Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 marzo
2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2721/2023
TRA
[...]
Parte 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa Alessandra Meliadò;
Ricorrente
E C.F. 1 rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 c.f.
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Micali e Antonio Cardile, giusta procura in atti;
Resistente
E nei confronti dei docenti utilmente collocati in graduatoria
Controinteressati contumaci
OGGETTO: Inserimento in graduatoria
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 il [...]
Parte 1 esponeva che Controparte_1 aveva chiesto e ottenuto, con ordinanza dell'11 luglio 2022, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie d'istituto sulla base del titolo di studio posseduto e dei 24 cfu.
Eccepiva che per l'inserimento nella Prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e nella Seconda fascia delle Graduatorie di Istituto era necessario il possesso di specifica abilitazione, non essendo, invece, sufficiente il possesso del titolo di studio congiunto con i 24 CFU a norma dell'art. 5 del d.lgs 59/2017.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'insussistenza del diritto del resistente ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (I fascia GPS) sulla base del possesso del diploma di laurea e di 24 CFU per accesso FIT, e che venissero adottati i provvedimenti conseguenziali, con vittoria di spese e compensi, compresi quelli della fase cautelare. 2.- Controparte 1 costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito nel fascicolo telematico di idonea prova dell'avvenuta tempestiva notifica alla parte resistente e ai controinteressati da parte del ricorrente.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda in quanto proposta dall' Parte_1
[...] priva di soggettività e quindi di titolarità della situazione oggetto di giudizio.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con conferma dell'ordinanza cautelare, e, in subordine, anche in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva darsi atto che l'ordinanza cautelare n. cronol. 16018/2022 dell'11 luglio 2022 può intendersi caducata/riformata solo nella parte inerente il diritto all'inserimento di egli ricorrente nella “seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di riferimento”, ma non anche per la "prima fascia della graduatoria provinciali”. Instava per le spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3.- L'udienza del 5 marzo 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c. come risulta dalla documentazione prodotta.
5.- Va rilevato che parte ricorrente eccepisce l' improcedibilità del ricorso in caso di mancato deposito di idonea prova dell'avvenuta tempestiva notifica del ricorso.
Tuttavia, l'eccezione appare destituita di fondamento in quanto sarebbe stato eventualmente possibile concedere un nuovo termine per la notifica, considerato che nel caso di specie la notificazione effettuata non sarebbe inesistente (cfr. Cass. civ., sez.
6 - L, 13 maggio 2019, n. 12691 ord.) e, comunque, l' CP_1 si è costituito in giudizio argomentando anche nel merito.
[...]6.- Parte ricorrente eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda in quanto proposta dall'
, priva di soggettività e quindi di titolarità della situazione oggetto di giudizio.Parte 1 L'eccezione appare infondata in quanto il giudizio è comunque introdotto anche dal [...] seppure rappresentato ex art. 417 bis cpc da un proprio funzionario.Parte 1
7.- Nel merito, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale, anche in composizione collegiale, condiviso da questo decidente (Trib. Messina, sez. lav., 5 ottobre 2022, nel procedimento n. 3603/2022 R.G., ordinanza;
v. anche Tribunale di Messina, sez. lav., coll., 28 novembre 2022 nel proc. n. 5375/2022 R.G.).
Va rilevato che ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) il Dirigente
Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" (comma 2); tali graduatorie, di validità triennale, erano articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprendeva gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda quelli forniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso"; - la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento
(comma 3).
L'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018 - 2019/2010) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suindicato D.M. n. 131/2007, cit. “... hanno titolo a presentare 66
domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II gli aspiranti non inseriti
***
nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e
D.D.G.n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del Controparte_2
[...] n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M.
n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione
30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro Controparte_2
[...] 6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31
e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico
1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni
"Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Controparte_2 ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio
2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 es.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo...”; La Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento
[...]". Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso;
con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi.
Il D.lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione di tale delega ha previsto come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio. Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, nel testo in precedenza vigente, infatti, "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ..., oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.";
L'O.M. n. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) ha previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti"; in particolare, l'art. 3 ha suddiviso le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due sole fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso
-
del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4- bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
l'art. 11 ha disposto che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del
D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in
GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.
All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017. Del pari l'O.M. n. 112/2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) nel disciplinare per il biennio 2022/2023 - 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali, ha previsto sempre all'art. 3 che: - agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio precedente, che non presentino domanda, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti;
- che le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; che anche le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
e all'art. 11 stabilisce che ai fini del conferimento delle supplenze il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima determinata ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 60/2022, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Controparte_1 ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale per violazione della normativa primaria, di cui alla L. n. 107/2015 e al D.Lgs. n. 59/2017, nella parte in cui non consente l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso del titolo di studio posseduto e di 24
CFU, aventi valore abilitante.
Va evidenziato che questo Ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, ha accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento", ritenendo che l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").
Tuttavia deve prendersi atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché
l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art.
2- ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui “1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)" e ha quindi modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)", eliminando il riferimento ai 24 CFU;
sebbene in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)"; per l'altro,
l'orientamento contrario alla tesi dell'istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose Corti d'Appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma.
È stato a tal fine condivisibilmente evidenziato che:
- in esito alle modifiche apportate dal d.l. n. 126/2019 al comma 107 dell'art. 1 della L. n. 107/2015
«[a] decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59», id est segnatamente ai docenti aventi il necessario titolo di studio e in possesso dei 24 CFU (cfr. App. Firenze n. 818/2022 cit.);
- la possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24
CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, costituiva soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, atteso che l'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali (...) costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiariva che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguivano tale titolo (così App. Brescia n. 183/2022). Se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere allora che essa possa essere sostituita dal possesso congiunto di laurea e crediti formativi, che integrano condizioni per l'accesso al concorso (v. App. Firenze n. 818/2022);
- in ogni caso i requisiti per partecipare al concorso vanno tenuti distinti da quelli per l'accesso alle graduatorie - consentito anche (nella ex III fascia) ai soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto. E in mancanza di una espressa equiparazione legislativa, sembrano infondate le doglianze circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme suddette comporta, poiché vi sono differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento e i 24 CFU: i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei secondi;
inoltre non pare sussistere alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dall'istante, in quanto la previsione di esperienze didattiche e formative è stata concepita in funzione formativa e non risulta pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione;
(v. App. Milano n. 1454/2022;
App. Palermo n. 738/2022; App. Catanzaro n. 378/2022). Ancora, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri mira espressamente a imporre loro, nel regolamentare una professione, di «tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede», ma, del pari espressamente precisa che un tale regime generale di riconoscimento non impedisce «che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale» (così l'undicesimo considerando); e l'art. 4 della predetta direttiva assicura ai cittadini dei paesi membri parità di trattamento nell'accesso e nello svolgimento di professioni regolamentate rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Si tratta, quindi, di un tema affatto estraneo a quelli dibattuti nel presente giudizio, posto che anche per i cittadini italiani il titolo di studio non consente di per sé l'accesso all'attività di insegnamento, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà, attribuitagli, di imporre a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, quei requisiti specifici (v. App. Firenze n. 818/2022 cit.).
Del resto il Parte_1 non disconosce il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a svolgere attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, inserendoli nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso. Inoltre, l'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustificava, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, perchè il conferimento della docenza non avveniva immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrasse la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro ragionevole la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle GPS e delle GI, atteso che esse consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze (v. App. Catanzaro n.
378/2022).
Va evidenziato che anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito di recente che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina di questi ultimi e quella del conseguimento della laurea devono essere mantenute distinte poichè perseguono finalità diverse: le procedure di acquisizione dei CFU sono parte di ordinari percorsi formativi che si svolgono in ambiti differenziati e non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato, e non la sua attitudine specifica all'insegnamento; che di conseguenza, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle GPS è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea e 24 CFU non deve ritenersi equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento
(v. Cons. Stato n. 7685/2022).
Si richiama, inoltre, il recente orientamento della Corte d'Appello di Pt 1 Sezione Lavoro, secondo cui "Ammettere l'equipollenza fra il titolo abilitante e i requisiti riguardanti il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU si porrebbe in contrasto con la normativa primaria in quanto
....
consentirebbe l'iscrizione nella II fascia che autorizza l'insegnamento, senza passare per il filtro della procedura concorsuale. Resta il fatto che nella normativa vigente non si ravvisano disposizioni che consentano l'equipollenza fra i titoli di accesso e l'abilitazione all'esercizio della docenza. Infatti il possesso congiunto di laurea e crediti formativi è previsto solo quale requisito di accesso alla procedura concorsuale (peraltro solo in relazione alla scuola secondaria) che prevede comunque il filtro della prova selettiva mentre l'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato consentirebbe immediatamente l'esercizio dell'attività di insegnamento sicché ove per tale inserimento potessero ritenersi sufficienti i medesimi requisiti di accesso alla procedura concorsuale si verificherebbe una chiara violazione della normativa primaria che invece considera abilitazione all'insegnamento solo il positivo superamento della prova concorsuale con il raggiungimento dei punteggi minimi. Da quanto detto consegue la piena legittimità dell'O.M. n.
60/22 nella parte in cui prevede fra i requisiti atti all'iscrizione nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze il possesso dello specifico titolo abilitante per la classe di insegnamento di interesse e, per l'inserimento nella II fascia altri requisiti fra cui non è compresa l'abilitazione per la classe di insegnamento" (Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, n. 699/2023).
8.- Pertanto, la domanda dell'amministrazione risulta meritevole di accoglimento e va negata in via definitiva la sussistenza del diritto vantato da Controparte 1 a cautela del quale era stato concesso il provvedimento, che diviene, dunque, inefficace ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c. c..
9.- Va rilevato che l' CP_1 nella memoria di costituzione ha osservato che "nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ... l'ordinanza cautelare ... va riformata solo nella parte inerente il diritto all'inserimento del prof. CP 1 nella “seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di riferimento", ma non anche per la "prima fascia della graduatoria provinciali", non essendo stata formulata alcuna specifica doglianza inerente tale profilo con il ricorso introduttivo del presente giudizio.".
Tuttavia, va rilevato che come emerge dal ricorso e dalle conclusioni le doglianza dell'Amministrazione resistente riguardano l'inserimento sia nella II fascia delle graduatorie di istituto sia nella I fascia delle graduatorie provinciali.
10.- Il contrasto giurisprudenziale in materia e la controvertibilità delle questioni giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese processuali della fase cautelare e del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che Controparte 1 non possiede un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo di studio congiunto ai 24 CFU, valido ai fini dell'inserimento nella I fascia delle
GPS e nella II fascia delle GI della provincia di Pt 1 per le classi di riferimento;
b) compensa le spese della fase cautelare e del presente giudizio.
Messina, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga