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25 agosto 2016
25 agosto 2016
Art. 7. Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche 1. Gli articoli 6 , 7 , 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , sono abrogati.
2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.
Note all'art. 7:
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1995, n. 129.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 5.
2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.
Note all'art. 7:
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1995, n. 129.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 5.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 8.211948
[…] In particolare, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il comma 5 dell'art. 7 della legge n. 154 del 2016, la ricorrente rileva l'inconferenza del parametro di cui all'art. 117, comma secondo, lettera a), […]
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