Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3082 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
Fe' (ARGENTINA) l'1/07/1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo
MORSOLETTO
e
C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(ARGENTINA) il 10/09/1963, rappresentato e difeso dall'avvocato Evi FONGARO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) RELATIVAMENTE ALLA CASA CONIUGALE
1
, con i relativi arredi e attrezzature anch'essi in comproprietà, la quale Parte_1
Per continuerà ad ivi vivere con la GL MInne e la GL maggiorenne , Per_2
ma non economicamente autosufficiente. Il sig. andrà a vivere presso CP_1
l'immobile da costui acquistato in Valdagno (VI), Via Garibaldi 44.
Si precisa che l'utilizzo delle attrezzature in comproprietà note alle parti, fino alla divisione che avverrà in secondo momento, verrà concesso a tutta la famiglia;
il Sig.
in caso di utilizzo delle attrezzature sia per manutentare la casa coniugale, CP_1
qualora richiesto dalla moglie e/o dalle figlie e corrisponda alla possibilità e al volere dello stesso, sia per utilizzo proprio personale, potrà avvenire solo mediante richiesta scritta via WA alla moglie da effettuarsi alla stessa 24 ore prima.
2) SULLA FIGLIA MINORE E SULLE MAGGIORENNI MA NON Per_3
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
Affidare la MI di anni 17 in forma condivisa ad entrambi i Persona_4
genitori, con permanenza, collocazione prevalente e residenza presso la madre in
Arzignano, via Ziggiotti 2.
Dare atto che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla MI in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la GL e relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della stessa.
Per quanto concerne il diritto di visita da parte del padre, si conviene che il padre possa vedere e tenere con sé la GL quando vuole vista l'età adolescenziale della stessa, previo accordo con la stessa e la madre mediante utilizzo della chat di famiglia sulla piattaforma WA, tenuto conto degli impegni personali e della volontà della GL medesima e in ogni caso:
a) Due week-end alternati al mese dal sabato alle 13.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00;
b) Nella settimana in cui non tiene la GL durante il week-end due sere alla settimana con giorni da concordare con la madre e le figlie, tenuto conto degli impegni extrascolatici e scolastici della stessa
2 c) Sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il Capodanno, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi d) Tre giorni durante il periodo di Pasqua, alternando il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e) Durante le vacanze estive, almeno due settimane, anche non consecutive;
periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano reciprocamente:
- a comunicarsi tutte le questioni inerenti la GL con particolare riguardo alle inclinazioni naturali ed aspirazioni, nonché alla salute, all'andamento scolastico ed alle frequentazioni ludico-sportive e ricreative;
- a comunicarsi le credenziali informatiche (username e password) necessarie per accedere alla pagina personale della GL sul sito web degli istituti scolastici frequentati, i nomi degli insegnanti e tutte le informazioni scolastiche, relativi ai compiti ed educative relative ai figli;
- a partecipare alle riunioni scolastiche ed agli incontri programmati con gli insegnanti e a riferire all'altro genitore.
I genitori, vista l'età della GL MI di anni 17, ritengono superfluo depositare il piano genitoriale, avendo già svolto le funzioni che lo stesso prescrive, essendo la GL vicina alla maggiore età che raggiungerà in data 26.02.2025 e non presentando la stessa patologia o specificità tali da richiederne la presentazione
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE E DELLE
FIGLIE MAGGIORENNI MA NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI DA
PARTE DEL PADRE
Darsi atto che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo mantenimento per la GL MI e per la GL , Persona_4 Persona_5
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, la somma complessiva di euro 600 (seicento) mensili – 300 euro cadauna – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre.
Darsi atto che entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie affrontande per i figli, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
3 Vicenza, nella misura del 50 % cadauno, salva esibizione dei giustificativi e della documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali. Dette spese saranno accreditate direttamente nel conto della madre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e, qualora debbano essere concordate tra i genitori, le comunicazioni avverranno mediante utilizzo della chat di famiglia sulla piattaforma WA.
Si precisa che le spese di assicurazione, bollo, carburante, eventuali sanzioni e manutenzione dell'auto Peugeout intestata al Sig. ma in uso alle figlie CP_1
saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Darsi atto che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento direttamente sul conto corrente italiano della GL , attualmente in Persona_6
Australia, la somma di euro 300 da versare entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, fino all'indipendenza economica della stessa che la medesima comunicherà.
4) DETRAZIONI FISCALI E ASSEGNI FAMILIARI
L'assegno unico o qualsiasi agevolazione statale o regionale riguardante le figlie, spettante ai genitori, verrà attribuito alla madre al 100%.
Le spese straordinarie saranno detratte secondo il regime adottato di spesa, ossia nella misura del 50% cadauno.
5) MANTENIMENTO MOGLIE
Dato atto che la sig.ra ha sempre partecipato all'economia familiare Parte_1
mediante il lavoro domestico e occupandosi dei figli, nonché anche alla luce della disparità reddituale tra i coniugi, stabilirsi a carico del marito la corresponsione di euro 200 (duecento) mensili a titolo di contributo di mantenimento annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa.
6) I coniugi stabiliscono altresì che tutte le utenze relative alla casa coniugale ora intestate al sig. verranno volturate a favore della sig.ra (Acque CP_1 Parte_1
del Chiampo s.p.a. e Missilgas s.r.l.).
7) I coniugi si danno il reciproco assenso alla carta d'identità della MI valida per l'estero e iscrizione della MI sui rispettivi passaporti validi per l'estero.
8) Spese di lite compensate tra le parti”.
4 Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Altissimo (VI) in data 19/09/1994, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per all'affidamento condiviso della GL MI , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento
Per della GL MI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della MI;
Per
- le spese straordinarie relative alla GL MI , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della GL maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese
5 straordinarie relative alla GL, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; le parti, altresì, hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della GL
direttamente sul conto corrente italiano della medesima, la somma Persona_6
mensile di euro 300,00, da versare entro il 15 di ogni mese;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Arzignano (VI), Via Ziggiotti n. 2, in favore di quale Parte_2
Per genitore convivente con la GL MI e con la GL maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento, la somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per
Per l'espatrio e di quelli per la GL MI;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Altissimo (VI) in data 19/09/1994 Controparte_1
con atto trascritto al n. 2, Parte I, Anno 1994, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
6 sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altissimo
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Elena Sollazzo
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