Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In caso di impugnazione della decisione del Pretore in ordine all'opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale, ai sensi dell'art. 142 bis della legge n. 122 del 1989, cui oggi corrisponde l'art. 203 del D.Lgs. n. 285 del 1992, nell'interpretazione adeguatrice fornitane dalla Corte Costituzionale, legittimato passivo è il Prefetto, cui l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo, ritenuto dalla Corte facoltativo, e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti e ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento, ove non "scavalcata" dalla proposizione del ricorso giurisdizionale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore che abbia deciso sulla opposizione al verbale di accertamento della infrazione, in cui si sia erroneamente indicato come legittimato passivo il responsabile del Comando dei vigili urbani cui appartiene il verbalizzante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA DR, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MADEO GIUSEPPE ANTONIO, ENZO TATEO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POLIZIA MUNICIPALE DI GARLASCO;
- intimata -
avverso il provvedimento della Pretura di VIGEVANO, emesso il 16/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott.Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inamissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Ritenuto che AN AM ha impugnato per cassazione il provvedimento del Pretore di Vigevano del 16 ottobre 1996, che ha dichiarato inammissibile (ex art. 23 l. 1981 n. 689), per ritenuta tardività, l'opposizione del medesimo AM avverso un verbale di accertamento di infrazione a norma del Codice stradale. Rilevato che l'odierna impugnazione (con cui si denuncia violazione dell'art. 1 l. 1969 n. 742, per omessa considerazione della sospensione dei termini processuali nel periodo 1 agosto - 15 settembre) è stata rivolta al comandante dei vigili urbani.
Considerato che
risulta quindi, errata l'individuazione del legittimato passivo;
che infatti - nel caso di impugnazione del trasgressore direttamente proposta (come nella specie) avverso il verbale di accertamento della infrazione, ai sensi dell'art. 142 bis l. 1989 n. 122, cui ora corrisponde l'art. 203 d.lvo, 1992 n. 285, nell'interpretazione "adeguatrice" datane alla Corte costituzionale con sentenza n. 255 del 1994 - legittimato passivo è il Prefetto, al quale l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo (ex comma l^ art. 203),che la Corte ha ritenuto "facoltativo", e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti trasmessi dal responsabile del comando, cui appartiene il verbalizzante, e ad emettere l'ordinanza ingiuntiva del pagamento della sanzione amministrativa (artt. 203, co. 2^, 204 nuovo Cod. strada), ove non scavalcata dal ricorso giurisdizionale diretto nei sensi di cui sopra;
che l'impugnazione in esame è pertanto, per tal profilo inammissibile;
che nulla deve disporsi in tema di spese per l'assenza di controparte costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999