025, a servirsi degli allegati contabili alla Ctu di primo grado, Tabella A, Tabella CC, e Tabella C.
In risposta al quesito il CTU:
-ha provveduto a ricondurre la tipologia riscontrata nel rapporto di c/c n. 4038137 esaminato, a quella prevista dalla BA D'Italia, ed in particolare: 1) Apertura di credito in conto corrente (Cat.1)
- ha utilizzato, il seguente metodo di calcolo fino al 31/12/2009:
TEG =INTERESSI *36.500 + ONERI *100
NUMERI DEBITORI ACCORDATO. Dove:
INTERESSI = competenze relative al periodo di riferimento
- valore determinato come prodotto Controparte_7 fra i “capitali ottenuti” ed i “giorni “
ONERI = relativi alle spese sostenute per il perfezionamento dell'operazione determinati cosi' come previsto nelle Istruzioni della BA .
Tra gli oneri considerati nel periodo dal 30/06/1997, al 31/12/2009, non è stata inclusa la commissione di massimo
13 scoperto, come recitano tra l'altro al punto D le Istruzioni di BA D'Italia dell'agosto 20091.
Per i trimestri del conto in essere nel periodo dal primo gennaio 2010 in poi, e si è utilizzato, il seguente metodo di calcolo:
TEG =INTERESSI *36.500 + ONERI SU BASE ANNUA *100
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
Dove:
-gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento;
-i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i
“giorni”;
-gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione gli oneri annuali devono essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.
Si è proceduto a catalogarne gli interessi ed i relativi numeri debitori, e quindi a calcolare in primo luogo il tasso nominale del conto.
Cosi' procedendo si è determinata la percentuale da aggiungere al tasso nominale, per la determinazione del Teg del conto, ottenuta come rapporto fra gli oneri del periodo e lo scoperto accordato.
Dal 01/01/2010, sono state inserite negli oneri, le commissioni di disponibilita' immediata fondi (CDF), e la commissione di istruttoria veloce (CIV).
Dalla lettura delle Istruzioni di BA D'Italia dell'Agosto 2009 , ( per i periodi del conto in essere dal 01/10/2010 in poi ) si evince che sono ricomprese nel calcolo del Teg sia le CMS, sia ogni altra voce di spesa collegata al credito, ivi comprese quelle preliminari all'erogazione, la commissione di affidamento ( paragrafo C4 –punto 7–includono nel calcolo del TEG gli oneri
14 per la messa disposizione di fondi ), e di istruttoria veloce , con una distinzione nella modalita' di trattamento degli oneri ( annualizzazione), a seconda che si tratti di oneri ricorrenti o di oneri occasionali, connessi con eventi destinati a non ripetersi (paragrafo C3 - a ) .
Per il periodo dal 30/06/1997 al 31/12/2002, le spese da inserire nel calcolo sono state dedotte dall'allegato A della prima Ctu. Per i periodi successivi, poichè in possesso dei dettagli delle stesse, sono state incluse le spese di liquidazione, quelle per affidamenti, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, e comunque tutte quelle connesse con l'erogazione del credito.
Sono stati invece esclusi gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti rapporti di finanziamento o di deposito (es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento).
Individuando quindi il tasso soglia del periodo, ottenuto secondo le prescrizioni dell'Art. 2 della Legge 7 marzo 1996 N.108, e del D.L.13 maggio 2011 n.70 art.8 comma 5 lett. d, lo si è confrontato con il Teg del conto, determinato come illustrato sopra.
Per individuare l'eventuale usura originaria bisogna accertare se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni:
a) al momento della pattuizione degli interessi;
b) al momento in cui la BA abbia esercitato lo ius variandi, modificando i tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni;
c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito).
La verifica è stata condotta a partire dal primo trimestre del conto al 30/06/1997, come prescrive il quesito proposto all'ausiliare, e altresi' al momento della stipula dei contratti di affidamento. (V. All. A, A1, A2 A3).
Il Teg del conto, alla data di stipula dei contratti di affidamento del 06/07/2004, del 30/09/2004 e del 26/02/2008, è
15 risultato sempre inferiore al tasso soglia, di conseguenza non si è riscontrata usura originaria. (V.All. A)
Per il periodo antecedente alla data di stipula del primo contratto di affidamento (06/07/2004), partendo dal 30/06/1997, trimestre in cui il Teg è risultato inferiore al tasso soglia, si sono riscontrati degli esuberi rispetto al tasso soglia del periodo, piu' precisamente dal terzo trimestre 1998 al primo trimestre 2000, nel terzo trimestre 2001 e nel primo e secondo trimestre 2002. (V.All.A1)
Agli atti di causa non è presente il contratto di apertura del conto, di conseguenza, gli eventuali esuberi riscontrati, per tali periodi, risultano di difficile qualificazione, poichè non sono note le pattuizione iniziali dei tassi, nè si puo' giudicare se i tassi sono stati variati dalla BA in senso peggiorativo, rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, al momento in cui la BA ha eventualmente esercitato lo ius variandi.
Poichè tuttavia il quesito prescrive di partire dal trimestre al 30/06/1997, trimestre in cui il Teg è risultato inferiore al tasso soglia, si sono qualificati come usura originaria solo i periodi risultati in esubero, ma in cui la BA ha utilizzato un tasso maggiore di quello del trimestre al 30/06/1997, (variazioni peggiorative). È stata quindi rilevata usura originaria nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo 2001. Si è quindi svolto un primo conteggio del saldo del conto n. 4038137 ), CP_8 azzerando gli interessi per tali trimestri.
Prudenzialmente in virtu' di quanto appena rappresentato è stato predisposto altresi' un secondo conteggio, (V.ALL.D) che, in assenza del contratto di apertura del conto, e quindi della pattuizione iniziale, non considera gli esuberi accertati, lasciando invariati gli interessi in tali trimestri.
Come prescrive il quesito, è stato effettuato inoltre, per ogni trimestre del conto compreso tra l'entrata in vigore della L.108/96 ed il 31/12/2009, il separato confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata, e l'entita' massima della CMS applicabile (c.d. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l'entita' della Cms media, indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'Art. 2 comma 1 legge n. 108/96.
16 L'eventuale applicazione di commissioni che superano l'entita' della CMS soglia, non determina, di per sé, usurarieta' del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.
A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della eventuale CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la BA avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di usura di volta in volta vigenti. (“margine”).
Qualora l'eventuale eccedenza della commissione rispetto alla CMS Soglia, sia inferiore a tale margine è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.
Nell'allegato A1 predisposto è stato rappresentato tale procedimento di calcolo.
Dall'analisi dell'allegato A1 predisposto si evince che le CMS praticate, nei trimestri dal primo 1998 al primo 2000 e nel primo, secondo e terzo 2002 sono risultate in usura. (V.All.A1).
RICALCOLO C/C N. 4038137 (V.All.B e C ) – (Partendo dal trimestre al 30/06/1997 con azzeramento interessi per trimestri III e IV 1998 e III 2001, per usura originaria )
Il CTU ha predisposto un analisi di tipo informatico, con l'inserimento dei movimenti contabili riscontrati negli estratti del conto corrente n. 4038137, intrattenuto dalla
[...]
con la , sia per il riscontro Controparte_9 CP_10 CP_5 contabile dell'estratto conto bancario per data e capitalizzazione trimestrale effettuata dalla BA, sia per la successiva rielaborazione effettuata dal C.T.U., con i criteri di cui si dira' in seguito.
In virtu' di tale analisi è stato possibile constatare che il saldo del conto, all'esito dei conteggi effettuati dalla BA, per il periodo intercorrente fra la data del 30/06/1997, (primo estratto conto, come da allegato CC precedente CTU, e la data del 13/03/2012 data di passaggio a sofferenza del conto), è a debito per la societa' per € 35.056,80 (-).
All'esito dell'analisi compiuta al precedente paragrafo 2.1 della relazione, è stato svolto tale primo conteggio, partendo dal
17 trimestre al 30/06/1997, e qualificando come usura originaria solo i periodi risultati in esubero, ma in cui la BA ha utilizzato un tasso di interesse maggiore di quello del trimestre al 30/06/1997, (variazioni peggiorative) e precisamente nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo 2001, azzerando gli interessi per tali trimestri.
Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state azzerate nei trimestri dove si è riscontrata usura originaria e ricondotte entro soglia per gli altri periodi in cui sono risultate in usura.
Fino al 31/12/2002, in mancanza degli estratti conto integrali, il conteggio è stato svolto utilizzando i dati come risultanti dall'allegato CC alla prima relazione di consulenza tecnica, e rilevando le differenze tra le competenze ricalcolate dalla scrivente e quelle bancarie, (V.All.B); differenze che hanno rettificato il saldo iniziale del conteggio al 31/12/2002. Per il periodo successivo al 31/12/2002, infatti, disponendo degli estratti conto integrali, il conteggio è proseguito con l'inserimento dei movimenti contabili giorno per giorno e successivo ordinamento per data valuta. (V.All.C ).
Si è quindi sostituito di fatto tra i movimenti contabili all'importo totale per competenze calcolato dalla BA, quello ricalcolato dalla scrivente CTU, in applicazione di quanto fin qui descritto.
Si è determinato il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, risultato a debito per la societa' Parte_1
e pari nel totale ad € 23.631,19 (-) (V. All. C)
[...]
Si è riscontrata una differenza pari a € 11.425,61 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012.
Il prospetto di Ricalcolo interessi ai tassi bancari, allegato alla CTU sotto la lettera C fornisce in dettaglio la composizione di tale saldo.
RICALCOLO C/C N. 4038137 (V.All.D) – (Senza azzeramento interessi per i trimestri in esubero, senza rilevare usura originaria) -
18 È stato predisposto altresi' un secondo conteggio, (V.ALL.D) che, in assenza del contratto di apertura del conto, e quindi della pattuizione iniziale, non qualifica come usura originaria gli esuberi accertati, calcolando quindi gli interessi anche in tali trimestri.
Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state ricondotte entro soglia, e tali differenze hanno rettificato il saldo iniziale al 31/12/2002, per il calcolo del saldo finale del conto.
Per il periodo successivo al 31/12/2002, infatti, disponendo degli estratti conto integrali, il conteggio è proseguito con l'inserimento dei movimenti contabili giorno per giorno e successivo ordinamento per data valuta. (V.All.D)
Si è quindi sostituito di fatto tra i movimenti contabili all'importo totale per competenze calcolato dalla BA, quello ricalcolato dal CTU, in applicazione di quanto fin qui descritto.
Si è determinato il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, risultato a debito per la societa' Parte_1
e pari nel totale ad € 33.225,73 (-) (V. All. D). Si è riscontrata
[...] una differenza pari a € 1.831,07 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012.
Il prospetto di Ricalcolo interessi ai tassi bancari, allegato al presente elaborato sotto la lettera D fornisce in dettaglio la composizione di tale saldo.
Il CTU ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“–CONTEGGIO N. 1
C/C n.4038137 (V. All. A, A1, A2, A3, B e C) Il Teg del conto, alla data di stipula dei contratti di affidamento del 06/07/2004, del 30/09/2004 e del 26/02/2008, è risultato sempre inferiore al tasso soglia. Per il periodo precedente, partendo dal trimestre al 30/06/1997, il Teg del conto, per verifica dell'usura originaria, è risultato superiore al tasso soglia nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo 2001.
19 Si è quindi svolto un primo conteggio del saldo del conto, azzerando gli interessi del terzo e quarto trimestre 1998 e del terzo 2001.
Le CMS praticate, nei trimestri dal primo 1998 al primo 2000 e nel primo, secondo e terzo 2002 sono risultate in usura. (V.All.A1)
Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state azzerate nei trimestri dove si è riscontrata usura originaria e ricondotte entro soglia per gli altri periodi in cui sono risultate in usura. (V. All.B e C)
Il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, è risultato a debito per la societa e pari nel Parte_1 totale ad € 23.631,19 (-) (V. All. C)
Si è riscontrata una differenza pari a € 11.425,61 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012.
–CONTEGGIO N. 2
2- C/C n.4038137 (V. All. A, A1, A2, A3, D) Il Teg del conto, alla data di stipula dei contratti di affidamento del 06/07/2004, del 30/09/2004 e del 26/02/2008, è risultato sempre inferiore al tasso soglia. Per il periodo precedente considerando la mancanza del contratto di apertura del conto e delle pattuizioni originarie dei tassi, il Teg del conto, per verifica dell'usura originaria, ha rilevato degli esuberi, che non sono stati qualificati come usura originaria.
Si è quindi svolto un secondo conteggio del saldo del conto, calcolando quindi gli interessi anche in tali trimestri. Le commissioni di massimo scoperto risultate in usura sono state ricondotte entro soglia. (V. All. D)
Il saldo finale del conto n. 4038137 al 13/03/2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, è risultato a debito per la societa' e pari nel Parte_1 totale ad € 33.225,73 (-) (V. All. D)
20 Si è riscontrata una differenza pari a € 1.831,07 (+) tra il saldo ricalcolato ed il saldo BA (€ 35.056,80(-)), alla medesima data del 13/03/2012”.
