Articolo 2 della Legge 30 novembre 1952, n. 1844
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 dicembre 1952
Art. 2.
La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverra' nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato in base al titolo di studio e alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le eccezioni previste dalla legge stessa.
Gli straordinari sistemati in virtu' della presente legge verranno iscritti in ruolo secondo la rispettiva anzianita' e, per le qualifiche di grado superiore al decimo, nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito di cui al successivo art. 9, tutti prendendo posto dopo i dipendenti gia' iscritti nei ruoli della stessa anzianita'.
Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che, alla data del 1 gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza saranno sistemati nel personale degli uffici attribuendo loro la qualifica corrispondente di pari grado, sempreche' risultino idonei alle mansioni degli uffici stessi.
La sistemazione agli uffici di cui al comma precedente non potra' comunque aver luogo in una qualifica di grado superiore a quello spettante nel ramo esecutivo in base alle disposizioni del primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1952