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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. MA Campagnolo Presidente dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore dott.ssa Anna Battaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 8243/2022 R.G. promossa da in liquidazione giudiziale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AN VA e PP De MA, elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico, giusta procura allegata all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
AL RI ed ED RI, elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
1 CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: voglia l'Illustrissimo
Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo della (già Controparte_1 [...]
) di corrispondere a Controparte_2 Parte_1 fino a concorrenza dell'importo massimo garantito di Euro 250.000,00 in forza
[...] della Fideiussione per cui è causa: (i) l'importo di Euro 237.905,42 in sorte capitale a titolo di mancato pagamento dei corrispettivi delle forniture da parte della debitrice principale;
(ii) l'importo di Euro 10.187,24 a titolo interessi moratori ai sensi Parte_2 dell'art. 3, comma 3, Legge sulla Subfornitura, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al 21 dicembre 2020; (iii) l'importo di Euro 11.895,27 a titolo di penale del 5% sull'importo dovuto in sorte capitale ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge sulla
Subfornitura. Il tutto, oltre interessi moratori ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c.; per l'effetto
- condannare la (già Controparte_1 [...]
) al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di Euro 250.000,00, oltre interessi moratori al tasso legale - dalla data del 27 maggio 2020 di ricezione della Banca della comunicazione di escussione della
Fideiussione alla data di deposito del presente ricorso - ai sensi dell'art.1284, comma 1,
c.c. nonché interessi moratori al tasso di cui al Decreto Legislativo 231/2002 e succ. mod.
- dalla data di deposito del presente ricorso al dì dell'effettivo pagamento - ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, IVA
22% in quanto dovuta, c.p.a. 4% e contributo forfetario nella misura del 15%.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: in relazione alla querela di falso incidentale - accertare e dichiarare la falsità del documento denominato “fideiussione n.
18 del 20/01/2020” che la (allora) Banca Popolare Vesuviana s.c. avrebbe rilasciato su richiesta della in favore della documento prodotto in Parte_3 Parte_1 originale da controparte all'udienza del 01/02/2023 e attualmente custodito in cassaforte;
nel merito - accertare l'infondatezza delle domande promosse dalla e, Parte_1 pertanto, rigettarle integralmente;
spese di lite - condannare la al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_1
in uno agli accessori di legge.
[...]
2 Motivi di fatto e di diritto
La società ha esposto che Parte_1
- sulla base dell'offerta della attrice del 9 ottobre 2019, era stato Parte_1 instaurato un rapporto di subfornitura tra la attrice e la società Alfa Pollo di NO
EN & C. s.n.c. (ora, Alfa Food s.r.l. Import Export) (doc. 1);
- a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso tra le parti, Alfa Food s.r.l.
Import Export in data 28 gennaio 2020 aveva recapitato in originale a Parte_1 la fideiussione n. 18 del 20 gennaio 2020 rilasciata dalla Controparte_2
Filiale di Striano (ora, , mediante la quale
[...] Controparte_1 quest'ultima si era assunta l'obbligo di pagamento nei confronti di Parte_1 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 250.000,00, a semplice richiesta scritta di e senza possibilità di opporre eccezione alcuna (doc. 3); Parte_1
- in data 30 gennaio 2020, ha inviato al fideiussore a mezzo p.e.c. una Parte_1 comunicazione del seguente tenore: “Oggetto: fidejussione bancaria n. 18 del 20/01/2020
- Buona giornata, Vi comunico che in data odierna abbiamo ricevuto originale della polizza n. 18 del 20/01/2020 da Voi emessa a nostro favore per l'importo di € 250.000,00
a garanzia della società Alfa Pollo di NO EN & C snc, di cui alleghiamo copia.
Cordiali saluti”;
- alla p.e.c. era allegata copia della fideiussione (docc. 5, 5bis, 5ter e 5quater di parte attrice);
- la banca convenuta non aveva risposto alla missiva;
- a seguito dell'inadempimento della società Alfa Pollo di NO EN & C. s.n.c.,
con lettera del 25 maggio 2020 trasmessa via p.e.c. il 27 maggio Parte_1
2020, ha escusso la fideiussione, chiedendo il pagamento dell'importo massimo di €
250.000,00 (doc. 6 di parte attrice);
- in data 29.5.2020 l'istituto di credito ha inviato comunicazione alla società
[...]
informandola della non autenticità della fideiussione e allegando copia della Parte_1 denuncia-querela nel frattempo sporta.