Ritiene il collegio che vada accolto il ricalcolo n. 1 per le seguenti ragioni.
Il conto corrente in questione non presentava tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, in quanto, come emerge dalla CTU di primo grado, il primo estratto conto disponibile risale al trimestre 30/06/1997. Si è pertanto preso a riferimento il tasso di interesse praticato dalla banca nel periodo in questione ed il ricalcolo effettuata dal CTU è partito dal saldo risultante al relativo trimestre, non specificatamente contestato dall'appellante. D'altra parte l'opponente non ha neppure contestato la mancata produzione dei relativi estratti conto.
Ne consegue che il CTU ha correttamente qualificato come usura originaria i successivi periodi risultati in esubero, in cui la BA ha utilizzato un tasso di interesse maggiore di quello del trimestre al 30/06/1997, in quanto non risulta che nel frattempo fosse stato validamente esercitato lo ius variandi da parte della BA.
Ne deriva che i tassi oltre soglia rilevati dal CTU nei nel terzo e quarto trimestre 1998 e nel terzo trimestre 2001, antecedenti alla data del 31/12/2002 dalla quale la serie degli estratti conto è completa, non può ravvisarsi l'usura successiva, e come tale ininfluente, come sostenuto dall'appellata. Stesso discorso vale per le CMS praticate, nei trimestri dal primo 1998 al primo 2000 e nel primo, secondo e terzo 2002.
In conclusione, all'esito del ricalcolo la somma a debito della correntista per il c/c n. 4038137 è pari a euro 23.631,19 con interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il quarto motivo di appello, intitolato: 4) VIOLAZIONE DELL'ART. 1815 COMMA 2 C.C. OVE PREVEDE ESPRESSAMENTE LA NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI USURARI E LA CONSEGUENTE NON DEBENZA DI INTERESSI A QUALSIASI TASSO risulta assorbito dal ricalcolo effettuato dal CTU nominato in appello, che
21 ha provveduto ad azzerare gli addebiti per interessi e cms nei trimestri dove si è riscontrata usura originaria.
In conclusione, la somma di cui l'appellante è risultata debitrice per il conto n.° 10974471 alla data del 3.10.2013, era pari ad euro – 14.465,52 a debito della parte correntista mentre la somma a debito della correntista per il c/c n. 4038137 era pari a euro 23.631,19. Ne deriva un debito complessivo pari ad euro 38.096,71.
Tuttavia né la e per essa Controparte_1 CP_6 né la parte intervenuta rappresentata da Controparte_3 [...]
hanno proposto appello incidentale Controparte_4 avverso la statuizione del primo giudice, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l'odierna appellante al pagamento della minor somma di euro 35867,36, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda all'effettivo soddisfo. Invero le predette parti hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Ne deriva che, nonostante l'accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado, emendata dall'errore materiale, va confermata.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente della parte appellante.
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA, in favore di CP_3
rappresentata da e nella
[...] Controparte_4 misura di euro 3.476 oltre a spese generali, IVA e CPA, in favore della e per essa che ha depositato Controparte_1 CP_6 solo la comparsa di costituzione e risposta.
Le spese di CTU gravano definitivamente sull'appellante e sulla parte intervenuta nella misura del 50% per ciascuna, atteso che l'accertamento peritale si è reso necessario stante la fondatezza del terzo motivo di appello.
PER QUESTI MOTIVI
22 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e per essa in qualità di mandataria Controparte_1
e della parte intervenuta CP_6 Controparte_3 rappresentata da contro la Controparte_4 sentenza 8031/2019, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dispone l'annullamento della parte di dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma n. 8031/2019 laddove dispone dopo la dicitura “IL GIUDICE Onorario Dr.ssa Maria Corvino” le seguenti statuizioni: “
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.12539/2014, N.R.G:29066/2014, emesso in forma esecutiva il 27 maggio 2014. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge. Roma, 10 aprile 2019 Il Giudice (dott.ssa Paola Ragozzo)”;
2. — conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. — condanna la parte appellante al rimborso delle spese del presente giudizio di appello in favore di Controparte_3 rappresentata da nella misura di Controparte_4 euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA e CPA, ed in favore della e per essa liquidate nella Controparte_1 CP_6 misura di euro 3.476 oltre a spese generali, IVA.:
4. — pone definitivamente a carico dell'appellante e della parte intervenuta nella misura del 50% per ciascuna le spese della CTU svolta nel presente grado di giudizio. Così deciso in Roma il giorno 29.9.2025.
Il Presidente estensore
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