Articolo 124 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 123Articolo 125
Versione
20 settembre 1975
Art. 124.
L' articolo 283 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. - I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975