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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione, Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 443 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1425/2023, e vertente T R A ditta individuale di , Pt_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al viale Europa, 160 presso e nello lo studio dell'Avv. Nino Longobardiin che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'opposizione a decreto ingiuntivo -opponente- E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia 31 presso l'Avv. Elena Giacoia, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta -opposta- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'Udienza del 15.9.2025. Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa
1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In particolare, va evidenziato che la Controparte_1
è legittima titolare del credito oggetto del presente
[...]
, in quanto succeduta per incorporazione nella
[...]
come risulta dalla visura camerale Controparte_2 tti). Nel merito la opposizione è infondata e pertanto va rigettata: infatti va osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92 - Tribunale Napoli,
2 19 maggio 2005, sez. XI); pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. Alla luce di tale premessa va immediatamente rilevato che può dirsi assolto da parte della società opposta l'onere probatorio sulla stessa incombente. Si osserva infatti che a sostegno della pretesa Controparte_1
ha ritualmente depositato il Fascicolo monitorio e
[...]
dal quale si evincono le fatture di cui al CP_1 decreto ingiuntivo e l'opponente ha provato l'unico pagamento effettuato mediante documento relativo “bonifici effettuati.pdf”, nel quale sono riprodotte scansioni di asserite ricevute di bonifico riferibili a (già ), Controparte_1 CP_2 per soli 746,30 Euro. Per tali motivi accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1425/2023, e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 19.742,15, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1425/2023;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 19.742,15, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002;
3 -condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Avv. Elena Giacoia, se richiesta. Torre Annunziata, 15 dicembre 2025. Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In particolare, va evidenziato che la Controparte_1
è legittima titolare del credito oggetto del presente
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, in quanto succeduta per incorporazione nella
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come risulta dalla visura camerale Controparte_2 tti). Nel merito la opposizione è infondata e pertanto va rigettata: infatti va osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92 - Tribunale Napoli,
2 19 maggio 2005, sez. XI); pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. Alla luce di tale premessa va immediatamente rilevato che può dirsi assolto da parte della società opposta l'onere probatorio sulla stessa incombente. Si osserva infatti che a sostegno della pretesa Controparte_1
ha ritualmente depositato il Fascicolo monitorio e
[...]
dal quale si evincono le fatture di cui al CP_1 decreto ingiuntivo e l'opponente ha provato l'unico pagamento effettuato mediante documento relativo “bonifici effettuati.pdf”, nel quale sono riprodotte scansioni di asserite ricevute di bonifico riferibili a (già ), Controparte_1 CP_2 per soli 746,30 Euro. Per tali motivi accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1425/2023, e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 19.742,15, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1425/2023;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 19.742,15, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002;
3 -condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Avv. Elena Giacoia, se richiesta. Torre Annunziata, 15 dicembre 2025. Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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