Sentenza 2 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2003, n. 18416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18416 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula B' 1 8416/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AL SENESE Presidente R.G.N. 23395/00 Consigliere Cron.36503 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Pasquale PICONE -Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NE AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell'avvocato FABIO MICALI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO COMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 114 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1596/00 del Tribunale di PATTI, depositata il 05/07/00 R.G.N. 434/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, rigetto del terzo. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Patti, disposta consulenza tecnica, con sentenza del 12 gennaio 1998 accoglieva il ricorso proposto dal sig. AL LL con il quale il ricorrente chiedeva la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno di invalidità denegatogli dall'Istituto in sede amministrativa, riconoscendo il beneficio a decorrere dal 1° marzo 1997. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Patti il quale lo accoglieva rilevando che l'appellato godeva della pensione di vecchiaia già dal dicembre 1996 ed il godimento di tale pensione, in base al principio della preclusività alternativa, ostava alla spettanza dell'assegno di invalidità; ritenuta la pretesa dell'assicurato manifestamente infondata e temeraria, il Tribunale condannava l'assicurato al pagamento delle spese del giudizio di appello. AT Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. LL propone ricorso formulandolo in tre motivi . L'INPS si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.22 L.153/69e art.1 L.222/84 nonché motivazione erronea ed insussistente in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver applicato il principio della preclusività alternativa senza che ne sussistessero i presupposti;
sostiene che tale principio presuppone la contemporanea sussistenza dei titoli abilitanti al godimento delle due prestazioni e pertanto non può trovare applicazione quando il diritto ad una delle due prestazioni venga riconosciuto, sia pure con effetto retroattivo, in 1 epoca successiva alla costituzione del titolo che h abilita al godimento dell'altra, come avvenuto nel caso in esame in cui il riconoscimento della pensione di vecchiaia si era avuto solo in data 4 febbraio 1998( con decorrenza dal 26 novembre 1996), successivamente alla sentenza del Pretore di Patti che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità con sentenza 29 gennaio/20 aprile 1998, seppure a far data dal 1° gennaio 1997: il fatto che la pensione di vecchiaia fosse retrodata non determinava, a parere del ricorrente, l'automatica decadenza del diritto di godimento della pensione di invalidità, ma soltanto una situazione di alternatività tra due prestazioni a favore dell'assicurato a partire dalla data in cui si era verificata tale situazione, con conseguente diritto dell'assicurato a scegliere tra le due prestazioni. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione Cataboli dell'art.22 L.153/69 e dell'art.1 L.222/84, motivazione insussistente e omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. e deduce che i giudici del riesame avevano omesso di esaminare la posizione del ricorrente il quale, al momento del riconoscimento dell'assegno di invalidità aveva già raggiunto l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia e quindi la trasformazione non operava automaticamente ma doveva essere rimessa all'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, mentre, di fatto, il Tribunale si era si era sostituito all'assicurato in tale scelta. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Lo stesso ricorrente afferma, a pag.5 del ricorso, che all'udienza di discussione del 19 giugno 2000 aveva aderito alle richieste dell'INPS che nel ricorso in appello, nel chiedere che venisse dichiarato che non sussisteva alcun diritto dell'appellato alla prestazione invocata, aveva eccepito che il sig. LL, 2 essendo già titolare della pensione di vecchiaia con decorrenza dal dicembre 1996, non aveva diritto all'assegno d'invalidità con decorrenza dal marzo 1997 (come riconosciuto dal primo giudice) e quindi da data successiva a quella dell'ottenuto pensionamento di vecchiaia. Avendo il ricorrente riconosciuto, nelle sue conclusioni precisate nel giudizio di secondo grado, la fondatezza dell'appello, dichiarando espressamente di aderire alle richieste dell'INPS, egli non ha ora interesse a impugnare quei punti della sentenza che, accogliendo pienamente l'appello dell'INPS, lo avevano visto consenziente. Col terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.152 Calalah disp. att. c.p.c. nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 nn.
3.e 5 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver emesso una sentenza di condanna al pagamento delle spese di giudizio per lite temeraria;
sostiene che il suo atteggiamento processuale non era mai stato imprudente o avventato né connotato da elementi di colpa grave o mala fede non opponendo resistenza alla richiesta dell'appellato e addirittura aderendo all'udienza del 19 giugno 2000 alle richieste dell'Istituto appellante chiedendo espressamente la compensazione delle spese. Sostiene il ricorrente che nella sentenza impugnata mancava un'adeguata motivazione sul requisito oggettivo consistente nella manifesta infondatezza della domanda per carenza dei presupposti di fatto e di diritto e del requisito soggettivo consistente nella consapevolezza dell'assicurato della infondatezza della sua pretesa, sì da risolversi in comportamento temerario o avventato. Il motivo è fondato. 2 L'art. 152 disp att. c.p.c.dispone il divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ( ma applicabile anche per le domande relative a prestazioni assistenziali), a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o temeraria. Nel caso in esame il Tribunale ha motivato la condanna del sig.LL al pagamento delle spese del giudizio rilevando che l'ovvia consapevolezza del dato anagrafico relativo alla maturazione della pensione di vecchiaia, oggettivamente e palesemente preclusivo della reclamata prestazione, rendeva avventata e imprudente la resistenza nel giudizio non rilevando in proposito la tardiva acquiescenza all'appello, espressa all'udienza di discussione. Cataboli La motivazione è evidentemente incongrua in quanto la consapevolezza dell'età non significa necessariamente consapevolezza delle ragioni di diritto che rendono infondata la domanda. Sul punto, quindi la sentenza va cassata. Nulla di conseguenza è dovuto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per le spese dei due gradi del giudizio di merito;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente per le spese dei due gradi del giudizio di merito;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 10 gennaio 2003 Δ $ grasia Outatak IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE. falutur IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2 DIC. 2003 CANCELLERE