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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/517
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 517/2024 promossa da:
, nato a [...], prov. di Entre Rios, (Argentina), il 1 febbraio Parte_1
1949, (Cod. Fisc. ), , nata a [...], prov. di Rio Negro C.F._1 Parte_2
(Argentina), il 26 settembre 1985 (Cod. Fisc. ), , nato C.F._2 Parte_3
a Posadas, prov. di Misiones (Argentina), il 15 agosto 1989 (Cod. Fisc. ), C.F._3
, nato a [...], prov. di Misiones (Argentina), il 8 settembre 1994 (Cod. Fisc. Parte_4
), , nato a [...], Prov. di Corrientes, (Argentina), il C.F._4 Parte_5
16 settembre 1999 (Cod. Fisc. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._5 redatta su foglio separato e depositato dall'avv. Michela Vignola ( Cod. Fisc.
presso il cui Studio professionale in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini C.F._6
n. 6 eleggono domicilio, pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di OR
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori Signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento
[...] Parte_4 Parte_5 della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...], Persona_1
OR (Italia) il 28 dicembre 1843 (cfr. doc. in atti n. 2), ed emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come da certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di OR, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e avvenuto nel 1872 (cfr. doc. in atti n. 4)., Persona_1 CP_2
nasceva il 22.09.1873 (cfr. doc. in atti n. 6), che a sua volta nel 1889 si sposava Persona_2
con (cfr. doc. in atti n. 7).; Persona_3 - dalla già menzionata unione nasceva il 17.05.1902 (cfr. doc. in atti n. 8); il Persona_4
quale nel 1937 sposava (cfr. doc. in atti n. 9) e dal loro matrimonio nasceva il Persona_5
01.02.1949 (cfr. doc. in atti n. 10); Parte_1
- dal matrimonio tra e nascevano: il 26.09.1985 Parte_1 Controparte_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 12), il 08.09.1994 (cfr. doc. in atti n. 13), e il Parte_2 Parte_4
15.08.1989 (cfr. doc. in atti n. 14); Parte_3
- dal matrimonio tra e nasceva il 24.10.1975 Persona_4 Persona_5 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 15), il quale si univa in matrimonio con e nasceva il
[...] Controparte_4
16.09.1999 . Parte_5
Inoltre, risulta che , nasceva a Exilles, OR (Italia) il 28 dicembre 1843 (cfr. doc. Persona_1
in atti n. 2), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, devono considerarsi cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. La cittadinanza italiana di è stata Persona_1
dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia è morto in data 28.7.1916 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 5) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo quale unica condizione che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini italiani. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'avo veniva dimostrata, altresì, dall'annotazione inserita Persona_1 nell'atto di non naturalizzazione, nonché dall'annotazione riportata sul certificato di nascita della figlia nata il [...] ove si legge che è “cittadino italiano” Persona_2 Persona_1
e sul certificato di morte (cfr. doc. in atti n. 5).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_1
“successiva” discendenza paterna. Tuttavia, l'art. 1 della L.555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 nella parte in cui non prevedeva la trasmissione per nascita della cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve, pertanto, ritenersi non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, alla signora , Persona_2
cittadina italiana iure sanguinis, figlia dell'avo italiano, di trasmettere la cittadinanza italiana ai discendenti.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra enucleati, la sig.ra , cittadina Persona_2 italiana “iure sanguinis”, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio e ai Persona_4
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Parte_2
, , , .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
È dunque provato che i ricorrenti sono discendenti di un avo italiano.
Sussiste, altresì, l'interesse delle ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
Conception del Uruguay, prov. di Entre Rios, (Argentina), il 1 febbraio 1949; , Parte_2
nata a [...], prov. di Rio Negro (Argentina), il 26 settembre 1985; , nato Parte_3
a Posadas, prov. di Misiones (Argentina), il 15 agosto 1989; , nato a [...], Parte_4
prov. di Misiones (Argentina), il 8 settembre 1994; , nato a [...], Prov. di Parte_5
Corrientes, (Argentina), il 16 settembre 1999 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in OR, 28 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 517/2024 promossa da:
, nato a [...], prov. di Entre Rios, (Argentina), il 1 febbraio Parte_1
1949, (Cod. Fisc. ), , nata a [...], prov. di Rio Negro C.F._1 Parte_2
(Argentina), il 26 settembre 1985 (Cod. Fisc. ), , nato C.F._2 Parte_3
a Posadas, prov. di Misiones (Argentina), il 15 agosto 1989 (Cod. Fisc. ), C.F._3
, nato a [...], prov. di Misiones (Argentina), il 8 settembre 1994 (Cod. Fisc. Parte_4
), , nato a [...], Prov. di Corrientes, (Argentina), il C.F._4 Parte_5
16 settembre 1999 (Cod. Fisc. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._5 redatta su foglio separato e depositato dall'avv. Michela Vignola ( Cod. Fisc.
presso il cui Studio professionale in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini C.F._6
n. 6 eleggono domicilio, pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di OR
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori Signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento
[...] Parte_4 Parte_5 della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...], Persona_1
OR (Italia) il 28 dicembre 1843 (cfr. doc. in atti n. 2), ed emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come da certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di OR, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e avvenuto nel 1872 (cfr. doc. in atti n. 4)., Persona_1 CP_2
nasceva il 22.09.1873 (cfr. doc. in atti n. 6), che a sua volta nel 1889 si sposava Persona_2
con (cfr. doc. in atti n. 7).; Persona_3 - dalla già menzionata unione nasceva il 17.05.1902 (cfr. doc. in atti n. 8); il Persona_4
quale nel 1937 sposava (cfr. doc. in atti n. 9) e dal loro matrimonio nasceva il Persona_5
01.02.1949 (cfr. doc. in atti n. 10); Parte_1
- dal matrimonio tra e nascevano: il 26.09.1985 Parte_1 Controparte_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 12), il 08.09.1994 (cfr. doc. in atti n. 13), e il Parte_2 Parte_4
15.08.1989 (cfr. doc. in atti n. 14); Parte_3
- dal matrimonio tra e nasceva il 24.10.1975 Persona_4 Persona_5 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 15), il quale si univa in matrimonio con e nasceva il
[...] Controparte_4
16.09.1999 . Parte_5
Inoltre, risulta che , nasceva a Exilles, OR (Italia) il 28 dicembre 1843 (cfr. doc. Persona_1
in atti n. 2), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, devono considerarsi cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. La cittadinanza italiana di è stata Persona_1
dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia è morto in data 28.7.1916 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 5) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo quale unica condizione che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini italiani. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'avo veniva dimostrata, altresì, dall'annotazione inserita Persona_1 nell'atto di non naturalizzazione, nonché dall'annotazione riportata sul certificato di nascita della figlia nata il [...] ove si legge che è “cittadino italiano” Persona_2 Persona_1
e sul certificato di morte (cfr. doc. in atti n. 5).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_1
“successiva” discendenza paterna. Tuttavia, l'art. 1 della L.555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 nella parte in cui non prevedeva la trasmissione per nascita della cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve, pertanto, ritenersi non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, alla signora , Persona_2
cittadina italiana iure sanguinis, figlia dell'avo italiano, di trasmettere la cittadinanza italiana ai discendenti.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra enucleati, la sig.ra , cittadina Persona_2 italiana “iure sanguinis”, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio e ai Persona_4
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Parte_2
, , , .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
È dunque provato che i ricorrenti sono discendenti di un avo italiano.
Sussiste, altresì, l'interesse delle ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
Conception del Uruguay, prov. di Entre Rios, (Argentina), il 1 febbraio 1949; , Parte_2
nata a [...], prov. di Rio Negro (Argentina), il 26 settembre 1985; , nato Parte_3
a Posadas, prov. di Misiones (Argentina), il 15 agosto 1989; , nato a [...], Parte_4
prov. di Misiones (Argentina), il 8 settembre 1994; , nato a [...], Prov. di Parte_5
Corrientes, (Argentina), il 16 settembre 1999 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in OR, 28 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio