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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15076/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I mobili della casa coniugale resteranno di proprietà esclusiva del sig. il quale ha già Parte_1 provveduto al pagamento concordato di € 6.500,00 con assegno circolare e la sig. ne rilascia Pt_2
quietanza liberatoria;
3. L'asciugatrice marca ELECTROLUX resterà in proprietà esclusiva della sig.ra mentre il Pt_2
tagliaerba e il decespugliatore rimarranno di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
4. La somma che residuerà sul conto corrente n. [...] – Banca
Valsabbina Spa - cointestato rimarrà alla sig. Pt_2
5. I coniugi dichiarano altresì di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere, anche a titolo di assegno di mantenimento, dichiarandosi a tal fine autosufficienti economicamente di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate. Le parti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la loro separazione.
6. Le spese legali verranno compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà tra difensori“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di IO D'IS (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15076/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I mobili della casa coniugale resteranno di proprietà esclusiva del sig. il quale ha già Parte_1 provveduto al pagamento concordato di € 6.500,00 con assegno circolare e la sig. ne rilascia Pt_2
quietanza liberatoria;
3. L'asciugatrice marca ELECTROLUX resterà in proprietà esclusiva della sig.ra mentre il Pt_2
tagliaerba e il decespugliatore rimarranno di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
4. La somma che residuerà sul conto corrente n. [...] – Banca
Valsabbina Spa - cointestato rimarrà alla sig. Pt_2
5. I coniugi dichiarano altresì di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere, anche a titolo di assegno di mantenimento, dichiarandosi a tal fine autosufficienti economicamente di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate. Le parti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la loro separazione.
6. Le spese legali verranno compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà tra difensori“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di IO D'IS (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio