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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2040/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2040/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
STIAFFINI NICOLA e dell'avv. FERRINI LEANDRA
APPELLATO
avverso la sentenza n. 531/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 22/04/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO IN APPELLO
pagina 1 di 13 - ACCOGLIERE tutti i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto di citazione in appello ed all'esito degli espletandi accertamenti, DISPORRE LA RIFORMA INTEGRALE della errata sentenza n. 531/2022 - del 21 aprile 2022, resa dal Tribunale di Pisa in funzione del Giudice Dott. A. De Durante nel procedimento recante RG n. 4007/2018, pubblicata il 22/04/2022, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 828/2018 accogliendo integralmente tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da , così di seguito testualmente richiamate: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale nel merito (domanda di primo grado) Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. . Controparte_1
In via subordinata nel merito (domanda di primo grado) Accertare e dichiarare che in qualità di cessionaria della Parte_1 [...]
, è onti del sig. Parte_2 Controparte_1
oltre agli interessi come da decreto ettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende. CON VITTORIA DI SPESE DI LITE in favore dell'APPELLANTE da determinarsi tenendo conto sia di quanto disposto in punto di spese in primo grado (già corrisposto) e sia del presente giudizio d'appello. Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione dell'importo percepito”. Controparte_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, RIGETTARE l'appello e tutte le domande ivi poste perché inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza del Tribunale di Pisa n. 531/2022 del 22 aprile 2022 in ogni sua parte. IN VIA SUBORDINATA e solo in caso di riforma della sentenza impugnata si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado nella comparsa conclusionale: In ogni caso, con il favore delle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA Qualora occorrer possa, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori come formulati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., vale a dire nell'ammissione di una CTU CONTABILE al fine di accertare che il contratto per cui è causa ha previsto interessi passivi (sia convenzionali che di mora) superiori al tasso soglia ex L. 108/96 in relazione alla corretta categoria finanziaria di riferimento (“finalizzato all'acquisto rateale”)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava davanti al Tribunale di Pisa Controparte_1 Parte_3
pagina 2 di 13 al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo da questa notificatogli per il pagamento della somma di euro 19.183,79, che costituiva il saldo dovuto per il contratto di finanziamento stipulato tra il e in data CP_1 Parte_2
18.01.2005 per l'importo di 10.099,20 euro e finalizzato all'acquisto di uno scooter, non adempiuto da parte del debitore.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, sul presupposto che la prestazione sarebbe divenuta esigibile fin dal momento in cui si era manifestato l'inadempimento; eccepiva altresì la mancata prova dell'erogazione del presunto finanziamento;
contestava infine l'applicazione di interessi in misura usuraria, essendo il tasso di usura pro tempore fissato al 16,035%, laddove il TAEG/ISC era fissato al 17,96%.
Si costituiva in giudizio assieme a , cessionaria del CP_2 Parte_1 credito, e per essa CERVED legittimata dall'originaria Controparte_3 mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA. Sul punto della prescrizione, la convenuta riteneva sussistere l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla data finale dell'ammortamento previsto con il contratto. A dimostrazione della erogazione del credito, poi, la convenuta produceva copia dell'assegno emesso a favore del Infine, sulla questione della asserita usurarietà, parte CP_1 opposta indicava come erroneo il tasso-soglia indicato dall'opponente, trattandosi di prestito personale e non di prestito finalizzato, e inoltre non rivestendo la qualifica di banca, ma di intermediario finanziario non bancario: Parte_2 conseguentemente, il tasso-soglia a cui guardare doveva essere il 20,43%, in ogni caso reso insuperabile dalla clausola di salvaguardia antiusura, che infatti aveva fissato il tasso massimo al 20,33%.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 531/2022 pubblicata il 22/04/2022 il Tribunale di Pisa così statuiva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo impugnato.
pagina 3 di 13 Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
Il Tribunale riteneva raggiunta la prova dell'erogazione del finanziamento, ma riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, posto che, benché i singoli ratei non costituiscano autonome obbligazioni e quindi si debba sempre guardare alla prescrizione del debito nel suo insieme, tuttavia era stata pattuita la facoltà, in capo all'ente finanziatore, di esigere la restituzione della somma finanziata fin dal mancato o ritardato inadempimento. L'inadempimento si era verificato già dalla terza rata, e dunque fin dal 12.7.2005, per cui avrebbe potuto chiedere la restituzione integrale della somma già a Parte_2 quella data. Tale richiesta era invece arrivava solo con il ricorso monitorio in data
18.4.2018, con conseguente prescrizione del diritto.
La questione attinente agli interessi usurari non veniva esaminata, in quanto assorbita dalla precedente.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame Controparte_1 avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata valutazione della documentazione agli atti e della decorrenza della prescrizione del credito
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione di Parte_4
in quanto non in possesso della qualifica di banca o di intermediario
[...] finanziario, necessaria per stare in giudizio anche come mandataria.
pagina 4 di 13 Nel merito l'appellato contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio e riproponeva la questione assorbita in primo grado relativa all'usurarietà del tasso applicato.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
24.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata, anche all'esito dell'esame delle domande assorbite in primo grado.
I. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione di parte appellante. L'appellato rileva che, ai sensi CP_1 dell'art. 2 comma 6 della legge 30.4.1999 n. 130 (“legge sulle cartolarizzazioni”), soltanto una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'albo apposito ai sensi dell'art. 106 TUB possono figurare tra gli incaricati di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Dal momento che Parte_4
mandataria dell'appellante , non possiede alcuno di
[...] Parte_1 questi requisiti, l'atto di appello sarebbe inammissibile o comunque nullo.
Replica al riguardo l'appellante che la norma menzionata non avrebbe Pt_1 natura imperativa, e che dovrebbe essere interpretata nel senso di richiedere l'iscrizione ai suddetti albi unicamente per l'esercizio dei servizi di cassa e di pagamento, e non anche per l'operazione di riscossione dei crediti ceduti, attività che, al contrario, sarebbe liberamente delegabile anche a soggetti privi di requisiti speciali. Inoltre, il conferimento a soggetti terzi – e quindi non iscritti all'albo della
Banca d'Italia, né come banche né come intermediari finanziari, quale è il caso di
– delle attività di sub-servicing sarebbe Parte_4 ammissibile secondo la circolare n. 288 del 3/4/2015, come chiarito nelle “note di pagina 5 di 13 chiarimenti” emesse dalla banca d'Italia il 24.7.2023. Sarebbe quindi ammissibile la sub-delega a soggetti titolari unicamente di licenza ai sensi dell'art. 115 TULPS,
e in quanto tali sottratti alla vigilanza della Banca d'Italia.
L'eccezione non può essere accolta.
Anzitutto, non è fondato l'assunto per cui l'incarico di recupero dei crediti a soggetto non iscritto all'albo 106 TUB comporterebbe la nullità dell'attività processuale. Infatti, “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024). Inoltre, anche qualora così fosse, la questione non si porrebbe nel caso presente, perché Parte_4 non è stata incaricata per il recupero stragiudiziale del credito, ma è unicamente un soggetto mandatario in senso processuale, che in quanto tale non è tenuto a possedere le qualifiche soggettive che invece devono stare in capo alla parte sostanziale – come qui risulta. Non giova, quindi, distinguere tra Parte_1 servicer e sub-servicer, posto che, per quanto rileva in sede processuale, le qualifiche di un soggetto che è mero mandatario processuale sono tendenzialmente irrilevanti.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nell'unico motivo di gravame è fondata.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara intervenuta la prescrizione, sul presupposto che il contratto consentiva a di esercitare il recesso e domandare il pagamento dell'intero già dopo Parte_2 due rate inadempiute, mentre invece il primo tentativo di riscossione è avvenuto pagina 6 di 13 solo col ricorso per decreto ingiuntivo, in data 18.4.2018, a fronte della sottoscrizione del contratto datata 18.1.2005 e dell'inadempimento occorso già dopo due ratei mensili.
Osserva l'appellante che il contratto conferiva unicamente la facoltà all'ente erogatore di esigere la restituzione a fronte di ritardo o mancato adempimento anche di una sola rata, e non ricollegava a questa circostanza una risoluzione di diritto. Dal momento che la parte creditrice non si era avvalsa di tale facoltà, la prescrizione decennale non poteva che decorrere dal termine dell'originario piano di ammortamento.
Il rilievo è fondato.
L'art. 16 del contratto così recita:
Non viene prevista una automatica decadenza dal beneficio del termine, ma soltanto una facoltà di Plusvalore di dichiararla.
E' pacifico che la creditrice non ha mai esercitato la facoltà dedotta, né dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine.
Il termine di prescrizione decorre per disciplina codicistica dal primo momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso dei rapporti di finanziamento la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il momento dell'esigibilità della prestazione coincide con il termine del piano di ammortamento originariamente previsto.
Non essendosi verificata alcuna decadenza dal beneficio del termine, quindi, il dies a quo della prescrizione non è mutato, coincidendo con l'esaurirsi delle 48 pagina 7 di 13 rate mensili, ossia 4 anni dopo rispetto alla stipula del contratto, nel 2009. La prescrizione decennale, pertanto, non poteva maturare prima del gennaio 2019, per cui l'ingiunzione del 2018 ha validamente interrotto il termine.
III. L'accoglimento del motivo impone l'esame della questione rimasta assorbita in primo grado che viene riproposta, ovverosia di quella riguardante l'usurarietà dei tassi di interesse.
Sostiene al riguardo il che il tasso di interesse praticato (TAEG CP_1
17.96%) sarebbe di per sé superiore al tasso-soglia di usura vigente al primo trimestre del 2005 per la voce “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”, pari al 16,035%, secondo le serie pubblicate dalla Banca d'Italia.
eccepisce la genericità dell'allegazione, non supportata da una perizia, Pt_1 nonché il fatto che l'allegazione stessa non distingue tra interessi corrispettivi e interessi di mora. Inoltre, la rilevazione del tasso-soglia di riferimento sarebbe erronea, dovendosi qualificare il finanziamento in oggetto non come un “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”, ma come un prestito personale erogato da un soggetto non bancario, in quanto è un intermediario Parte_2 finanziario ex art. 106 TUB. Secondo l'appellante, pertanto, il finanziamento erogato dovrebbe rientrare nella definizione di “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dagli intermediari non bancari”, che aveva un riferimento di tasso-soglia di usura al 20,43%. Inoltre,
l'appellante fa notare che il TAN era fissato al 15,87%, mentre gli interessi moratori erano dovuti nella misura massima del 2,5% per mese o frazione, salva l'applicazione della “clausola di salvaguardia”, che genera un automatismo che, di per sé, esclude la determinazione di interessi illegittimi. Gli interessi applicati vengono dall'appellante così descritti: dal 19.1.2005, pari al 17,9%; dal 1.1.2006, pari al 20,96%; dal 1.1.2011, pari al 15,87%. Oltre a questo, fa notare l'appellante che già in sede monitoria l'esposizione debitoria era stata volontariamente ridotta rispetto alle previsioni contrattuali pro tempore vigenti,
“in considerazione del nuovo orientamento gestionale della società in forza del quale venivano inclusi nel computo del TAEG (in recepimento delle indicazioni della più recente giurisprudenza di legittimità) i costi di assicurazione, ancorché
pagina 8 di 13 facoltativi”. Venivano quindi sottratti € 3.202,33, generando un saldo rettificato pari a 18.871,91 euro, a cui dovevano però sommarsi 311,80, euro a titolo di interessi moratori al 18.4.2018,
In sintesi, l'appellante sostiene quindi che controparte avrebbe formulato una domanda non comprovata, incentrata su un errata qualificazione del credito erogato, confondendo interessi corrispettivi e moratori, che devono invece essere distinti nella valutazione del TEGM.
Replica a ciò la parte appellata che non occorre una perizia per appurare che il
TAEG fissato contrattualmente al 17,96% è superiore al tasso soglia fissato al
16,035%. Quanto alla qualificazione del credito, essa sarebbe corretta, in quanto il finanziamento era stato contratto dichiaratamente per l'acquisto di uno scooter in forma rateale.
A giudizio della Corte, la domanda relativa all'usura proposta da parte appellata merita accoglimento. CP_1
In primo luogo, non è corretto affermare che la rilevazione del superamento del tasso usura necessariamente implica la produzione di una perizia che lo evidenzi, pena la genericità dell'allegazione. Nel caso di finanziamenti e mutui, infatti, non vi sono particolari formule da applicare, posto che il TAEG indicato nel contratto già di per sé evidenzia il costo complessivo del prestito e normalmente non implica i tassi di mora (circostanza che nel caso presente è stata esplicitamente esclusa).
Quanto poi alla qualificazione del prestito in oggetto, dalla quale deriva l'individuazione del tasso-soglia corrispondente, è condivisibile quanto afferma la parte appellata, che identifica la classificazione nel “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving” ed il conseguente tasso-soglia vigente al primo trimestre del 2005 nel 16,035%. La finalità di acquisto di un mezzo di trasporto è palese e non in discussione;
inoltre il regolamento contrattuale fa riferimento ad una linea di credito concessa per il tramite di una carta di credito dedicata. Questi dati identificano in termini evidenti il rapporto quale credito fornito tramite carta revolving. Non appare invece convincente la tesi proposta da , che Pt_1 propende per la qualificazione in termini di “Anticipi, sconti commerciali, crediti pagina 9 di 13 personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dagli intermediari non bancari”. Tale prospettazione, infatti, si fonda esclusivamente sul fatto di essere
Plusvalore un soggetto non bancario, ma la circostanza non è dirimente. Ciò che invece porta ad escludere tale qualificazione è il fatto che il soggetto finanziato non era un'impresa, ma un consumatore che acquistava beni di consumo, e certamente non chiedeva anticipi o sconti commerciali.
Già dalla stessa allegazione delle parti emerge il superamento da parte del TAEG indicato nel contratto del tasso soglia (17,96% rispetto al 16,035%) senza che vi sia necessità di particolari accertamenti tecnici.
Non sono rilevanti al fine di escludere l'oggettivo superamento del tasso soglia gli
“sconti” che afferma di aver effettuato in fase monitoria, dal momento Pt_1 che ai fini dell'usura rileva la pattuizione degli interessi, e non il pagamento che viene in concreto richiesto. La questione della lamentata sommatoria di interessi moratori e corrispettivi, poi, è sconfessata dal fatto che il tasso che viene adoperato quale riferimento è il TAEG indicato in contratto, che chiaramente non ricomprendeva gli interessi moratori, ma unicamente il costo ordinario del finanziamento.
Non assume rilievo, poi, il fatto che nel contratto venisse prevista una clausola di salvaguardia.
La previsione dell'art. 15 del contratto, che limitava in ogni caso l'ammontare degli interessi entro i limiti della soglia di usura, infatti, era prevista con esclusivo riferimento agli interessi moratori, e non per interessi corrispettivi, la cui usurarietà emerge dal ragionamento sopra riportato.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha di recente precisato che “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della
l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del
pagina 10 di 13 superamento del menzionato tasso soglia” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27106 del
18/10/2024).
Il tasso moratorio contrattuale del 2,5% mensile appare già ictu oculi usurario
(corrispondendo al 30% su base annua), a prescindere da eventuali accertamenti peritali ed anche considerando l'aumento di 2,1 punti percentuali previsto per il periodo nel quale la Banca d'Italia non procedeva con un separato riscontro dei tassi di mora medi (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021).
Il superamento del tasso soglia determina, ex art. 1815 comma II c.c., la non debenza di alcun interesse.
Occorre, pertanto, definire il dovuto da parte di a , CP_1 Parte_1 stante la revoca del decreto ingiuntivo a seguito della sentenza di primo grado.
Risulta, sulla base degli estratti conto prodotti nel fascicolo monitorio, che abbia corrisposto due ratei a mezzo di RID bancario tra il marzo e CP_1
l'aprile del 2005 per complessivi 435,80 euro;
successivamente, nei mesi di maggio e di giugno, l'addebito con RID bancario non è andato a buon fine, ma il cliente ha comunque corrisposto, in data 12.7.2005, 445,13 euro tramite bollettino postale. Nel mese di luglio risulta poi un RID andato a buon fine per
212,40 euro. Il totale dei pagamenti di cui vi è prova ammonta, pertanto, a euro
880,93, relativamente ai quali la quota capitale ammonta a € 574,80 (111,96 +
113,44 + 114,94 + 116,46 + 118, come emerge dal piano di ammortamento).
pagina 11 di 13 Il capitale erogato è pari a 7.440,80 per cui, detratta la somma corrisposta di
574,80 euro, il debito residuo ammonta a 6.866 euro.
La domanda di condanna avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1 dovrà pertanto essere accolta in tale misura. Su tale misura spettano comunque gli interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che evidenzia una soccombenza reciproca ( sulla Pt_1 questione dell'usura e su quella della prescrizione) le spese CP_1 processuali di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 531/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/04/2022, così provvede:
1. Accoglie l'unico motivo di appello e per l'effetto, in accoglimento della domanda subordinata di parte appellata, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro 6.866, oltre agli interessi Parte_1 in misura legale dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
pagina 12 di 13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2040/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
STIAFFINI NICOLA e dell'avv. FERRINI LEANDRA
APPELLATO
avverso la sentenza n. 531/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 22/04/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO IN APPELLO
pagina 1 di 13 - ACCOGLIERE tutti i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto di citazione in appello ed all'esito degli espletandi accertamenti, DISPORRE LA RIFORMA INTEGRALE della errata sentenza n. 531/2022 - del 21 aprile 2022, resa dal Tribunale di Pisa in funzione del Giudice Dott. A. De Durante nel procedimento recante RG n. 4007/2018, pubblicata il 22/04/2022, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 828/2018 accogliendo integralmente tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da , così di seguito testualmente richiamate: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale nel merito (domanda di primo grado) Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. . Controparte_1
In via subordinata nel merito (domanda di primo grado) Accertare e dichiarare che in qualità di cessionaria della Parte_1 [...]
, è onti del sig. Parte_2 Controparte_1
oltre agli interessi come da decreto ettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende. CON VITTORIA DI SPESE DI LITE in favore dell'APPELLANTE da determinarsi tenendo conto sia di quanto disposto in punto di spese in primo grado (già corrisposto) e sia del presente giudizio d'appello. Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione dell'importo percepito”. Controparte_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, RIGETTARE l'appello e tutte le domande ivi poste perché inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza del Tribunale di Pisa n. 531/2022 del 22 aprile 2022 in ogni sua parte. IN VIA SUBORDINATA e solo in caso di riforma della sentenza impugnata si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado nella comparsa conclusionale: In ogni caso, con il favore delle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA Qualora occorrer possa, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori come formulati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., vale a dire nell'ammissione di una CTU CONTABILE al fine di accertare che il contratto per cui è causa ha previsto interessi passivi (sia convenzionali che di mora) superiori al tasso soglia ex L. 108/96 in relazione alla corretta categoria finanziaria di riferimento (“finalizzato all'acquisto rateale”)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava davanti al Tribunale di Pisa Controparte_1 Parte_3
pagina 2 di 13 al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo da questa notificatogli per il pagamento della somma di euro 19.183,79, che costituiva il saldo dovuto per il contratto di finanziamento stipulato tra il e in data CP_1 Parte_2
18.01.2005 per l'importo di 10.099,20 euro e finalizzato all'acquisto di uno scooter, non adempiuto da parte del debitore.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, sul presupposto che la prestazione sarebbe divenuta esigibile fin dal momento in cui si era manifestato l'inadempimento; eccepiva altresì la mancata prova dell'erogazione del presunto finanziamento;
contestava infine l'applicazione di interessi in misura usuraria, essendo il tasso di usura pro tempore fissato al 16,035%, laddove il TAEG/ISC era fissato al 17,96%.
Si costituiva in giudizio assieme a , cessionaria del CP_2 Parte_1 credito, e per essa CERVED legittimata dall'originaria Controparte_3 mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA. Sul punto della prescrizione, la convenuta riteneva sussistere l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla data finale dell'ammortamento previsto con il contratto. A dimostrazione della erogazione del credito, poi, la convenuta produceva copia dell'assegno emesso a favore del Infine, sulla questione della asserita usurarietà, parte CP_1 opposta indicava come erroneo il tasso-soglia indicato dall'opponente, trattandosi di prestito personale e non di prestito finalizzato, e inoltre non rivestendo la qualifica di banca, ma di intermediario finanziario non bancario: Parte_2 conseguentemente, il tasso-soglia a cui guardare doveva essere il 20,43%, in ogni caso reso insuperabile dalla clausola di salvaguardia antiusura, che infatti aveva fissato il tasso massimo al 20,33%.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 531/2022 pubblicata il 22/04/2022 il Tribunale di Pisa così statuiva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo impugnato.
pagina 3 di 13 Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
Il Tribunale riteneva raggiunta la prova dell'erogazione del finanziamento, ma riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, posto che, benché i singoli ratei non costituiscano autonome obbligazioni e quindi si debba sempre guardare alla prescrizione del debito nel suo insieme, tuttavia era stata pattuita la facoltà, in capo all'ente finanziatore, di esigere la restituzione della somma finanziata fin dal mancato o ritardato inadempimento. L'inadempimento si era verificato già dalla terza rata, e dunque fin dal 12.7.2005, per cui avrebbe potuto chiedere la restituzione integrale della somma già a Parte_2 quella data. Tale richiesta era invece arrivava solo con il ricorso monitorio in data
18.4.2018, con conseguente prescrizione del diritto.
La questione attinente agli interessi usurari non veniva esaminata, in quanto assorbita dalla precedente.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame Controparte_1 avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata valutazione della documentazione agli atti e della decorrenza della prescrizione del credito
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione di Parte_4
in quanto non in possesso della qualifica di banca o di intermediario
[...] finanziario, necessaria per stare in giudizio anche come mandataria.
pagina 4 di 13 Nel merito l'appellato contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio e riproponeva la questione assorbita in primo grado relativa all'usurarietà del tasso applicato.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
24.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata, anche all'esito dell'esame delle domande assorbite in primo grado.
I. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione di parte appellante. L'appellato rileva che, ai sensi CP_1 dell'art. 2 comma 6 della legge 30.4.1999 n. 130 (“legge sulle cartolarizzazioni”), soltanto una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'albo apposito ai sensi dell'art. 106 TUB possono figurare tra gli incaricati di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Dal momento che Parte_4
mandataria dell'appellante , non possiede alcuno di
[...] Parte_1 questi requisiti, l'atto di appello sarebbe inammissibile o comunque nullo.
Replica al riguardo l'appellante che la norma menzionata non avrebbe Pt_1 natura imperativa, e che dovrebbe essere interpretata nel senso di richiedere l'iscrizione ai suddetti albi unicamente per l'esercizio dei servizi di cassa e di pagamento, e non anche per l'operazione di riscossione dei crediti ceduti, attività che, al contrario, sarebbe liberamente delegabile anche a soggetti privi di requisiti speciali. Inoltre, il conferimento a soggetti terzi – e quindi non iscritti all'albo della
Banca d'Italia, né come banche né come intermediari finanziari, quale è il caso di
– delle attività di sub-servicing sarebbe Parte_4 ammissibile secondo la circolare n. 288 del 3/4/2015, come chiarito nelle “note di pagina 5 di 13 chiarimenti” emesse dalla banca d'Italia il 24.7.2023. Sarebbe quindi ammissibile la sub-delega a soggetti titolari unicamente di licenza ai sensi dell'art. 115 TULPS,
e in quanto tali sottratti alla vigilanza della Banca d'Italia.
L'eccezione non può essere accolta.
Anzitutto, non è fondato l'assunto per cui l'incarico di recupero dei crediti a soggetto non iscritto all'albo 106 TUB comporterebbe la nullità dell'attività processuale. Infatti, “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024). Inoltre, anche qualora così fosse, la questione non si porrebbe nel caso presente, perché Parte_4 non è stata incaricata per il recupero stragiudiziale del credito, ma è unicamente un soggetto mandatario in senso processuale, che in quanto tale non è tenuto a possedere le qualifiche soggettive che invece devono stare in capo alla parte sostanziale – come qui risulta. Non giova, quindi, distinguere tra Parte_1 servicer e sub-servicer, posto che, per quanto rileva in sede processuale, le qualifiche di un soggetto che è mero mandatario processuale sono tendenzialmente irrilevanti.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nell'unico motivo di gravame è fondata.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara intervenuta la prescrizione, sul presupposto che il contratto consentiva a di esercitare il recesso e domandare il pagamento dell'intero già dopo Parte_2 due rate inadempiute, mentre invece il primo tentativo di riscossione è avvenuto pagina 6 di 13 solo col ricorso per decreto ingiuntivo, in data 18.4.2018, a fronte della sottoscrizione del contratto datata 18.1.2005 e dell'inadempimento occorso già dopo due ratei mensili.
Osserva l'appellante che il contratto conferiva unicamente la facoltà all'ente erogatore di esigere la restituzione a fronte di ritardo o mancato adempimento anche di una sola rata, e non ricollegava a questa circostanza una risoluzione di diritto. Dal momento che la parte creditrice non si era avvalsa di tale facoltà, la prescrizione decennale non poteva che decorrere dal termine dell'originario piano di ammortamento.
Il rilievo è fondato.
L'art. 16 del contratto così recita:
Non viene prevista una automatica decadenza dal beneficio del termine, ma soltanto una facoltà di Plusvalore di dichiararla.
E' pacifico che la creditrice non ha mai esercitato la facoltà dedotta, né dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine.
Il termine di prescrizione decorre per disciplina codicistica dal primo momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso dei rapporti di finanziamento la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il momento dell'esigibilità della prestazione coincide con il termine del piano di ammortamento originariamente previsto.
Non essendosi verificata alcuna decadenza dal beneficio del termine, quindi, il dies a quo della prescrizione non è mutato, coincidendo con l'esaurirsi delle 48 pagina 7 di 13 rate mensili, ossia 4 anni dopo rispetto alla stipula del contratto, nel 2009. La prescrizione decennale, pertanto, non poteva maturare prima del gennaio 2019, per cui l'ingiunzione del 2018 ha validamente interrotto il termine.
III. L'accoglimento del motivo impone l'esame della questione rimasta assorbita in primo grado che viene riproposta, ovverosia di quella riguardante l'usurarietà dei tassi di interesse.
Sostiene al riguardo il che il tasso di interesse praticato (TAEG CP_1
17.96%) sarebbe di per sé superiore al tasso-soglia di usura vigente al primo trimestre del 2005 per la voce “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”, pari al 16,035%, secondo le serie pubblicate dalla Banca d'Italia.
eccepisce la genericità dell'allegazione, non supportata da una perizia, Pt_1 nonché il fatto che l'allegazione stessa non distingue tra interessi corrispettivi e interessi di mora. Inoltre, la rilevazione del tasso-soglia di riferimento sarebbe erronea, dovendosi qualificare il finanziamento in oggetto non come un “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”, ma come un prestito personale erogato da un soggetto non bancario, in quanto è un intermediario Parte_2 finanziario ex art. 106 TUB. Secondo l'appellante, pertanto, il finanziamento erogato dovrebbe rientrare nella definizione di “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dagli intermediari non bancari”, che aveva un riferimento di tasso-soglia di usura al 20,43%. Inoltre,
l'appellante fa notare che il TAN era fissato al 15,87%, mentre gli interessi moratori erano dovuti nella misura massima del 2,5% per mese o frazione, salva l'applicazione della “clausola di salvaguardia”, che genera un automatismo che, di per sé, esclude la determinazione di interessi illegittimi. Gli interessi applicati vengono dall'appellante così descritti: dal 19.1.2005, pari al 17,9%; dal 1.1.2006, pari al 20,96%; dal 1.1.2011, pari al 15,87%. Oltre a questo, fa notare l'appellante che già in sede monitoria l'esposizione debitoria era stata volontariamente ridotta rispetto alle previsioni contrattuali pro tempore vigenti,
“in considerazione del nuovo orientamento gestionale della società in forza del quale venivano inclusi nel computo del TAEG (in recepimento delle indicazioni della più recente giurisprudenza di legittimità) i costi di assicurazione, ancorché
pagina 8 di 13 facoltativi”. Venivano quindi sottratti € 3.202,33, generando un saldo rettificato pari a 18.871,91 euro, a cui dovevano però sommarsi 311,80, euro a titolo di interessi moratori al 18.4.2018,
In sintesi, l'appellante sostiene quindi che controparte avrebbe formulato una domanda non comprovata, incentrata su un errata qualificazione del credito erogato, confondendo interessi corrispettivi e moratori, che devono invece essere distinti nella valutazione del TEGM.
Replica a ciò la parte appellata che non occorre una perizia per appurare che il
TAEG fissato contrattualmente al 17,96% è superiore al tasso soglia fissato al
16,035%. Quanto alla qualificazione del credito, essa sarebbe corretta, in quanto il finanziamento era stato contratto dichiaratamente per l'acquisto di uno scooter in forma rateale.
A giudizio della Corte, la domanda relativa all'usura proposta da parte appellata merita accoglimento. CP_1
In primo luogo, non è corretto affermare che la rilevazione del superamento del tasso usura necessariamente implica la produzione di una perizia che lo evidenzi, pena la genericità dell'allegazione. Nel caso di finanziamenti e mutui, infatti, non vi sono particolari formule da applicare, posto che il TAEG indicato nel contratto già di per sé evidenzia il costo complessivo del prestito e normalmente non implica i tassi di mora (circostanza che nel caso presente è stata esplicitamente esclusa).
Quanto poi alla qualificazione del prestito in oggetto, dalla quale deriva l'individuazione del tasso-soglia corrispondente, è condivisibile quanto afferma la parte appellata, che identifica la classificazione nel “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving” ed il conseguente tasso-soglia vigente al primo trimestre del 2005 nel 16,035%. La finalità di acquisto di un mezzo di trasporto è palese e non in discussione;
inoltre il regolamento contrattuale fa riferimento ad una linea di credito concessa per il tramite di una carta di credito dedicata. Questi dati identificano in termini evidenti il rapporto quale credito fornito tramite carta revolving. Non appare invece convincente la tesi proposta da , che Pt_1 propende per la qualificazione in termini di “Anticipi, sconti commerciali, crediti pagina 9 di 13 personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dagli intermediari non bancari”. Tale prospettazione, infatti, si fonda esclusivamente sul fatto di essere
Plusvalore un soggetto non bancario, ma la circostanza non è dirimente. Ciò che invece porta ad escludere tale qualificazione è il fatto che il soggetto finanziato non era un'impresa, ma un consumatore che acquistava beni di consumo, e certamente non chiedeva anticipi o sconti commerciali.
Già dalla stessa allegazione delle parti emerge il superamento da parte del TAEG indicato nel contratto del tasso soglia (17,96% rispetto al 16,035%) senza che vi sia necessità di particolari accertamenti tecnici.
Non sono rilevanti al fine di escludere l'oggettivo superamento del tasso soglia gli
“sconti” che afferma di aver effettuato in fase monitoria, dal momento Pt_1 che ai fini dell'usura rileva la pattuizione degli interessi, e non il pagamento che viene in concreto richiesto. La questione della lamentata sommatoria di interessi moratori e corrispettivi, poi, è sconfessata dal fatto che il tasso che viene adoperato quale riferimento è il TAEG indicato in contratto, che chiaramente non ricomprendeva gli interessi moratori, ma unicamente il costo ordinario del finanziamento.
Non assume rilievo, poi, il fatto che nel contratto venisse prevista una clausola di salvaguardia.
La previsione dell'art. 15 del contratto, che limitava in ogni caso l'ammontare degli interessi entro i limiti della soglia di usura, infatti, era prevista con esclusivo riferimento agli interessi moratori, e non per interessi corrispettivi, la cui usurarietà emerge dal ragionamento sopra riportato.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha di recente precisato che “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della
l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del
pagina 10 di 13 superamento del menzionato tasso soglia” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27106 del
18/10/2024).
Il tasso moratorio contrattuale del 2,5% mensile appare già ictu oculi usurario
(corrispondendo al 30% su base annua), a prescindere da eventuali accertamenti peritali ed anche considerando l'aumento di 2,1 punti percentuali previsto per il periodo nel quale la Banca d'Italia non procedeva con un separato riscontro dei tassi di mora medi (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021).
Il superamento del tasso soglia determina, ex art. 1815 comma II c.c., la non debenza di alcun interesse.
Occorre, pertanto, definire il dovuto da parte di a , CP_1 Parte_1 stante la revoca del decreto ingiuntivo a seguito della sentenza di primo grado.
Risulta, sulla base degli estratti conto prodotti nel fascicolo monitorio, che abbia corrisposto due ratei a mezzo di RID bancario tra il marzo e CP_1
l'aprile del 2005 per complessivi 435,80 euro;
successivamente, nei mesi di maggio e di giugno, l'addebito con RID bancario non è andato a buon fine, ma il cliente ha comunque corrisposto, in data 12.7.2005, 445,13 euro tramite bollettino postale. Nel mese di luglio risulta poi un RID andato a buon fine per
212,40 euro. Il totale dei pagamenti di cui vi è prova ammonta, pertanto, a euro
880,93, relativamente ai quali la quota capitale ammonta a € 574,80 (111,96 +
113,44 + 114,94 + 116,46 + 118, come emerge dal piano di ammortamento).
pagina 11 di 13 Il capitale erogato è pari a 7.440,80 per cui, detratta la somma corrisposta di
574,80 euro, il debito residuo ammonta a 6.866 euro.
La domanda di condanna avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1 dovrà pertanto essere accolta in tale misura. Su tale misura spettano comunque gli interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che evidenzia una soccombenza reciproca ( sulla Pt_1 questione dell'usura e su quella della prescrizione) le spese CP_1 processuali di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 531/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/04/2022, così provvede:
1. Accoglie l'unico motivo di appello e per l'effetto, in accoglimento della domanda subordinata di parte appellata, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro 6.866, oltre agli interessi Parte_1 in misura legale dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
pagina 12 di 13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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