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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7418/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7418/2022 promossa da:
difeso dall'avv. , MADDALENA SALVATORE ( ) VIA Parte_1 C.F._1
ARENACCIA 67 80141 NAPOLI;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ATTORE contro difeso dall'avv. GIGANTE LUIGI, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in VIA LAMARMORA, 39 10128 TORINO
CONVENUTO
, difeso dall'avv. PANSA PAOLA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio in VIA VINCENZO MONTI, 45 10138 TORINO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Torino, ogni contraria istanza respinta, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta società F.V. di nella produzione causale dei danni subiti dalla attrice, come esposti e descritti Controparte_3 nell'atto di citazione per tale effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore della società attrice nella misura di €
133.268,43, od in quella diversa, maggiore o minor somma ritenta dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso fino al pagamento;
oltre interessi nella misura spettante per legge. Vittoria di spese ed onorari di causa..
1 Per parte convenuta:
In via preliminare di rito, accertare, per i motivi indicati in atto, l'interesse della F.V. s.n.c. alla chiamata in causa della Reale Mutua Ass.ni e, per
l'effetto, differire l'udienza di comparizione al fine di consentirne la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
In via pregiudiziale di rito, accertare, per i motivi indicati in atto, la nullità dell'atto di citazione avversario e, per l'effetto, ove non già ritenuta la causa matura per la decisione, assegnare a parte attrice un termine perentorio ex art. 164 co. 5 c.p.c. per integrare la domanda ed emendare i vizi dell'atto introduttivo e assegnare successivo termine alla convenuta ed al terzo chiamato per formulare le eventuali conseguenti difese;
Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atto, il difetto di legittimazione passiva della F.V. s.n.c., in relazione ai profili contrattuali e di indebito arricchimento, e della in relazione all'eventuale risarcimento del danno Parte_1 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e per l'effetto respingere la domanda avversaria e dichiarare che nulla è dovuto dalla
F.V. s.n.c. alla in relazione ai fatti per cui è causa;
Pt_1
In subordine, nel denegato caso in fosse ritenuta sussistere la legittimazione passiva della F.V. e della Parte_1 limitare il risarcimento del danno nei limiti di quanto sarà provato all'esito del giudizio, dichiarando che la Reale Mutua ass.ni è tenuta a manlevare la convenuta F.V. da ogni pretesa attorea e per l'effetto condannando la terza chiamata a rifondere alla convenuta F.V. quanto questa sarà tenuta a pagare alla Pt_1
In punto spese,
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, maggiorato in osservanza della redazione in formato ipertestuale del presente atto ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre rimborso forfetario per spese generali ex art. 15 della Tariffa professionale forense, e accessori di legge.
Per la terza chiamata
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità ad agire di parte attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante, contro la predetta società convenuta, conseguentemente, assolvere Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni pretesa avversa, per tutte le ragioni sopra
[...] esposte.
- Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.VA. e C.P.A. di legge, e successive occorrende.
NEL MERITO
In via principale: - Respingere la domanda promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva di ed assolvere Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni domanda contro la stessa proposta. Controparte_5
- Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, spese di CTU e CTP e di tutte le successive occorrende.
2 In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata, anche solo in parte, fondata la domanda attorea, accertare
e dichiarare la violazione da parte della delle disposizioni contrattuali della polizza Controparte_4 assicurativa ex adverso invocata, di cui ai punti 4.1 e 4.3 CGA, per le ragioni sopra svolte, conseguentemente, assolvere da ogni domanda contro la stessa proposta. Controparte_5
- Con il favore delle spese di lite
In via ulteriormente subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata, anche solo in parte, fondata la domanda attorea, accertare
e rapportare l'onere risarcitorio di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_4 confronti dell'attrice, entro il limite del residuo grado di responsabilità alla stessa ascrivibile, sulla base del giusto e del provato in giudizio, contenendo quindi l'onere di manleva della entro gli stessi limiti, e Controparte_5 con applicazione delle condizioni, franchigie, scoperti e limiti di contratto e di polizza.
- Con il favore delle spese di lite.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.4.2022 ha chiesto ad Parte_1 Controparte_6
il risarcimento del danno subito, esponendo quanto segue:
[...]
1) In virtù di contratto di subappalto conferito dalla società GR Solutions s.p.a, a sua volta appaltatrice per conto di TERNA Rete Italia S.p.A, la società assunse Parte_1
l'esecuzione di parte delle opere per la costruzione della stazione elettrica in Piossasco (TO) di proprietà della società TERNA Rete Italia S.p.A. per il collegamento in alta tensione destinato ad unire la Francia e l'Italia;
2) Per la realizzazione del marciapiede perimetrale esterno in calcestruzzo acquistava Pt_1
presso il calcestruzzo occorrente, che di volta in volta veniva consegnato e Controparte_7
gettato tramite autobetoniere dotate di pompa per getto;
3) Per l'esecuzione di tali operazioni di consegna e getto, la società Calcestruzzi incaricava, a sue spese, la società corrente in Carignano (TO); Controparte_6
4) In data 29.05.2020 l'operatore addetto dalla società F.V. S.N.C. di alla Controparte_6
consegna e getto del calcestruzzo, nel manovrare il braccio della pompa a getto collocato sul camion adibito a betoniera targato FN697FH, urtava e danneggiava una apparecchiatura
3 elettrica denominata Wall Bushing presente in prossimità della base del marciapiede dell'edificio Valvole 1 all'interno del succitato cantiere danneggiandola;
5) Essendo l'impianto già in tensione per l'esecuzione dei collaudi in corso ed al fine di evitare l'interruzione del servizio ed il blocco dell'intera stazione, il subappaltante GR Solutions
s.p.a. rendeva disponibile la propria apparecchiatura di scorta a magazzino e l'istante provvedeva a sue spese ad effettuare una sostituzione immediata del braccio del wall bushing fornitole, sostenendone interamente la spesa di euro 9.500,00 oltre IVA;
6) la stazione subappaltante GR Solutions s.p.a. chiedeva ad il ristoro del costo del Pt_1
wall bushing fornitole, e delle spese di demolizione di quello danneggiato.
7) GR Solutions s.p.a. addebitava il costo dell'impianto suddetto, quantificandolo in euro
123.768,43 alla subappaltatrice mediante trattenuta di euro 124.228,43 sul SAL n. 38 Pt_1
del 31 Marzo 2021, di cui alla fattura emessa da n. 44 del 31/03/2021 per un importo Pt_1
pari ad euro 174.072,75.
Complessivamente quindi il danno a carico della attrice è stato pari a euro 133.268,43.
pertanto chiedeva in qualità di subappaltatrice che risponde dei danni nei confronti di Pt_1
GR, di essere rimborsata dalla società F.V. di , il cui dipendente aveva causato il Controparte_6 danno. Concludeva: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di euro 133.268,43 od in subordine in quella diversa misura che riterrà.
Si è costituita in giudizio che ha svolto le seguenti difese: Controparte_6
• La dinamica dei fatti, è avvenuta come narrato d parte attrice: l'operatore della F.V. aveva urtato un isolatore elettrico d'alta tensione, denominato wall bushing, danneggiandone la guaina di isolamento esterna ed il cilindro;
• Al momento del sinistro, F.V. era assicurata per la responsabilità civile verso terzi presso la
Reale Mutua Ass.ni con polizza n. 2020/03/2378825, avente decorrenza dal 30/1/2020 e scadenza al 31/12/2021;
• Pur in assenza di una qualsivoglia richiesta avversaria, in via del tutto cautelativa, in data
8/6/2020 F.V. provvedeva a segnalare il sinistro alla propria compagnia assicurativa;
• Le richieste di risarcimento da parte di giungevano solo in data 2.4.2021; Pt_1
• Il componente danneggaito è stato smaltito da GR Solutions, prima che potesse essere svolto alcuna accertamento istruttorio o che potesse essere periziato dall'Assicurazione;
4 • l'atto di citazione è nullo per difetto di editio actionis: i fatti non sono connessi con le norme di diritto che dovrebbero giustificare la domanda;
non è spigato se il risarcimento del danno sia richiesto in via contrattuale o extracontrattuale;
• la realizzazione delle opere edili è stata subappaltata da Grid Solutions a la quale ha Pt_1
subappaltato la fornitura ed il getto alla che ha a propria volta subappaltato il Controparte_7
trasporto ed il getto in opera a F.V. s.n.c.. Non vi è alcun rapporto contrattuale tra e Pt_1
F.V. che non è quindi legittimata passiva rispetto alla domanda proposta da la quale Pt_1
avrebbe dovuto proporla piuttosto nei confronti di CP_7
• non è chiarito a chi apparteneva il bene danneggiato, ma certamente non era che Pt_1
quindi non è legittimata attiva a proporre una domanda ex art. 2043 c.c.;
• il pagamento in favore di GR eseguito da mediante trattenuta sul SAL non era Pt_1
dovuto, se effettuato a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale;
• l'assicurazione ha rifiutato la copertura a causa della confusa gestione del sinistro da parte di
Pt_1
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
per essere da questa manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni. Controparte_5
Si è costituita in causa la società che ha svolto le Controparte_2
seguenti difese:
• Il sinistro è stato denunciato, solo in data 08.04.2021, e cioè un anno dopo l'accaduto, in violazione alle disposizioni contenute nell'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza, con la conseguenziale perdita del diritto;
• Questo ha reso impossibile effettuare qualsivoglia accertamento peritale sulla dinamica del sinistro e sulla entità del danno che viene richiesto nell'ingente importo di € 133.268,53, sebbene si trattasse solo dell'ammaloramento di una guaina del rivestimento del componente;
• è carente di legittimazione attiva, non avendo provato i presupposti della sua domanda Pt_1
di risarcimento danni nei confronti della convenuta.
Il Giudice in allora assegnatario della causa ha formulato una proposta conciliativa che tuttavia non ha trovato d'accordo della società Controparte_2
La causa è stata istruita a mezzo CTU ed escussione testi ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 11.2.2024.
5 ********
Sull'eccezione di nullità della domanda attorea;
di carenza legittimazione attiva di F.V. e passiva di
[...]
REALE MUTUA hanno eccepito la nullità dell'atto di Controparte_8
citazione di er vizio della editio actionis poichè parte attrice non avrebbe spiegato nel suo Pt_1
atto le ragioni giuridiche della domanda e cioè quale fosse la causa petendi della richiesta di risarcimento danni. Questa mancanza avrebbe impedito alle controparti di comprendere se dovevano difendersi da una domanda di risarcimento del danno proposta per responsabilità contrattuale o per responsabilità extracontrattuale;
ambiguità che non era stata chiarita neanche nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c..
L'eccezione non è fondata
Ai sensi dell'art. 163 n. 4) c.p.c. la citazione deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la citazione è nulla se non contiene l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c.
Ciò significa che, benché sia previsto che l'attore indichi le ragioni di diritto della sua domanda, il non averlo fatto non implica la nullità della citazione, se i fatti sono enucleati e l'oggetto della domanda è chiaro.
Nel caso che ci occupa ha narrato compiutamente i fatti e cioè il danneggiamento in Pt_1
cantiere del wall bushing. Nell'esposizione dei fatti parte attrice non ha rappresentato l'esistenza di un contratto tra e F.V.. Pt_1
La causa petendi della domanda consiste nella responsabilità imputata a Controparte_1
he ha materialmente arrecato quel danno;
non avendo fatto riferimento parte attrice
[...]
alla esistenza di un rapporto contrattuale con F.V., evidentemente non è rientrata nella causa petendi della domanda l'esistenza di obblighi contrattuali tra le parti.
L'attrice poi ha altresì indicato l'oggetto della sua domanda, e cioè il risarcimento del danno nell'importo di € 133.268,53.
Pertanto individuata la domanda nel petitum (risarcimento danni) e nella causa petendi
(danneggiamento), non è causa di nullità dell'atto di citazione il non aver indicato quali fossero le ragioni di diritto poste alla base della domanda, non essendo questa precisazione imposta dalla norma ai fini della validità della stessa.
All'udienza del 27.2.2024, in ogni modo, parte attrice ha dichiarato che era sua intenzione agire solo in via extracontrattuale nei confronti della .. Controparte_1
Le argomentazioni che precedono, e questo ulteriore chiarimento, esimono quindi il Giudice dal
6 valutare la fondatezza/infondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo contrattuale ed altresì argomentare in merito alle difese svolte sul punto dalla convenuta e dalla terza chiamata circa la carenza di legittimazione passiva sotto il profilo contrattuale di Controparte_1
che non ha mai avuto alcun contratto diretto con la Pt_1
Parte convenuta ha sostenuto poi che sarebbe carente di legittimazione attiva a Pt_1
proporre la domanda ex art. 2043 c.c. di risarcimento danni nei confronti di Controparte_1
atteso che la stessa non era o non ha provato di essere proprietaria del componente
[...]
danneggiato e che in ogni caso il risarcimento da essa corrisposto alla sua committente GR – tramite scomputo dal SAL - si fondava su un titolo contrattuale per il quale non poteva rivalersi nei confronti di F.V. che appunto non è mai stata sua parte contrattuale.
Le eccezioni di parte convenuta e della terza chiamata non possono essere condivise per le seguenti ragioni.
➢ assume di aver subito un danno, consistito nell'aver dovuto risarcire la propria Pt_1
committente GR per la rottura del wall bushing;
e questo senz'altro in forza del rapporto di appalto tra loro esistente.
➢ Questo danno che ha risarcito alla sua contraente in ragione del rapporto contrattuale, Pt_1
rappresenta tuttavia una posta di danno extracontrattuale nei confronti della terza danneggiante che con non aveva alcun rapporto contrattuale. CP_9
➢ In sostanza ha arrecato un danno ingiusto ad a Controparte_1 CP_9
causa del quale questa è stata tenuta, per il suo vincolo contrattuale con GR, a sborsare
Con l'importo di € 133.268,53 – rectius si è vista decurtare dal l'importo pari al risarcimento - .
➢ La scelta di di agire ex art 2043 c.c. nei confronti di F.V., non esclude che essa Pt_1
avrebbe potuto scegliere anche la diversa strada di agire contrattualmente nei confronti della sua subappaltatrice la qual poi a sua volta avrebbe potuto rivalersi, questa volta si in CP_7
via contrattuale, nei confronti di F.V.
➢ ha scelto di agire ex art. 2043 c.c., direttamente contro chi materialmente ha arrecato il Pt_1
danno che essa ha dovuto ripianare.
➢ Sussiste quindi la legittimazione attiva di e d'altro canto la legittimazione passiva di Pt_1
F.V.
Nel merito
Non sono oggetto di contestazione tra le parti i fatti avvenuti in data 29.05.2020: l'operatore addetto dalla società F.V. S.N.C. di alla consegna e getto del calcestruzzo, nel Controparte_6
7 manovrare il braccio della pompa a getto, collocato sul camion adibito a betoniera targato FN697FH, urtava e danneggiava una apparecchiatura elettrica denominata wall bushing presente in prossimità della base del marciapiede dell'edificio Valvole 1 all'interno del succitato cantiere. Un operaio saliva sulla struttura per fotografare il danno,
Oggetto di contestazione tra le parti è stata piuttosto l'entità e la gravità del danno:
- parte attrice ha sostenuto che il danneggiamento della guaina protettiva e del cilindro del wall bushing, lo aveva reso completamente inservibile, ragion per cui in quel frangente erano stati tutti d'accordo a sostituirlo;
- parte convenuta e la terza chiamata hanno invece sostenuto che il danno non era grave e non giustificava la sostituzione e lo smaltimento di un componente tanto costoso, peraltro senza una valutazione più approfondita e ponderata.
Sul punto è stata svolta una CTU che ha accertato quanto segue.
Il wall bushing installato ha una tipologia di costruzione non reversibile, poiché non prevede il suo smontaggio, in quanto è progettato per compiere il suo lavoro solo in stato di integrità con elementi solidali tra loro con il vantaggio di ridurre la manutenzione dello stesso.
La tensione gestita dal wall bushing danneggiato è in AT (Alta Tensione), 380.000 Volt in AC(Corrente
Alternata) e 320.000 Volt in DC (Corrente Continua), pertanto, non esistono possibilità di compromessi nelle riparazioni di un elemento così progettato che può lavorare in sicurezza solo se integro.
La protezione siliconica esterna serve a proteggere le parti interne principalmente dall'acqua / umidità, mentre, la sua forma alettata favorisce la dissipazione del calore generato.
Danni posti esclusivamente sulle alette del guscio siliconico possono essere riparati anche quando risultano più gravosi, ma sempre in un certo limite di applicazione, poiché la loro funzione è prevalentemente legata alla dissipazione del calore, invece, il guscio siliconico posto nella parte dell'elemento adiacente, di tipo “elastomero poliuretano,” pone l'interno ai rischi precedentemente indicati.
La pericolosità di utilizzo del componente danneggiato, sulla guaina esterno e sul cilindro, è stata evidenziata anche dai testi escussi che oltre ad aver confermato la dinamica del sinistro, hanno spiegato come si giunse alla decisione tecnica di non utilizzare il componente danneggiato e quindi di smontarlo per non bloccare il cantiere.
Il teste ingegnere, tecnico di cantiere ha riferito: Il capo cantiere ha subito Testimone_1
fatto controllare se si erano danneggiati solo gli anelli di rivestimento o anche il cilindro più interno
8 che fa sempre parte del rivestimento a protezione ed isolamento del componente interno. Una volta lesionato l'isolamento del cilindro gli elementi interni se esposti non sono più utilizzabili poiché vi passa corrente a 380 kw. Tutto l'elemento non era quindi utilizzabile;
non so dire se era riparabile perché non rientra nelle mie competenze di ingegnere civile però posso dire che fino alla sostituzione
Tes del pezzo la sala non poteva più essere utilizzata. Posso dire che in quella occasione io e l'ing. – ing. elettrico competente nel settore- abbiamo consultato il manuale da cui è emerso che sul componente potevano essere effettuate solo piccole riparazioni, e non era il nostro caso perché la rottura aveva riguardato la protezione interna e cioè il cilindro
… abbiamo mandato il tecnico della impresa che aveva montato il wall bushing e che poi lo ha sostituito dopo aver fatto delle foto che ci ha fatto subito visionare dal telefonino. Posso dire però che anche da sotto si vedeva bene che gli anelli ed il cilindro di protezione erano stati danneggiati.
…..Dalle foto si vede che gli anelli erano stati lesionati, dalla seconda foto, quella in cui il tecnico sposta gli anelli, si vede che è stato lesionato anche il cilindro interno che è pure di polimero e dello stesso colore degli anelli interni. In sostanza il rivestimento è un cilindro di polimero con attaccati degli anelli o dischi che sporgono
operaio edile presente in cantiere, ha riferito che verificato il guasto da parte Parte_2
di tutti i tecnici presenti, per evitare costi di fermo cantiere, i responsabili di NA e Solution hanno deciso di sostituire il componente con quello di ricambio che avevamo in cantiere per scorta.
…il pezzo danneggiato è stato mandato da Solution alla causa madre. Ho caricato io il pezzo con il manitù su un rimorchio.
Dall'istruttoria orale quindi è emerso che tutti i tecnici ed i responsabili presenti al sinistro hanno ritenuto che il tipo di danno provocato al wall bushing (rivestimento esterno e cilindro), non ne consentiva più l'utilizzo in sicurezza. Non è emerso dall'istruttoria che in quel frangente alcuno abbia ritenuto di procedere coi lavori in cantiere nonostante il componente fosse stato danneggiato o abbia sollevato dubbi in merito al fatto che la rimozione del wall bushing fosse una cautela eccessiva. Il componente quindi era stato smontato, sostituto con altro disponibile presso GR, e inviato alla casa produttrice.
Il produttore, lo ha esaminato ed ha valutato non riparabile il danno;
quindi il pezzo è stato smaltito come comprovato dal doc. 8.
A fronte di queste risultanze istruttorie, confermate dalla CTU e dalla decisione che poi ha preso la casa produttrice, deve ritenersi provato che il danno al wall bushing non fosse riparabile e che il componente dopo il sinistro fosse non più utilizzabile per la sua estrema pericolosità.
La circostanza che il wall bushing fosse stato subito smontato e smaltito e che quindi la
9 convenuta e l'assicurazione non abbiano potuto svolgere autonomi accertamenti sul danno, non esclude tuttavia che questo sia stato comunque provato in causa con le prove testimoniali, con le fotografie che ritraggono la guaina protettiva ed il cilindro danneggiati e con il documento che comprova la decisione della casa produttrice di smaltire il componente perché ormai altamente pericoloso. Del resto né parte convenuta, né la terza chiamata hanno offerto argomentazioni dirimenti per poter porre in dubbio la assoluta inutilizzabile del wall bushing danneggiato, nonostante le fotografie allegate da parte attrice ed esaminate dal CTU rappresentassero molto bene l'entità del danno su cui eventualmente poter svolgere considerazione anche senza aver visionato il componente dal vivo.
Del resto neanche dai documenti prodotti da parte convenuta, è in alcun modo emersa una contestazione ante causam in merito al fatto che F.V. non avesse potuto periziare il danno anche al fine di una diversa quantificazione dello stesso.
Parte Attrice ha quantificato il danno in € 133.268,43 , dei quali € 123.768,43 trattenuti sul SAL
CP_1 da GR ad in pagamento dei costi cagionati alla committente ed € 9.500,00 per costi Pt_1
sostenuti da di installazione del wall bushing di scorta. Questi importi sono provati dai Pt_1
documenti prodotti in atti da parte attrice (doc. 7-8-9-10) che non sono stati oggetto di contestazione ed hanno trovato riscontro anche nella CTU.
F.V. ha sostenuto nel merito di non essere tenuta al risarcimento del danno poiché non era stata tempestivamente avvisata;
ed anzi ne era stata notiziata solo un anno dopo l'accaduto, ed in particolare due mesi dopo che le richieste risarcitorie di GR sono state inoltrate ad F.V. con preavviso di compensazione sul SAL;
cosa che aveva impedito alla convenuta di attivare tempestivamente la propria assicurazione.
La contestazione non è fondata per i motivi che seguono:
❖ Non sussisteva alcun onere da parte di di notiziare F.V. di quanto accaduto in cantiere Pt_1
in data 29.5.2020 e cioè della rottura del wall busher, atteso il fatto che F.V. era presente in cantiere, almeno tramite i suoi dipendenti, e quindi era perfettamente a conoscenza del danno arrecato dal suo incaricato;
❖ La stessa F.V. infatti ha riferito di aver denunciato il sinistro a Reale Mutua in data 8.6.2020
(doc. 5), proprio perché evidentemente era ben consapevole di quanto fosse avvenuto;
❖ Dalle mail intercorse tra GR ed (doc. 10 di parte attrice) risulta che sin da marzo Pt_1
2021 GR aveva comunicato ad di aver avuto un danno di 124K euro e di averne Pt_1
chiesto il risarcimento.
10 ❖ In data 2.4.2021 (doc. 6 di parte convenuta) facendo seguito alle pregresse Pt_1
comunicazioni ( che tuttavia non sono state prodotte in atti dalle parti) chiedeva ad F.V. il risarcimento del danno;
in pari data F.V. rispondeva di aver attivato la propria polizza (doc. 7 convenuta);
❖ in data 20.7.2021 inviava una comunicazione con cui, preso atto che la F.V. di Pt_1 CP_1
aveva attivato la polizza presso la Reale Mutua, riferiva però di non aver avuto fino a quel momento alcuna proposta dalla Assicurazione (doc. 14) .
Emerge quindi dallo scambio di corrispondenza in atti non solo che F.V. ovviamente sapeva del sinistro in cantiere, ma anche che aveva attivato la sua assicurazione prima ancora che avuta Pt_1
la diffida da GR a marzo 2021, le chiedesse il risarcimento del danno, quanto meno ad aprile 2021, ma come si comprende da quella mail verosimilmente non per la prima volta.
Si deve concludere che abbia tempestivamente notiziato F.V. della richiesta di Pt_1 risarcimento del danno, non appena GR l'aveva formalizzata nei sui confronti.
Non vi è stato quindi alcun ritardo di comunicazione da parte di che abbia in qualche modo Pt_1
aggravato il danno o pregiudicato le ragioni della F.V. verso la sua assicurazione.
Si deve concludere sul punto che F.V. è tenuta al risarcimento del danno nell'importo di €
133.268,43. Su questa somma parte attrice non ha chiesto nel proprio atto introduttivo la corresponsione degli interessi dal sinistro ad oggi. L'ha invece chiesta nella precisazione delle conclusioni.
Sulla somma vanno tuttavia calcolati sia gli interessi compensativi, sia la rivalutazione:
La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, il giudice di merito deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti ( Cassazione civile , sez. II ,
17/10/2024 , n. 26929 Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376)
Rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata vanno calcolati
➢ per l'importo di € 123.768,43 trattenuti da dal SAL n. 38 dal 31 Marzo 2021; e quindi €
21.040,70 per rivalutazione ed € 12.744,78, per un totale di € 157.554,28
➢ per l'importo di € 9.500,00 dalla data del sinistro, 29.05.2020, quando il componente è stato sostituito a spese di e quindi € 1.729,00 per rivalutazione ed € 989,95 per interessi, Pt_1
per l'importo complessivo di € 12.218,95
➢ l'importo dovuto in totale ad oggi ammonta ad 169.773,23 ( € 157.554,28 + € 12.218,95),
Su questa somma sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
11 Sulla manleva ha chiesto di essere manlevata da Controparte_1 [...]
, di quanto condannata a pagare in favore di parte attrice . Controparte_2
La terza chiamata non ha contestato la copertura assicurativa del danno quale oggetto di polizza, ma ha eccepito rispetto alla domanda di manleva che
• Il sinistro era stato denunciato solo in data 08.04.2021, e cioè un anno dopo l'accaduto, in violazione alle disposizioni contenute nell'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza, con la conseguenziale perdita del diritto;
• L'assicurazione non aveva potuto svolgere un accertamento peritale sulla dinamica del sinistro e sulla entità del danno.
La convenuta di contro ha sostenuto di aver denunciato il sinistro tempestivamente in data
8.6.2020 ( doc. 5).
➢ Sul primo aspetto: tempestività della comunicazione
In effetti la comunicazione dell'8.6.2020 prodotta da parte attrice sub doc. 5 è priva di destinatario e di prova che la stessa sia stata inviata e ricevuta da Reale Mutua.
Ed infatti emerge dal doc. 3 di parte convenuta che dall'indirizzo di posta di Polizza Migliore è stata spedita una mail a Reale Mutua in data 8.4.2021, nella quale si dava atto che il cliente aveva segnalato il danno verificatosi l'anno prima ma aveva inviato la mail all'indirizzo non più in uso per cui la segnalazione era andata persa (la mail era munita di risposta automatica ma probabilmente non se ne erano resi conto).
Il fatto che F.V. avesse tentato di dare comunicazione all'agente del danno al wall bushing senza riuscirci perché aveva utilizzato un indirizzo errato, non è questione dirimente, considerato che il danno da cui F.V., chiede di essere manlevata non si è verificato quando il wall bushing si è rotto, ma quanto – che neanche era proprietaria dell'impianto – le ha Pt_1
chiesto la refusione dei danni a seguito della richiesta di risarcimento ricevuta da GR, come detto, a marzo 2021. Solo in questo momento infatti F.V. è venuta a conoscenza del fatto che era preteso nei suoi confronti un risarcimento del danno che giustificava l'attivazione della polizza. Come accennato più sopra non era scontato che intendesse agire ex art. 2043 Pt_1
c.c. nei confronti della danneggiante, ben potendo la stessa decidere di agire in via contrattuale nei confronti di o eventualmente chiedere un indennizzo alla propria assicurazione CP_7
ove esistente, o addirittura potendo GR rivolgersi alla propria assicurazione evitando la ricaduta a catena delle domande risarcitorie nei confronti dei responsabili contrattuali e non.
12 ➢ Sul secondo aspetto: obbligo di denuncia entro 10 giorni
Ai sensi dell'art.
4.1. delle condizioni generali di contratto di polizza ( doc. 4 di parte attrice) è previsto che il sinistro sia comunicato entro 10 giorni;
l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento del danno ( ai sensi dell'art.
1915 c.c.). Questa disposizione quindi, analogamente dell'art. 1915 c.c., non prevede la automatica perdita del diritto all'indennizzo in caso di ritardo oltre il termine convenzionalmente pattuito di 10 della comunicazione di sinistro;
ma non di meno avverte il contraente che il mancato rispetto dell'obbligo potrà pregiudicare il suo diritto totale o parziale all'indennizzo.
Ciò accade quando il ritardo nella denunzia abbia arrecato un pregiudizio all'Assicurazione, aggravandone la posizione.
Nel caso di specie, per quanto sopra motivato, non si può ritenere che ciò sia accaduto. Le modalità incontestate del sinistro, le prove testimoniali, la decisione adottata dalla casa madre in merito all'inutilizzabilità del componente, la relazione tecnica, inducono a ritenere giudizialmente accertato il danno nella sua consistenza, senza che un anticipato intervento dell'Assicurazione avrebbe potuto contenere il suo obbligo di indennizzo. Prendere visione dal vivo del pezzo danneggiato non l'avrebbe infatti posta in una condizione migliore di quella di cui essa ha potuto fruire in giudizio, prendendo visione della documentazione fotografica in atti, utilizzata anche dal CTU e ritenuta pacificamente adeguata a rappresentare il danno;
del manuale di utilizzo del wall bushing e di ogni ulteriore aspetto tecnico.
In definitiva deve ritenersi che la richiesta di manleva avanzata da F.V. sia fondata. La domanda della convenuta va quindi accolta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
Le spese di lite sostenute da parte convenuta vanno poste a carico della terza chiamata soccombente rispetto alla domanda di manleva.
Parte convenuta ha diritto a sua volta di essere manlevata dalla Assicurazione anche delle spese di lite rifuse all'attrice.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva
13 all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 260.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 14.103,00
Spese di CTU a carico di parte convenuta, con manleva a carico dell'Assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e sulla domanda di manleva proposta dalla
[...] Controparte_1
convenuta contro la terza , ogni diversa istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenuta e condanna pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 169.773,23 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del Controparte_1
giudizio in favore di , liquidandole in € 14.103,00 per compensi ed € 759,00 + 27,00 Parte_1
per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle Controparte_2
spese del giudizio in favore di , liquidandole in € 14.103,00 per Controparte_1
compensi ed € 759,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuta e condanna , a tenere indenne e Controparte_2
manlevare di quanto questa è stata condannata a corrispondere a Controparte_1
per somma capitale e spese di lite, oltre spese di CTU, poste a suo carico, come più Parte_1
sopra indicato.
Torino, 10/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7418/2022 promossa da:
difeso dall'avv. , MADDALENA SALVATORE ( ) VIA Parte_1 C.F._1
ARENACCIA 67 80141 NAPOLI;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ATTORE contro difeso dall'avv. GIGANTE LUIGI, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in VIA LAMARMORA, 39 10128 TORINO
CONVENUTO
, difeso dall'avv. PANSA PAOLA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio in VIA VINCENZO MONTI, 45 10138 TORINO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Torino, ogni contraria istanza respinta, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta società F.V. di nella produzione causale dei danni subiti dalla attrice, come esposti e descritti Controparte_3 nell'atto di citazione per tale effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore della società attrice nella misura di €
133.268,43, od in quella diversa, maggiore o minor somma ritenta dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso fino al pagamento;
oltre interessi nella misura spettante per legge. Vittoria di spese ed onorari di causa..
1 Per parte convenuta:
In via preliminare di rito, accertare, per i motivi indicati in atto, l'interesse della F.V. s.n.c. alla chiamata in causa della Reale Mutua Ass.ni e, per
l'effetto, differire l'udienza di comparizione al fine di consentirne la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
In via pregiudiziale di rito, accertare, per i motivi indicati in atto, la nullità dell'atto di citazione avversario e, per l'effetto, ove non già ritenuta la causa matura per la decisione, assegnare a parte attrice un termine perentorio ex art. 164 co. 5 c.p.c. per integrare la domanda ed emendare i vizi dell'atto introduttivo e assegnare successivo termine alla convenuta ed al terzo chiamato per formulare le eventuali conseguenti difese;
Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atto, il difetto di legittimazione passiva della F.V. s.n.c., in relazione ai profili contrattuali e di indebito arricchimento, e della in relazione all'eventuale risarcimento del danno Parte_1 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e per l'effetto respingere la domanda avversaria e dichiarare che nulla è dovuto dalla
F.V. s.n.c. alla in relazione ai fatti per cui è causa;
Pt_1
In subordine, nel denegato caso in fosse ritenuta sussistere la legittimazione passiva della F.V. e della Parte_1 limitare il risarcimento del danno nei limiti di quanto sarà provato all'esito del giudizio, dichiarando che la Reale Mutua ass.ni è tenuta a manlevare la convenuta F.V. da ogni pretesa attorea e per l'effetto condannando la terza chiamata a rifondere alla convenuta F.V. quanto questa sarà tenuta a pagare alla Pt_1
In punto spese,
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, maggiorato in osservanza della redazione in formato ipertestuale del presente atto ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre rimborso forfetario per spese generali ex art. 15 della Tariffa professionale forense, e accessori di legge.
Per la terza chiamata
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità ad agire di parte attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante, contro la predetta società convenuta, conseguentemente, assolvere Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni pretesa avversa, per tutte le ragioni sopra
[...] esposte.
- Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.VA. e C.P.A. di legge, e successive occorrende.
NEL MERITO
In via principale: - Respingere la domanda promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva di ed assolvere Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni domanda contro la stessa proposta. Controparte_5
- Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, spese di CTU e CTP e di tutte le successive occorrende.
2 In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata, anche solo in parte, fondata la domanda attorea, accertare
e dichiarare la violazione da parte della delle disposizioni contrattuali della polizza Controparte_4 assicurativa ex adverso invocata, di cui ai punti 4.1 e 4.3 CGA, per le ragioni sopra svolte, conseguentemente, assolvere da ogni domanda contro la stessa proposta. Controparte_5
- Con il favore delle spese di lite
In via ulteriormente subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata, anche solo in parte, fondata la domanda attorea, accertare
e rapportare l'onere risarcitorio di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_4 confronti dell'attrice, entro il limite del residuo grado di responsabilità alla stessa ascrivibile, sulla base del giusto e del provato in giudizio, contenendo quindi l'onere di manleva della entro gli stessi limiti, e Controparte_5 con applicazione delle condizioni, franchigie, scoperti e limiti di contratto e di polizza.
- Con il favore delle spese di lite.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.4.2022 ha chiesto ad Parte_1 Controparte_6
il risarcimento del danno subito, esponendo quanto segue:
[...]
1) In virtù di contratto di subappalto conferito dalla società GR Solutions s.p.a, a sua volta appaltatrice per conto di TERNA Rete Italia S.p.A, la società assunse Parte_1
l'esecuzione di parte delle opere per la costruzione della stazione elettrica in Piossasco (TO) di proprietà della società TERNA Rete Italia S.p.A. per il collegamento in alta tensione destinato ad unire la Francia e l'Italia;
2) Per la realizzazione del marciapiede perimetrale esterno in calcestruzzo acquistava Pt_1
presso il calcestruzzo occorrente, che di volta in volta veniva consegnato e Controparte_7
gettato tramite autobetoniere dotate di pompa per getto;
3) Per l'esecuzione di tali operazioni di consegna e getto, la società Calcestruzzi incaricava, a sue spese, la società corrente in Carignano (TO); Controparte_6
4) In data 29.05.2020 l'operatore addetto dalla società F.V. S.N.C. di alla Controparte_6
consegna e getto del calcestruzzo, nel manovrare il braccio della pompa a getto collocato sul camion adibito a betoniera targato FN697FH, urtava e danneggiava una apparecchiatura
3 elettrica denominata Wall Bushing presente in prossimità della base del marciapiede dell'edificio Valvole 1 all'interno del succitato cantiere danneggiandola;
5) Essendo l'impianto già in tensione per l'esecuzione dei collaudi in corso ed al fine di evitare l'interruzione del servizio ed il blocco dell'intera stazione, il subappaltante GR Solutions
s.p.a. rendeva disponibile la propria apparecchiatura di scorta a magazzino e l'istante provvedeva a sue spese ad effettuare una sostituzione immediata del braccio del wall bushing fornitole, sostenendone interamente la spesa di euro 9.500,00 oltre IVA;
6) la stazione subappaltante GR Solutions s.p.a. chiedeva ad il ristoro del costo del Pt_1
wall bushing fornitole, e delle spese di demolizione di quello danneggiato.
7) GR Solutions s.p.a. addebitava il costo dell'impianto suddetto, quantificandolo in euro
123.768,43 alla subappaltatrice mediante trattenuta di euro 124.228,43 sul SAL n. 38 Pt_1
del 31 Marzo 2021, di cui alla fattura emessa da n. 44 del 31/03/2021 per un importo Pt_1
pari ad euro 174.072,75.
Complessivamente quindi il danno a carico della attrice è stato pari a euro 133.268,43.
pertanto chiedeva in qualità di subappaltatrice che risponde dei danni nei confronti di Pt_1
GR, di essere rimborsata dalla società F.V. di , il cui dipendente aveva causato il Controparte_6 danno. Concludeva: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di euro 133.268,43 od in subordine in quella diversa misura che riterrà.
Si è costituita in giudizio che ha svolto le seguenti difese: Controparte_6
• La dinamica dei fatti, è avvenuta come narrato d parte attrice: l'operatore della F.V. aveva urtato un isolatore elettrico d'alta tensione, denominato wall bushing, danneggiandone la guaina di isolamento esterna ed il cilindro;
• Al momento del sinistro, F.V. era assicurata per la responsabilità civile verso terzi presso la
Reale Mutua Ass.ni con polizza n. 2020/03/2378825, avente decorrenza dal 30/1/2020 e scadenza al 31/12/2021;
• Pur in assenza di una qualsivoglia richiesta avversaria, in via del tutto cautelativa, in data
8/6/2020 F.V. provvedeva a segnalare il sinistro alla propria compagnia assicurativa;
• Le richieste di risarcimento da parte di giungevano solo in data 2.4.2021; Pt_1
• Il componente danneggaito è stato smaltito da GR Solutions, prima che potesse essere svolto alcuna accertamento istruttorio o che potesse essere periziato dall'Assicurazione;
4 • l'atto di citazione è nullo per difetto di editio actionis: i fatti non sono connessi con le norme di diritto che dovrebbero giustificare la domanda;
non è spigato se il risarcimento del danno sia richiesto in via contrattuale o extracontrattuale;
• la realizzazione delle opere edili è stata subappaltata da Grid Solutions a la quale ha Pt_1
subappaltato la fornitura ed il getto alla che ha a propria volta subappaltato il Controparte_7
trasporto ed il getto in opera a F.V. s.n.c.. Non vi è alcun rapporto contrattuale tra e Pt_1
F.V. che non è quindi legittimata passiva rispetto alla domanda proposta da la quale Pt_1
avrebbe dovuto proporla piuttosto nei confronti di CP_7
• non è chiarito a chi apparteneva il bene danneggiato, ma certamente non era che Pt_1
quindi non è legittimata attiva a proporre una domanda ex art. 2043 c.c.;
• il pagamento in favore di GR eseguito da mediante trattenuta sul SAL non era Pt_1
dovuto, se effettuato a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale;
• l'assicurazione ha rifiutato la copertura a causa della confusa gestione del sinistro da parte di
Pt_1
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
per essere da questa manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni. Controparte_5
Si è costituita in causa la società che ha svolto le Controparte_2
seguenti difese:
• Il sinistro è stato denunciato, solo in data 08.04.2021, e cioè un anno dopo l'accaduto, in violazione alle disposizioni contenute nell'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza, con la conseguenziale perdita del diritto;
• Questo ha reso impossibile effettuare qualsivoglia accertamento peritale sulla dinamica del sinistro e sulla entità del danno che viene richiesto nell'ingente importo di € 133.268,53, sebbene si trattasse solo dell'ammaloramento di una guaina del rivestimento del componente;
• è carente di legittimazione attiva, non avendo provato i presupposti della sua domanda Pt_1
di risarcimento danni nei confronti della convenuta.
Il Giudice in allora assegnatario della causa ha formulato una proposta conciliativa che tuttavia non ha trovato d'accordo della società Controparte_2
La causa è stata istruita a mezzo CTU ed escussione testi ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 11.2.2024.
5 ********
Sull'eccezione di nullità della domanda attorea;
di carenza legittimazione attiva di F.V. e passiva di
[...]
REALE MUTUA hanno eccepito la nullità dell'atto di Controparte_8
citazione di er vizio della editio actionis poichè parte attrice non avrebbe spiegato nel suo Pt_1
atto le ragioni giuridiche della domanda e cioè quale fosse la causa petendi della richiesta di risarcimento danni. Questa mancanza avrebbe impedito alle controparti di comprendere se dovevano difendersi da una domanda di risarcimento del danno proposta per responsabilità contrattuale o per responsabilità extracontrattuale;
ambiguità che non era stata chiarita neanche nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c..
L'eccezione non è fondata
Ai sensi dell'art. 163 n. 4) c.p.c. la citazione deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la citazione è nulla se non contiene l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c.
Ciò significa che, benché sia previsto che l'attore indichi le ragioni di diritto della sua domanda, il non averlo fatto non implica la nullità della citazione, se i fatti sono enucleati e l'oggetto della domanda è chiaro.
Nel caso che ci occupa ha narrato compiutamente i fatti e cioè il danneggiamento in Pt_1
cantiere del wall bushing. Nell'esposizione dei fatti parte attrice non ha rappresentato l'esistenza di un contratto tra e F.V.. Pt_1
La causa petendi della domanda consiste nella responsabilità imputata a Controparte_1
he ha materialmente arrecato quel danno;
non avendo fatto riferimento parte attrice
[...]
alla esistenza di un rapporto contrattuale con F.V., evidentemente non è rientrata nella causa petendi della domanda l'esistenza di obblighi contrattuali tra le parti.
L'attrice poi ha altresì indicato l'oggetto della sua domanda, e cioè il risarcimento del danno nell'importo di € 133.268,53.
Pertanto individuata la domanda nel petitum (risarcimento danni) e nella causa petendi
(danneggiamento), non è causa di nullità dell'atto di citazione il non aver indicato quali fossero le ragioni di diritto poste alla base della domanda, non essendo questa precisazione imposta dalla norma ai fini della validità della stessa.
All'udienza del 27.2.2024, in ogni modo, parte attrice ha dichiarato che era sua intenzione agire solo in via extracontrattuale nei confronti della .. Controparte_1
Le argomentazioni che precedono, e questo ulteriore chiarimento, esimono quindi il Giudice dal
6 valutare la fondatezza/infondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo contrattuale ed altresì argomentare in merito alle difese svolte sul punto dalla convenuta e dalla terza chiamata circa la carenza di legittimazione passiva sotto il profilo contrattuale di Controparte_1
che non ha mai avuto alcun contratto diretto con la Pt_1
Parte convenuta ha sostenuto poi che sarebbe carente di legittimazione attiva a Pt_1
proporre la domanda ex art. 2043 c.c. di risarcimento danni nei confronti di Controparte_1
atteso che la stessa non era o non ha provato di essere proprietaria del componente
[...]
danneggiato e che in ogni caso il risarcimento da essa corrisposto alla sua committente GR – tramite scomputo dal SAL - si fondava su un titolo contrattuale per il quale non poteva rivalersi nei confronti di F.V. che appunto non è mai stata sua parte contrattuale.
Le eccezioni di parte convenuta e della terza chiamata non possono essere condivise per le seguenti ragioni.
➢ assume di aver subito un danno, consistito nell'aver dovuto risarcire la propria Pt_1
committente GR per la rottura del wall bushing;
e questo senz'altro in forza del rapporto di appalto tra loro esistente.
➢ Questo danno che ha risarcito alla sua contraente in ragione del rapporto contrattuale, Pt_1
rappresenta tuttavia una posta di danno extracontrattuale nei confronti della terza danneggiante che con non aveva alcun rapporto contrattuale. CP_9
➢ In sostanza ha arrecato un danno ingiusto ad a Controparte_1 CP_9
causa del quale questa è stata tenuta, per il suo vincolo contrattuale con GR, a sborsare
Con l'importo di € 133.268,53 – rectius si è vista decurtare dal l'importo pari al risarcimento - .
➢ La scelta di di agire ex art 2043 c.c. nei confronti di F.V., non esclude che essa Pt_1
avrebbe potuto scegliere anche la diversa strada di agire contrattualmente nei confronti della sua subappaltatrice la qual poi a sua volta avrebbe potuto rivalersi, questa volta si in CP_7
via contrattuale, nei confronti di F.V.
➢ ha scelto di agire ex art. 2043 c.c., direttamente contro chi materialmente ha arrecato il Pt_1
danno che essa ha dovuto ripianare.
➢ Sussiste quindi la legittimazione attiva di e d'altro canto la legittimazione passiva di Pt_1
F.V.
Nel merito
Non sono oggetto di contestazione tra le parti i fatti avvenuti in data 29.05.2020: l'operatore addetto dalla società F.V. S.N.C. di alla consegna e getto del calcestruzzo, nel Controparte_6
7 manovrare il braccio della pompa a getto, collocato sul camion adibito a betoniera targato FN697FH, urtava e danneggiava una apparecchiatura elettrica denominata wall bushing presente in prossimità della base del marciapiede dell'edificio Valvole 1 all'interno del succitato cantiere. Un operaio saliva sulla struttura per fotografare il danno,
Oggetto di contestazione tra le parti è stata piuttosto l'entità e la gravità del danno:
- parte attrice ha sostenuto che il danneggiamento della guaina protettiva e del cilindro del wall bushing, lo aveva reso completamente inservibile, ragion per cui in quel frangente erano stati tutti d'accordo a sostituirlo;
- parte convenuta e la terza chiamata hanno invece sostenuto che il danno non era grave e non giustificava la sostituzione e lo smaltimento di un componente tanto costoso, peraltro senza una valutazione più approfondita e ponderata.
Sul punto è stata svolta una CTU che ha accertato quanto segue.
Il wall bushing installato ha una tipologia di costruzione non reversibile, poiché non prevede il suo smontaggio, in quanto è progettato per compiere il suo lavoro solo in stato di integrità con elementi solidali tra loro con il vantaggio di ridurre la manutenzione dello stesso.
La tensione gestita dal wall bushing danneggiato è in AT (Alta Tensione), 380.000 Volt in AC(Corrente
Alternata) e 320.000 Volt in DC (Corrente Continua), pertanto, non esistono possibilità di compromessi nelle riparazioni di un elemento così progettato che può lavorare in sicurezza solo se integro.
La protezione siliconica esterna serve a proteggere le parti interne principalmente dall'acqua / umidità, mentre, la sua forma alettata favorisce la dissipazione del calore generato.
Danni posti esclusivamente sulle alette del guscio siliconico possono essere riparati anche quando risultano più gravosi, ma sempre in un certo limite di applicazione, poiché la loro funzione è prevalentemente legata alla dissipazione del calore, invece, il guscio siliconico posto nella parte dell'elemento adiacente, di tipo “elastomero poliuretano,” pone l'interno ai rischi precedentemente indicati.
La pericolosità di utilizzo del componente danneggiato, sulla guaina esterno e sul cilindro, è stata evidenziata anche dai testi escussi che oltre ad aver confermato la dinamica del sinistro, hanno spiegato come si giunse alla decisione tecnica di non utilizzare il componente danneggiato e quindi di smontarlo per non bloccare il cantiere.
Il teste ingegnere, tecnico di cantiere ha riferito: Il capo cantiere ha subito Testimone_1
fatto controllare se si erano danneggiati solo gli anelli di rivestimento o anche il cilindro più interno
8 che fa sempre parte del rivestimento a protezione ed isolamento del componente interno. Una volta lesionato l'isolamento del cilindro gli elementi interni se esposti non sono più utilizzabili poiché vi passa corrente a 380 kw. Tutto l'elemento non era quindi utilizzabile;
non so dire se era riparabile perché non rientra nelle mie competenze di ingegnere civile però posso dire che fino alla sostituzione
Tes del pezzo la sala non poteva più essere utilizzata. Posso dire che in quella occasione io e l'ing. – ing. elettrico competente nel settore- abbiamo consultato il manuale da cui è emerso che sul componente potevano essere effettuate solo piccole riparazioni, e non era il nostro caso perché la rottura aveva riguardato la protezione interna e cioè il cilindro
… abbiamo mandato il tecnico della impresa che aveva montato il wall bushing e che poi lo ha sostituito dopo aver fatto delle foto che ci ha fatto subito visionare dal telefonino. Posso dire però che anche da sotto si vedeva bene che gli anelli ed il cilindro di protezione erano stati danneggiati.
…..Dalle foto si vede che gli anelli erano stati lesionati, dalla seconda foto, quella in cui il tecnico sposta gli anelli, si vede che è stato lesionato anche il cilindro interno che è pure di polimero e dello stesso colore degli anelli interni. In sostanza il rivestimento è un cilindro di polimero con attaccati degli anelli o dischi che sporgono
operaio edile presente in cantiere, ha riferito che verificato il guasto da parte Parte_2
di tutti i tecnici presenti, per evitare costi di fermo cantiere, i responsabili di NA e Solution hanno deciso di sostituire il componente con quello di ricambio che avevamo in cantiere per scorta.
…il pezzo danneggiato è stato mandato da Solution alla causa madre. Ho caricato io il pezzo con il manitù su un rimorchio.
Dall'istruttoria orale quindi è emerso che tutti i tecnici ed i responsabili presenti al sinistro hanno ritenuto che il tipo di danno provocato al wall bushing (rivestimento esterno e cilindro), non ne consentiva più l'utilizzo in sicurezza. Non è emerso dall'istruttoria che in quel frangente alcuno abbia ritenuto di procedere coi lavori in cantiere nonostante il componente fosse stato danneggiato o abbia sollevato dubbi in merito al fatto che la rimozione del wall bushing fosse una cautela eccessiva. Il componente quindi era stato smontato, sostituto con altro disponibile presso GR, e inviato alla casa produttrice.
Il produttore, lo ha esaminato ed ha valutato non riparabile il danno;
quindi il pezzo è stato smaltito come comprovato dal doc. 8.
A fronte di queste risultanze istruttorie, confermate dalla CTU e dalla decisione che poi ha preso la casa produttrice, deve ritenersi provato che il danno al wall bushing non fosse riparabile e che il componente dopo il sinistro fosse non più utilizzabile per la sua estrema pericolosità.
La circostanza che il wall bushing fosse stato subito smontato e smaltito e che quindi la
9 convenuta e l'assicurazione non abbiano potuto svolgere autonomi accertamenti sul danno, non esclude tuttavia che questo sia stato comunque provato in causa con le prove testimoniali, con le fotografie che ritraggono la guaina protettiva ed il cilindro danneggiati e con il documento che comprova la decisione della casa produttrice di smaltire il componente perché ormai altamente pericoloso. Del resto né parte convenuta, né la terza chiamata hanno offerto argomentazioni dirimenti per poter porre in dubbio la assoluta inutilizzabile del wall bushing danneggiato, nonostante le fotografie allegate da parte attrice ed esaminate dal CTU rappresentassero molto bene l'entità del danno su cui eventualmente poter svolgere considerazione anche senza aver visionato il componente dal vivo.
Del resto neanche dai documenti prodotti da parte convenuta, è in alcun modo emersa una contestazione ante causam in merito al fatto che F.V. non avesse potuto periziare il danno anche al fine di una diversa quantificazione dello stesso.
Parte Attrice ha quantificato il danno in € 133.268,43 , dei quali € 123.768,43 trattenuti sul SAL
CP_1 da GR ad in pagamento dei costi cagionati alla committente ed € 9.500,00 per costi Pt_1
sostenuti da di installazione del wall bushing di scorta. Questi importi sono provati dai Pt_1
documenti prodotti in atti da parte attrice (doc. 7-8-9-10) che non sono stati oggetto di contestazione ed hanno trovato riscontro anche nella CTU.
F.V. ha sostenuto nel merito di non essere tenuta al risarcimento del danno poiché non era stata tempestivamente avvisata;
ed anzi ne era stata notiziata solo un anno dopo l'accaduto, ed in particolare due mesi dopo che le richieste risarcitorie di GR sono state inoltrate ad F.V. con preavviso di compensazione sul SAL;
cosa che aveva impedito alla convenuta di attivare tempestivamente la propria assicurazione.
La contestazione non è fondata per i motivi che seguono:
❖ Non sussisteva alcun onere da parte di di notiziare F.V. di quanto accaduto in cantiere Pt_1
in data 29.5.2020 e cioè della rottura del wall busher, atteso il fatto che F.V. era presente in cantiere, almeno tramite i suoi dipendenti, e quindi era perfettamente a conoscenza del danno arrecato dal suo incaricato;
❖ La stessa F.V. infatti ha riferito di aver denunciato il sinistro a Reale Mutua in data 8.6.2020
(doc. 5), proprio perché evidentemente era ben consapevole di quanto fosse avvenuto;
❖ Dalle mail intercorse tra GR ed (doc. 10 di parte attrice) risulta che sin da marzo Pt_1
2021 GR aveva comunicato ad di aver avuto un danno di 124K euro e di averne Pt_1
chiesto il risarcimento.
10 ❖ In data 2.4.2021 (doc. 6 di parte convenuta) facendo seguito alle pregresse Pt_1
comunicazioni ( che tuttavia non sono state prodotte in atti dalle parti) chiedeva ad F.V. il risarcimento del danno;
in pari data F.V. rispondeva di aver attivato la propria polizza (doc. 7 convenuta);
❖ in data 20.7.2021 inviava una comunicazione con cui, preso atto che la F.V. di Pt_1 CP_1
aveva attivato la polizza presso la Reale Mutua, riferiva però di non aver avuto fino a quel momento alcuna proposta dalla Assicurazione (doc. 14) .
Emerge quindi dallo scambio di corrispondenza in atti non solo che F.V. ovviamente sapeva del sinistro in cantiere, ma anche che aveva attivato la sua assicurazione prima ancora che avuta Pt_1
la diffida da GR a marzo 2021, le chiedesse il risarcimento del danno, quanto meno ad aprile 2021, ma come si comprende da quella mail verosimilmente non per la prima volta.
Si deve concludere che abbia tempestivamente notiziato F.V. della richiesta di Pt_1 risarcimento del danno, non appena GR l'aveva formalizzata nei sui confronti.
Non vi è stato quindi alcun ritardo di comunicazione da parte di che abbia in qualche modo Pt_1
aggravato il danno o pregiudicato le ragioni della F.V. verso la sua assicurazione.
Si deve concludere sul punto che F.V. è tenuta al risarcimento del danno nell'importo di €
133.268,43. Su questa somma parte attrice non ha chiesto nel proprio atto introduttivo la corresponsione degli interessi dal sinistro ad oggi. L'ha invece chiesta nella precisazione delle conclusioni.
Sulla somma vanno tuttavia calcolati sia gli interessi compensativi, sia la rivalutazione:
La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, il giudice di merito deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti ( Cassazione civile , sez. II ,
17/10/2024 , n. 26929 Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376)
Rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata vanno calcolati
➢ per l'importo di € 123.768,43 trattenuti da dal SAL n. 38 dal 31 Marzo 2021; e quindi €
21.040,70 per rivalutazione ed € 12.744,78, per un totale di € 157.554,28
➢ per l'importo di € 9.500,00 dalla data del sinistro, 29.05.2020, quando il componente è stato sostituito a spese di e quindi € 1.729,00 per rivalutazione ed € 989,95 per interessi, Pt_1
per l'importo complessivo di € 12.218,95
➢ l'importo dovuto in totale ad oggi ammonta ad 169.773,23 ( € 157.554,28 + € 12.218,95),
Su questa somma sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
11 Sulla manleva ha chiesto di essere manlevata da Controparte_1 [...]
, di quanto condannata a pagare in favore di parte attrice . Controparte_2
La terza chiamata non ha contestato la copertura assicurativa del danno quale oggetto di polizza, ma ha eccepito rispetto alla domanda di manleva che
• Il sinistro era stato denunciato solo in data 08.04.2021, e cioè un anno dopo l'accaduto, in violazione alle disposizioni contenute nell'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza, con la conseguenziale perdita del diritto;
• L'assicurazione non aveva potuto svolgere un accertamento peritale sulla dinamica del sinistro e sulla entità del danno.
La convenuta di contro ha sostenuto di aver denunciato il sinistro tempestivamente in data
8.6.2020 ( doc. 5).
➢ Sul primo aspetto: tempestività della comunicazione
In effetti la comunicazione dell'8.6.2020 prodotta da parte attrice sub doc. 5 è priva di destinatario e di prova che la stessa sia stata inviata e ricevuta da Reale Mutua.
Ed infatti emerge dal doc. 3 di parte convenuta che dall'indirizzo di posta di Polizza Migliore è stata spedita una mail a Reale Mutua in data 8.4.2021, nella quale si dava atto che il cliente aveva segnalato il danno verificatosi l'anno prima ma aveva inviato la mail all'indirizzo non più in uso per cui la segnalazione era andata persa (la mail era munita di risposta automatica ma probabilmente non se ne erano resi conto).
Il fatto che F.V. avesse tentato di dare comunicazione all'agente del danno al wall bushing senza riuscirci perché aveva utilizzato un indirizzo errato, non è questione dirimente, considerato che il danno da cui F.V., chiede di essere manlevata non si è verificato quando il wall bushing si è rotto, ma quanto – che neanche era proprietaria dell'impianto – le ha Pt_1
chiesto la refusione dei danni a seguito della richiesta di risarcimento ricevuta da GR, come detto, a marzo 2021. Solo in questo momento infatti F.V. è venuta a conoscenza del fatto che era preteso nei suoi confronti un risarcimento del danno che giustificava l'attivazione della polizza. Come accennato più sopra non era scontato che intendesse agire ex art. 2043 Pt_1
c.c. nei confronti della danneggiante, ben potendo la stessa decidere di agire in via contrattuale nei confronti di o eventualmente chiedere un indennizzo alla propria assicurazione CP_7
ove esistente, o addirittura potendo GR rivolgersi alla propria assicurazione evitando la ricaduta a catena delle domande risarcitorie nei confronti dei responsabili contrattuali e non.
12 ➢ Sul secondo aspetto: obbligo di denuncia entro 10 giorni
Ai sensi dell'art.
4.1. delle condizioni generali di contratto di polizza ( doc. 4 di parte attrice) è previsto che il sinistro sia comunicato entro 10 giorni;
l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento del danno ( ai sensi dell'art.
1915 c.c.). Questa disposizione quindi, analogamente dell'art. 1915 c.c., non prevede la automatica perdita del diritto all'indennizzo in caso di ritardo oltre il termine convenzionalmente pattuito di 10 della comunicazione di sinistro;
ma non di meno avverte il contraente che il mancato rispetto dell'obbligo potrà pregiudicare il suo diritto totale o parziale all'indennizzo.
Ciò accade quando il ritardo nella denunzia abbia arrecato un pregiudizio all'Assicurazione, aggravandone la posizione.
Nel caso di specie, per quanto sopra motivato, non si può ritenere che ciò sia accaduto. Le modalità incontestate del sinistro, le prove testimoniali, la decisione adottata dalla casa madre in merito all'inutilizzabilità del componente, la relazione tecnica, inducono a ritenere giudizialmente accertato il danno nella sua consistenza, senza che un anticipato intervento dell'Assicurazione avrebbe potuto contenere il suo obbligo di indennizzo. Prendere visione dal vivo del pezzo danneggiato non l'avrebbe infatti posta in una condizione migliore di quella di cui essa ha potuto fruire in giudizio, prendendo visione della documentazione fotografica in atti, utilizzata anche dal CTU e ritenuta pacificamente adeguata a rappresentare il danno;
del manuale di utilizzo del wall bushing e di ogni ulteriore aspetto tecnico.
In definitiva deve ritenersi che la richiesta di manleva avanzata da F.V. sia fondata. La domanda della convenuta va quindi accolta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
Le spese di lite sostenute da parte convenuta vanno poste a carico della terza chiamata soccombente rispetto alla domanda di manleva.
Parte convenuta ha diritto a sua volta di essere manlevata dalla Assicurazione anche delle spese di lite rifuse all'attrice.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva
13 all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 260.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 14.103,00
Spese di CTU a carico di parte convenuta, con manleva a carico dell'Assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e sulla domanda di manleva proposta dalla
[...] Controparte_1
convenuta contro la terza , ogni diversa istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenuta e condanna pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 169.773,23 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del Controparte_1
giudizio in favore di , liquidandole in € 14.103,00 per compensi ed € 759,00 + 27,00 Parte_1
per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle Controparte_2
spese del giudizio in favore di , liquidandole in € 14.103,00 per Controparte_1
compensi ed € 759,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuta e condanna , a tenere indenne e Controparte_2
manlevare di quanto questa è stata condannata a corrispondere a Controparte_1
per somma capitale e spese di lite, oltre spese di CTU, poste a suo carico, come più Parte_1
sopra indicato.
Torino, 10/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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