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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3241/2023 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 23 giugno 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Vittorio Gallucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza F. e L. Gullo, n. 88; e (c.f.: ), rappresentata e difesa, in CP_1 CodiceFiscale_2 forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Rosa Libera Pellicori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rende, alla via Sandro Pertini, n. 51; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni Per il ricorrente (conclusioni precisate nel ricorso introduttivo e richiamate nelle note depositate in data 16/4/2025): “chiede che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti al fine di modificare il provvedimento di separazione dei coniugi del 14/01/2021 nella parte in cui autorizza il padre a tenere con sé la figlia minorenne per due pomeriggi a settimana come segue: il sig. avrà diritto di tenere con Pt_1 sé la figlia minorenne nei giorni di martedì e giove e 15.00 alle ore 18.00 e Per_1 due fine settimana alternati al mese dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 20.00”. Per la resistente (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 17/4/2025): “Rigettare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione perché priva dei presupposti procedurali che legittimano la stessa e, a tutela del superiore interesse della minore , Voglia disporre che il sig. Persona_2 Parte_1 frequenterà la figlia minore, , compatibilmente con la volontà, le esigenze, e Persona_2 gli impegni della stessa rispet inazioni”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 18/10/2023 e ritualmente notificato, Parte_1
ha premesso che, con decreto del 17/3/2021, questo tribunale ha
[...] omologato l'accordo di separazione consensuale da che CP_1 Per_ prevedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori , nata l'[...], e
, nata il [...], con collocamento prevalente presso la madre, il Per_1
visita del padre e l'obbligo a carico di costui di corrispondere € 500,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento delle minori, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento della moglie, cui è stata assegnata la casa coniugale nella quale trasferirsi entro un mese, pena la rinuncia all'assegnazione. A sostegno della richiesta di modifica, il ricorrente ha dedotto, quale fatto sopravvenuto, di non vedere la figlia , unica ad oggi ancora Per_1 minorenne, sin dalla fine del mese di agosto 2023, in ragione della genericità del provvedimento della separazione in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita. Si è, pertanto, rivolto al tribunale per chiedere la modifica delle condizioni della separazione mediante l'attribuzione a lui del diritto di tenere con sé nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e Per_1 per due fine settimana alternati al mese, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica. Si è costituita in giudizio per eccepire la nullità/inammissibilità CP_1 del ricorso per mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno, per mancata allegazione del piano genitoriale ed indicazione delle prove;
nel merito, ha opposto l'inesistenza dell'unico fatto nuovo ex adverso posto a fondamento della domanda, evidenziando che il non avrebbe, Pt_1 in realtà, mai corrisposto alcunché per il mantenimento di moglie e figlie e che si sarebbe da sempre disinteressato della vita delle figlie, fatta eccezione per sporadici ed irruenti interventi “di facciata”, che avrebbero destabilizzato Per_ profondamente e , spingendole a rifiutare la figura paterna. La Per_1 convenuta ha evidenziato di non avere mai frapposto ostacoli o limitazioni al diritto di visita del e che, pertanto, la richiesta di specificazione dei Pt_1 giorni ed orari di frequentazione non avrebbe apportato alcun giovamento al rapporto padre-figlia. Ha, conseguentemente, chiesto il rigetto del ricorso. La prima udienza, inizialmente fissata al 10/1/2024, a causa della temporanea assegnazione al settore penale del giudice titolare, si è tenuta in data 14/2/2024, davanti al nuovo giudice delegato, il quale, sentite le parti, in via provvisoria ed urgente, ha autorizzato il padre a prelevare dalla casa Per_1 materna il lunedì pomeriggio di ogni settimana, riaccompagnandola dopo due
Pagina 2 di 7 ore;
ritenuta necessaria l'audizione della minore, ha all'uopo fissato l'udienza del 13/3/2024, in cui difensori hanno preliminarmente dato atto che, dopo un primo incontro presso lo studio dell'avv. Pellicori, , di sua iniziativa, Per_1 aveva annullato il successivo riferendo falsamente al padre di avere un virus intestinale, bugia per la quale era stata rimproverata dalla madre, e che non vi erano stati ulteriori incontri. Si è, quindi, proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, il giudice si è riservato, assegnando alle parti un Persona_2 termine per note. Con ordinanza emessa in data 26/3/2024, a scioglimento della riserva, il giudice ha disposto l'espletamento di c.t.u. psicologica volta ad accertare le ragioni dell'atteggiamento di nei confronti del padre e ad individuare Per_1 la modalità di relazione padre/figlia maggiormente rispondente agli interessi della minore, rimandando a quella sede anche la decisione in ordine all'istanza del ricorrente, avanzata nelle note autorizzate, di aggiungere un altro giorno di visita all'assetto provvisoriamente stabilito. All'udienza del 15/4/2024, il nominato c.t.u., dr. ha Persona_4 accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito;
la causa è stata rinviata all'11/10/2024 davanti al giudice titolare. All'udienza in questione, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., preso atto del mancato deposito della relazione, il giudice ha rinviato la causa al 14/2/2025 per l'esame della relazione finale, concedendo termine al c.t.u. per il relativo deposito sino al 30/11/2024. La relazione è stata depositata in data 29/10/2024. All'udienza del 14/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e ha rinviato la causa al 20/6/2025 per la rimessione in decisione. La suddetta udienza è stata successivamente sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 4/6/2025, regolarmente comunicato ai difensori, e con ordinanza del 23/6/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, sollevata dalla resistente sul presupposto che alcun fatto nuovo sarebbe sopravvenuto rispetto al momento in cui l'accordo di separazione è stato sottoscritto. Al riguardo è sufficiente osservare che la denunciata impossibilità di vedere la figlia minore a partire dall'estate del 2023 costituisce circostanza sopravvenuta rispetto al quadro delineato al momento della separazione e tenuto presente dal collegio che ha proceduto ad omologare l'accordo il 17/3/2021.
2. Passando alla trattazione nel merito del ricorso, la compiuta istruttoria ha messo in luce un grave deterioramento della relazione tra il padre e la figlia
Pagina 3 di 7 minore , nata a [...], il [...], determinato da un Per_1 prolungato disimpegno genitoriale del resistente, che ha ammesso di non aver incontrato la figlia per almeno tre anni consecutivi, e da condotte che hanno generato nella minore sentimenti di paura, sfiducia e rifiuto. Nel corso dell'audizione del 13/3/2024 la minore ha chiaramente spiegato la ragione delle sue difficoltà ad incontrare il padre, così affermando: “papà mi mette ansia e pressione, anche paura, perché alza la voce con me e io non sono abituata a queste situazioni. Ad esempio l'estate scorsa siamo stati insieme e io ho chiesto a papà se potevo rimanere un po' di più a giocare con mia cugina, lui mi ha detto di no, io gli ho risposto “ok”, ma lui ha frainteso, mi ha chiamato in disparte, mi ha detto che era mia mamma ad impormi le cose ed ero condizionata da lei e dai miei fratelli. Non era però assolutamente così, io sono abituata che quando a casa mamma dice di no non insisto ulteriormente, accetto la sua decisione. Anche con lui volevo semplicemente accettare la sua decisione, ma lui non ha capito. Ha alzato la voce con me, sia in quella occasione specifica che in altre occasioni. Un'altra volta l'estate scorsa sono scoppiata a piangere al lido, perché lui parlava male di mamma e dei miei fratelli e mi urlava contro per cose inutili;
non mi sono messa a piangere davanti a lui, mi sono messa in disparte e anche mia zia mi ha chiesto cosa avessi, ma io non le ho dato spiegazioni. A mamma ho dato spiegazioni quando sono tornata a casa, non ricordo cosa mi disse lei. A mamma in quella occasione ho detto che non volevo stare più con papà, lei mi ha detto di stare tranquilla, che era normale a volte litigare. Mamma ha provato ad incoraggiarmi a stare con lui”. Durante l'ascolto la minore ha più volte rimarcato che il padre le mette paura perché tende ad urlarle contro e a prendersela con lei per motivi futili, peraltro non corrispondenti alla realtà dei fatti, almeno secondo la sua prospettazione. Ha aggiunto che il fatto di urlarle contro le riattiva la memoria di momenti non felici in cui il padre, quando era piccola, urlava anche contro la madre e i suoi fratelli. Ha spiegato di non aver visto il padre per circa quattro anni dal momento in cui i genitori si sono lasciati, ma di aver accolto di buon grado la proposta della madre di passare del tempo con lui nell'estate del 2023. Tuttavia, dopo aver trascorso dei giorni con lui durante quell'estate, non ha più voluto rivederlo. In particolare ha riferito: “lui inizialmente mi cercava, poi per un periodo non l'ha fatto, poi si è rifatto vivo. Ci siamo scambiati dei messaggi, lui mi chiedeva cosa stessi facendo e io rispondevo. All'inizio non mi chiedeva spiegazioni sul perché non volessi vederlo, quando ha cominciato a farlo ho scritto la lettera che ho consegnato a mamma, chiedendo a lei di dargliela”. La minore ha affermato che il padre sbaglia a rapportarsi con lei:
“Dovrebbe evitare di alzare la voce e sbraitare e anche minacciarmi quando faccio qualcosa che lui ritiene sbagliata. L'ultima volta che ci siamo visti sotto casa, lui mi ha detto che avrei dovuto per forza passare del tempo con lui altrimenti sarebbero intervenuti gli assistenti sociali. Dovrebbe in generale comportarsi meglio con me e farmi stare bene quando sto con lui. I padri delle mie amiche farebbero di tutto per fare stare bene i figli, lui non mi dà questa impressione, se si comporta così con me non cerca la mia felicità”.
Pagina 4 di 7 Ha poi aggiunto: “Io nei quattro anni in cui lui è uscito dalla mia vita ho sentito la sua mancanza, più che altro sentivo la mancanza di una figura paterna. Adesso penso di stare meglio se non lo vedo”. Su sollecitazione del giudice a riflettere sull'importanza della figura paterna, la minore ha ribattuto: “Mio padre ha avuto molte possibilità di ristabilire un rapporto con me e ne ha avute anche tante, non credo più ad un suo cambiamento. In occasione dell'ultimo incontro che doveva esserci con mio padre ho fatto una cosa sbagliata, gli ho mandato di mia iniziativa un messaggio in cui gli dicevo che non stavo bene. Poi mamma quando lo ha saputo mi ha sgridato. L'ho fatto perché il solo pensiero di vederlo mi metteva paura”. Non può trascurarsi di rimarcare che, nonostante le sollecitazioni del giudice, la ragazza si è espressamente e ripetutamente rifiutata di parlare con il padre anche all'interno del tribunale nel giorno dell'udienza fissata per l'ascolto in cui il padre era presente, affermando che “Stamattina ho visto papà, lui non mi ha salutato e io non ho salutato lui. Non voglio parlarci, neppure davanti al giudice. So per certo che stando con lui rifarebbe gli stessi errori e questo mi fa stare male. Ho provato a spiegare a mio padre le ragioni del mio comportamento, una volta l'ho fatto in occasione dell'incontro presso lo studio dell'avvocato, lui ha sbraitato e se n'è andato;
un'altra volta l'ho fatto quando dopo questo primo incontro ci siamo visti sotto casa, lui all'inizio ha chiamato il suo avvocato, me lo ha passato e l'avvocato mi ha suggerito di parlare con mio padre, io ho risposto che ci stavo provando. Mio padre ha allora detto che era mamma che si stava mettendo contro e io sono rimasta in silenzio, gli ho detto di non arrabbiarsi, lui mi ha detto di chiamare mamma, ho parlato con mamma per telefono, non ricordo cosa si siano detti. Dopo un'ora più o meno sono tornata a casa. È la presenza di papà che mi mette ansia e paura, non credo che vederlo alla presenza di altre persone cambierebbe le cose. Se anche lui si impegnasse a cambiare non credo riuscirebbe. Il solo pensiero di vederlo mi mette ansia e paura. Anche in occasione dell'ultimo incontro sotto casa ho avuto paura prima di scendere, mamma mi ha tranquillizzato e mi ha suggerito di spiegare il motivo del mio comportamento. Penso che lui non mi abbia proprio ascoltata, non credo abbia capito le mie ragioni”. Ha aggiunto: “Anche la sua voce mi mette ansia, sentirlo telefonicamente anziché vederlo mi darebbe gli stessi problemi. Quelli tra papà e me non sono litigi, è un accanirsi contro di te senza che io gliene dia motivo. In questo momento ribadisco di non volere avere contatti con mio padre, mi sento meglio così. Al momento non ho volontà di dargli altre possibilità”. Le relazione di c.t.u. depositata in data 29/10/2024 dalla psicologa dott.ssa
, pur segnalando la consapevolezza del padre della necessità Persona_4 di mettersi in discussione per individuare gli errori passati che ne hanno compromesso il rapporto con la figlia, ha confermato l'assenza di un legame educativo, affettivo e relazionale stabile tra padre e figlia, nonché la difficoltà della minore a recuperare la fiducia necessaria per l'instaurazione di un rapporto quanto più sereno col la figura paterna. Nella propria relazione il c.t.u. ha così descritto la relazione padre-figlia: “Nel colloquio di osservazione della relazione padre-figlia, il padre si mostra disposto a ragionare
Pagina 5 di 7 sugli errori che ha commesso e dei quali sembra sufficientemente consapevole ma per
Per_1 sembra troppo tardi. è arrabbiata, sfiduciata e soprattutto bloccata dalla paura di
Per_1 lasciarsi andare sul lle emozioni. Appare sprovvista di strumenti che possano proteggerla dalle forti emozioni evocate durante l'incontro con il padre. I meccanismi di difesa che adotta per affrontare le situazioni stressanti ed emotivamente attivanti, non risultano essere adeguatamente funzionali e non riescono a garantirle il controllo sulla sua parte emotiva. vede il padre incapace di essere un punto di riferimento emotivo ed affettivo
Per_1 nel quale può trovare sostegno e comprensione e può sentirsi al sicuro. Come confermato anche dall'esito del test “Le favole della Duss”, “ manifesta distacco, distanza, mancanza
Per_1 di attenzioni da parte delle figure genitoriali o almeno percepisce questo, tanto da raccontare che ad essere morto è proprio “un figlio dei due genitori”, come a manifestare quasi di non sentirsi “viva” per le sue figure di riferimento. La ragazza utilizza il meccanismo di difesa dell'identificazione proiettiva tramite cui si identifica nel “figlio morto” e proietta questo distacco interiore che percepisce da parte delle sue figure genitoriali”. L'interazione osservata tra il padre e la figlia, dunque, appare caratterizzata dal bisogno di
, inibito e mascherato, di avere un padre che la ami e la protegga. La comunicazione Per_1
è inibita e compromette la qualità dell'interazione”. La stessa consulente ha rimarcato che il comportamento di “non Per_1 consiste in un vero e proprio rifiuto del padre, bensì, nel non accettare menti aggressivi messi in atto dal padre, la paura di riporre nuovamente in lui fiducia per poi essere un'altra volta abbandonata. L'atteggiamento di nei confronti del padre, Per_1 caratterizzato da sentimenti di rabbia e comportamenti oppositivi, dimostra, a parere della scrivente, il riconoscimento della relazione padre-figlia, seppur disfunzionale. La minore cerca il padre, a modo suo, con comportamenti a sua volta provocatori, allo scopo di mettere alla prova l'amore del padre nei suoi confronti, oppure carichi di rabbia, poiché l'aggressività, nella pre-adolescenza, ha la funzione di tentare di modificare l'ambiente esterno: dimostra di avere bisogno di un padre che contenga e gestisca la sua aggressività e gliela restituisca, elaborata e trasformata, con comportamenti utili a costruire un futuro sereno e rispettoso dei suoi diritti. desidera un cambiamento relativo alla sua situazione familiare”. Per_1
Dalla relazione, che il collegio condivide per la logicità delle conclusioni raggiunte attraverso l'impiego di metodi scientifici, emerge chiaramente che il recupero del rapporto padre-figlia non è impossibile, ma fortemente dipendente dalla capacità del di venire incontro ai bisogni della figlia, Pt_1 rimanendo concentrato sulle sue esigenze in maniera tendenzialmente stabile. In vista del raggiungimento di un simile obiettivo, il collegio condivide le conclusioni del c.t.u. secondo cui “la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della minore, ai suoi bisogni psicologici ed emotivi, ed al suo diritto alla bigenitorialità, è quella di proporre in una fase iniziale, un incontro a settimana e, successivamente, due incontri settimanali con il padre, nei pomeriggi infrasettimanali in cui non è impegnata con le attività sportive ed extra scolastiche e la domenica tutta la giornata, a settimane alterne. La scrivente ritiene sia opportuno procedere gradualmente e nel più pieno rispetto possibile del vissuto della minore. Il pernottamento si ritiene possa, allo stato attuale, risultare per
Pagina 6 di 7 troppo impegnativo da un punto di vista emotivo e rischierebbe di configurarsi come Per_1 fattore di ulteriore vittimizzazione per lei. Per il momento sembra opportuno non forzare i tempi e lasciare alla minore la possibilità di scegliere quando si sentirà pronta a farlo. È bene procedere con gradualità e darle il tempo di mettere alla prova l'affidabilità del padre. È possibile immaginare che, se il padre offrirà supporto e stabilità emotiva, maturerà Per_1 la consapevolezza che recuperare il rapporto con il padre è importante per la sua crescita, e magari desidererà trascorrere più tempo in sua compagnia”. Ciò in quanto, pur a fronte delle rilevate criticità nel rapporto padre-figlia, non può essere escluso il diritto del padre a coltivare un rapporto con la figlia minore, nella misura in cui ciò sia compatibile con la sua tutela psicologica e affettiva. Proprio a tal fine e in considerazione della rilevata criticità del rapporto padre-figlia, appare opportuno disporre che il Pt_1 incontri la figlia almeno una volta alla settimana, in modalità protetta, con la presenza e la supervisione costante dei Servizi Sociali del Comune di Cosenza, ove la minore è residente. La cadenza minima degli incontri settimanali rappresenta il necessario punto di equilibrio tra l'interesse del genitore a mantenere uno spazio relazionale e il diritto della minore a essere tutelata da ulteriori forme di disagio. Resta in capo ai Servizi il compito di organizzare, modulare e adattare tale percorso alle concrete condizioni psicologiche della minore, valutando luogo, orario, durata e modalità dell'incontro in base all'evoluzione della situazione familiare e all'effettiva disponibilità della minore.
3. La condotta collaborativa mantenuta dalle parti nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato da questo tribunale con decreto del 17/3/2021, dispone che veda la figlia minore almeno una volta Parte_1 alla settimana, con incontri da svolgersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Cosenza, i quali ne regolamenteranno tempi, modalità e frequenza secondo le esigenze evolutive della minore e compatibilmente con la sua disponibilità.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 7 di 7
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3241/2023 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 23 giugno 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Vittorio Gallucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza F. e L. Gullo, n. 88; e (c.f.: ), rappresentata e difesa, in CP_1 CodiceFiscale_2 forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Rosa Libera Pellicori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rende, alla via Sandro Pertini, n. 51; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni Per il ricorrente (conclusioni precisate nel ricorso introduttivo e richiamate nelle note depositate in data 16/4/2025): “chiede che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti al fine di modificare il provvedimento di separazione dei coniugi del 14/01/2021 nella parte in cui autorizza il padre a tenere con sé la figlia minorenne per due pomeriggi a settimana come segue: il sig. avrà diritto di tenere con Pt_1 sé la figlia minorenne nei giorni di martedì e giove e 15.00 alle ore 18.00 e Per_1 due fine settimana alternati al mese dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 20.00”. Per la resistente (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 17/4/2025): “Rigettare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione perché priva dei presupposti procedurali che legittimano la stessa e, a tutela del superiore interesse della minore , Voglia disporre che il sig. Persona_2 Parte_1 frequenterà la figlia minore, , compatibilmente con la volontà, le esigenze, e Persona_2 gli impegni della stessa rispet inazioni”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 18/10/2023 e ritualmente notificato, Parte_1
ha premesso che, con decreto del 17/3/2021, questo tribunale ha
[...] omologato l'accordo di separazione consensuale da che CP_1 Per_ prevedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori , nata l'[...], e
, nata il [...], con collocamento prevalente presso la madre, il Per_1
visita del padre e l'obbligo a carico di costui di corrispondere € 500,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento delle minori, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento della moglie, cui è stata assegnata la casa coniugale nella quale trasferirsi entro un mese, pena la rinuncia all'assegnazione. A sostegno della richiesta di modifica, il ricorrente ha dedotto, quale fatto sopravvenuto, di non vedere la figlia , unica ad oggi ancora Per_1 minorenne, sin dalla fine del mese di agosto 2023, in ragione della genericità del provvedimento della separazione in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita. Si è, pertanto, rivolto al tribunale per chiedere la modifica delle condizioni della separazione mediante l'attribuzione a lui del diritto di tenere con sé nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e Per_1 per due fine settimana alternati al mese, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica. Si è costituita in giudizio per eccepire la nullità/inammissibilità CP_1 del ricorso per mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno, per mancata allegazione del piano genitoriale ed indicazione delle prove;
nel merito, ha opposto l'inesistenza dell'unico fatto nuovo ex adverso posto a fondamento della domanda, evidenziando che il non avrebbe, Pt_1 in realtà, mai corrisposto alcunché per il mantenimento di moglie e figlie e che si sarebbe da sempre disinteressato della vita delle figlie, fatta eccezione per sporadici ed irruenti interventi “di facciata”, che avrebbero destabilizzato Per_ profondamente e , spingendole a rifiutare la figura paterna. La Per_1 convenuta ha evidenziato di non avere mai frapposto ostacoli o limitazioni al diritto di visita del e che, pertanto, la richiesta di specificazione dei Pt_1 giorni ed orari di frequentazione non avrebbe apportato alcun giovamento al rapporto padre-figlia. Ha, conseguentemente, chiesto il rigetto del ricorso. La prima udienza, inizialmente fissata al 10/1/2024, a causa della temporanea assegnazione al settore penale del giudice titolare, si è tenuta in data 14/2/2024, davanti al nuovo giudice delegato, il quale, sentite le parti, in via provvisoria ed urgente, ha autorizzato il padre a prelevare dalla casa Per_1 materna il lunedì pomeriggio di ogni settimana, riaccompagnandola dopo due
Pagina 2 di 7 ore;
ritenuta necessaria l'audizione della minore, ha all'uopo fissato l'udienza del 13/3/2024, in cui difensori hanno preliminarmente dato atto che, dopo un primo incontro presso lo studio dell'avv. Pellicori, , di sua iniziativa, Per_1 aveva annullato il successivo riferendo falsamente al padre di avere un virus intestinale, bugia per la quale era stata rimproverata dalla madre, e che non vi erano stati ulteriori incontri. Si è, quindi, proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, il giudice si è riservato, assegnando alle parti un Persona_2 termine per note. Con ordinanza emessa in data 26/3/2024, a scioglimento della riserva, il giudice ha disposto l'espletamento di c.t.u. psicologica volta ad accertare le ragioni dell'atteggiamento di nei confronti del padre e ad individuare Per_1 la modalità di relazione padre/figlia maggiormente rispondente agli interessi della minore, rimandando a quella sede anche la decisione in ordine all'istanza del ricorrente, avanzata nelle note autorizzate, di aggiungere un altro giorno di visita all'assetto provvisoriamente stabilito. All'udienza del 15/4/2024, il nominato c.t.u., dr. ha Persona_4 accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito;
la causa è stata rinviata all'11/10/2024 davanti al giudice titolare. All'udienza in questione, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., preso atto del mancato deposito della relazione, il giudice ha rinviato la causa al 14/2/2025 per l'esame della relazione finale, concedendo termine al c.t.u. per il relativo deposito sino al 30/11/2024. La relazione è stata depositata in data 29/10/2024. All'udienza del 14/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e ha rinviato la causa al 20/6/2025 per la rimessione in decisione. La suddetta udienza è stata successivamente sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 4/6/2025, regolarmente comunicato ai difensori, e con ordinanza del 23/6/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, sollevata dalla resistente sul presupposto che alcun fatto nuovo sarebbe sopravvenuto rispetto al momento in cui l'accordo di separazione è stato sottoscritto. Al riguardo è sufficiente osservare che la denunciata impossibilità di vedere la figlia minore a partire dall'estate del 2023 costituisce circostanza sopravvenuta rispetto al quadro delineato al momento della separazione e tenuto presente dal collegio che ha proceduto ad omologare l'accordo il 17/3/2021.
2. Passando alla trattazione nel merito del ricorso, la compiuta istruttoria ha messo in luce un grave deterioramento della relazione tra il padre e la figlia
Pagina 3 di 7 minore , nata a [...], il [...], determinato da un Per_1 prolungato disimpegno genitoriale del resistente, che ha ammesso di non aver incontrato la figlia per almeno tre anni consecutivi, e da condotte che hanno generato nella minore sentimenti di paura, sfiducia e rifiuto. Nel corso dell'audizione del 13/3/2024 la minore ha chiaramente spiegato la ragione delle sue difficoltà ad incontrare il padre, così affermando: “papà mi mette ansia e pressione, anche paura, perché alza la voce con me e io non sono abituata a queste situazioni. Ad esempio l'estate scorsa siamo stati insieme e io ho chiesto a papà se potevo rimanere un po' di più a giocare con mia cugina, lui mi ha detto di no, io gli ho risposto “ok”, ma lui ha frainteso, mi ha chiamato in disparte, mi ha detto che era mia mamma ad impormi le cose ed ero condizionata da lei e dai miei fratelli. Non era però assolutamente così, io sono abituata che quando a casa mamma dice di no non insisto ulteriormente, accetto la sua decisione. Anche con lui volevo semplicemente accettare la sua decisione, ma lui non ha capito. Ha alzato la voce con me, sia in quella occasione specifica che in altre occasioni. Un'altra volta l'estate scorsa sono scoppiata a piangere al lido, perché lui parlava male di mamma e dei miei fratelli e mi urlava contro per cose inutili;
non mi sono messa a piangere davanti a lui, mi sono messa in disparte e anche mia zia mi ha chiesto cosa avessi, ma io non le ho dato spiegazioni. A mamma ho dato spiegazioni quando sono tornata a casa, non ricordo cosa mi disse lei. A mamma in quella occasione ho detto che non volevo stare più con papà, lei mi ha detto di stare tranquilla, che era normale a volte litigare. Mamma ha provato ad incoraggiarmi a stare con lui”. Durante l'ascolto la minore ha più volte rimarcato che il padre le mette paura perché tende ad urlarle contro e a prendersela con lei per motivi futili, peraltro non corrispondenti alla realtà dei fatti, almeno secondo la sua prospettazione. Ha aggiunto che il fatto di urlarle contro le riattiva la memoria di momenti non felici in cui il padre, quando era piccola, urlava anche contro la madre e i suoi fratelli. Ha spiegato di non aver visto il padre per circa quattro anni dal momento in cui i genitori si sono lasciati, ma di aver accolto di buon grado la proposta della madre di passare del tempo con lui nell'estate del 2023. Tuttavia, dopo aver trascorso dei giorni con lui durante quell'estate, non ha più voluto rivederlo. In particolare ha riferito: “lui inizialmente mi cercava, poi per un periodo non l'ha fatto, poi si è rifatto vivo. Ci siamo scambiati dei messaggi, lui mi chiedeva cosa stessi facendo e io rispondevo. All'inizio non mi chiedeva spiegazioni sul perché non volessi vederlo, quando ha cominciato a farlo ho scritto la lettera che ho consegnato a mamma, chiedendo a lei di dargliela”. La minore ha affermato che il padre sbaglia a rapportarsi con lei:
“Dovrebbe evitare di alzare la voce e sbraitare e anche minacciarmi quando faccio qualcosa che lui ritiene sbagliata. L'ultima volta che ci siamo visti sotto casa, lui mi ha detto che avrei dovuto per forza passare del tempo con lui altrimenti sarebbero intervenuti gli assistenti sociali. Dovrebbe in generale comportarsi meglio con me e farmi stare bene quando sto con lui. I padri delle mie amiche farebbero di tutto per fare stare bene i figli, lui non mi dà questa impressione, se si comporta così con me non cerca la mia felicità”.
Pagina 4 di 7 Ha poi aggiunto: “Io nei quattro anni in cui lui è uscito dalla mia vita ho sentito la sua mancanza, più che altro sentivo la mancanza di una figura paterna. Adesso penso di stare meglio se non lo vedo”. Su sollecitazione del giudice a riflettere sull'importanza della figura paterna, la minore ha ribattuto: “Mio padre ha avuto molte possibilità di ristabilire un rapporto con me e ne ha avute anche tante, non credo più ad un suo cambiamento. In occasione dell'ultimo incontro che doveva esserci con mio padre ho fatto una cosa sbagliata, gli ho mandato di mia iniziativa un messaggio in cui gli dicevo che non stavo bene. Poi mamma quando lo ha saputo mi ha sgridato. L'ho fatto perché il solo pensiero di vederlo mi metteva paura”. Non può trascurarsi di rimarcare che, nonostante le sollecitazioni del giudice, la ragazza si è espressamente e ripetutamente rifiutata di parlare con il padre anche all'interno del tribunale nel giorno dell'udienza fissata per l'ascolto in cui il padre era presente, affermando che “Stamattina ho visto papà, lui non mi ha salutato e io non ho salutato lui. Non voglio parlarci, neppure davanti al giudice. So per certo che stando con lui rifarebbe gli stessi errori e questo mi fa stare male. Ho provato a spiegare a mio padre le ragioni del mio comportamento, una volta l'ho fatto in occasione dell'incontro presso lo studio dell'avvocato, lui ha sbraitato e se n'è andato;
un'altra volta l'ho fatto quando dopo questo primo incontro ci siamo visti sotto casa, lui all'inizio ha chiamato il suo avvocato, me lo ha passato e l'avvocato mi ha suggerito di parlare con mio padre, io ho risposto che ci stavo provando. Mio padre ha allora detto che era mamma che si stava mettendo contro e io sono rimasta in silenzio, gli ho detto di non arrabbiarsi, lui mi ha detto di chiamare mamma, ho parlato con mamma per telefono, non ricordo cosa si siano detti. Dopo un'ora più o meno sono tornata a casa. È la presenza di papà che mi mette ansia e paura, non credo che vederlo alla presenza di altre persone cambierebbe le cose. Se anche lui si impegnasse a cambiare non credo riuscirebbe. Il solo pensiero di vederlo mi mette ansia e paura. Anche in occasione dell'ultimo incontro sotto casa ho avuto paura prima di scendere, mamma mi ha tranquillizzato e mi ha suggerito di spiegare il motivo del mio comportamento. Penso che lui non mi abbia proprio ascoltata, non credo abbia capito le mie ragioni”. Ha aggiunto: “Anche la sua voce mi mette ansia, sentirlo telefonicamente anziché vederlo mi darebbe gli stessi problemi. Quelli tra papà e me non sono litigi, è un accanirsi contro di te senza che io gliene dia motivo. In questo momento ribadisco di non volere avere contatti con mio padre, mi sento meglio così. Al momento non ho volontà di dargli altre possibilità”. Le relazione di c.t.u. depositata in data 29/10/2024 dalla psicologa dott.ssa
, pur segnalando la consapevolezza del padre della necessità Persona_4 di mettersi in discussione per individuare gli errori passati che ne hanno compromesso il rapporto con la figlia, ha confermato l'assenza di un legame educativo, affettivo e relazionale stabile tra padre e figlia, nonché la difficoltà della minore a recuperare la fiducia necessaria per l'instaurazione di un rapporto quanto più sereno col la figura paterna. Nella propria relazione il c.t.u. ha così descritto la relazione padre-figlia: “Nel colloquio di osservazione della relazione padre-figlia, il padre si mostra disposto a ragionare
Pagina 5 di 7 sugli errori che ha commesso e dei quali sembra sufficientemente consapevole ma per
Per_1 sembra troppo tardi. è arrabbiata, sfiduciata e soprattutto bloccata dalla paura di
Per_1 lasciarsi andare sul lle emozioni. Appare sprovvista di strumenti che possano proteggerla dalle forti emozioni evocate durante l'incontro con il padre. I meccanismi di difesa che adotta per affrontare le situazioni stressanti ed emotivamente attivanti, non risultano essere adeguatamente funzionali e non riescono a garantirle il controllo sulla sua parte emotiva. vede il padre incapace di essere un punto di riferimento emotivo ed affettivo
Per_1 nel quale può trovare sostegno e comprensione e può sentirsi al sicuro. Come confermato anche dall'esito del test “Le favole della Duss”, “ manifesta distacco, distanza, mancanza
Per_1 di attenzioni da parte delle figure genitoriali o almeno percepisce questo, tanto da raccontare che ad essere morto è proprio “un figlio dei due genitori”, come a manifestare quasi di non sentirsi “viva” per le sue figure di riferimento. La ragazza utilizza il meccanismo di difesa dell'identificazione proiettiva tramite cui si identifica nel “figlio morto” e proietta questo distacco interiore che percepisce da parte delle sue figure genitoriali”. L'interazione osservata tra il padre e la figlia, dunque, appare caratterizzata dal bisogno di
, inibito e mascherato, di avere un padre che la ami e la protegga. La comunicazione Per_1
è inibita e compromette la qualità dell'interazione”. La stessa consulente ha rimarcato che il comportamento di “non Per_1 consiste in un vero e proprio rifiuto del padre, bensì, nel non accettare menti aggressivi messi in atto dal padre, la paura di riporre nuovamente in lui fiducia per poi essere un'altra volta abbandonata. L'atteggiamento di nei confronti del padre, Per_1 caratterizzato da sentimenti di rabbia e comportamenti oppositivi, dimostra, a parere della scrivente, il riconoscimento della relazione padre-figlia, seppur disfunzionale. La minore cerca il padre, a modo suo, con comportamenti a sua volta provocatori, allo scopo di mettere alla prova l'amore del padre nei suoi confronti, oppure carichi di rabbia, poiché l'aggressività, nella pre-adolescenza, ha la funzione di tentare di modificare l'ambiente esterno: dimostra di avere bisogno di un padre che contenga e gestisca la sua aggressività e gliela restituisca, elaborata e trasformata, con comportamenti utili a costruire un futuro sereno e rispettoso dei suoi diritti. desidera un cambiamento relativo alla sua situazione familiare”. Per_1
Dalla relazione, che il collegio condivide per la logicità delle conclusioni raggiunte attraverso l'impiego di metodi scientifici, emerge chiaramente che il recupero del rapporto padre-figlia non è impossibile, ma fortemente dipendente dalla capacità del di venire incontro ai bisogni della figlia, Pt_1 rimanendo concentrato sulle sue esigenze in maniera tendenzialmente stabile. In vista del raggiungimento di un simile obiettivo, il collegio condivide le conclusioni del c.t.u. secondo cui “la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della minore, ai suoi bisogni psicologici ed emotivi, ed al suo diritto alla bigenitorialità, è quella di proporre in una fase iniziale, un incontro a settimana e, successivamente, due incontri settimanali con il padre, nei pomeriggi infrasettimanali in cui non è impegnata con le attività sportive ed extra scolastiche e la domenica tutta la giornata, a settimane alterne. La scrivente ritiene sia opportuno procedere gradualmente e nel più pieno rispetto possibile del vissuto della minore. Il pernottamento si ritiene possa, allo stato attuale, risultare per
Pagina 6 di 7 troppo impegnativo da un punto di vista emotivo e rischierebbe di configurarsi come Per_1 fattore di ulteriore vittimizzazione per lei. Per il momento sembra opportuno non forzare i tempi e lasciare alla minore la possibilità di scegliere quando si sentirà pronta a farlo. È bene procedere con gradualità e darle il tempo di mettere alla prova l'affidabilità del padre. È possibile immaginare che, se il padre offrirà supporto e stabilità emotiva, maturerà Per_1 la consapevolezza che recuperare il rapporto con il padre è importante per la sua crescita, e magari desidererà trascorrere più tempo in sua compagnia”. Ciò in quanto, pur a fronte delle rilevate criticità nel rapporto padre-figlia, non può essere escluso il diritto del padre a coltivare un rapporto con la figlia minore, nella misura in cui ciò sia compatibile con la sua tutela psicologica e affettiva. Proprio a tal fine e in considerazione della rilevata criticità del rapporto padre-figlia, appare opportuno disporre che il Pt_1 incontri la figlia almeno una volta alla settimana, in modalità protetta, con la presenza e la supervisione costante dei Servizi Sociali del Comune di Cosenza, ove la minore è residente. La cadenza minima degli incontri settimanali rappresenta il necessario punto di equilibrio tra l'interesse del genitore a mantenere uno spazio relazionale e il diritto della minore a essere tutelata da ulteriori forme di disagio. Resta in capo ai Servizi il compito di organizzare, modulare e adattare tale percorso alle concrete condizioni psicologiche della minore, valutando luogo, orario, durata e modalità dell'incontro in base all'evoluzione della situazione familiare e all'effettiva disponibilità della minore.
3. La condotta collaborativa mantenuta dalle parti nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato da questo tribunale con decreto del 17/3/2021, dispone che veda la figlia minore almeno una volta Parte_1 alla settimana, con incontri da svolgersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Cosenza, i quali ne regolamenteranno tempi, modalità e frequenza secondo le esigenze evolutive della minore e compatibilmente con la sua disponibilità.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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