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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 1979 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to AVINO ANNA Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2025 la ricorrente ha esposto che in data 19/01/2023 aveva inoltrato all' convenuto domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e che, CP_2 decorso il termine previsto dalla legge, non era stata sottoposta a visita da parte della competente
Commissione medica;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al Persona_1 conseguimento della prestazione reclamata (indennità di accompagnamento); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Persona_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 10/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Premesso che nella fase di atp la difesa del ricorrente non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal Dott. , nell'atto di opposizione, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, si è Persona_1 limitata ad evidenziare che lo stesso aveva sottovalutato le patologie sofferte dall'istante, senza arricchire tale doglianza con una contestazione specifica sulla valutazione operata dal perito. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio. Inoltre, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni. La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Infine – sempre a parere dello scrivente giudice – in assenza di specifica individuazione nell'atto di opposizione dei termini in cui le condizioni della ricorrente si sarebbero aggravate nelle more del giudizio, nessuna rilevanza può essere data ai fini del decidere alla nuova certificazione medica allegata al presente ricorso in opposizione. La difesa della ricorrente non ha inserito nell'atto di opposizione la doverosa chiarificatrice allegazione in relazione a quale patologia - tra le varie sofferte dalla periziata - si sarebbe verificato il dedotto aggravamento ovvero in merito a come lo stesso si sarebbe sostanziato;
è del tutto mancata per conseguenza anche la indefettibile indicazione del precedente livello di intensità di essa, così che risulta impedita la verifica, per raffronto, dell'asserito aggravamento. Salvo non inammissibilmente rimetterla- ma così non può essere - all'esplorazione del giudice.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 10/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
2
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 1979 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to AVINO ANNA Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2025 la ricorrente ha esposto che in data 19/01/2023 aveva inoltrato all' convenuto domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e che, CP_2 decorso il termine previsto dalla legge, non era stata sottoposta a visita da parte della competente
Commissione medica;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al Persona_1 conseguimento della prestazione reclamata (indennità di accompagnamento); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Persona_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 10/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Premesso che nella fase di atp la difesa del ricorrente non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal Dott. , nell'atto di opposizione, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, si è Persona_1 limitata ad evidenziare che lo stesso aveva sottovalutato le patologie sofferte dall'istante, senza arricchire tale doglianza con una contestazione specifica sulla valutazione operata dal perito. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio. Inoltre, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni. La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Infine – sempre a parere dello scrivente giudice – in assenza di specifica individuazione nell'atto di opposizione dei termini in cui le condizioni della ricorrente si sarebbero aggravate nelle more del giudizio, nessuna rilevanza può essere data ai fini del decidere alla nuova certificazione medica allegata al presente ricorso in opposizione. La difesa della ricorrente non ha inserito nell'atto di opposizione la doverosa chiarificatrice allegazione in relazione a quale patologia - tra le varie sofferte dalla periziata - si sarebbe verificato il dedotto aggravamento ovvero in merito a come lo stesso si sarebbe sostanziato;
è del tutto mancata per conseguenza anche la indefettibile indicazione del precedente livello di intensità di essa, così che risulta impedita la verifica, per raffronto, dell'asserito aggravamento. Salvo non inammissibilmente rimetterla- ma così non può essere - all'esplorazione del giudice.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 10/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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