Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai IGg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1508 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare dell' 1 aprile 2025 e vertente tra
TRA P.I. , C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
C.F. C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti TURRIZIANI C.F._3
MARIA GRAZIA e TURRIZIANI ANGELO
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Aratari per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La e i IG.ri , e ( garanti) Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2435/2015 per Euro 50.844,43 (cinquantamilaottocentoquarantaquattro/43), riveniente dalla sovvenzione chirografaria n. 51632656641 del 22.5.2012 concessa dalla Banca alla Società.
Gli opponenti chiedevano, in via preliminare, che venisse dichiarata la continenza del giudizio con quello pendente tra le medesime parti davanti al Tribunale di Cassino R.G. n. 612/2015, nell'ambito
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Parallelamente la proponeva, nell'ambito del giudizio Trib. Cassino, R.G. n. 612/2015, CP_1 regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l'Ordinanza, con ricorso notificato in data
8.6.2016.
Il Tribunale di Velletri – ritenendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il regolamento di competenza promosso dalla Banca e il giudizio di opposizione avverso il D.I. – disponeva, con provvedimento del 28 giugno 2016, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del
Regolamento di competenza.
Con ordinanza depositata in Cancelleria il 13.6.2017, la Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'ordinanza non suscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c. in quanto non decisoria.
Gli opponenti riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2017, il Tribunale di Velletri, con provvedimento emesso in pari data, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del
D.I. opposto, ritenendo il difetto di fumus boni iuris delle eccezioni sollevate dagli opponenti, e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
In occasione della successiva udienza del 4 ottobre 2018, il Giudice di primo grado si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori;
con ordinanza emessa in pari data rigettava l'istanza di nomina di CTU avanzata dagli opponenti in quanto ritenuta superflua ai fini del decidere e – ritenendo la causa matura per la decisione – rinviava all'udienza del 24 settembre 2019 per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione del 18.9.2019 la e i IG.ri , Pt_1 Parte_2 [...]
e si costituivano con nuovi difensori ed eccepivano, tra l'altro, la Parte_4 Parte_3 invalidità della fideiussione.
A tale udienza gli opponenti, senza reiterare le proprie istanze istruttorie, si riportavano ai precedenti scritti, e la Banca si riportava alle conclusioni così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta. Il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha: 1) rigettato l'eccezione “di continenza o di litispendenza rispetto alla causa R.G.N. 612/2015, pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Cassino;
2) rigettato l'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio notificato;
3) dichiarato l'inammissibilità della ragione di nullità della fideiussione fatta valere dall'opponente solo all'esito del giudizio in cui si è dibattuto sugli altri motivi di invalidità dedotti dalla parte nell'atto di citazione in opposizione;
4) rigettato l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni: Con riguardo all'eccezione di continenza e litispendenza formulata dagli opponenti, ha rilevato che
“ai sensi dell'art. 39 comma 2 c.p.c., “il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza” (cfr. Cass. Sez. Un. ord. n. 15905 del 13/07/2006; Cass. ord. n. 29570 del
18/12/2008)”.
Ebbene all'esito di detta indagine, il Tribunale di Velletri ha affermato: “Nel caso di specie, non può ritenersi incerta la radicazione della competenza territoriale presso il Tribunale di Velletri, anche per la causa pendente presso il Tribunale di Cassino, in ragione del foro esclusivo convenuto dalle parti sia all'art. 15 del contratto di sovvenzione chirografaria per cui è causa (doc.
2.1. fasc. monitorio) e di quello n. 649420 (doc. 5 fasc. opposta) che all'art. 19 del contratto di conto corrente per cui è causa nell'altro giudizio connesso (cfr. doc. 4 fasc. opposta), nonché, infine, all'art. 15 della lettera di fideiussione sottoscritta dai garanti (cfr. doc.
2.3. fasc. monitorio). Con clausole sottoposte a specifica approvazione scritta ex art. 1341 proprio per rimarcare la deroga ai criteri ordinari di riparto della competenza previsti dal codice di rito e non per aggiungere il foro convenzionale a questi ultimi, quale foro meramente facoltativo, non avendo altrimenti senso la specifica sottoscrizione della clausola derogatoria.
Ha precisato ancora il Tribunale di Velletri che “nelle sovvenzioni chirografarie è previsto che
“qualora la parte finanziata rivesta la qualifica di Professionista (…) sarà competente in via esclusiva, per ogni controversia che dovesse insorgere tra lo stesso e al Banca, in dipendenza del presente rapporto, nonché di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro di Velletri”. E non vi è dubbio che, nel caso di specie, la rivesta la qualifica di professionista, in tal modo attraendo Parte_1 nella competenza del foro convenzionale stabilito dalle parti anche il contratto di fideiussione, “atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico” (cfr. Cass. ord. 7.01.2013, n. 180)”.
Il primo giudice, inoltre, ha espressamente escluso che “sulla questione” “si sia formato il giudicato a seguito della pronuncia della cassazione sul regolamento di competenza promosso dalla Banca opposta”, osservando come “la Corte di Cassazione, all'esito del relativo procedimento di regolamento di competenza” abbia “dichiarato l'“inammissibilità del ricorso” ritenendo che il provvedimento impugnato non avesse carattere di definitività, atteso che il Tribunale di Cassino non aveva “conclamato” in termini di assoluta inequivocità e incontrovertibilità l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione”, con ciò accertando in maniera inequivoca che l'ordinanza impugnata non ha natura di provvedimento decisorio suscettibile di passare in giudicato, ma soltanto di provvedimento ordinatorio”.
Quanto alla invocata nullità delle fideiussioni per violazione della normativa sulla concorrenza, il primo giudice ha accolto “l'eccezione”, formulata dalla Banca, “di inammissibilità dell'eccezione sollevata [tardivamente] dai nuovi difensori degli opponenti di nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza”, ritenendo “applicabile […] alla fattispecie il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. sicchè quando il tema controverso verta sulla illegittimità dell'atto non è consentito successivamente dedurre o rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione”(Cass. 04.03.1999 n. 1811; conformi Cass. n.
123 del 08/01/2000; Cass. n. 4510 del 05/03/2004)”, entrando poi anche nel merito con il rigetto della richiesta di declaratoria della nullità.
Nel merito, come detto il Tribunale ha respinto l'opposizione rispondendo ai motivi della stessa – relativi alla inesistenza del rapporto fondamentale per violazione dell'art. 1815 C.C. e per la sussistenza di usura anche con riguardo alla cambiale di garanzia indicata come nulla.
Segnatamente, ha, innanzitutto, affrontato la questione “relativa alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori, in virtù della disciplina sull'usura introdotta con la legge 108/96”, dal momento che “gli opponenti – attraverso […] un mero richiamo ricettizio all'atto di citazione relativo al procedimento dai medesimi promosso dinanzi al
Tribunale di Cassino e senza ulteriore specificazione – hanno eccepito l'usurarietà originaria della sovvenzione chirografaria posta a fondamento della pretesa monitoria della contestando CP_1
l'applicazione da parte dell'istituto bancario, ab origine, di un tasso pattizio di interessi corrispettivi e di un tasso di interessi di mora che, sia singolarmente considerato che sommato a quello degli interessi corrispettivi, sarebbe superiore al tasso soglia usura”.
Ebbene, il Tribunale di Velletri, pur aderendo “alla ricostruzione che reputa” “configurabile, in astratto, l'usura anche con riferimento agli interessi moratori”, ha statuito che “la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza alcuna sommatoria. Infatti, il riferimento operato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 350/2013 richiamata dalla parte attrice alla
“determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora” intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso determinati convenzionalmente attraverso una maggiorazione in percentuale degli interessi corrispettivi. La non usurarietà deve quindi riguardare tanto il tasso corrispettivo quanto quello moratorio in concreto applicati, ma senza alcuna sommatoria dei due tassi, in quanto i medesimi sono dovuti in via alternativa tra loro (cfr. in tal senso, ex multis, Trib. Torino
14 maggio 2015, Trib. Reggio Emilia 6 ottobre 2015; Trib. Padova 27 gennaio 2015, Trib. Milano 3 dicembre 2014)”.
Nella Sentenza di Primo Grado si legge ancora: “Un sostegno alla tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori non è desumibile nemmeno dalla recente pronuncia della Suprema Corte (ord.
n. 23192/2017), laddove la stessa, lungi dall'avvalorare l'argomentazione sostenuta dagli attori, si è limitata a richiamare, in una fattispecie di contestata gratuità del mutuo per applicazione di interessi moratori, il principio della sindacabilità della natura usuraria anche degli interessi moratori, espresso dalla precedente giurisprudenza di legittimità, a cui, come sopra osservato, si è conformato anche questo decidente, in virtù del quale “è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile
2003, n. 5324)””.
Il Tribunale di Velletri ha rilevato come “nel caso di specie gli opponenti non hanno mosso alcuna specifica contestazione in ordine al superamento del tasso soglia da parte del tasso contrattuale di interessi corrispettivi”, “essendosi limitati” gli stessi “a rilevare […] che, a fronte della previsione pattizia, per le due sovvenzioni chirografarie, di un tasso di interessi corrispettivi pari al 9,50% annuo, si sarebbe riscontrato il superamento del cd. tasso soglia usura (pari, nel periodo, al 16,6250%) solo considerando il tasso di interessi corrispettivi e quello di interessi moratori, pari al TEGM risultante dalle rilevazioni periodiche relative alla categoria di riferimento pubblicate sulla G.U aumentato della metà (cfr. art. 3 sovvenzione del 22.5.2002), oltre che il tasso di mora di per sé considerato”, “effetto” che – secondo gli opponenti – “deriverebbe […] dalla clausola di cui all'art. 3 del contratto di sovvenzione, la quale prevede l'applicazione, sull'importo complessivamente dovuto, degli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento”. Al riguardo, la Sentenza di Primo Grado statuisce che “nella fattispecie” “trova applicazione” “il principio generale di cui all'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. 120 del T.U.B. medesimo, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/99), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento, senza ulteriore capitalizzazione periodica su tali interessi”. “In altri termini:” – si legge ancora nella Sentenza di Primo Grado – “nei contratti di mutuo bancario, stipulati, come quello per cui è causa, sotto la vigenza dell'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, è consentita la deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi (cfr. Cass. n. 11400 del 22/05/2014). Circostanza verificatasi nel caso di specie, attesa la specifica previsione contrattuale sopra esaminata, come peraltro riconosciuto dagli stessi opponenti i quali hanno tuttavia contestato l'incidenza di tale capitalizzazione sulla determinazione del tasso effettivo di mora
“L'assunto attoreo”, aggiunge ancora il Tribunale di Velletri, “parte dall'erroneo presupposto che nel caso di specie si sia verificata, per effetto dell'applicazione del tasso di mora sull'intera rata impagata, la sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori, mentre in realtà ciò che si è verificato nella fattispecie è il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi corrispettivi già maturati sui quali anche maturano, dopo la scadenza del termine per il pagamento della rata, gli interessi moratori che vanno a sostituire e non a sommarsi a quelli corrispettivi già capitalizzati (cfr. Corte
App. Milano, sent. 23.05.2017, n. 2195)”.
Sul punto, la Sentenza di Primo Grado ha anche chiarito che “pur ammettendo l'ipotesi che il tasso di mora non sostituisca del tutto anche l'interesse corrispettivo, deve condividersi la tesi per cui non
è prefigurabile in astratto una sommatoria di interessi moratori e corrispettivi che possa superare il tasso soglia, atteso che per poter giungere alla verifica dell'applicazione di un tasso usurario occorrerebbe scomporre l'importo di tutte le rate impagate sulle quali viene applicata la mora, per distinguere la quota relativa al capitale da quella relativa agli interessi corrispettivi, potendosi in concreto verificare solo relativamente a quest'ultima voce, unitamente agli interessi di mora del periodo, da rapportare al capitale residuo ancora da restituire, il superamento del tasso usurario, il che rende evidente che una sommatoria di interessi di natura usuraria non potrebbe prospettarsi in linea meramente teorica (cfr., in tal senso, Trib. Bergamo, sent. 13.7.2017).
In ordine poi alla censura relativa alla usurarietà del tasso di mora di per sé considerato, la Sentenza di Primo Grado ha statuito: i. che “per verificare la possibile esistenza di interessi usurari occorre porre a confronto dati tra loro omogenei”; ii. che “il tasso soglia, sulla base del quale è determinata la c.d. usura oggettiva, “viene ricavato mediante l'applicazione di uno spred sul TEGM;
posto che il
TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate
Istruzioni, è ragionevole attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicchè se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (Cass. 22 giugni 2016, n. 12965; nello stesso senso, Cass. 3 novembre 2016 n. 22270)”; ii. che nel caso di specie, “è pacifico e incontestato tra le parti, che […] dette periodiche rilevazioni prendano in considerazione esclusivamente i tassi corrispettivi, e non quelli moratori “dal che consegue che, allo stato della vigente legislazione, non esiste un limite di legge per gli interessi moratori” (cfr. App.
Milano, sentenza 6 giugno 2016, n. 2232). Deve, pertanto, concludersi che, “sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere ad una qualificazione in termini oggettivi dell'interesse usurario” (in questo senso, cfr. Trib. Varese sent. 241/2016)”; iv. che “pur volendo ammettere, in astratto, l'usurarietà dei tassi di mora originariamente pattuiti o effettivamente applicati, il parametro di riferimento per la valutazione in concreto non può che essere quello rilevato, sia pure a fini statistici, dalla Banca d'Italia, ovvero il TEGM rilevato con riferimento ai soli interessi corrispettivi aumentato della maggiorazione iniziale di 2,1 punti percentuali (cfr. Trib. Roma, sent.
n. 22648 del 6.12.2016; conformi, Trib. Roma, sent. n. 22027 del 23.11.2016 e sent. n. 22293 del
16.11.2016)”; v. che “nel caso di specie […] utilizzando tale criterio di calcolo, il tasso soglia per gli interessi moratori rilevante ai fini della fattispecie in esame sarebbe comunque superiore a quello previsto contrattualmente, coincidente con il tasso soglia degli interessi corrispettivi (TEGM aumentato della metà)”.
Il Tribunale di Velletri ha pertanto escluso la “usurarietà originaria del contratto di sovvenzione in esame” e la conseguente “sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.”.
Nella Sentenza di Primo Grado si legge ancora che “l'esclusione della natura usuraria del tasso di interessi di mora applicato dalla Banca comporta, poi, l'irrilevanza ai fini decidere, in quanto assorbita, della questione di legittimità della clausola di salvaguardia prevista dal contratto di sovvenzione”.
Riguardo poi alla “incidenza, ai fini del superamento del tasso soglia usura, della penale prevista contrattualmente per l'estinzione anticipata del finanziamento” prospettata da parte opponente, il
Tribunale di Velletri ha dichiarato di “aderire a quell'orientamento giurisprudenziale formatosi all'indomani dell'emissione della sentenza della S.C. n. 350/13, in virtù del quale il costo economico previsto in materia di penale per anticipata estinzione […] non rileva sull'operazione di finanziamento, posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell'esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto”; inoltre “si tratta di evento alternativo all'inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia”.
Ebbene, la Sentenza di Primo Grado ha ribadito che “tale onere eventuale assume rilevanza solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione e cioè quando la cd. commissione di estinzione anticipata, secondo il principio dell'effettività degli oneri eventuali, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito del verificarsi della fattispecie applicativa
(cfr. Trib. Monza, sent. 1911 del 19.06.2017; Trib. Pordenone, ord. del 23.05.2016). Circostanza che, nel caso di specie, non risulta essersi verificata”.
“È da considerare”, aggiunge ancora il Tribunale, “che nei decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi soglia la commissione di anticipata estinzione non è mai menzionata: essa, infatti, è collegata ad una facoltà del mutuatario, mentre il tasso effettivo globale medio (TEGM) si forma sulla rilevazione dei soli tassi corrispettivi e quindi sulla parte fisiologica relativa alla gestione del credito, con esclusione, quindi tanto […] della parte patologica, quanto di eventualità che attengono a scelte discrezionali del mutuatario, costituendo anzi opzioni aggiuntive a suo favore”.
Per quel che riguarda, infine, l'ulteriore doglianza mossa dagli opponenti relativa alla
“indeterminatezza dei tassi di interessi contrattuali”, il Tribunale di Velletri ha ritenuto l'eccezione priva di fondamento, “atteso che dalla documentazione contrattuale prodotta dall'opposta si evince la determinatezza e, comunque, la determinabilità, sia del tasso degli interessi corrispettivi che di quelli moratori (cfr. artt. 2 e 3 sovvenzione chirografaria: doc.
2.1. fasc. opposta), oltre che dell'indicatore sintetico di costo (ISC), pari al 10,37%, non potendosi ricondurre la differenza tra il tasso nominale di interessi e quello effettivamente applicato a seguito del cumulo di spese, commissioni ed imposte – comunque inferiore, nel conteggio effettuato dagli opponenti, par al
9,6501% (cfr. pag. 8 atto di citazione) all'ISC contrattuale – ad un difetto di determinatezza degli interessi, che invece nel caso di specie non sussiste”.
Il Tribunale di Velletri ha anche precisato che, in ogni caso, “l'obbligo di indicazione espressa dell'ISC/TAEG contrattuale è stato introdotto soltanto con la Delibera CICR, in materia di trasparenza bancaria, del 4.32003, quindi in data successiva alla stipula del contratto di sovvenzione chirografaria” su cui si fonda il credito della “avvenuta in data 22.5.2002”. CP_1
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza ex art. 283 CPC;
in riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, dichiarare la litispendenza con riguardo al giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino ancora pendente con conseguente cancellazione della presente controversia dal ruolo e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Velletri a decidere il giudizio in funzione del Tribunale di Cassino anche in ragione della continenza con conseguente annullamento della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la assenza di prova della domanda monitoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la nullità delle fideiussioni come già eccepita con riguardo alla normativa sulla concorrenza e conseguente applicazione anche della decadenza ex art. 1957 C.C.; verificare la legittimità degli interessi corrispettivi ed usurari con riguardo alla normativa anti usura, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole risultate illecite ed espunzione delle somme versate illegittimamente da portare in compensazione anche con un nuovo piano di ammortamento previa verifica del rapporto dare/avere tra le parti. In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto ammettersi CTU contabile.
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello e formulando, a sua volta, appello incidentale condizionato in ordine alla applicabilità del tasso soglia usura ai tassi moratori.
Con ordinanza in data 20 luglio 2020 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC. La causa, successivamente, è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio
2023.
Fissata udienza per la decisione con modalità cartolare al 18 marzo 2025, nessuna delle parti depositava le note di trattazione scritta.
La Corte disponeva rinvio ex art. 309 CPC all'odierna udienza, come sostituita, senza che le parti depositassero note cartolari.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita – la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 37 pagine, è articolato in otto motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 8/11) gli appellanti devolvono nuovamente la questione della litispendenza/continenza con il giudizio (di accertamento negativo) pendente dinanzi al Tribunale di
Cassino, lamentando la violazione degli artt. 39 e 112 C.PC.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 11/15) gli appellanti lamentando la violazione dell'art. 39 CPC
e di ulteriori norme processuali, sostengono sostanzialmente che l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Cassino ha valore di decisione e di cosa giudicata, così vincolante nei confronti del Tribunale di
Velletri.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 15/21) le parti appellanti devolvono nuovamente la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale, evidenziando che si tratta di questione rilevabile d'ufficio e invocando la decadenza ex art. 1957 C.C.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 21/22) gli appellanti impugnano la statuizione del Tribunale in punto di clausola di salvaguardia, riportando argomenti di giurisprudenza e di dottrina.
§3.5 – Con il quinto motivo (pagg. 22/26) le parti appellanti , invocando l'ammissione di CTU contabile, devolvono la complessa questione dell'usura, evidenziando di non aver mai fatto riferimento ad una sommatoria tra i due tassi di interesse – corrispettivo e moratorio – e contestando la elaborazione dei conteggi operata dalla Banca d'Italia perché non titolare di un potere sostitutivo del legislatore.
§3.6 – Con il sesto motivo (pagg. 26/27) gli appellanti invocano l'inclusione, nel conteggio ai fini della verifica del tasso soglia, della commissione per estinzione anticipata.
§3.7 – Con il settimo motivo (pagg. 27/29) le parti appellanti si dolgono dell'omessa considerazione, da parte del giudicante di primo grado, della assenza di prova del credito stante l'assenza di motivazione al riguardo. §3.8 – Con l'ottavo motivo (pag. 29) le parti appellanti invocano l'ammissione di CTU contabile, lamentando di essere stati privati del loro diritto di difesa.
§4 – Stante la sussistenza dei presupposti ex art. 309 C.PC., il giudizio va dichiarato estinto con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 116/20 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio con spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore