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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa AN IV ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 752 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Terni, via XX Settembre n.15, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1
Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che il ricorrente è CP_1 affetta da “gonartrosi bilaterale” contratta a causa e nello svolgimento delle mansioni di artigiano pavimentatore con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico – nella misura dell'8% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere all'istante il corrispondente CP_1 indennizzo/rendita dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previa sommatoria/cumulo con le invalidità già precedentemente accertate non oggetto di contestazione e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' dando atto che in via amministrativa, a seguito di riesame della CP_1 pratica in data 16.9.25, la parte ricorrente è stata riconosciuta affetta da “gonartrosi bilaterale” di origine professionale col grado di invalidità permanente del 3% e complessivamente, tenuto conto della preesistenza del 19% (cfr. mod. 22 SS allegato in atti del 22.09.2025) chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate. All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 3% e complessivamente del 19% con relativa liquidazione di indennizzo in rendita;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “gonartrosi bilaterale” con grado di invalidità del 3% che, cumulato con le preesistenti invalidità, ha determinato un grado complessivo di invalidità del 19% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. modello 22 SS depositati in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea all'odierna udienza, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 16.09.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 23 ottobre 2025
Il giudice
AN IV
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa AN IV ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 752 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Terni, via XX Settembre n.15, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1
Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che il ricorrente è CP_1 affetta da “gonartrosi bilaterale” contratta a causa e nello svolgimento delle mansioni di artigiano pavimentatore con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico – nella misura dell'8% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere all'istante il corrispondente CP_1 indennizzo/rendita dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previa sommatoria/cumulo con le invalidità già precedentemente accertate non oggetto di contestazione e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' dando atto che in via amministrativa, a seguito di riesame della CP_1 pratica in data 16.9.25, la parte ricorrente è stata riconosciuta affetta da “gonartrosi bilaterale” di origine professionale col grado di invalidità permanente del 3% e complessivamente, tenuto conto della preesistenza del 19% (cfr. mod. 22 SS allegato in atti del 22.09.2025) chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate. All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 3% e complessivamente del 19% con relativa liquidazione di indennizzo in rendita;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “gonartrosi bilaterale” con grado di invalidità del 3% che, cumulato con le preesistenti invalidità, ha determinato un grado complessivo di invalidità del 19% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. modello 22 SS depositati in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea all'odierna udienza, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 16.09.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 23 ottobre 2025
Il giudice
AN IV
2