La società attrice ha, quindi, convenuto in giudizio la banca, al fine di ottenere la condanna della stessa alla corresponsione del massimale della polizza fideiussoria.
3 A sostegno della propria domanda, ha sottolineato che la fideiussione risultava rilasciata su carta intestata della banca e risultava firmata dal Direttore della filiale di Striano, dott.
avente pieni poteri al riguardo in mancanza di qualsivoglia Persona_1 limitazione dei poteri derivanti dalla carica istituzionalmente rivestita dallo stesso risultante dai documenti pubblici della banca.
Ancora, ha aggiunto che, dopo aver ricevuto da via p.e.c. copia della Parte_1 fideiussione, la banca non aveva in alcun modo mosso alcuna contestazione.
In diritto, ha sostenuto che il comportamento omissivo tenuto dall'istituto di credito configurava una ratifica della fideiussione rilasciata dal falso rappresentante ovvero, in subordine, che la condotta della banca integrava un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare in la ragionevole convinzione che il Parte_1 potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Si è costituita in giudizio la quale ha, innanzitutto, Controparte_1 eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Ha, quindi, disconosciuto la sottoscrizione della fideiussione, riservandosi la proposizione della querela di falso.
Ha altresì disconosciuto la conformità della copia all'originale della fideiussione.
La società convenuta ha, poi, affermato che, affinché si possa anche solo astrattamente configurare una apparentia iuris atta a generare una responsabilità per affidamento incolpevole, è necessario che vi sia stato un comportamento colpevole della banca che abbia indotto in errore la controparte, mentre nel caso in esame la pec del 30.1.2020 inviata dalla società non conteneva alcuna richiesta (tantomeno di Parte_1 riscontro di autenticità), di tal ché che l'istituto non aveva alcun obbligo di disamina e risposta.
Ha, invece, sottolineato, il comportamento imprudente e negligente della società
[...] la quale, senza formulare alcuna richiesta di riscontro di autenticità, aveva Parte_1 fatto credito alla società Alfa Pollo s.n.c..
4 All'udienza dell'1.2.2023 il G.I. ha ritenuto non necessario l'esperimento della mediazione obbligatoria, alla luce della più recente giurisprudenza anche di legittimità (v.
Cass. Civ. 28528 del 21.10.2022).
Alla medesima udienza, è stata disposta la custodia in cassaforte dell'originale della fideiussione.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c., parte convenuta ha proposto querela di falso e con ordinanza del 15.12.2023 è stata autorizzata la presentazione della querela.
Con ordinanza del 19.7.2024 è stato disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, al fine di accertare la autenticità della sottoscrizione della fideiussione.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla querela di falso e sul merito.
Ritiene il Collegio che la querela di falso sia meritevole di accoglimento.
Il C.T.U. nominato ha così concluso: 'L'esame preliminare del documento di fideiussione ha messo in luce che la carta intestata della banca è stata stampata con una comune stampante a gettito d'inchiostro di livello consumer, aspetto anomalo per una banca;
normalmente le banche si avvalgono di altre metodiche di stampa per i documenti d'assoluto rilievo ed importanza. Seppur tale fatto non dice granché risulta comunque interessante, poiché in linea con le modalità di stampa del timbro della su cui è CP_1 posta la firma X1 oggi in verifica, rilievo che in questo caso, diversamente dal primo desta sicuramente sospetto e quindi non può essere omesso. Il timbro quando non genuino, ma proveniente da una immagine precedentemente scannerizzata di un timbro preesistente, suggerisce che quanto in verifica potrebbe essere nell'insieme un artefatto ben pianificato ed organizzato. L'esame della firma X1 ed in particolare del ductus della firma ha palesato limiti di fluidità, precisione e stabilità pressoria rispetto agli omologhi presenti nelle abbondanti comparative ed in grado di rimandare alle caratteristiche della falsificazione tramite l'uso di modelli disponibili ed in grado di favorirne l'imitazione, quindi la riproduzione fedele per le diverse ampiezze e delle forme grafiche generali.
Infine, l'attenta osservazione delle modalità di erogazione della pressione e della
5 canalizzazione pressoria tramite riprese sia nel visibile che nella banda infrarossa hanno evidenziato e confermato differenze tali tra le due classi di scritture, per qualità del tratto, ciclo pressorio e forza grafica da rimandare a neurofisiologie e mani diverse quelle che hanno vergato rispettivamente le firme comparative siglate con “C” e la firma X1 … La firma X1 in verifica non è riconducibile al signor dott. Per_1
Persona_1
Ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., le quali sono il frutto di una attenta analisi della fideiussione posta a fondamento delle domande attoree.
Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio non ha formato oggetto di osservazioni da parte della società attrice.
Stante la falsità della fideiussione, deve escludersi il diritto della società Parte_1 alla corresponsione di € 250.000,00 da parte della società convenuta.
[...]
Né può affermarsi che la banca abbia creato l'apparenza della veridicità della fideiussione ovvero che si sia comportata in maniera colpevole.
A sostegno, di detta impostazione, (ora in liquidazione giudiziale) Parte_1 afferma, in primo luogo, che il direttore della filiale di Striano, dott. Persona_1 doveva considerarsi come avente pieni poteri, stante la assenza di qualsivoglia limitazione risultante da documenti pubblici opponibili a terzi.
Ora, anche volendo condividere la giurisprudenza di legittimità sul punto citata da parte attrice (si legga, fra le altre, Cass. 8976/2011), appare dirimente, nel caso in esame, il fatto che, a differenza delle ipotesi esaminate dalla Suprema Corte, il direttore dott. non ha firmato la fideiussione (si richiama quanto sopra detto circa la falsità Per_1 della sottoscrizione apposta sul contratto).
La questione non è, quindi, se e in quali limiti il direttore di filiale, quale institore, può impegnare la banca per la quale lavora, posto che mai il dott. ha firmato una Per_1 fideiussione per conto dell'istituto di credito convenuto.
Essendo la fideiussione il frutto di una truffa perpetrata da terzi, i quali hanno falsificato il documento posto alla base delle domande formulate dalla società attrice, non appare pertinente invocare principi che attengono alla diversa ipotesi della imputabilità delle attività svolte dai direttori di filiale alla banca.
6 La società attrice ha, poi, aggiunto che 'nessun rilievo in senso contrario, può avere la circostanza per cui la Fideiussione non sia stata realmente firmata dal direttore della filiale (dott. , in quanto l'ipotesi è assimilabile alla spendita del Persona_1 nome altrui e - trovando applicazione (in via analogica) la disciplina sulla rappresentanza
- la con il proprio comportamento (passivo, di assenza di qualsivoglia CP_1 contestazione) a seguito della trasmissione della Fideiussione da parte di Parte_1 via p.e.c. all'indirizzo ufficiale della stessa, ha implicitamente ratificato la CP_1
Fideiussione, confermandone validità ed efficacia'.
In disparte il fatto che la spendita del nome altrui non è stata posta in essere da un dipendente della banca, ma da un soggetto terzo ai fini della commissione di una truffa ai danni anche della convenuta, questo Collegio non ritiene che la condotta (omissiva) tenuta dalla convenuta sia qualificabile quale ratifica implicita compiuta mediante un comportamento inequivocabilmente funzionale a tale scopo (Cass. 22891/2016).
Infatti, la condotta della banca non riveste alcun connotato certo di conferma della volontà di rilasciare la fideiussione in favore di trattandosi di un Parte_1 mero comportamento passivo e inerte non passibile di alcuna qualificazione in termini positivi di ratifica.
Né è condivisibile quanto affermato da parte attrice, vale a dire che, 'partendo dal presupposto dell'applicazione analogica della disciplina sulla rappresentanza al caso di specie, anche laddove si ritenesse che il predetto comportamento di inerzia della CP_1 non possa intendersi idoneo ad integrare una ratifica della Fideiussione rilasciata dal falso rappresentante, in ogni caso la Fideiussione stessa deve considerarsi valida ed efficace, atteso che la condotta della integra certamente un comportamento colposo del CP_1 rappresentato, tale da ingenerare in la ragionevole convinzione che il potere Parte_1 di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente'.
In primo luogo, non può affermarsi che la banca convenuta abbia tenuto un comportamento colposo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente: il mero fatto di non avere risposto a una comunicazione di con la quale non è stato richiesto alla banca né di confermare quanto Parte_1 ivi riportato né di effettuare un controllo sulla autenticità della fideiussione, non può costituire un comportamento sufficiente a radicare nella attrice la convinzione che la fideiussione fosse stata rilasciata dall'istituto di credito convenuto, essendo a tal fine necessario un qualche riscontro di quest'ultimo ovvero il compimento di qualche atto che presupponesse il rilascio della garanzia.
Nessuna apparenza della esistenza di una fideiussione può, quindi, dirsi sussistente nel caso in esame, e ciò anche in considerazione del fatto che non sussisteva, in capo all'istituto di credito, alcun obbligo di verifica della autenticità dei documenti inviati a mezzo pec alla stessa da soggetti terzi.
Al contempo, non può ritenersi che la società abbia confidato senza Parte_1 colpa sulla riconducibilità della fideiussione alla banca convenuta.
Un tanto trova riscontro indiretto nel fatto che altri imprenditori commerciali si sono trovati nella medesima situazione della attrice e, prima di fare credito alla società Alfa
Pollo di NO EN & C. s.n.c., hanno aspettato di ricevere conferma ufficiale da parte del garante della esistenza e autenticità delle garanzie offerte da società Alfa Pollo di NO EN & C. s.n.c. (docc. 11-13 di parte convenuta).
Trattasi di condotta prudenziale minima da parte di un soggetto qualificato (società di capitali), operante da tempo sul mercato, quella di interpellare il fideiussore prima di concedere credito al soggetto garantito.
Infondata è, infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 2049 c.c., in quanto, come più volte detto, la firma sulla fideiussione non è riferibile a un dipendente della convenuta.
Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 8243/2022 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda ed eccezione rigettata,
8 - accoglie la querela proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione della fideiussione costudita presso la cassaforte di questo Tribunale;
- dispone la annotazione della presente sentenza sull'originale della fideiussione;
- rigetta nel merito le domande formulare da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna in liquidazione giudiziale alla rifusione nei Parte_1 confronti di delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 14.103,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte in liquidazione giudiziale. Parte_1
Venezia, 22.10.2025 il Giudice relatore il Presidente dott. Silvia Bianchi dott. MA Campagnolo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Controparte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. MA Campagnolo Presidente dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore dott.ssa Anna Battaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 8243/2022 R.G. promossa da in liquidazione giudiziale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AN VA e PP De MA, elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico, giusta procura allegata all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
AL RI ed ED RI, elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
1 CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: voglia l'Illustrissimo
Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo della (già Controparte_1 [...]
) di corrispondere a Controparte_2 Parte_1 fino a concorrenza dell'importo massimo garantito di Euro 250.000,00 in forza
[...] della Fideiussione per cui è causa: (i) l'importo di Euro 237.905,42 in sorte capitale a titolo di mancato pagamento dei corrispettivi delle forniture da parte della debitrice principale;
(ii) l'importo di Euro 10.187,24 a titolo interessi moratori ai sensi Parte_2 dell'art. 3, comma 3, Legge sulla Subfornitura, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al 21 dicembre 2020; (iii) l'importo di Euro 11.895,27 a titolo di penale del 5% sull'importo dovuto in sorte capitale ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge sulla
Subfornitura. Il tutto, oltre interessi moratori ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c.; per l'effetto
- condannare la (già Controparte_1 [...]
) al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di Euro 250.000,00, oltre interessi moratori al tasso legale - dalla data del 27 maggio 2020 di ricezione della Banca della comunicazione di escussione della
Fideiussione alla data di deposito del presente ricorso - ai sensi dell'art.1284, comma 1,
c.c. nonché interessi moratori al tasso di cui al Decreto Legislativo 231/2002 e succ. mod.
- dalla data di deposito del presente ricorso al dì dell'effettivo pagamento - ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, IVA
22% in quanto dovuta, c.p.a. 4% e contributo forfetario nella misura del 15%.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: in relazione alla querela di falso incidentale - accertare e dichiarare la falsità del documento denominato “fideiussione n.
18 del 20/01/2020” che la (allora) Banca Popolare Vesuviana s.c. avrebbe rilasciato su richiesta della in favore della documento prodotto in Parte_3 Parte_1 originale da controparte all'udienza del 01/02/2023 e attualmente custodito in cassaforte;
nel merito - accertare l'infondatezza delle domande promosse dalla e, Parte_1 pertanto, rigettarle integralmente;
spese di lite - condannare la al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_1
in uno agli accessori di legge.
[...]
2 Motivi di fatto e di diritto
La società ha esposto che Parte_1
- sulla base dell'offerta della attrice del 9 ottobre 2019, era stato Parte_1 instaurato un rapporto di subfornitura tra la attrice e la società Alfa Pollo di NO
EN & C. s.n.c. (ora, Alfa Food s.r.l. Import Export) (doc. 1);
- a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso tra le parti, Alfa Food s.r.l.
Import Export in data 28 gennaio 2020 aveva recapitato in originale a Parte_1 la fideiussione n. 18 del 20 gennaio 2020 rilasciata dalla Controparte_2
Filiale di Striano (ora, , mediante la quale
[...] Controparte_1 quest'ultima si era assunta l'obbligo di pagamento nei confronti di Parte_1 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 250.000,00, a semplice richiesta scritta di e senza possibilità di opporre eccezione alcuna (doc. 3); Parte_1
- in data 30 gennaio 2020, ha inviato al fideiussore a mezzo p.e.c. una Parte_1 comunicazione del seguente tenore: “Oggetto: fidejussione bancaria n. 18 del 20/01/2020
- Buona giornata, Vi comunico che in data odierna abbiamo ricevuto originale della polizza n. 18 del 20/01/2020 da Voi emessa a nostro favore per l'importo di € 250.000,00
a garanzia della società Alfa Pollo di NO EN & C snc, di cui alleghiamo copia.
Cordiali saluti”;
- alla p.e.c. era allegata copia della fideiussione (docc. 5, 5bis, 5ter e 5quater di parte attrice);
- la banca convenuta non aveva risposto alla missiva;
- a seguito dell'inadempimento della società Alfa Pollo di NO EN & C. s.n.c.,
con lettera del 25 maggio 2020 trasmessa via p.e.c. il 27 maggio Parte_1
2020, ha escusso la fideiussione, chiedendo il pagamento dell'importo massimo di €
250.000,00 (doc. 6 di parte attrice);
- in data 29.5.2020 l'istituto di credito ha inviato comunicazione alla società
[...]
informandola della non autenticità della fideiussione e allegando copia della Parte_1 denuncia-querela nel frattempo sporta.
La società attrice ha, quindi, convenuto in giudizio la banca, al fine di ottenere la condanna della stessa alla corresponsione del massimale della polizza fideiussoria.
3 A sostegno della propria domanda, ha sottolineato che la fideiussione risultava rilasciata su carta intestata della banca e risultava firmata dal Direttore della filiale di Striano, dott.
avente pieni poteri al riguardo in mancanza di qualsivoglia Persona_1 limitazione dei poteri derivanti dalla carica istituzionalmente rivestita dallo stesso risultante dai documenti pubblici della banca.
Ancora, ha aggiunto che, dopo aver ricevuto da via p.e.c. copia della Parte_1 fideiussione, la banca non aveva in alcun modo mosso alcuna contestazione.
In diritto, ha sostenuto che il comportamento omissivo tenuto dall'istituto di credito configurava una ratifica della fideiussione rilasciata dal falso rappresentante ovvero, in subordine, che la condotta della banca integrava un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare in la ragionevole convinzione che il Parte_1 potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Si è costituita in giudizio la quale ha, innanzitutto, Controparte_1 eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Ha, quindi, disconosciuto la sottoscrizione della fideiussione, riservandosi la proposizione della querela di falso.
Ha altresì disconosciuto la conformità della copia all'originale della fideiussione.
La società convenuta ha, poi, affermato che, affinché si possa anche solo astrattamente configurare una apparentia iuris atta a generare una responsabilità per affidamento incolpevole, è necessario che vi sia stato un comportamento colpevole della banca che abbia indotto in errore la controparte, mentre nel caso in esame la pec del 30.1.2020 inviata dalla società non conteneva alcuna richiesta (tantomeno di Parte_1 riscontro di autenticità), di tal ché che l'istituto non aveva alcun obbligo di disamina e risposta.
Ha, invece, sottolineato, il comportamento imprudente e negligente della società
[...] la quale, senza formulare alcuna richiesta di riscontro di autenticità, aveva Parte_1 fatto credito alla società Alfa Pollo s.n.c..
4 All'udienza dell'1.2.2023 il G.I. ha ritenuto non necessario l'esperimento della mediazione obbligatoria, alla luce della più recente giurisprudenza anche di legittimità (v.
Cass. Civ. 28528 del 21.10.2022).
Alla medesima udienza, è stata disposta la custodia in cassaforte dell'originale della fideiussione.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c., parte convenuta ha proposto querela di falso e con ordinanza del 15.12.2023 è stata autorizzata la presentazione della querela.
Con ordinanza del 19.7.2024 è stato disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, al fine di accertare la autenticità della sottoscrizione della fideiussione.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla querela di falso e sul merito.
Ritiene il Collegio che la querela di falso sia meritevole di accoglimento.
Il C.T.U. nominato ha così concluso: 'L'esame preliminare del documento di fideiussione ha messo in luce che la carta intestata della banca è stata stampata con una comune stampante a gettito d'inchiostro di livello consumer, aspetto anomalo per una banca;
normalmente le banche si avvalgono di altre metodiche di stampa per i documenti d'assoluto rilievo ed importanza. Seppur tale fatto non dice granché risulta comunque interessante, poiché in linea con le modalità di stampa del timbro della su cui è CP_1 posta la firma X1 oggi in verifica, rilievo che in questo caso, diversamente dal primo desta sicuramente sospetto e quindi non può essere omesso. Il timbro quando non genuino, ma proveniente da una immagine precedentemente scannerizzata di un timbro preesistente, suggerisce che quanto in verifica potrebbe essere nell'insieme un artefatto ben pianificato ed organizzato. L'esame della firma X1 ed in particolare del ductus della firma ha palesato limiti di fluidità, precisione e stabilità pressoria rispetto agli omologhi presenti nelle abbondanti comparative ed in grado di rimandare alle caratteristiche della falsificazione tramite l'uso di modelli disponibili ed in grado di favorirne l'imitazione, quindi la riproduzione fedele per le diverse ampiezze e delle forme grafiche generali.
Infine, l'attenta osservazione delle modalità di erogazione della pressione e della
5 canalizzazione pressoria tramite riprese sia nel visibile che nella banda infrarossa hanno evidenziato e confermato differenze tali tra le due classi di scritture, per qualità del tratto, ciclo pressorio e forza grafica da rimandare a neurofisiologie e mani diverse quelle che hanno vergato rispettivamente le firme comparative siglate con “C” e la firma X1 … La firma X1 in verifica non è riconducibile al signor dott. Per_1
Persona_1
Ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., le quali sono il frutto di una attenta analisi della fideiussione posta a fondamento delle domande attoree.
Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio non ha formato oggetto di osservazioni da parte della società attrice.
Stante la falsità della fideiussione, deve escludersi il diritto della società Parte_1 alla corresponsione di € 250.000,00 da parte della società convenuta.
[...]
Né può affermarsi che la banca abbia creato l'apparenza della veridicità della fideiussione ovvero che si sia comportata in maniera colpevole.
A sostegno, di detta impostazione, (ora in liquidazione giudiziale) Parte_1 afferma, in primo luogo, che il direttore della filiale di Striano, dott. Persona_1 doveva considerarsi come avente pieni poteri, stante la assenza di qualsivoglia limitazione risultante da documenti pubblici opponibili a terzi.
Ora, anche volendo condividere la giurisprudenza di legittimità sul punto citata da parte attrice (si legga, fra le altre, Cass. 8976/2011), appare dirimente, nel caso in esame, il fatto che, a differenza delle ipotesi esaminate dalla Suprema Corte, il direttore dott. non ha firmato la fideiussione (si richiama quanto sopra detto circa la falsità Per_1 della sottoscrizione apposta sul contratto).
La questione non è, quindi, se e in quali limiti il direttore di filiale, quale institore, può impegnare la banca per la quale lavora, posto che mai il dott. ha firmato una Per_1 fideiussione per conto dell'istituto di credito convenuto.
Essendo la fideiussione il frutto di una truffa perpetrata da terzi, i quali hanno falsificato il documento posto alla base delle domande formulate dalla società attrice, non appare pertinente invocare principi che attengono alla diversa ipotesi della imputabilità delle attività svolte dai direttori di filiale alla banca.
6 La società attrice ha, poi, aggiunto che 'nessun rilievo in senso contrario, può avere la circostanza per cui la Fideiussione non sia stata realmente firmata dal direttore della filiale (dott. , in quanto l'ipotesi è assimilabile alla spendita del Persona_1 nome altrui e - trovando applicazione (in via analogica) la disciplina sulla rappresentanza
- la con il proprio comportamento (passivo, di assenza di qualsivoglia CP_1 contestazione) a seguito della trasmissione della Fideiussione da parte di Parte_1 via p.e.c. all'indirizzo ufficiale della stessa, ha implicitamente ratificato la CP_1
Fideiussione, confermandone validità ed efficacia'.
In disparte il fatto che la spendita del nome altrui non è stata posta in essere da un dipendente della banca, ma da un soggetto terzo ai fini della commissione di una truffa ai danni anche della convenuta, questo Collegio non ritiene che la condotta (omissiva) tenuta dalla convenuta sia qualificabile quale ratifica implicita compiuta mediante un comportamento inequivocabilmente funzionale a tale scopo (Cass. 22891/2016).
Infatti, la condotta della banca non riveste alcun connotato certo di conferma della volontà di rilasciare la fideiussione in favore di trattandosi di un Parte_1 mero comportamento passivo e inerte non passibile di alcuna qualificazione in termini positivi di ratifica.
Né è condivisibile quanto affermato da parte attrice, vale a dire che, 'partendo dal presupposto dell'applicazione analogica della disciplina sulla rappresentanza al caso di specie, anche laddove si ritenesse che il predetto comportamento di inerzia della CP_1 non possa intendersi idoneo ad integrare una ratifica della Fideiussione rilasciata dal falso rappresentante, in ogni caso la Fideiussione stessa deve considerarsi valida ed efficace, atteso che la condotta della integra certamente un comportamento colposo del CP_1 rappresentato, tale da ingenerare in la ragionevole convinzione che il potere Parte_1 di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente'.
In primo luogo, non può affermarsi che la banca convenuta abbia tenuto un comportamento colposo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente: il mero fatto di non avere risposto a una comunicazione di con la quale non è stato richiesto alla banca né di confermare quanto Parte_1 ivi riportato né di effettuare un controllo sulla autenticità della fideiussione, non può costituire un comportamento sufficiente a radicare nella attrice la convinzione che la fideiussione fosse stata rilasciata dall'istituto di credito convenuto, essendo a tal fine necessario un qualche riscontro di quest'ultimo ovvero il compimento di qualche atto che presupponesse il rilascio della garanzia.
Nessuna apparenza della esistenza di una fideiussione può, quindi, dirsi sussistente nel caso in esame, e ciò anche in considerazione del fatto che non sussisteva, in capo all'istituto di credito, alcun obbligo di verifica della autenticità dei documenti inviati a mezzo pec alla stessa da soggetti terzi.
Al contempo, non può ritenersi che la società abbia confidato senza Parte_1 colpa sulla riconducibilità della fideiussione alla banca convenuta.
Un tanto trova riscontro indiretto nel fatto che altri imprenditori commerciali si sono trovati nella medesima situazione della attrice e, prima di fare credito alla società Alfa
Pollo di NO EN & C. s.n.c., hanno aspettato di ricevere conferma ufficiale da parte del garante della esistenza e autenticità delle garanzie offerte da società Alfa Pollo di NO EN & C. s.n.c. (docc. 11-13 di parte convenuta).
Trattasi di condotta prudenziale minima da parte di un soggetto qualificato (società di capitali), operante da tempo sul mercato, quella di interpellare il fideiussore prima di concedere credito al soggetto garantito.
Infondata è, infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 2049 c.c., in quanto, come più volte detto, la firma sulla fideiussione non è riferibile a un dipendente della convenuta.
Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 8243/2022 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda ed eccezione rigettata,
8 - accoglie la querela proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione della fideiussione costudita presso la cassaforte di questo Tribunale;
- dispone la annotazione della presente sentenza sull'originale della fideiussione;
- rigetta nel merito le domande formulare da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna in liquidazione giudiziale alla rifusione nei Parte_1 confronti di delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 14.103,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte in liquidazione giudiziale. Parte_1
Venezia, 22.10.2025 il Giudice relatore il Presidente dott. Silvia Bianchi dott. MA Campagnolo
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