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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2907/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2907 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], CF.: Parte_1
, residente a [...], in vico Gabriele C.F._1
D'Annunzio n.1 ed elettivamente domiciliata in Trentola
Ducenta (CE) alla via Alberto Sordi n.2 presso lo studio dell'Avv. Cavallaccio Anna Maria che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente a [...]in vico Gabriele C.F._2
D'annunzio n. 1 ed elettivamente domiciliato in Parete alla via
Cirillo n.18 presso lo studio dell'Avv. Rosa Di Nardo che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso e integrate con note di trattazione depositate il
22/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato l'11 luglio 2024,
i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in IA il 31/08/1996, dal quale sono nati tre figli, Parte_2
(nato a [...] il [...]),
Pag. 2 di 6 maggiorenne economicamente autosufficiente;
Persona_1
(nata a [...] il [...]) maggiorenne non economicamente autosufficiente;
[...]
(nata a [...] il [...]), minorenne al momento Parte_3
della proposizione del ricorso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle seguenti condizioni:
-I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. I coniugi occuperanno ognuno una unità abitativa della casa familiare, di proprietà della famiglia del sig. , sita in Cesa al Vico Gabriele D'Annunzio n.1; CP_1
- la IG dopo l'omologa, si trasferirà con le figlie Pt_1
ed in un appartamento da prendere in affitto la Per_1 Parte_3
cui spesa sarà suddivisa tra i coniugi, con la precisazione che la spesa per il sig. non potrà essere superiore a 250 euro. CP_1
Il contratto di affitto sarà intestato alla IG e il sig. Pt_1
fornirà garanzia, con la propria busta paga, per la CP_1
quota di sua spettanza;
- le figlie ed , coabiteranno con la madre;
il Per_1 Parte_3
padre eserciterà il diritto di visita compatibilmente con il proprio lavoro e gli impegni scolastici delle figlie;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla IG Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400 (€
200 per ciascuna di loro), da rivalutarsi annualmente secondo
Pag. 3 di 6 l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, se documentate;
- il sig. terrà a proprio carico, per il tempo di Controparte_1
permanenza della IG e le figlie nell'unità della Pt_1
casa familiare occupata dalle stesse, le spese per le utenze,
Enel, Gas, Acqua e Rifiuti;
- i coniugi di comune accordo decidono che l'assegno unico nell'interesse della minore continui ad essere Parte_3
corrisposto interamente alla IG . Parte_1
Con note del 22/11/2024, le parti depositavano il piano genitoriale relativo alla IA e, con note congiunte Parte_3
di trattazione depositate in data 20/12/2024 le medesime parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 23/12/2024.
La Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti e del contenuto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 21/1/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per
Pag. 4 di 6 cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Va tuttavia precisato che sia il piano genitoriale, sia l'accordo raggiunto dalle parti in merito all'assegno unico percepito da per la IA , si devono ritenere Parte_1 Parte_3
tamquam non esset in quanto quest'ultima, nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne.
Inoltre, in riferimento ai contenuti dell'accordo non attinenti all'oggetto del presente giudizio, il Tribunale si limita a una presa d'atto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata ad Parte_1
Aversa (CE) il 25.10.1970 e nato a [...] Controparte_1
il 12.05.1968, alle condizioni sopra trascritte, con le precisazioni di cui in parte motiva;
Pag. 5 di 6 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA
(Atto n.45, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1996) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5/2/2025
La Giudice est La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2907/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2907 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], CF.: Parte_1
, residente a [...], in vico Gabriele C.F._1
D'Annunzio n.1 ed elettivamente domiciliata in Trentola
Ducenta (CE) alla via Alberto Sordi n.2 presso lo studio dell'Avv. Cavallaccio Anna Maria che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente a [...]in vico Gabriele C.F._2
D'annunzio n. 1 ed elettivamente domiciliato in Parete alla via
Cirillo n.18 presso lo studio dell'Avv. Rosa Di Nardo che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso e integrate con note di trattazione depositate il
22/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato l'11 luglio 2024,
i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in IA il 31/08/1996, dal quale sono nati tre figli, Parte_2
(nato a [...] il [...]),
Pag. 2 di 6 maggiorenne economicamente autosufficiente;
Persona_1
(nata a [...] il [...]) maggiorenne non economicamente autosufficiente;
[...]
(nata a [...] il [...]), minorenne al momento Parte_3
della proposizione del ricorso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle seguenti condizioni:
-I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. I coniugi occuperanno ognuno una unità abitativa della casa familiare, di proprietà della famiglia del sig. , sita in Cesa al Vico Gabriele D'Annunzio n.1; CP_1
- la IG dopo l'omologa, si trasferirà con le figlie Pt_1
ed in un appartamento da prendere in affitto la Per_1 Parte_3
cui spesa sarà suddivisa tra i coniugi, con la precisazione che la spesa per il sig. non potrà essere superiore a 250 euro. CP_1
Il contratto di affitto sarà intestato alla IG e il sig. Pt_1
fornirà garanzia, con la propria busta paga, per la CP_1
quota di sua spettanza;
- le figlie ed , coabiteranno con la madre;
il Per_1 Parte_3
padre eserciterà il diritto di visita compatibilmente con il proprio lavoro e gli impegni scolastici delle figlie;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla IG Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400 (€
200 per ciascuna di loro), da rivalutarsi annualmente secondo
Pag. 3 di 6 l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, se documentate;
- il sig. terrà a proprio carico, per il tempo di Controparte_1
permanenza della IG e le figlie nell'unità della Pt_1
casa familiare occupata dalle stesse, le spese per le utenze,
Enel, Gas, Acqua e Rifiuti;
- i coniugi di comune accordo decidono che l'assegno unico nell'interesse della minore continui ad essere Parte_3
corrisposto interamente alla IG . Parte_1
Con note del 22/11/2024, le parti depositavano il piano genitoriale relativo alla IA e, con note congiunte Parte_3
di trattazione depositate in data 20/12/2024 le medesime parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 23/12/2024.
La Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti e del contenuto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 21/1/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per
Pag. 4 di 6 cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Va tuttavia precisato che sia il piano genitoriale, sia l'accordo raggiunto dalle parti in merito all'assegno unico percepito da per la IA , si devono ritenere Parte_1 Parte_3
tamquam non esset in quanto quest'ultima, nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne.
Inoltre, in riferimento ai contenuti dell'accordo non attinenti all'oggetto del presente giudizio, il Tribunale si limita a una presa d'atto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata ad Parte_1
Aversa (CE) il 25.10.1970 e nato a [...] Controparte_1
il 12.05.1968, alle condizioni sopra trascritte, con le precisazioni di cui in parte motiva;
Pag. 5 di 6 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA
(Atto n.45, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1996) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5/2/2025
La Giudice est La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6