TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 1494-1/2024 NA RI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA
( art 270 d.lgs n. 14/2019 – di seguito CCII- ) dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di LD ST , residente in [...] - c.f. – CodiceFiscale_1
Premesso che
-) NA RI, rappresentato e difeso dall'avv.Giovanni Faragasso, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando
✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario causato dai debiti assunti e non estinti dalla società Controparte_1 ostituita a marzo del 1998, allorché aveva appena compiuto ventun anni e
[...] non aveva un adeguato livello di istruzione, in quanto “di fatto costretto…” da entrambi i genitori al solo fine di “ .. permettere al padre…” , che infatti l'ha sempre amministrata in via esclusiva, “ … di continuare ad esercitare l'attività di commercio di materiali di corredo e tessili ..”, che rappresentava l'unica fonte di reddito per la famiglia, atteso che la società tramite la quale la stessa era stata sempre gestita era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri con sentenza del
01.06.1987;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 5 P.U. n. 1494-1/2024 NA RI
✓ di aver in realtà continuato, anche in seguito alla costituzione della suddetta società solo formalmente da lui amministrata, a mantenere se stesso ed i genitori con i proventi del proprio lavoro subordinato, dapprima svolto sulla base di contratti a termine, e dal 2020 ed attualmente svolto sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della DC Srl, con qualifica di operaio magazziniere, inquadrato al libello IV del CCNL Commercio;
✓ che in particolare la crisi della società CR Tessil di RI NA & C. AS , di fatto amministrata solo dal padre, è stata determinata dalla “…..insolvenza dei clienti, per di più persone anziane che acquistavano con pagamenti garantite da cambiali, che in gran parte non venivano poi onorate…”;
✓ un ammontare complessivo dei debiti, in parte riconducibili alla menzionata società di persone ed in parte propri, stimato in complessivi euro 376.516,00 con Contr esclusione dei compensi dovuti all' e all'avv Fragasso, a fronte della totale impossidenza, immobiliare e mobiliare, attesa la disponibilità solo di reddito da lavoro dipendente nella misura di circa euro 1500,00 mensili comprensivi della quota di 1/3 oggetto di pignoramento presso terzi;
-) in seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine all'utilità per i creditori della procedura liquidatoria di cui è stata richiesta l'apertura, apoditticamente attestata dall'OCC ex art
268 co 3 CCII ma risultata in contraddizione con un maggiore importo delle spese indicate come necessarie al sostentamento , ipotizzate in euro 1530,00, è stata depositata nota a firma dell'avv. Faragasso in cui sono state puntualmente indicate le spese relativamente alla quale la madre convivente del ricorrente, ( cfr certificato Persona_1 di stato di famiglia : doc. 36), percettore di trattamento pensionistico di circa euro 700,00 netti mensili comprensivi di integrazione sociale, contribuisce in misura del 50% , così giungendo ad ipotizzare in euro 985,50, le spese di mantenimento esclusivamente a carico del ricorrente, con conseguente possibilità di acquisizione di un attivo destinabile ai creditori di circa euro 570,00 mensili.
***
Considerato in diritto che
-) nell'ambito del Titolo V del CCII dedicato alla “ Liquidazione giudiziale”, il Capo IX disciplina la “ Liquidazione controllata del sovraindebitato” , prevedendo all'art 268 che
“ Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 5 P.U. n. 1494-1/2024 NA RI
competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”;
-) l'art 2 CCII definisce alla lett c) “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” e alla successiva lettera e) “
«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta…”;
-) alla stregua dell'art 268 co 3 CCII, come integrato dal d.lgs n. 136/2024 “ Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, emergendo dalla documentazione depositata con il ricorso l'ubicazione a Roma della residenza del ricorrente ( cfr doc. 36) ;
-) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare,
a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerga dalla significativa protratta sproporzione tra l'attuale entità complessiva dei debiti, quantificati dall'OCC in euro 376.516,00, con esclusione dei compensi dovuti al medesimo OCC e all'avv Faragasso che ha rappresentato e difeso il ricorrente in questo procedimento, e di cui dunque anche la quota riconducibile all'attività di impresa è inferiore ad euro 500.000,00 rilevante ex art 2 lett.d)
CCII , e le sue limitate capacità solo reddituali, attesa la situazione di documentata completa impossidenza;
-) i chiarimenti resi in seguito ai rilievi consentano di apprezzare la concreta possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori del ricorrente ex art 268 co 3 CCII;
-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della ricorrente.
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 5 P.U. n. 1494-1/2024 NA RI
***
Ritenuto che nel caso di specie Contr
-) le segnalate lacune della relazione originaria dell' superate solo dai lineari chiarimenti resi con la nota a firma dell'avv Faragasso, rendano opportuna la nomina di un liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC ex art 270 co 2 lett.b) CCII
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione controllata dei beni di LD ST, residente in [...] - c.f. – CodiceFiscale_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - ex art 268 co 4 lett b )
CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;
NOMINA liquidatore il dott. Controparte_3
ORDINA al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori
ASSEGNA ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
ORDINA
-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 5 P.U. n. 1494-1/2024
Controparte_4
[...]
[...] il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA
( art 270 d.lgs n. 14/2019 – di seguito CCII- ) dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di LD ST , residente in [...] - c.f. – CodiceFiscale_1
Premesso che
-) NA RI, rappresentato e difeso dall'avv.Giovanni Faragasso, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando
✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario causato dai debiti assunti e non estinti dalla società Controparte_1 ostituita a marzo del 1998, allorché aveva appena compiuto ventun anni e
[...] non aveva un adeguato livello di istruzione, in quanto “di fatto costretto…” da entrambi i genitori al solo fine di “ .. permettere al padre…” , che infatti l'ha sempre amministrata in via esclusiva, “ … di continuare ad esercitare l'attività di commercio di materiali di corredo e tessili ..”, che rappresentava l'unica fonte di reddito per la famiglia, atteso che la società tramite la quale la stessa era stata sempre gestita era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri con sentenza del
01.06.1987;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 5 P.U. n. 1494-1/2024 NA RI
✓ di aver in realtà continuato, anche in seguito alla costituzione della suddetta società solo formalmente da lui amministrata, a mantenere se stesso ed i genitori con i proventi del proprio lavoro subordinato, dapprima svolto sulla base di contratti a termine, e dal 2020 ed attualmente svolto sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della DC Srl, con qualifica di operaio magazziniere, inquadrato al libello IV del CCNL Commercio;
✓ che in particolare la crisi della società CR Tessil di RI NA & C. AS , di fatto amministrata solo dal padre, è stata determinata dalla “…..insolvenza dei clienti, per di più persone anziane che acquistavano con pagamenti garantite da cambiali, che in gran parte non venivano poi onorate…”;
✓ un ammontare complessivo dei debiti, in parte riconducibili alla menzionata società di persone ed in parte propri, stimato in complessivi euro 376.516,00 con Contr esclusione dei compensi dovuti all' e all'avv Fragasso, a fronte della totale impossidenza, immobiliare e mobiliare, attesa la disponibilità solo di reddito da lavoro dipendente nella misura di circa euro 1500,00 mensili comprensivi della quota di 1/3 oggetto di pignoramento presso terzi;
-) in seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine all'utilità per i creditori della procedura liquidatoria di cui è stata richiesta l'apertura, apoditticamente attestata dall'OCC ex art
268 co 3 CCII ma risultata in contraddizione con un maggiore importo delle spese indicate come necessarie al sostentamento , ipotizzate in euro 1530,00, è stata depositata nota a firma dell'avv. Faragasso in cui sono state puntualmente indicate le spese relativamente alla quale la madre convivente del ricorrente, ( cfr certificato Persona_1 di stato di famiglia : doc. 36), percettore di trattamento pensionistico di circa euro 700,00 netti mensili comprensivi di integrazione sociale, contribuisce in misura del 50% , così giungendo ad ipotizzare in euro 985,50, le spese di mantenimento esclusivamente a carico del ricorrente, con conseguente possibilità di acquisizione di un attivo destinabile ai creditori di circa euro 570,00 mensili.
***
Considerato in diritto che
-) nell'ambito del Titolo V del CCII dedicato alla “ Liquidazione giudiziale”, il Capo IX disciplina la “ Liquidazione controllata del sovraindebitato” , prevedendo all'art 268 che
“ Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 5 P.U. n. 1494-1/2024 NA RI
competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”;
-) l'art 2 CCII definisce alla lett c) “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” e alla successiva lettera e) “
«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta…”;
-) alla stregua dell'art 268 co 3 CCII, come integrato dal d.lgs n. 136/2024 “ Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, emergendo dalla documentazione depositata con il ricorso l'ubicazione a Roma della residenza del ricorrente ( cfr doc. 36) ;
-) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare,
a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerga dalla significativa protratta sproporzione tra l'attuale entità complessiva dei debiti, quantificati dall'OCC in euro 376.516,00, con esclusione dei compensi dovuti al medesimo OCC e all'avv Faragasso che ha rappresentato e difeso il ricorrente in questo procedimento, e di cui dunque anche la quota riconducibile all'attività di impresa è inferiore ad euro 500.000,00 rilevante ex art 2 lett.d)
CCII , e le sue limitate capacità solo reddituali, attesa la situazione di documentata completa impossidenza;
-) i chiarimenti resi in seguito ai rilievi consentano di apprezzare la concreta possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori del ricorrente ex art 268 co 3 CCII;
-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della ricorrente.
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 5 P.U. n. 1494-1/2024 NA RI
***
Ritenuto che nel caso di specie Contr
-) le segnalate lacune della relazione originaria dell' superate solo dai lineari chiarimenti resi con la nota a firma dell'avv Faragasso, rendano opportuna la nomina di un liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC ex art 270 co 2 lett.b) CCII
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione controllata dei beni di LD ST, residente in [...] - c.f. – CodiceFiscale_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - ex art 268 co 4 lett b )
CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;
NOMINA liquidatore il dott. Controparte_3
ORDINA al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori
ASSEGNA ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
ORDINA
-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 5 P.U. n. 1494-1/2024
Controparte_4
[...]
[...] il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 5 di 5