TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 26 maggio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4735/2024 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], n.q. di procuratrice generale del sig. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Pierpaolo Laurenza;
Parte_2
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Domenico CP_1
D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, premettendo di agire in qualità di procuratrice generale del sig.
, dichiarato meritevole di indennità di accompagnamento, con decreto di Parte_2 omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 pagamento dei ratei di prestazione non CP_1 percepiti ma che l' non aveva provveduto al pagamento né al rigetto della domanda. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. Eccepiva, ad ogni buon conto, il mancato invio del modello AP70 e deduceva di aver provveduto al pagamento malgrado l'assenza della dichiarazione di non ricovero ed in attesa della stessa. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 3/4 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla mancanza, in atti, di alcuna prova in ordine all'effettivo invio del modello ap70, nonché dal comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto malgrado l'assenza dello stesso. CP_1
Invero giova al riguardo rilevare che, a seguito della notifica del ricorso, l'Ente previdenziale
– con missiva del 05.08.2024, rappresentava al ricorrente – ai fini della definizione della pratica – la necessità di acquisire il modello AP70, senza tuttavia ricevere, in merito, riscontro alcuno;
provvedeva, comunque, in data 2 ottobre 2024, ovvero in epoca ampiamente antecedente all' udienza di discussione, a liquidare comunque, la prestazione richiesta per le annualità 2023- 2024 in attesa della dichiarazione di mancato ricovero per detti anni. Ciò posto, se da un lato, appare evidente lo spirito collaborativo dell' (il quale, seppur a CP_1 seguito del decorso dei termini ex lege imposti per la liquidazione della prestazione e della notifica del ricorso, si attivava diligentemente nel richiedere il modello AP70, non rinvenendo quanto inviatogli in data 13.02.24), non si può dire parimenti della parte ricorrente che, lasciando inevasa la richiesta avanzata dall' non ha improntato il CP_2 proprio comportamento ai doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., nella misura i cui non forniva le informazioni necessarie onde procedere alla definizione della pratica. In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per 3/4, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 3/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 675,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...], n.q. di procuratrice generale del sig. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Pierpaolo Laurenza;
Parte_2
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Domenico CP_1
D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, premettendo di agire in qualità di procuratrice generale del sig.
, dichiarato meritevole di indennità di accompagnamento, con decreto di Parte_2 omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 pagamento dei ratei di prestazione non CP_1 percepiti ma che l' non aveva provveduto al pagamento né al rigetto della domanda. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. Eccepiva, ad ogni buon conto, il mancato invio del modello AP70 e deduceva di aver provveduto al pagamento malgrado l'assenza della dichiarazione di non ricovero ed in attesa della stessa. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 3/4 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla mancanza, in atti, di alcuna prova in ordine all'effettivo invio del modello ap70, nonché dal comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto malgrado l'assenza dello stesso. CP_1
Invero giova al riguardo rilevare che, a seguito della notifica del ricorso, l'Ente previdenziale
– con missiva del 05.08.2024, rappresentava al ricorrente – ai fini della definizione della pratica – la necessità di acquisire il modello AP70, senza tuttavia ricevere, in merito, riscontro alcuno;
provvedeva, comunque, in data 2 ottobre 2024, ovvero in epoca ampiamente antecedente all' udienza di discussione, a liquidare comunque, la prestazione richiesta per le annualità 2023- 2024 in attesa della dichiarazione di mancato ricovero per detti anni. Ciò posto, se da un lato, appare evidente lo spirito collaborativo dell' (il quale, seppur a CP_1 seguito del decorso dei termini ex lege imposti per la liquidazione della prestazione e della notifica del ricorso, si attivava diligentemente nel richiedere il modello AP70, non rinvenendo quanto inviatogli in data 13.02.24), non si può dire parimenti della parte ricorrente che, lasciando inevasa la richiesta avanzata dall' non ha improntato il CP_2 proprio comportamento ai doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., nella misura i cui non forniva le informazioni necessarie onde procedere alla definizione della pratica. In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per 3/4, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 3/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 675,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli