Sentenza 11 ottobre 2023
Massime • 1
Il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).
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ISSN 2385-1376 Nei rapporti tra avvocato e cliente la nozione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense, comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito. Questo è il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. Unite, Pres. D'Ascola – Rel. Terrusi, con sentenza n. 14933 del 29 maggio 2023. Il difensore in questione era stato sottoposto a procedimento disciplinare avanti il Consiglio distrettuale di disciplina con incolpazione di “avere assistito e difeso in qualità di parte civile la moglie del signor (omissis) nel procedimento penale a carico di …
Leggi di più… - 2. AVVOCATO: i presupposti del conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forenseAvv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 29 novembre 2023
ISSN 2385-1376 Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l'illecito “de quo” la condotta dell'avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi …
Leggi di più… - 3. AVVOCATO: sussiste il divieto di assumere l'incarico di difesa contemporanea in caso di conflitto anche potenziale tra due diverse partiAvv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2023, n. 28427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28427 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 28427 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/10/2023 Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 10 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso, come da requisitoria scritta in atti, per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale;
l’avvocato Otello Bagalini, per la ricorrente in via principale;
l’avvocato Francesco Baldi, per delega dell’avvocato Vinicio Si- moni, per la società controricorrente e ricorrente in via inciden- tale. Fatti di causa RE NO, in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore IT CI nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a titolo di indennizzo assicurativo. La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità po- sitiva per la somma di € 51.187,30. Insorte contestazioni su tale dichiarazione, il giudice dell’ese- cuzione ha proceduto all’accertamento dell’obbligo del terzo, con ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario pre- visto dall’art. 549 c.p.c., per un complessivo importo pari ad € 750.000,00 e, successivamente, con distinta ordinanza, ope- rate le decurtazioni per alcuni pagamenti già effettuati, ha as- segnato alla creditrice procedente l’importo di € 594.833,17. La terza pignorata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha proposto due distinte opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso ciascuna delle due indicate ordinanze. Le due opposizioni sono state riunite e sono state solo parzial- mente accolte dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha annullato entrambe le ordinanze opposte, statuendo che «la somma che la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è tenuta a corrispondere, in forza dell’obbligo di manleva contrattualmente assunto e tenuto conto di quanto già corrisposto per le causali indicate in moti- vazione è pari ad euro 319.833,17» e condannando «il creditore Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 10 procedente NO RE alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto all’importo di euro 319.833,17 (al netto delle somme versate dalla UnipolSai e meglio indicate in parte motiva: euro 62.448,51, 92.718,32, 200.000,00) in forza dell’ordinanza di assegnazione del 5.6.2019». Ricorre la NO, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. La NO resiste al ricorso incidentale con autonomo controri- corso. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. La Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 3 maggio 2023, ha disposto la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha omesso di rilevare l’attuale sussistenza del rapporto di mandato tra il CI e l’Avv. Simoni al fine di decidere sull’eccezione pregiudiziale di conflitto di interessi e di nullità della procura». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 24 Cost. e 83 c.p.c. e nullità del procedi- mento e della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente applicato le norme in tema di con- flitto di interesse tra il procuratore e la parte e, Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 10 conseguentemente, non ha accertato la nullità della procura e dell’intero procedimento di opposizione». I primi due motivi del ricorso principale possono essere esami- nati congiuntamente, in quanto connessi logicamente e giuridi- camente. La ricorrente deduce di avere denunciato, già nel corso del giu- dizio di merito, il conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato il difensore della società assicuratrice opponente (avvocato Si- moni), per essere questi, al tempo stesso, anche difensore dell’assicurato nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo, avente ad oggetto la responsabilità professionale di cui alla polizza di assicurazione controversa nel presente giudizio, il che, a suo dire, avrebbe determinato la nullità del relativo mandato difensivo e, dunque, della stessa costituzione in giudizio della società opponente. Il tribunale ha rigettato tale eccezione affermando, da una parte, che l’avvocato Simoni, nel giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionale del CI, era costituito esclu- sivamente per quest’ultimo, non per la compagnia di assicura- zioni (peraltro su incarico di quest’ultima, come previsto dalle condizioni di polizza) e, dall’altra parte, che il medesimo aveva assunto la difesa della compagnia nel procedimento esecutivo promosso dalla NO solo dopo che era cessato ogni rapporto con il CI (cfr. pag. 5 della sentenza: «Nel successivo pro- cedimento esecutivo, poi, il medesimo difensore, allorquando era cessato ogni rapporto con il CI, ha assunto le difese della compagnia di assicurazioni di talché il potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il CI era tenuto a corrispondere»). La ricorrente sostiene che la statuizione sarebbe censurabile: a) per non avere il giudice di merito preso in esame il fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che l’avvocato Simoni era costituito per il CI anche nel grado di Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 10 appello del giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionale di quest’ultimo, ancora pendente, il che impediva di ritenere che fosse realmente cessato con lo stesso ogni rap- porto idoneo a determinare il denunciato conflitto di interessi;
b) per non essere stati correttamente applicati i principi di di- ritto in tema di nullità del mandato difensivo in caso di conflitto di interessi tra diverse parti assistite, conflitto a suo dire erro- neamente escluso solo sulla base della considerazione per cui l’avvocato Simoni era costituito esclusivamente per il CI nel processo di cognizione ed esclusivamente per la compagnia as- sicuratrice nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, senza una adeguata valutazione delle effettive posizioni difensive as- sunte dalle due parti nei distinti giudizi e, quindi, senza verifi- care la sussistenza di una attuale e concreta situazione di con- flitto fra esse, quanto meno potenziale, con la precisazione che la situazione di concreto conflitto era stata anche specifica- mente indicata ed individuata da essa ricorrente, nel segnalare che nel giudizio di cognizione il CI avrebbe avuto interesse a chiamare in causa il suo assicuratore chiedendogli di mettere a disposizione il massimale di polizza, al fine di ottenere di es- sere indennizzato anche oltre il detto massimale, mentre nel giudizio di accertamento dell’obbligo di indennizzo l’interesse della compagnia era di ridurre al minimo la copertura, in evi- dente contrasto con l’interesse del CI, personalmente ob- bligato per la differenza. I motivi di ricorso in esame sono fondati. 1.1 La decisione impugnata si fonda su due ordini di argomen- tazioni logico-giuridiche, entrambe non conformi ai principi di diritto applicabili nella fattispecie. I due ordini di argomentazioni sono i seguenti: a) che l’avvocato Simoni fosse costituito esclusivamente per il CI nel giudizio di accertamento della sua responsabilità pro- fessionale ed esclusivamente per la compagnia di assicurazione Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 10 nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligazione indennitaria di questa nei con- fronti dello stesso CI (unitamente all’ulteriore rilievo, ope- rato dal tribunale senza peraltro chiarirne adeguatamente le ef- fettive implicazioni, che restano oscure, per cui il fatto che nel giudizio di cognizione il difensore avesse omesso di chiamare in causa la compagnia costituiva al più una mala gestio nella con- duzione della lite, da parte sua, ma non aveva causato danni alla NO); b) che l’avvocato Simoni avesse assunto l’incarico per la com- pagnia nell’ambito del processo esecutivo «allorquando era ces- sato ogni rapporto con il CI» … … «di talché il potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il CI era tenuto a corrispondere». Entrambi gli argomenti risultano in realtà inconferenti ai fini della individuazione di un eventuale concreto conflitto di inte- ressi tra le due parti assistite dall’avvocato Simoni e, dunque, della nullità del suo duplice mandato difensivo (nullità che se- condo la giurisprudenza di questa Corte è sempre rilevabile, anche di ufficio: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018, Rv. 650921 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 – 01). 1.2.1 Con riguardo al primo ordine di argomentazioni, si os- serva che il principio per cui è vietato ad un avvocato di assu- mere validamente l’incarico di difesa contemporaneamente per due parti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra loro e che determina, di conseguenza, la nullità del secondo man- dato difensivo, non vale solo in caso di costituzione contestuale dell’avvocato in un unico giudizio per più parti, ma vale anche in relazione a giudizi diversi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 10 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1550 del 24/01/2011, Rv. 616322 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21350 del 04/11/2005, Rv. 584805 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8842 del 10/05/2004, Rv. 572758 – 01) e, addirittura, per l’at- tività stragiudiziale o non professionale (cfr. art. 24 codice deontologico). D’altra parte, se anche possa escludersi in concreto un conflitto di interessi tra assicurato e assicuratore della responsabilità ci- vile nel giudizio diretto ad accertare la responsabilità del primo (purché egli non intenda in quel giudizio far valere il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre il massimale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 27/11/1993, Rv. 484520 – 01), tale conflitto certamente sussiste laddove penda, separata- mente e contemporaneamente al primo, anche il giudizio volto ad individuare l’esatto ammontare dell’obbligo di indennizzo dell’assicuratore, oltre il quale la responsabilità dell’assicurato nei confronti del danneggiato resta esclusivamente a suo ca- rico. L’avvocato Simoni, così come certamente non avrebbe potuto difendere al tempo stesso il CI e la sua compagnia assicu- ratrice nel giudizio di responsabilità del primo, se in quel giudi- zio fosse stata chiamata in causa l’assicuratrice per far valere il diritto dell’assicurato all’indennizzo, così non può assumere la difesa di assicurato e assicuratore in due giudizi aventi sostan- zialmente identico oggetto, solo perché autonomi e, tanto meno, perché quello di accertamento dell’obbligo di indennizzo non è stato promosso direttamente dall’assicurato, ma da un suo creditore, in virtù della legittimazione straordinaria di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.. 1.2.2 Con riguardo al secondo ordine di argomentazioni, poi, la definizione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’assicurato solo in primo grado, specie laddove il medesimo Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 10 difensore si sia costituito per lo stesso assicurato anche in quello di appello, certamente non può determinare la cessa- zione del conflitto, perché l’accertamento della responsabilità risarcitoria gravante sull’assicurato non può dirsi definitivo dopo la sola sentenza di primo grado. 1.3 La decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione al punto oggetto delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame, affinché in sede di rinvio venga adeguatamente rivalutata, sulla base dei principi di diritto fin qui esposti, la dedotta situazione di incompatibilità del legale costituito per la società assicura- trice opponente, avvocato Simoni. È opportuno dare conto, in proposito, che (come è stato rilevato dallo stesso Procuratore Generale nella sua requisitoria) la con- troricorrente, nel chiedere il rigetto dei motivi di ricorso in esame (benché senza proporre alcun ricorso incidentale), ha richiamato una scrittura privata (che afferma di aver prodotto nel giudizio di merito) con la quale il CI avrebbe accettato le clausole di limitazione della responsabilità che risultano in discussione anche nel presente giudizio (precisamente: la clau- sola di scoperto e quella di esclusione della solidarietà), soste- nendo che anche in virtù di tale scrittura sarebbe da escludere il dedotto conflitto. La scrittura in questione non pare essere stata in alcun modo presa in considerazione dal tribunale: in sede di rinvio, dunque, dovrà in primo luogo essere stabilito se essa sia stata regolar- mente prodotta e se sia valutabile sul piano istruttorio. D’altra parte, ai fini di un suo eventuale effettivo rilievo dovrà, nel caso, altresì tenersi conto sia della sua effettiva opponibilità alla creditrice NO, sia del fatto che le questioni controverse nel presente giudizio non sono limitate a quelle relative alla validità ed efficacia delle clausole del contratto di assicurazione aventi ad oggetto lo scoperto ed il vincolo di solidarietà, essendovene certamente anche altre, che prescindono da tali clausole (come, Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 10 ad esempio, quella relativa alla pretesa di ”accantonamento” di € 200.000,00, oggetto degli ultimi due motivi del ricorso prin- cipale). 1.4 L’accoglimento dei motivi di ricorso in esame, comporta la cassazione della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del conflitto di interessi e la nullità del mandato difensivo del legale costituito per la parte che ha pro- posto l’opposizione, determinando, almeno potenzialmente, la nullità dell’intero giudizio di merito, se non pure l’inammissibi- lità dell’opposizione stessa (fatte salve eventuali sanatorie, la cui possibile operatività dovrà essere valutata anch’essa in sede di rinvio, laddove sia confermata la sussistenza del dedotto con- flitto di interesse). 2. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. in rela- zione all’art. 360, comma 1, nn. 3-5, nella parte in cui il Tribu- nale ha escluso la natura vessatoria della clausola relativa allo scoperto del 10%, senza esaminare il fatto controverso di ri- conducibilità della stessa alla polizza». Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha omesso di esaminare la circostanza secondo cui la somma di euro 200.000,00 non è stata versata dalla Unipolsai, ma soltanto accantonata per il suo assicurato CI IT». Con il quinto motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 nella parte in cui il Tribu- nale ha ritenuto erroneamente non contestata la circostanza secondo cui la Unipolsai avrebbe corrisposto la somma di euro 200.000,00». Ric. n. 11144/2021 – Sez. 3 – Ad. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 10 Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia «Viola- zione e/o falsa applicazione dell’artt. 1341 comma 2 c.c. - Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5». In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ri- corso principale gli ultimi tre motivi dello stesso ricorso princi- pale, nonché il ricorso incidentale, restano assorbiti siccome at- tinenti al merito della controversia, che dovrà eventualmente essere oggetto di rinnovata valutazione, ove risolte positiva- mente le questioni in rito. 3. I primi due motivi del ricorso principale sono accolti, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte: - accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, nonché il ricorso incidentale;
cassa la sen- tenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-