Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6228/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22/04/2025, ore 12.16, nella PRIMA SEZIONE civile del
Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafier- ro, è chiamata la causa in intestazione.
Sono presenti:
l'Avv. ZURINO NICOLETTA, per . I difensori delle Controparte_1
parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale acco- glimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra-
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S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6228/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), par- Parte_1 P.IVA_1
te elettivamente domiciliata in VIA ALVEO PALOMBA 10 80047 SAN
GIUSEPPE VESUVIANO ITALIA presso lo studio dell'Avv. ZURINO
NICOLETTA (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa C.F._1
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), parte elettiva- Controparte_2 C.F._2
mente domiciliata in VIA BERTONI, 16 80040 POGGIOMARINO presso lo studio dell'Avv. CONZA ANTONIO (c.f.: ) dal C.F._3
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- Appellato
Controparte_3
- Appellata contumace
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello proposto dall' censura la Parte_1
sentenza, con la quale il Giudice aveva accolto la domanda attorea, volta
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all'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria, dichiarando non dovute le somme di cui alle cartelle meglio specificata in atti, contestandosi, tra l'altro, da parte dell'appellante, la carenza di interesse ad agire in ragione della mancanza di autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo.
Il giudizio di primo grado era infatti stato introdotto sul presupposto che il medesimo fosse venuto a conoscenza, mediante estratto di ruolo rilasciato da della iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento suddette, assunte CP_4
mai notificate, eccependosi altresì l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme oggetto di causa. In quell'atto l'attore CP_4
espressamente dichiarava la sua intenzione di proporre opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc, al fine di ottenere l'accertamento negativo della pretesa creditoria.
Istruita la causa, a seguito della costituzione dell' , - che Controparte_1
eccepiva, tra l'altro, la regolarità della notifica degli atti prodromici, e comun- que l'inammissibilità dell'opposizione- il Giudice di prime cure accoglieva la domanda annullando i ruoli e le cartelle di pagamento in questione.
Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che si intende dar seguito all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, alla luce del principio processuale della "ragione più liquida", - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presen- za di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del 08/05/2014).
Deve preferirsi, pertanto, un approccio interpretativo volto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coe- renza logico-sistematica, che consenta al giudice di sostituire il profilo di evi- denza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conse- guenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia ne-
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cessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez.
I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; già cit. Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010). In definitiva, quindi, in forza dell'enunciato principio deve riconoscersi al giudice il potere di pro- nunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rende- re superflua l'analisi di tutte le altre questioni diretto a consentire la maggiore efficienza dell'azione giudiziaria.
Nel merito, l'appellante, sostanzialmente, si duole oggi dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, reiterando altresì le deduzioni formulate in primo grado, in quanto, in ragione della intervenuta notifica della cartella esattoriale, non solo risulta interrotto il termine di pre- scrizione, ma la pretesa creditoria, non tempestivamente impugnata entro il termine all'uopo previsto (e decorrente dalla notifica), risulta divenuta definiti- va e non più censurabile, stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruo- lo, solo ove l'impugnazione stessa abbia, per così dire, carattere recuperatorio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, precisate le con- clusioni innanzi alla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Il giudizio viene deciso tenendo conto del principio della "ragione più liquida", sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia ne- cessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez.
I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 12202/2014;
Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010).
L'appello è fondato e va accolto in ragione dell'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ex art. 100 cpc in capo all'odierno appellato.
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L'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall' art.3 bis del
D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, di- spone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pa- gamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta im- pugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 apri- le 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai sog- getti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Al riguardo, non appare fuori luogo evidenziare che la legittimità costituziona- le della norma, che pure era stata messa in discussione, è stata recentissima- mente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la pronuncia
n.190 del 17 ottobre 2023, ha posto fine a qualunque dubbio al riguardo.
La norma in questione si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Se- zioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “La disciplina so- pravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; ne deriva che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo debba essere dimostrato in concreto anche in corso di causa (eventual- mente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di meri- to), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n.
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146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n.
31561).
Pertanto, l'estratto di ruolo impugnato in primo grado dalla odierna parte ap- pellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richia- mato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in me- rito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica ammi- nistrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso con- creto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio (cfr. Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, secondo cui “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata preceden- temente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”).
Del resto, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “L'impugnazione dell'estrat- to di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del cre- dito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”
(Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7353 del 07/03/2022).
E proprio questo appare il caso concreto affrontato in primo grado, in cui l'attore, come si diceva, dichiarava di voler ottenere un accertamento negativo
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della pretesa creditoria al fine di eliminare la sussistente incertezza pure in as- senza di qualsivoglia iniziativa diretta a portare effettivamente ad esecuzione quella pretesa di cui si deduceva intervenuta prescrizione in data successiva al- la (asseritamente non ricevuta) notifica della cartella (che sarebbe stata effet- tuata nel 2012 a fronte di sanzioni elevate nel 2008).
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta, con eso- nero del giudice dall'esame di ogni ulteriore censura.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pen- denza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurispru- denziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), giustifi- cano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa co- me in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
- compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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