Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1631
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Sentenza 29 ottobre 2025

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Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, ha esaminato un ricorso volto a modificare le condizioni di separazione consensuale omologata nel marzo 2021, presentata dal padre di una minore. Il ricorrente lamentava l'impossibilità di vedere la figlia minorenne sin dall'agosto 2023, attribuendo tale situazione alla genericità del provvedimento originario in ordine alle modalità di visita, e chiedeva di stabilire incontri specifici nei pomeriggi di martedì e giovedì e in due fine settimana alternati al mese. La resistente, madre della minore, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto e per assenza di un piano genitoriale, contestando nel merito l'esistenza di un fatto sopravvenuto e sostenendo che il padre si fosse disinteressato della figlia, salvo sporadici interventi destabilizzanti, e che non avesse mai frapposto ostacoli alle visite. La madre ha altresì evidenziato che la richiesta di specificazione dei giorni e orari non avrebbe giovato al rapporto padre-figlia, chiedendo il rigetto della domanda e che la frequentazione avvenisse compatibilmente con la volontà e le esigenze della minore.

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la denunciata impossibilità di vedere la figlia costituisse un fatto sopravvenuto rispetto all'accordo di separazione. Nel merito, l'istruttoria, comprensiva dell'audizione della minore e della consulenza tecnica psicologica, ha rivelato un grave deterioramento della relazione padre-figlia, causato da un prolungato disimpegno paterno e da condotte che hanno generato nella minore sentimenti di paura, sfiducia e rifiuto, come esplicitato dalla stessa in sede di audizione e confermato dalla CTU. La minore ha manifestato un netto rifiuto a incontrare il padre, descrivendo il suo comportamento come fonte di ansia e paura, e ha espresso sfiducia nella possibilità di un suo cambiamento. La CTU ha evidenziato l'assenza di un legame affettivo stabile e la difficoltà della minore a recuperare fiducia, pur riconoscendo la necessità di un rapporto genitoriale. Pertanto, il Tribunale, pur non potendo escludere il diritto del padre a coltivare un rapporto con la figlia, ha disposto, in parziale modifica delle condizioni di separazione, che il padre veda la figlia almeno una volta alla settimana, in modalità protetta e con la supervisione dei Servizi Sociali del Comune di Cosenza, i quali ne regoleranno tempi, modalità e frequenza, ritenendo che il pernottamento e incontri più prolungati sarebbero, allo stato attuale, troppo impegnativi per la minore. Le spese di lite sono state integralmente compensate, data la condotta collaborativa delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1631
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 1631
    Data del deposito : 29 ottobre 2025

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