TRIB
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/06/2024, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4554 / 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ROSETI PIERA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante chiedeva che venisse accertato lo svolgimento esclusivo di lavoro subordinato part time, dal 3.2.2012 al 2.11.2012 e dal 26.3.2013 al 30.11.2013, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito numeri 33420140003748425000 e
33420140006525582000, con i quali era stato richiesto il pagamento di contributi commercianti relativi agli anni 2013 e 2014.
Nel corpo dell'atto introduttivo faceva riferimento alla indennità ASPI negata, sebbene nelle conclusioni del ricorso non avanzasse alcuna domanda al riguardo.
Deduceva di aver lavorato, con rapporto di lavoro part time, per 40 settimane nell'anno 2012 e per 36 nell'anno 2013 e di non avere svolto attività di lavoro autonomo nei periodi suddetti.
Si costituiva l'CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§§
Giova precisare che nelle conclusioni si chiede solo l'annullamento degli avvisi di addebito e non anche la condanna dell' CP_1 al pagamento dell'indennità ASPI.
Ciò posto, il ricorso non può essere accolto.
Gli avvisi di addebito NN. 33420140003748425000 e 33420140006525582000,
con i quali sono stati richiesti i contributi commercianti relativi agli anni 2013 e
2014, risultano notificati rispettivamente il 22.10.2014 e il 11.2.2015, (v. allegati CP 1) e non sono stati opposti entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto dall'art. 24 comma 5 del D. lgs. 26.2.1999 n. 46, per cui sono divenuti inoppugnabili.
lamentata mancataAd abundantiam si precisa, con riferimento alla corresponsione della indennità ASPI, laddove l'CP_1 ha eccepito che la mancata comunicazione del reddito entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività, ha comportato il rigetto della domanda di ASPI e mini ASPI, ai sensi dell'art. 2, comma 17 della legge 28.6.2012 n. 92, il ricorrente neppure in questa sede ha dimostrato l'invio dei documenti necessari a CP_1, nel termine di trenta giorni.
Le spese sono compensate, considerate le vicissitudini processuali.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Castrovillari, 26/06/2024
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ROSETI PIERA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante chiedeva che venisse accertato lo svolgimento esclusivo di lavoro subordinato part time, dal 3.2.2012 al 2.11.2012 e dal 26.3.2013 al 30.11.2013, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito numeri 33420140003748425000 e
33420140006525582000, con i quali era stato richiesto il pagamento di contributi commercianti relativi agli anni 2013 e 2014.
Nel corpo dell'atto introduttivo faceva riferimento alla indennità ASPI negata, sebbene nelle conclusioni del ricorso non avanzasse alcuna domanda al riguardo.
Deduceva di aver lavorato, con rapporto di lavoro part time, per 40 settimane nell'anno 2012 e per 36 nell'anno 2013 e di non avere svolto attività di lavoro autonomo nei periodi suddetti.
Si costituiva l'CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§§
Giova precisare che nelle conclusioni si chiede solo l'annullamento degli avvisi di addebito e non anche la condanna dell' CP_1 al pagamento dell'indennità ASPI.
Ciò posto, il ricorso non può essere accolto.
Gli avvisi di addebito NN. 33420140003748425000 e 33420140006525582000,
con i quali sono stati richiesti i contributi commercianti relativi agli anni 2013 e
2014, risultano notificati rispettivamente il 22.10.2014 e il 11.2.2015, (v. allegati CP 1) e non sono stati opposti entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto dall'art. 24 comma 5 del D. lgs. 26.2.1999 n. 46, per cui sono divenuti inoppugnabili.
lamentata mancataAd abundantiam si precisa, con riferimento alla corresponsione della indennità ASPI, laddove l'CP_1 ha eccepito che la mancata comunicazione del reddito entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività, ha comportato il rigetto della domanda di ASPI e mini ASPI, ai sensi dell'art. 2, comma 17 della legge 28.6.2012 n. 92, il ricorrente neppure in questa sede ha dimostrato l'invio dei documenti necessari a CP_1, nel termine di trenta giorni.
Le spese sono compensate, considerate le vicissitudini processuali.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Castrovillari, 26/06/2024
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO