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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giusppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a: NT (MI) il 9.10.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]2 con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a: San AT NE (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]2 con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GA (PV) il 1.6.2009
(anno 2009 atto n. 12 parte II serie A) in separazione dei beni con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (italiana); Persona_1 nata a [...] il [...] (italiana) Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa familiare con quanto l'arreda e la sola autorimessa doppia, site in Bareggio (MI) in via Madonna Pellegrina n. 64/F2, verranno assegnate alla Sig.ra che continuerà Pt_1
ad abitare l'immobile con le figlie e Per_1 Pt_2
4. le parti sono concordi nel ritenere che il diritto di assegnazione di cui al punto precedente non ricomprenda l'autorimessa singola in comproprietà tra le stesse;
5. il SI. si impegna a trasferire la propria residenza altrove;
CP_1
6. le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare saranno ad esclusivo carico della SI.ra mentre quelle straordinarie verranno suddivise al 50% tra le parti;
Pt_1
7. la SI.ra si impegna ad effettuare la voltura delle utenze relative alla casa familiare Pt_1
intestandosele;
8. salvo diverso e miglior accordo, al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambe le figlie e conseguente cessazione del diritto all'assegnazione della casa familiare in favore della moglie, le parti si impegnano a stipulare atto notarile con il quale la SI.ra acquisterà la quota di proprietà del SI. Pt_1 CP_1
pari al 50% dell'unità abitativa nonché dell'autorimessa doppia e ciò usufruendo delle agevolazioni fiscali previste in caso di cessioni di quote immobiliari tra coniugi;
9. la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Pt_2
provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella già casa familiare;
10. tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative alla minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa;
11. stante la quasi maggiore età di la stessa sarà libera di frequentare il padre Pt_2 ogniqualvolta lo desidererà e ciò anche con riferimento ai periodi di vacanza;
12. il SI. IS si impegna a versare a favore della SI.ra entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese un contributo al mantenimento a favore delle figlie concordato in € 1.000,00 (€
500,00 a figlia) da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte delle stesse;
13. in aggiunta a quanto previsto al punto che precede, il ricorrente si impegna a versare mensilmente a favore della SI.ra l'importo di € 40,00 a titolo di rimborso per le spese Pt_1
ordinarie relative ai due gatti. Le spese veterinarie, invece, verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti previo accordo tra le stesse relativo alle cure da somministrare ai gatti;
14. l'assegno unico relativo alla figlia verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla Pt_2
SI.ra nella misura del 100% ed, in tal senso, il SI. IS sin da ora esprime Pt_1
formale rinuncia allo stesso, astenendosi dal presentare la relativa domanda ed impegnandosi a fornire alla SI.ra qualsivoglia documentazione dovesse risultare necessaria;
Pt_1
15. il SI. si impegna a rimborsare alla SI.ra il 70% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
dalla stessa integralmente sostenute ed anticipate in favore delle figlie dietro presentazione di apposita documentazione certificativa, se richiesta, così come indicato nel Protocollo di
Milano del 22.11.2017, di cui si riporta integralmente il contenuto: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche presso strutture private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
16. sempre in relazione alle spese straordinarie, nell'ottica esclusiva di preservare il preminente interesse delle figlie nonché allo scopo di contenere ed evitare eventuali futuri conflitti tra i genitori in merito all'opportunità o meno di sostenere determinate spese, le parti, a parziale modifica del Protocollo di cui al punto che precede, prestano sin d'ora il proprio consenso all'esborso delle seguenti voci di spesa e ciò sempre nella misura del 70% a carico del SI.
