Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- del 22 aprile 2025, con cui il Ministero della Difesa disponeva nei confronti del ricorrente la sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi;
- di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 19 giugno 2025 e depositato il successivo giorno 23 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Ministero gli ha inflitto la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi.
Il provvedimento è stato assunto sulla seguente motivazione: “ in concorso con altra persona, invadeva arbitrariamente, al fine di trarne profitto, i locali cantina di pertinenza di alloggi di proprietà del demanio militare siti nello stabile -OMISSIS- in Trieste (…) locava a terzi (ignari della provenienza illecita) una delle suddette cantine (pertinenza dell'unità abitativa-OMISSIS-, non assegnata) verso il corrispettivo di Euro 150 mensili, nel periodo compreso tra ottobre 2022 e maggio 2023. Tale condotta, peraltro oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, risulta disciplinarmente rilevante, in netto contrasto con i doveri inerenti al giuramento, al grado, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che il Militare deve tenere in ogni circostanza e, quindi, anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione alla quale appartiene con particolare riguardo al dovere di astenersi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro del proprio stato ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione ed eccesso di potere.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. L’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 prevede che “ 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidività.
4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.
5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso ”.
4.2. Nel caso di specie, la motivazione relativa alla graduazione della sanzione risulta del tutto carente, essendo limitata alla formula: “ alla luce dei principi di gradualità e proporzionalità che informano l’ordinamento disciplinare militare, nonché dei criteri dettati dall’art. 1355 del Codice dell’Ordinamento Militare per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari [è ritenuta] congrua, rispetto all’entità della condotta acclarata, l’inflizione della sospensione della sospensione disciplinare di due mesi ”.
Tale affermazione, meramente assertiva, non consente di comprendere il percorso logico seguito dall’Amministrazione.
4.3. In premessa occorre ribadire che “ il Collegio non intende assolutamente mettere in discussione o discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato a mente del quale in materia di sanzioni disciplinari, le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni, alla conseguente sanzione sono connotate da ampia discrezionalità, in considerazione egli interessi pubblici tutelati, connessi alla tutela del regolare funzionamento dell’organizzazione, oltre che del suo prestigio istituzionale e che il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2023, n. 6524; id. 27 giugno 2022, n. 5261; id. 30 marzo 2022, n. 2337; id., sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1013 )” (T.A.R. F.V.G., n. 227/2025).
Tuttavia, pur nel rispetto di tali principi, il Collegio rileva, come nel proprio precedente appena citato - di cui si condividono in toto le considerazioni che devono intendersi qui richiamate -, che anche nel caso in esame difetta una motivazione effettiva e intellegibile a sostegno della sanzione concretamente irrogata.
Non possono ritenersi idonee, a tal fine, né la motivazione tautologica contenuta nel provvedimento sanzionatorio - che si limita a richiamare in modo generico i criteri di legge e principi di gradualità e proporzionalità - né quella contenuta nella proposta di sanzione disciplinare e nella relazione dell’ufficiale inquirente che si limitano ad affermare la gravità della condotta contestata e i suoi effetti negativi sull’immagine dell’Arma.
L’assenza di una motivazione sostanziale impedisce, infatti, di verificare se e in quale misura i diversi elementi considerati abbiano inciso sulla determinazione della sanzione, nonché se quest’ultima sia effettivamente proporzionata e adeguata rispetto ai fatti contestati.
4.4. Il rilievo di parte ricorrente è ancor più convincente sol che si consideri che (soltanto) dalle difese dell’Amministrazione sembra emergere la valorizzazione, a sostegno della correttezza della sanzione:
- da un lato, della non eccellenza dello stato di servizio del militare che nel 2012 non avrebbe conseguito un giudizio positivo di idoneità all’avanzamento al grado superiore;
- dall’altro lato, dell’esistenza di due precedenti disciplinari del 2017 (“ delle sanzioni disciplinari irrogate, per un totale di giorni 5 (cinque) di consegna ”, pag. 4 della memoria difensiva erariale depositata in giudizio il giorno 11 novembre 2025).
Tuttavia tali argomentazioni, trasfuse nell’atto difensivo erariale, non solo non colmano il difetto originario di motivazione (trattandosi di elementi fattuali mai in precedenza emersi), né comunque chiariscono il concreto bilanciamento tra gli elementi considerati, ma manifestano un grave vizio istruttorio: una delle due sanzioni disciplinari del 2017 (precisamente quella riferita all’episodio del 6 aprile 2017 per la quale è stata comminata la sanzione di tre giorni di consegna) valorizzata nelle difese - peraltro la più grave (quella relativa al successivo episodio del 27 aprile 2017 è di due giorni consegna) - era stata annullata con sentenza n. 293/2019 di questo T.A.R., nonostante risulti ancora annotata.
Va altresì rilevato che, malgrado l’amministrazione abbia valorizzato il discredito sull’arma, è rimasto altresì indimostrato che il caso abbia avuto una risonanza mediatica e che l’impatto delle condotte disciplinarmente rilevanti si è esteso al di fuori dell’ambito riservato.
4.5. Alla luce delle considerazioni svolte, il provvedimento risulta affetto, nei limiti indicati, dai vizi dedotti dal ricorrente.
Restano, invece, estranee al presente giudizio le considerazioni del ricorrente relative all’avvio di una distinta procedura di trasferimento d’ufficio, in quanto non rientranti nel thema decidendum .
5. Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente alla sanzione irrogata.
Ne consegue che, ferma restando la responsabilità disciplinare del ricorrente per i fatti accertati, invero nemmeno contestata, l’Amministrazione dovrà riesercitare il proprio potere al fine di determinare una nuova sanzione, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010.
In tale sede, dovrà fornire una motivazione puntuale e articolata, che dia conto delle ragioni della scelta sanzionatoria e del peso attribuito ai singoli elementi rilevanti.
Le spese di lite possono essere compensate per la natura del vizio riscontrato e il complessivo andamento del contezioso inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla nella parte relativa il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
IE SI, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.