Articolo 53 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 maggio 1969
Art. 53.
Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, e' data facolta', al titolare, di esercitare nuovamente la facolta' di opzione prevista dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Il secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e' abrogato con effetto dal 1 maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969