Ordinanza cautelare 25 marzo 2019
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2019
Parere definitivo 18 dicembre 2019
Inammissibile
Sentenza 1 giugno 2022
Decreto cautelare 2 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Decreto presidenziale 23 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza 7 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9262 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09262/2025REG.PROV.COLL.
N. 03563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3563 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bavaro, Gaetano De Perna e Pierpaolo Fischetti, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. -OMISSIS- del 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del comune di Manfredonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR MA;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025, gli avvocati Gabriele Bavaro e Teresa Siponta Totaro;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società “-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- & C.” ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2019.
Si sono costituiti il Ministero della cultura con atto di stile e il comune di Manfredonia, il quale ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.
Con decreto n.-OMISSIS- è stata respinta, per assenza dei termini a difesa, l’istanza di assegnazione del ricorso all’udienza del 1° luglio 2025, per trattazione congiunta con il ricorso n. -OMISSIS-.
In vista della trattazione la parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva.
Sono seguite le repliche della ricorrente e del comune di Manfredonia, entrambe in data 21 ottobre 2025.
All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La società ricorrente ha eseguito alcuni interventi definiti come minimi di manutenzione straordinaria leggera su un preesistente immobile di carattere stagionale, assentito e interessato dal giudicato formatosi sulla sentenza del TA GL n. -OMISSIS-.
Il comune di Manfredonia, a seguito di sopralluogo con il quale si rilevava l’esecuzione di dette opere, ne ha ingiunto la rimozione con diffida n. 54/17.
La ricorrente, assumendo trattarsi di opere interne (apertura di un varco tra due zone) ovvero di ornamento dell’esistente (tende ombreggianti) e poste a sua protezione (recinzione) ha presentato una comunicazione di inizio lavori asseverata (cila) in sanatoria accompagnata dal pagamento della sanzione prevista.
Il comune di Manfredonia, a seguito di detta cila relativa ad opere che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, nulla avrebbero innovato nella struttura esistente, quanto a dimensioni, forma, impatto sul paesaggio, destinazione d’uso e requisiti di amovibilità, ha adottato il provvedimento del 22 dicembre 2017, impugnato in primo grado dinanzi al TA GL.
Con detto atto il comune, anche richiamando una nota della Soprintendenza del 22 giugno 2017 ha sospeso la cila per assenza dei presupposti, prescrivendo alla ricorrente di chiedere autorizzazione paesaggistica e, in mancanza, di provvedere a rimuovere le dette opere. Secondo la prospettazione di parte ricorrente il comune, così facendo, avrebbe rimesso in discussione l’intera struttura e il giudicato intervenuto tra le parti, chiedendo alla ricorrente di acquisire l’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento della struttura per l’intero anno solare, provvedendo, nelle more, a rimuoverla per il periodo invernale.
Il TA GL, dinanzi al quale detto atto è stato impugnato, ha respinto il ricorso con sentenza n. 1601 del 17 dicembre 2018.
Detta sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato il quale, con la sentenza n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2019, ha respinto l’appello, per le ragioni di seguito sintetizzate: 1) la società ha realizzato pareti, non tende retrattili, per cui l’opera non rientra nel regime della cila; 2) non vi è stata violazione del giudicato formatosi con la sentenza del TA GL n. -OMISSIS- atteso che era stata esclusa la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica per la struttura a carattere stagionale, mentre per il mantenimento della struttura tutto l’anno era necessaria l’autorizzazione paesaggistica; 3) è irrilevante il motivo sull’interpretazione della nota del 22 giugno 2017 della Soprintendenza, dal momento che censura un mero passaggio argomentativo della sentenza di primo grado.
Tale sentenza è stata fatta oggetto di un primo ricorso per revocazione conclusosi con la sentenza della sezione sesta del 1° giugno 2022, n. -OMISSIS-, che lo ha dichiarato inammissibile escludendo l’errore di fatto revocatorio.
La parte ricorrente ha agito per la revocazione anche di tale sentenza con ricorso n. 9230 del 2022 R.G. (si tratta del ricorso fissato dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 1° luglio 2025), il quale si è concluso con la sentenza del 7 luglio 2025, n.-OMISSIS- che ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione di parte ricorrente in tal senso, e con condanna alle spese in conformità al criterio della c.d. soccombenza virtuale, essendo il ricorso per revocazione radicalmente inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza che ha già deciso sulla revocazione.
Da ultimo la parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio, chiedendo nuovamente la revocazione della sentenza della sesta sezione n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2019.
3. Dopo aver lungamente descritto i fatti e i provvedimenti sopravvenuti, la parte ricorrente ha affidato la fase rescindente di tale ulteriore ricorso per revocazione, ai motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Art. 395 c.p.c., punto 2: la sentenza avrebbe giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false (decreto penale del Tribunale penale di Foggia, sezione dei giudici per le indagini preliminari, nel procedimento penale R.G. n. -OMISSIS-), dopo la stessa sentenza, in particolare sulla base della falsa descrizione morfologica/strutturale del manufatto oggetto di causa, operata dall’ing. -OMISSIS- -OMISSIS- (quale dirigente del comune di Manfredonia) nella “relazione” da costui redatta in data 2 marzo 2018, in cui si affermerebbe che la chiusura della struttura ombreggiante adibita poi a sala ristorante consisterebbe in “pareti” in pvc anziché in tende retrattili in pvc.
3.2. Art. 395 c.p.c., punto 1: la sentenza sarebbe frutto di “dolo di una parte in danno dell’altra”; il riferimento è sempre alla relazione del dirigente comunale in data 2 marzo 2018 che, con una falsa rappresentazione dei fatti, avrebbe dolosamente fuorviato il collegio giudicante.
3.3. Art. 395 c.p.c., punto 3: la falsità del contenuto della relazione tecnica dell’ing. -OMISSIS- del 2 marzo 2018 produrrebbe effetti anche in relazione alla perdurante efficacia e validità dell’autorizzazione paesaggistica del 9 aprile 2009 nonché alla sua natura permanente, invece erroneamente disconosciuta nella sentenza n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2019.
3.4. Art. 395 c.p.c., punto 4: la sentenza n. -OMISSIS- del 2019 del Consiglio di Stato sarebbe viziata anche da errore di fatto nella parte in cui ha ritenuto che l’atto rilasciato dal comune di Manfredonia in data 9 aprile 2009 (nota prot. n. 38655) costituisse una mera proposta di autorizzazione paesaggistica, priva di effetti provvedimentali, ai sensi dell’art. 146, co. 7, del d.lgs. n. 42 del 2004, anziché una vera e propria autorizzazione.
Sulla base dei motivi così sintetizzati la parte ricorrente ha concluso chiedendo che questo Consiglio di Stato, «in accoglimento dei suesposti motivi di ricorso per revocazione e previa reiezione di ogni avversa eccezione e deduzione, voglia annullare e/o riformare l’impugnata sentenza Sez. VI n. -OMISSIS-/19, con ogni conseguenza di legge e con il favore delle spese» (pag. 28-29).
4. Il comune di Manfredonia, costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per diversi profili.
Innanzitutto per tardività: la sentenza impugnata sarebbe passata in giudicato. L’affermazione secondo cui il decreto penale di archiviazione del procedimento penale a carico dell’ing. -OMISSIS- sarebbe stato conosciuto solo in data 27 febbraio 2025 (come si legge a pag. 21 del ricorso), sarebbe smentita dal fatto il suindicato decreto è stato depositato in data 23 dicembre 2024 in un altro giudizio (RG 671 del 2023) riguardante il medesimo ricorrente dinanzi al TA GL (-OMISSIS- contro Autorità di sistema e comune di Manfredonia). Pertanto, avendo parte ricorrente conoscenza del documento in questione (decreto di archiviazione) già quantomeno dal 23 dicembre 2024, il ricorso odierno, notificato al comune in data 23 aprile 2025, sarebbe tardivo.
Inoltre la sentenza in questione è stata già oggetto di giudizio di revocazione, definito con sentenza n. -OMISSIS- del 2022 a sua volta già oggetto di ulteriore giudizio di revocazione, su cui è intervenuta sentenza n.-OMISSIS- del 7 luglio 2025 di improcedibilità e inammissibilità, oltre a ricorso per Cassazione, dichiarato estinto con provvedimento del 12 giugno 2023.
Nel merito ne ha chiesto comunque la reiezione per infondatezza.
5. La causa può essere definita sulla base della ragione “più liquida”.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
La giurisprudenza sia civile che amministrativa (cfr., Cass., sez. un. 12 novembre 1997, n. 11148; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4294) ha chiarito che il giudizio per la revocazione prevede una fase rescindente e una fase rescissoria, che hanno incidenza su una precedente sentenza, e va deciso con un atto unitario, sicché la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva.
Il ricorso per revocazione è retto, infatti, dal principio di autosufficienza; ne discende che esso è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza (idonea a provocare la fase rescindente del giudizio), non contiene anche la domanda di decisione sull'originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi.
In relazione al principio c.d. dell'autosufficienza dell'atto impugnatorio, non è sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso per revocazione, il generico richiamo ai motivi del ricorso di primo grado e di appello contenuto nel gravame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2023, n. 8355), né il giudice potrebbe rifarsi alla domanda proposta nel processo da cui è derivata la sentenza impugnata, posto che sussiste autonomia tra le istanze in esame e quelle avanzate nel giudizio che si è concluso con la decisione asseritamente viziata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 settembre 2020, n. 5607).
Le parti hanno, infatti, gli stessi oneri processuali che avrebbero in un ordinario giudizio di appello, che resta distinto da quello precedente conclusosi con la sentenza oggetto di revocazione; in tale contesto, le eccezioni e la riproposizione delle censure di primo grado sono sottoposte agli stessi oneri e agli stessi termini di un ordinario giudizio di appello e, soprattutto, devono essere espressamente formulate, non potendosi accettare che la parte si limiti a un generico rinvio agli atti depositati nel precedente giudizio di appello, anche in considerazione del già richiamato principio di autosufficienza (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 19 luglio 2024, n. 6493; sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4375).
Nel caso di specie la ricorrente, pur avendo individuato i motivi posti a sostegno della domanda rescindente, non ha riproposto testualmente i motivi con riguardo all'eventuale fase successiva all'annullamento della sentenza (fase rescissoria), mancando perfino una sintesi delle predette censure.
Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, di spese e competenze del giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge, in favore del comune di Manfredonia, nonché in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge se dovuti, nei confronti del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti e dei soggetti nominativamente menzionati in sentenza, nonché degli estremi del provvedimento del giudice penale menzionato in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR MA | Marco PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.