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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2966/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2966/2021 promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (NO), via Pietro Cossa n.2,
PARTE ATTRICE
contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAURO MAGNA,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Azario n. 3, CP_1
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I) Euro 15.350,97 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate e nel prospetto prodotto sub doc.
3;
II) Euro 15.786,63 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora”
ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale dal
giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.12.2021 (doc. 3),
oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
III) Euro 1.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per le fatture azionate e di cui al
prospetto prodotto sub doc. 3.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di di ogni diversa, maggiore o
[...] Parte_1
minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per: (i) sorte capitale;
(ii) interessi Parte_1
moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli
interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura azionata sino al saldo e (iii) importo dovuto ai sensi
pagina 2 di 8 dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla predetta
sorte capitale.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis
Nel merito:
Accertare e dichiarare che L' No ha interamente saldato Controparte_1
ad quanto alla stessa richiesto da;
Controparte_2 Parte_1
per l'effetto condannare a rifondere a L' Parte_1 Controparte_1
No le spese del presente giudizio
[...]
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze precedenti,
condannare L' , a versare a la minor Controparte_1 Controparte_3
o maggior somma che si accertasse dovuta in corso di Giudizio e che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà
più opportuna.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare ed indicare testi, anche in prova
contraria.
Salva e impregiudicata ogni altra difesa una volta conosciute le argomentazioni avversarie
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , al fine di ottenerne la condanna al pagamento dei Controparte_4
crediti dei quali parte attrice ha allegato di essere divenuta titolare in forza di contratto di cessione pro soluto (doc. 2, fascicolo parte attrice), nei seguenti termini:
i) € 15.350,97 per sorte capitale insoluta, somma portata da n. 40 fatture emesse dalla società quale corrispettivo delle forniture di energia elettrica e gas nei CP_2
confronti di (doc. 7, fascicolo parte attrice), riepilogate nell'elenco prodotto al CP_1
doc. 3;
ii) € 22.211,61 per interessi moratori maturati sulle fatture prodotte al doc. 7, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elencazione riepilogativa di cui al doc. 3 – sino al 10.12.2021, oltre interessi maturandi sulla sorte capitale di cui al punto i) dal 11.12.2021
fino al saldo;
iii) € 1.600 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 40 fatture indicate al doc. 3.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le allegazioni attoree, chiedendo il CP_1
rigetto delle domande e, in particolare, negando la debenza delle somme richieste da sulla scorta della già intervenuta integrale soddisfazione dei crediti Parte_1
relativi alle fatture cedute da , in epoca anteriore alla notifica dell'atto di CP_2
cessione.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. La sussistenza del credito
pagina 4 di 8 È incontestato che abbia stipulato con , in data 26.07.2007, un CP_1 CP_2
contratto di somministrazione di energia elettrica (doc. 7 fascicolo parte attrice).
E' parimenti provato che, in data 22.11.2013, ha concluso con Pt_1 Parte_1 [...]
un contratto di cessione pro soluto dei crediti portati dalle fatture allegate all'atto di CP_2
cessione, regolarmente notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ad
[...]
in data 13.12.2013. CP_1
Parte convenuta ha eccepito di avere integralmente versato, prima della cessione, alla cedente originaria, le somme relative alle fatture azionate, come da mandati di pagamento versati in atti (doc. 1-8) e relative schede contabili firmate da ente terzo (doc. 10-18).
A fronte di tale difesa, parte attrice ha, a propria volta, eccepito come non abbia CP_1
comunicato le imputazioni contabili dei versamenti al momento del pagamento, ma lo abbia fatto solamente in epoca successiva a quella della notifica dell'atto di citazione, sostenendo che, per l'effetto, tali imputazioni sarebbero inefficaci in difetto del consenso del creditore
(Cass. n. 19527/2012).
La tesi dell'attrice merita condivisione.
L'art. 1193 c.c. dispone, al primo comma, che “chi ha più debiti della medesima specie verso la
stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare” ed al secondo comma che “in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più
debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è
fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Dunque, quando il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale può
dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri pagina 5 di 8 legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato la dichiarazione di imputazione.
Ebbene, i mandati di pagamento versati in atti, nei quali vi è l'imputazione a singole fatture,
non soddisfano il requisito di cui all'art. 1193, primo comma, c.c., considerato che la dichiarazione di imputazione ha carattere recettizio e, come tale, per avere effetto deve essere portata a conoscenza del destinatario, vale a dire il creditore, il quale, nel caso di specie, nulla ha saputo in ordine all'imputazione, essendo i mandati di pagamento meri atti interni, che non risultano essere stati comunicati al creditore prima della notificazione dell'atto di citazione (Cass. civ. Sez. III, 25/07/2003, n. 11558; Tribunale Milano, 29/11/2012; Corte
d'Appello Roma Sez. II, 02/02/2006).
Solo in data 17.12.2021 sono stati inviati per posta elettronica a i mandati di Parte_1
pagamento con le relative imputazioni e ciò costituisce dichiarazione successiva al pagamento, come tale inefficace senza l'adesione del creditore, nel caso di specie non intervenuta (Cass. Civ. 3644/2021; Cass. Civ. 3941/2002; Cass. Civ. 4435/1996).
Sotto altro profilo, parte attrice ha dimostrato, giusta e-mail prodotta al doc. 6, che i mandati di pagamento sono stati imputati dalla cedente a fatture diverse da quelle CP_2
azionate da nel presente giudizio, sempre relative al rapporto di fornitura di Parte_1
energia elettrica. L'esistenza di tale ulteriore e diverso credito non è stata contestata dalla convenuta e ad esso, in assenza di specifica dichiarazione del debitore, l'originario creditore ha legittimamente imputato le somme portate dai mandati.
3. La quantificazione del dovuto
Per le ragioni sopra esposte, le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Sono senz'altro dovute le somme richieste a titolo di sorte capitale, per complessivi
€ 15.350,97.
pagina 6 di 8 ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento degli interessi Parte_1
moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura indicata dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02.
Anche tale domanda è fondata, poiché la debenza di detti interessi nella misura stabilita dalla legge è espressamente prevista dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 231/2002, secondo il quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è
stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
circostanza che nel caso di specie non ricorre.
Da ultimo, con riguardo alla richiesta di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di
€ 1.600,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
va osservato che la disposizione, qui applicabile trattandosi di transazione commerciale, prevede che al creditore spetti, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, in difetto di tempestivo saldo delle fatture azionate, sussiste il diritto a ricevere in pagamento anche tale ulteriore importo.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento delle domande, condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di: a) € 15.350,97 per sorte capitale;
b) € 15.786,63 per interessi moratori sulla somma azionata con l'atto di citazione nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 fino al 10/12/2021, oltre successivi interessi moratori fino al saldo;
c) €
1.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
2) condanna parte convenuta e rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
5.600,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2966/2021 promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (NO), via Pietro Cossa n.2,
PARTE ATTRICE
contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAURO MAGNA,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Azario n. 3, CP_1
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I) Euro 15.350,97 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate e nel prospetto prodotto sub doc.
3;
II) Euro 15.786,63 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora”
ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale dal
giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.12.2021 (doc. 3),
oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
III) Euro 1.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per le fatture azionate e di cui al
prospetto prodotto sub doc. 3.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di di ogni diversa, maggiore o
[...] Parte_1
minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per: (i) sorte capitale;
(ii) interessi Parte_1
moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli
interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura azionata sino al saldo e (iii) importo dovuto ai sensi
pagina 2 di 8 dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla predetta
sorte capitale.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis
Nel merito:
Accertare e dichiarare che L' No ha interamente saldato Controparte_1
ad quanto alla stessa richiesto da;
Controparte_2 Parte_1
per l'effetto condannare a rifondere a L' Parte_1 Controparte_1
No le spese del presente giudizio
[...]
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze precedenti,
condannare L' , a versare a la minor Controparte_1 Controparte_3
o maggior somma che si accertasse dovuta in corso di Giudizio e che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà
più opportuna.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare ed indicare testi, anche in prova
contraria.
Salva e impregiudicata ogni altra difesa una volta conosciute le argomentazioni avversarie
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , al fine di ottenerne la condanna al pagamento dei Controparte_4
crediti dei quali parte attrice ha allegato di essere divenuta titolare in forza di contratto di cessione pro soluto (doc. 2, fascicolo parte attrice), nei seguenti termini:
i) € 15.350,97 per sorte capitale insoluta, somma portata da n. 40 fatture emesse dalla società quale corrispettivo delle forniture di energia elettrica e gas nei CP_2
confronti di (doc. 7, fascicolo parte attrice), riepilogate nell'elenco prodotto al CP_1
doc. 3;
ii) € 22.211,61 per interessi moratori maturati sulle fatture prodotte al doc. 7, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elencazione riepilogativa di cui al doc. 3 – sino al 10.12.2021, oltre interessi maturandi sulla sorte capitale di cui al punto i) dal 11.12.2021
fino al saldo;
iii) € 1.600 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 40 fatture indicate al doc. 3.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le allegazioni attoree, chiedendo il CP_1
rigetto delle domande e, in particolare, negando la debenza delle somme richieste da sulla scorta della già intervenuta integrale soddisfazione dei crediti Parte_1
relativi alle fatture cedute da , in epoca anteriore alla notifica dell'atto di CP_2
cessione.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. La sussistenza del credito
pagina 4 di 8 È incontestato che abbia stipulato con , in data 26.07.2007, un CP_1 CP_2
contratto di somministrazione di energia elettrica (doc. 7 fascicolo parte attrice).
E' parimenti provato che, in data 22.11.2013, ha concluso con Pt_1 Parte_1 [...]
un contratto di cessione pro soluto dei crediti portati dalle fatture allegate all'atto di CP_2
cessione, regolarmente notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ad
[...]
in data 13.12.2013. CP_1
Parte convenuta ha eccepito di avere integralmente versato, prima della cessione, alla cedente originaria, le somme relative alle fatture azionate, come da mandati di pagamento versati in atti (doc. 1-8) e relative schede contabili firmate da ente terzo (doc. 10-18).
A fronte di tale difesa, parte attrice ha, a propria volta, eccepito come non abbia CP_1
comunicato le imputazioni contabili dei versamenti al momento del pagamento, ma lo abbia fatto solamente in epoca successiva a quella della notifica dell'atto di citazione, sostenendo che, per l'effetto, tali imputazioni sarebbero inefficaci in difetto del consenso del creditore
(Cass. n. 19527/2012).
La tesi dell'attrice merita condivisione.
L'art. 1193 c.c. dispone, al primo comma, che “chi ha più debiti della medesima specie verso la
stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare” ed al secondo comma che “in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più
debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è
fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Dunque, quando il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale può
dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri pagina 5 di 8 legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato la dichiarazione di imputazione.
Ebbene, i mandati di pagamento versati in atti, nei quali vi è l'imputazione a singole fatture,
non soddisfano il requisito di cui all'art. 1193, primo comma, c.c., considerato che la dichiarazione di imputazione ha carattere recettizio e, come tale, per avere effetto deve essere portata a conoscenza del destinatario, vale a dire il creditore, il quale, nel caso di specie, nulla ha saputo in ordine all'imputazione, essendo i mandati di pagamento meri atti interni, che non risultano essere stati comunicati al creditore prima della notificazione dell'atto di citazione (Cass. civ. Sez. III, 25/07/2003, n. 11558; Tribunale Milano, 29/11/2012; Corte
d'Appello Roma Sez. II, 02/02/2006).
Solo in data 17.12.2021 sono stati inviati per posta elettronica a i mandati di Parte_1
pagamento con le relative imputazioni e ciò costituisce dichiarazione successiva al pagamento, come tale inefficace senza l'adesione del creditore, nel caso di specie non intervenuta (Cass. Civ. 3644/2021; Cass. Civ. 3941/2002; Cass. Civ. 4435/1996).
Sotto altro profilo, parte attrice ha dimostrato, giusta e-mail prodotta al doc. 6, che i mandati di pagamento sono stati imputati dalla cedente a fatture diverse da quelle CP_2
azionate da nel presente giudizio, sempre relative al rapporto di fornitura di Parte_1
energia elettrica. L'esistenza di tale ulteriore e diverso credito non è stata contestata dalla convenuta e ad esso, in assenza di specifica dichiarazione del debitore, l'originario creditore ha legittimamente imputato le somme portate dai mandati.
3. La quantificazione del dovuto
Per le ragioni sopra esposte, le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Sono senz'altro dovute le somme richieste a titolo di sorte capitale, per complessivi
€ 15.350,97.
pagina 6 di 8 ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento degli interessi Parte_1
moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura indicata dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02.
Anche tale domanda è fondata, poiché la debenza di detti interessi nella misura stabilita dalla legge è espressamente prevista dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 231/2002, secondo il quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è
stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
circostanza che nel caso di specie non ricorre.
Da ultimo, con riguardo alla richiesta di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di
€ 1.600,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
va osservato che la disposizione, qui applicabile trattandosi di transazione commerciale, prevede che al creditore spetti, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, in difetto di tempestivo saldo delle fatture azionate, sussiste il diritto a ricevere in pagamento anche tale ulteriore importo.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento delle domande, condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di: a) € 15.350,97 per sorte capitale;
b) € 15.786,63 per interessi moratori sulla somma azionata con l'atto di citazione nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 fino al 10/12/2021, oltre successivi interessi moratori fino al saldo;
c) €
1.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
2) condanna parte convenuta e rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
5.600,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8