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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4057/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4057/2019 promossa da:
(già P.Iva Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Salvatore Antonino Raciti;
APPELLANTE
Contro
, C.F , nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
07.10.1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Pietro;
E nei confronti di pagina 1 di 7 , C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santa Anna Mazzeo.
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio e il per chiedere Controparte_3 Controparte_4
la riforma della sentenza n. 2453/2018, depositata il 06.11.2018, emessa dal
Giudice di Pace di Catania per i seguenti motivi: “erroneità della sentenza
impugnata in ordine all'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di
inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti
presupposti; erroneità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in
ordine alla pronuncia sulla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
erroneità
della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese”.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace di avesse CP
errato nel non dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore,
in quanto l'odierno appellato aveva proposto opposizione all'esecuzione senza mai avere impugnato, nei termini di legge, il verbale di violazione al C.d.S.
sotteso.
pagina 2 di 7 Il giudizio, infatti, nasceva quale opposizione ex art. 615 c.p.c. al preavviso di fermo amministrativo n. 20160382341210000014020 del 04.06.2019 e notificato in data 26.11.2019 per l'importo complessivo di euro 591,30, emesso da in qualità di agente per la riscossione del Controparte_1 CP
, quale conseguenza dei verbali di accertamento elevati per violazione al
[...]
Codice della Strada.
L'appellante lamentava, inoltre, che il Giudice di primo grado avesse deciso
ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto rilevava l'illegittimità
della notifica dell'ingiunzione di pagamento senza che la parte avesse sollevato nulla in merito alla notifica.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente Controparte_3
eccepiva l'inappellabilità della domanda stante il giudicato “secondo equità”
per il valore della causa. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto destituita in fatto e in diritto.
Si costituiva, altresì, il in quale domandava l'accoglimento Controparte_4
dell'appello proposto.
§§§
Preliminarmente l'eccezione sulla inammissibilità dell'appello per inoppugnabilità della sentenza del Giudice di Pace per valore sino a € 1.100,00,
sollevata da , non è meritevole di accoglimento. Controparte_3
pagina 3 di 7 Invero, come esplicato in premessa, la controversia in esame ha a oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di sanzioni amministrative.
In punto di diritto, l'art. 6 del D.lgs n. 150 del 2011 sottrae espressamente tali controversie dall'ambito di applicazione dei giudizi di equità, nonché per l'omessa indicazione dei principi regolatori della materia, così come disposto dall'art. 339, co. 3° c.p.c., in quanto tale norma va applicata solo alle impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità e non secondo diritto.
La Corte di Cassazione con ordinanza N. 9366/2022 del 25.02.2022, cassando una sentenza di Codesto Tribunale in ordine alla medesima eccezione, ha così
statuito: “il secondo motivo di ricorso - da esaminarsi per primo - denunzia
violazione falsa applicazione degli artt. 112, 113, 132 comma 2 n. 3, 339,
comma 3, 342 cod. proc. civ. e dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011,
censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile l'atto di
appello sulla base dell'erroneo presupposto che il giudizio di primo grado fosse
stato deciso secondo equità, in ragione del valore della controversia, inferiore
ad euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 113, comma 2, citato, con conseguente
sussistenza dei limiti di appellabilità dettati dall'art. 339, comma 3, cod. proc.
civ., senza considerare che l'opposizione aveva ad oggetto una intimazione di
pagamento di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, per
pagina 4 di 7 i cui giudizi dinanzi al giudice di pace l'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del
2011, esclude espressamente la decisione secondo equità”. E ancora: “tenuto
conto che il giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di
sanzione amministrative e che la disposizione di cui al citato art.6 d.lgs. n. 150
del 2011 sottrae tali controversie dall'ambito di applicazione dei giudizi di
equità, con l'effetto che l'atto di appello non poteva essere dichiarato
inammissibile per l'omessa indicazione dei principi regolatori della materia, a
mente dell'art.339, comma 3, citato, trovando tale limite applicazione solo per
le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
e non secondo diritto”.
In applicazione di tale ordinanza della Cassazione l'appello proposto da non può essere dichiarato inammissibile. Controparte_1
§§§
Tuttavia, ancora in via del tutto preliminare e senza entrare nel merito della questione, occorre esplicare quanto segue.
La pretesa creditoria contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n.
20160382341210000014020 impugnato di euro 591,30, relativa a un verbale per violazione al C.d.D, riferibile all'anno 2011, per iscrizione a ruolo e per valore (inferiore ai 1000,00 euro), rientra nella previsione dell'articolo 1,
commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha pagina 5 di 7 disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali,
rientranti tra i debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Pertanto, ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis, ovvero automaticamente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In definitiva alla luce di quanto esposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere per il preavviso di fermo impugnato.
Le spese di ambedue i gradi di giudizio vanno compensate, sussistendo adeguato motivo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 77/2018 del
19.04.2018. Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Catania, 23/04/2025
Il Giudice
Dott. ssa. Elena Anna Codecasa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario
UPP Melania Cascino.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4057/2019 promossa da:
(già P.Iva Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Salvatore Antonino Raciti;
APPELLANTE
Contro
, C.F , nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
07.10.1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Pietro;
E nei confronti di pagina 1 di 7 , C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santa Anna Mazzeo.
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio e il per chiedere Controparte_3 Controparte_4
la riforma della sentenza n. 2453/2018, depositata il 06.11.2018, emessa dal
Giudice di Pace di Catania per i seguenti motivi: “erroneità della sentenza
impugnata in ordine all'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di
inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti
presupposti; erroneità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in
ordine alla pronuncia sulla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
erroneità
della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese”.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace di avesse CP
errato nel non dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore,
in quanto l'odierno appellato aveva proposto opposizione all'esecuzione senza mai avere impugnato, nei termini di legge, il verbale di violazione al C.d.S.
sotteso.
pagina 2 di 7 Il giudizio, infatti, nasceva quale opposizione ex art. 615 c.p.c. al preavviso di fermo amministrativo n. 20160382341210000014020 del 04.06.2019 e notificato in data 26.11.2019 per l'importo complessivo di euro 591,30, emesso da in qualità di agente per la riscossione del Controparte_1 CP
, quale conseguenza dei verbali di accertamento elevati per violazione al
[...]
Codice della Strada.
L'appellante lamentava, inoltre, che il Giudice di primo grado avesse deciso
ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto rilevava l'illegittimità
della notifica dell'ingiunzione di pagamento senza che la parte avesse sollevato nulla in merito alla notifica.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente Controparte_3
eccepiva l'inappellabilità della domanda stante il giudicato “secondo equità”
per il valore della causa. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto destituita in fatto e in diritto.
Si costituiva, altresì, il in quale domandava l'accoglimento Controparte_4
dell'appello proposto.
§§§
Preliminarmente l'eccezione sulla inammissibilità dell'appello per inoppugnabilità della sentenza del Giudice di Pace per valore sino a € 1.100,00,
sollevata da , non è meritevole di accoglimento. Controparte_3
pagina 3 di 7 Invero, come esplicato in premessa, la controversia in esame ha a oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di sanzioni amministrative.
In punto di diritto, l'art. 6 del D.lgs n. 150 del 2011 sottrae espressamente tali controversie dall'ambito di applicazione dei giudizi di equità, nonché per l'omessa indicazione dei principi regolatori della materia, così come disposto dall'art. 339, co. 3° c.p.c., in quanto tale norma va applicata solo alle impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità e non secondo diritto.
La Corte di Cassazione con ordinanza N. 9366/2022 del 25.02.2022, cassando una sentenza di Codesto Tribunale in ordine alla medesima eccezione, ha così
statuito: “il secondo motivo di ricorso - da esaminarsi per primo - denunzia
violazione falsa applicazione degli artt. 112, 113, 132 comma 2 n. 3, 339,
comma 3, 342 cod. proc. civ. e dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011,
censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile l'atto di
appello sulla base dell'erroneo presupposto che il giudizio di primo grado fosse
stato deciso secondo equità, in ragione del valore della controversia, inferiore
ad euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 113, comma 2, citato, con conseguente
sussistenza dei limiti di appellabilità dettati dall'art. 339, comma 3, cod. proc.
civ., senza considerare che l'opposizione aveva ad oggetto una intimazione di
pagamento di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, per
pagina 4 di 7 i cui giudizi dinanzi al giudice di pace l'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del
2011, esclude espressamente la decisione secondo equità”. E ancora: “tenuto
conto che il giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di
sanzione amministrative e che la disposizione di cui al citato art.6 d.lgs. n. 150
del 2011 sottrae tali controversie dall'ambito di applicazione dei giudizi di
equità, con l'effetto che l'atto di appello non poteva essere dichiarato
inammissibile per l'omessa indicazione dei principi regolatori della materia, a
mente dell'art.339, comma 3, citato, trovando tale limite applicazione solo per
le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
e non secondo diritto”.
In applicazione di tale ordinanza della Cassazione l'appello proposto da non può essere dichiarato inammissibile. Controparte_1
§§§
Tuttavia, ancora in via del tutto preliminare e senza entrare nel merito della questione, occorre esplicare quanto segue.
La pretesa creditoria contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n.
20160382341210000014020 impugnato di euro 591,30, relativa a un verbale per violazione al C.d.D, riferibile all'anno 2011, per iscrizione a ruolo e per valore (inferiore ai 1000,00 euro), rientra nella previsione dell'articolo 1,
commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha pagina 5 di 7 disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali,
rientranti tra i debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Pertanto, ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis, ovvero automaticamente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In definitiva alla luce di quanto esposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere per il preavviso di fermo impugnato.
Le spese di ambedue i gradi di giudizio vanno compensate, sussistendo adeguato motivo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 77/2018 del
19.04.2018. Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Catania, 23/04/2025
Il Giudice
Dott. ssa. Elena Anna Codecasa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario
UPP Melania Cascino.
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