e del 30% a carico della SI.ra CP_1 Pt_1
• un'attività sportiva e la relativa attrezzatura/abbigliamento per ciascuna figlia;
• iscrizione e rette presso università private;
• patente B (esame e guide) per Pt_2
17. le detrazioni fiscali connesse al mantenimento delle figlie verranno effettuate e suddivise nella misura del 70% a favore del SI. e del 30% a favore della SI.ra . I CP_1 Pt_1
genitori si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini, ricevute intestate alle figlie;
18. le parti continueranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno l'importo mensile pari ad € 274,00 per il mutuo menzionato in premessa;
19. i SIg.ri e si impegnano ad effettuare il trapasso di proprietà Pt_1 CP_1 dell'autovettura modello Fiat 500L – Tg. FK263WA a favore della SI.ra e ciò Pt_1
suddividendosi al 50% il costo della relativa pratica. La SI.ra provvederà ad Pt_1
intestarsi il contratto di assicurazione della vettura de qua e ne sosterrà i relativi oneri;
20. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
21. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
22. le parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
23. i coniugi si danno, reciprocamente, assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, nonché a qualsiasi documento d'identità, valido per l'espatrio, relativo alla figlia minore Pt_2
24. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio;
25. le Parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 c. 3 e 4 c.p.c.;
26. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473–bis 51 c. 2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra citate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi dei SIg.ri e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in GA (PV) il 1.6.2009; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa le spese di lite tra le parti;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giusppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a: NT (MI) il 9.10.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]2 con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a: San AT NE (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]2 con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GA (PV) il 1.6.2009
(anno 2009 atto n. 12 parte II serie A) in separazione dei beni con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (italiana); Persona_1 nata a [...] il [...] (italiana) Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa familiare con quanto l'arreda e la sola autorimessa doppia, site in Bareggio (MI) in via Madonna Pellegrina n. 64/F2, verranno assegnate alla Sig.ra che continuerà Pt_1
ad abitare l'immobile con le figlie e Per_1 Pt_2
4. le parti sono concordi nel ritenere che il diritto di assegnazione di cui al punto precedente non ricomprenda l'autorimessa singola in comproprietà tra le stesse;
5. il SI. si impegna a trasferire la propria residenza altrove;
CP_1
6. le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare saranno ad esclusivo carico della SI.ra mentre quelle straordinarie verranno suddivise al 50% tra le parti;
Pt_1
7. la SI.ra si impegna ad effettuare la voltura delle utenze relative alla casa familiare Pt_1
intestandosele;
8. salvo diverso e miglior accordo, al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambe le figlie e conseguente cessazione del diritto all'assegnazione della casa familiare in favore della moglie, le parti si impegnano a stipulare atto notarile con il quale la SI.ra acquisterà la quota di proprietà del SI. Pt_1 CP_1
pari al 50% dell'unità abitativa nonché dell'autorimessa doppia e ciò usufruendo delle agevolazioni fiscali previste in caso di cessioni di quote immobiliari tra coniugi;
9. la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Pt_2
provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella già casa familiare;
10. tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative alla minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa;
11. stante la quasi maggiore età di la stessa sarà libera di frequentare il padre Pt_2 ogniqualvolta lo desidererà e ciò anche con riferimento ai periodi di vacanza;
12. il SI. IS si impegna a versare a favore della SI.ra entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese un contributo al mantenimento a favore delle figlie concordato in € 1.000,00 (€
500,00 a figlia) da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte delle stesse;
13. in aggiunta a quanto previsto al punto che precede, il ricorrente si impegna a versare mensilmente a favore della SI.ra l'importo di € 40,00 a titolo di rimborso per le spese Pt_1
ordinarie relative ai due gatti. Le spese veterinarie, invece, verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti previo accordo tra le stesse relativo alle cure da somministrare ai gatti;
14. l'assegno unico relativo alla figlia verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla Pt_2
SI.ra nella misura del 100% ed, in tal senso, il SI. IS sin da ora esprime Pt_1
formale rinuncia allo stesso, astenendosi dal presentare la relativa domanda ed impegnandosi a fornire alla SI.ra qualsivoglia documentazione dovesse risultare necessaria;
Pt_1
15. il SI. si impegna a rimborsare alla SI.ra il 70% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
dalla stessa integralmente sostenute ed anticipate in favore delle figlie dietro presentazione di apposita documentazione certificativa, se richiesta, così come indicato nel Protocollo di
Milano del 22.11.2017, di cui si riporta integralmente il contenuto: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche presso strutture private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
16. sempre in relazione alle spese straordinarie, nell'ottica esclusiva di preservare il preminente interesse delle figlie nonché allo scopo di contenere ed evitare eventuali futuri conflitti tra i genitori in merito all'opportunità o meno di sostenere determinate spese, le parti, a parziale modifica del Protocollo di cui al punto che precede, prestano sin d'ora il proprio consenso all'esborso delle seguenti voci di spesa e ciò sempre nella misura del 70% a carico del SI.
e del 30% a carico della SI.ra CP_1 Pt_1
• un'attività sportiva e la relativa attrezzatura/abbigliamento per ciascuna figlia;
• iscrizione e rette presso università private;
• patente B (esame e guide) per Pt_2
17. le detrazioni fiscali connesse al mantenimento delle figlie verranno effettuate e suddivise nella misura del 70% a favore del SI. e del 30% a favore della SI.ra . I CP_1 Pt_1
genitori si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini, ricevute intestate alle figlie;
18. le parti continueranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno l'importo mensile pari ad € 274,00 per il mutuo menzionato in premessa;
19. i SIg.ri e si impegnano ad effettuare il trapasso di proprietà Pt_1 CP_1 dell'autovettura modello Fiat 500L – Tg. FK263WA a favore della SI.ra e ciò Pt_1
suddividendosi al 50% il costo della relativa pratica. La SI.ra provvederà ad Pt_1
intestarsi il contratto di assicurazione della vettura de qua e ne sosterrà i relativi oneri;
20. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
21. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
22. le parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
23. i coniugi si danno, reciprocamente, assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, nonché a qualsiasi documento d'identità, valido per l'espatrio, relativo alla figlia minore Pt_2
24. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio;
25. le Parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 c. 3 e 4 c.p.c.;
26. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473–bis 51 c. 2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra citate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi dei SIg.ri e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in GA (PV) il 1.6.2009; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa le spese di lite tra le parti;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG