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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2975/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. OZ AU Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA MARCHE 2/B 63013 GROTTAMMARE, presso il difensore avv.
OZ AU
ATTORE
contro
:
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._3 Parte_4 C.F._4 dell'avv. STEFENELLI GIOVANNI e elettivamente domiciliati in VIA VERDI, 79 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. STEFENELLI GIOVANNI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTORE: I - In via principale e nel merito: accertare/dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc del direttamente nella causazione del sinistro subito dal e dei Parte_2 Pt_1 [...] ex art. 2048 cc, quali genitori del Controparte_1 Parte_2 all'epoca dei fatti minore;
vinte tutte le spese di lite da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc.
pagina 1 di 7 II. – In via conseguenziale: condannare , Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, a versare in favore del medesimo Attore il risarcimento di tutti i Parte_4 danni da costui patiti e patiendi;
ed esattamente: i) - danno emergente, patrimoniale e non, quale conseguenza dell'invalidità permanente, compresi i danni biologici e patrimoniali, oltre a quelli morali da risarcirsi autonomamente, danni stimati in € 50.058,00 (cfr. all.to n°8, già in atti), o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e per legge, anche secondo quanto disposto dalla CTU, con interessi e rivalutazione dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
oltre refusione delle spese già sborsate ed ampiamente documentate: € 1.078,07 per spese mediche (ivi comprese le 488,00 per il costo della CTP); € 1.217,35 per spese traduzione e notifica citazione (cfr. all.to n°12, già in atti); €
982,38 per pagamento Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidati nel provv.to del 22/04/25 e già versati dal (si depositano fatture – cfr. all.ti n°13/a+b); il tutto con interessi e rivalutazione fino Pt_1 all'effettivo soddisfo;
ii) - lucro cessante per mancato svolgimento attività lavorativa per totali €
6.353,00, come quantificato nel motivo III della citazione;
o, in via equitativa, nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia e per legge, anche con adeguato incremento del punto economico del danno biologico;
con interessi e rivalutazione dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
Vinte tutte le spese di lite da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc
CONVENUTI: in via principale: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice poiché del tutto infondate per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui i convenuti dovessero essere ritenuti responsabili dei danni lamentati dal signor rideterminare secondo giustizia il quantum debeatur, previa Parte_1 valutazione circa la sussistenza di concorso di colpa anche parziale dell'attore e tenuto conto dell'effettivo pregiudizio sofferto in esito a quanto emerso dall'espletata CTU.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 19.6.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e asserendo che il giorno 27.1.2020, verso le ore 10,30 circa, stava Parte_3 Parte_4 scendendo lungo la pista azzurra denominata Paradiso, sita nell'area di Moena - e che, all'altezza dell'intersezione con la pista IA - era stato improvvisamente investito sul fianco posteriore sinistro da figlio di e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Ha precisato di aver subito delle lesioni e che l'incidente era addebitabile alla esclusiva responsabilità del convenuto il quale si era immesso velocemente sulla pista Paradiso in modo improvviso e senza rispettare la dovuta precedenza.
pagina 2 di 7 Ha chiesto, pertanto, che i convenuti fossero condannati, rispettivamente ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2048 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
Con comparsa dd. 19.6.2023 si sono costituiti e Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando che il convenuto stesse percorrendo la pista ad una velocità non adeguata e
[...] precisando che al momento dell'urto si trovava in una posizione laterale rispetto all'attore.
Hanno affermato che doveva trovare applicazione il concorso di colpa di cui all'art. 19 L. n.363/2003.
Hanno contestato l'entità dei danni esposti da controparte ed hanno affermato che non poteva ravvisarsi alcuna responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c..
Hanno chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta;
hanno chiesto, in ogni caso, di poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantiti. Alla prima udienza i convenuti dichiaravano di rinunciare a tale chiamata in causa.
***
Risulta documentalmente (rapporto polizia doc.1) che il 27 gennaio 2020, alle ore 10:35 circa, Pt_1
stava scendendo lungo la pita Paradiso presso il Passo S. Pellegrino quando – all'altezza
[...] dell'incrocio con la pista IA - si verificava uno scontro con il quale stava provenendo Parte_2 da tale raccordo (“la pista risulta classificata nella scala cromatica “azzurra”, il tratto interessato risulta essere con larghezza di circa 60/70 mt, mentre il raccordo IA aveva una pendenza del 15
%, larga mediamente 20 metri senza limitazioni di visibilità, in entrambe le direttrici vi era la segnaletica di incrocio posto dalla società impianti”).
In tale occasione veniva individuato come testimone la signora la quale ha così Testimone_1 ricostruito l'incidente: “mentre stavo sciando sulla pista “Paradiso” del comprensorio sciistico San
Pellegrino, precisamente all'ultimo muro della pista incrocio IA, seguivo Parte_1 quando improvvisamente uno sciatore che proveniva dal raccordo “IA” urtava fianco posteriore sinistro di facendolo cadere a terra…”. Pt_1
L'urto, quindi, ha coinvolto i due sciatori nel punto in cui le due piste si incrociano.
Il D. L.vo n.40 del 2021 non prevede un diritto di precedenza, ad esempio, per chi proviene da una pista che si trovi sulla destra, né è configurabile, come prospettato dall'attore, l'esistenza di una pista
“secondaria” e di una pista “principale”, quest'ultima avente un diritto di precedenza (si veda la mappa doc.2).
Invero, la normativa impone (art. 21) ad entrambi gli sciatori, in prossimità di un incrocio “di modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso”. pagina 3 di 7 Nel caso in esame, l'urto ha interessato lateralmente i due sciatori (come comprovato anche dai danni subiti dagli sci attorei) ed il fatto che al momento dell'impatto la teste (doc.1) Testimone_2 abbia parlato di un impatto tra il fianco laterale destro del convenuto e il fianco posteriore sinistro dell'attore, indica solo che in quel momento il era in una posizione leggermente più avanzata Pt_1 rispetto al ma non esclude certo che l'urto abbia interessato lateralmente i due sciatori - le cui Pt_2 traiettorie si sono incontrate proprio perché convergevano nel medesimo punto di incrocio delle due piste.
Le dichiarazioni rese dalla teste e sopra riportate non sono, pertanto, sufficienti ad escludere la sussistenza di un concorso di colpa, così come previsto dall'art. 28 D. L.vo n.40 /2021 (“Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi”).
Sussiste, pertanto, la responsabilità concorrente di ,s quale autore del danno, e dei genitori, Persona_1 ex art. 2048 c.c., considerato che la condotta del figlio è risultata connotata da un comportamento imprudente e poco adeguato alle condizioni dei luoghi (sentenza n. 13424 del 18/12/1992: “la responsabilità del genitore per fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 cod. civ. non è esclusa dall'impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all'esercizio della potestà, traducendosi la relativa prova liberatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 cod. civ. nella dimostrazione non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere in adempimento dell' obbligo imposto ad entrambi i coniugi dall'art. 147 cod. civ. - ed indipendentemente, pertanto dall'esercizio della potestà - impartito al minore un'educazione e istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando altresì sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti come l'imprudenza e la leggerezza che il fatto del minore ha rivelato”).
Per quanto riguarda i danni subiti dall'attore, il ctu, dott.ssa , ha accertato che “a Persona_2 seguito dell'incidente sciistico il sig. riportava trauma contusivo-distorsivo di ginocchio Pt_1 sinistro con lesione parziale del legamento collaterale mediale;
lesione del corso posteriore del menisco, compartimento esterno;
lesione pressochè completa del legamento crociato anteriore, lesione parziale delle strutture del PAPE;
lesione da impatto dell'emipiatto tibiale esterno;
lesione parziale del legamento alare mediale”.
Tenendo presente la natura delle documentate lesività, i provvedimenti terapeutici messi in atto,
l'autorevole attestazione medica prodotta, il danno biologico temporaneo può essere quantificato in giorni 3 (tre) di totale al 100 %, in giorni 30 (trenta) di parziale al 75%, in giorni 30 (trenta) di parziale al 50% in giorno 30 (trenta) al 25 %. pagina 4 di 7 Per quanto concerne l'invalidità permanente, allo stato attuale quanto obiettivamente rilevato in sede di visita medico legale e soggettivamente denunciato va inquadrato come postumi bene stabilizzati, segnatamente rappresentati da esiti algo/disfunzionali di traumi distorsivi del finocchio sinistro con lesioni legamentose, trattate chirurgicamente e lieve lassità allo stress varo-valgo.
Alla luce di quanto finora esposto…il danno biologico permanente da porre in relazione causale con il sinistro del giorno 27.01.2020 può essere quantificato nella misura dell'11 %”.
Non si ritiene di dover operare alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto le conseguenze della menomazione subita dall'attore, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti
“dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non paiono essere tali da giustificare alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non sussistendo alcun elemento di eccezionalità.
I danni non patrimoniali devono essere liquidati in via equitativa, tenendo conto dei criteri fissati dalle c.d. tabelle milanesi (normalmente applicati da questo Tribunale); invero, la Suprema Corte ha precisato che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
che tale uniformità di trattamento
è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. VI sez. Civile - sentenza n. 19376 del 08/11/2012).
Pertanto, i danni biologici temporanei derivati dalle lesioni devono essere liquidati come segue:
€ 115,00 al giorno x 100 % x 3 giorni = € 345,00;
€ 115,00 al giorno x 75 % x 30 giorni = € 2.587,50;
€ 115,00 al giorno x 50 % x 30 giorni = € 1.725,00
€ 115,00 al giorno x 25 % x 30 giorni = € 862,50;
Totale danno temporaneo: € 5.520,00.
Per quanto riguarda, invece, il danno biologico permanente, considerato che l'attore aveva 24 anni al momento dell'evento lesivo, va liquidata la somma di € 33.784,00.
Quindi, complessivamente € 39.304,00; in considerazione del concorso di colpa, spetta la somma di €
19.652,00.
Tali importi devono essere devalutati sulla base degli indici ISTAT alla data del sinistro – 27.1.2020
(complessivamente € 16.583,97) - e successivamente su tali somme così devalutate sono dovuti gli pagina 5 di 7 interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 27.1.2020 e sino alla data della presente sentenza.
Infatti la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n.1612) ha statuito che anche per i crediti di valore non
è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
In attuazione a tale principio pare a questo Giudice che sia corretto riconoscere gli interessi legali sulla somma svalutata al giorno del fatto e calcolare gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data della presente sentenza. Dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, il ctu ha determinato le spese mediche in € 590,97.
Oltre a tale importo, è riconoscibile la somma di € 488,00 (doc.9) per la visita specialistica medico legale effettuata dal Dott. Persona_3
Può, infine, essere riconosciuto, a titolo di lucro cessante, l'importo di € 6.353,00, così come risultante dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2020 (doc. 11) rispetto al guadagno netto percepito l'anno precedente per l'attività lavorativa (doc. 10).
Pertanto, complessivamente il danno patrimoniale ammonta ad € 7.431,97; operato la diminuzione per il concorso di colpa, va riconosciuto l'importo di € 3.715,99.
Tale somma va maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal
20.1.2020 alla data odierna, e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 3.715,99 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 20.1.2020 alla data odierna;
dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Le spese di lite dell'attore, liquidate tenendo conto dell'importo riconosciuto, vengono poste a carico dei convenuti in forza della soccombenza.
Pertanto:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00;
pagina 6 di 7 totale compensi € 5.077,00 oltre ad € 545,00 per spese ed € 767,80 per la traduzione degli atti (doc.12), oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese ctu sono poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accertato il concorso di colpa, condanna e Parte_2 Parte_3 Parte_4
a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali,
[...] Parte_5 la somma di € 19.652,00, oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di € 16.583,97 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, , con decorrenza dal 27.1.2020 e sino alla data della presente sentenza;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Accertato il concorso di colpa, condanna e Parte_2 Parte_3 Parte_4
a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la
[...] Parte_5 somma di € 3.715,99, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, dal 27.1.2020 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 3.715,00 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 27.1.2020 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. condanna e a rimborsare a Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
le spese di lite che liquida in € 5.077,00 oltre ad € 1.312,80 per spese, oltre iva, cnpa e Parte_5
15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
22.4.2025.
Così deciso in data 10/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2975/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. OZ AU Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA MARCHE 2/B 63013 GROTTAMMARE, presso il difensore avv.
OZ AU
ATTORE
contro
:
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._3 Parte_4 C.F._4 dell'avv. STEFENELLI GIOVANNI e elettivamente domiciliati in VIA VERDI, 79 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. STEFENELLI GIOVANNI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTORE: I - In via principale e nel merito: accertare/dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc del direttamente nella causazione del sinistro subito dal e dei Parte_2 Pt_1 [...] ex art. 2048 cc, quali genitori del Controparte_1 Parte_2 all'epoca dei fatti minore;
vinte tutte le spese di lite da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc.
pagina 1 di 7 II. – In via conseguenziale: condannare , Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, a versare in favore del medesimo Attore il risarcimento di tutti i Parte_4 danni da costui patiti e patiendi;
ed esattamente: i) - danno emergente, patrimoniale e non, quale conseguenza dell'invalidità permanente, compresi i danni biologici e patrimoniali, oltre a quelli morali da risarcirsi autonomamente, danni stimati in € 50.058,00 (cfr. all.to n°8, già in atti), o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e per legge, anche secondo quanto disposto dalla CTU, con interessi e rivalutazione dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
oltre refusione delle spese già sborsate ed ampiamente documentate: € 1.078,07 per spese mediche (ivi comprese le 488,00 per il costo della CTP); € 1.217,35 per spese traduzione e notifica citazione (cfr. all.to n°12, già in atti); €
982,38 per pagamento Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidati nel provv.to del 22/04/25 e già versati dal (si depositano fatture – cfr. all.ti n°13/a+b); il tutto con interessi e rivalutazione fino Pt_1 all'effettivo soddisfo;
ii) - lucro cessante per mancato svolgimento attività lavorativa per totali €
6.353,00, come quantificato nel motivo III della citazione;
o, in via equitativa, nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia e per legge, anche con adeguato incremento del punto economico del danno biologico;
con interessi e rivalutazione dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
Vinte tutte le spese di lite da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc
CONVENUTI: in via principale: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice poiché del tutto infondate per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui i convenuti dovessero essere ritenuti responsabili dei danni lamentati dal signor rideterminare secondo giustizia il quantum debeatur, previa Parte_1 valutazione circa la sussistenza di concorso di colpa anche parziale dell'attore e tenuto conto dell'effettivo pregiudizio sofferto in esito a quanto emerso dall'espletata CTU.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 19.6.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e asserendo che il giorno 27.1.2020, verso le ore 10,30 circa, stava Parte_3 Parte_4 scendendo lungo la pista azzurra denominata Paradiso, sita nell'area di Moena - e che, all'altezza dell'intersezione con la pista IA - era stato improvvisamente investito sul fianco posteriore sinistro da figlio di e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Ha precisato di aver subito delle lesioni e che l'incidente era addebitabile alla esclusiva responsabilità del convenuto il quale si era immesso velocemente sulla pista Paradiso in modo improvviso e senza rispettare la dovuta precedenza.
pagina 2 di 7 Ha chiesto, pertanto, che i convenuti fossero condannati, rispettivamente ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2048 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
Con comparsa dd. 19.6.2023 si sono costituiti e Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando che il convenuto stesse percorrendo la pista ad una velocità non adeguata e
[...] precisando che al momento dell'urto si trovava in una posizione laterale rispetto all'attore.
Hanno affermato che doveva trovare applicazione il concorso di colpa di cui all'art. 19 L. n.363/2003.
Hanno contestato l'entità dei danni esposti da controparte ed hanno affermato che non poteva ravvisarsi alcuna responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c..
Hanno chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta;
hanno chiesto, in ogni caso, di poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantiti. Alla prima udienza i convenuti dichiaravano di rinunciare a tale chiamata in causa.
***
Risulta documentalmente (rapporto polizia doc.1) che il 27 gennaio 2020, alle ore 10:35 circa, Pt_1
stava scendendo lungo la pita Paradiso presso il Passo S. Pellegrino quando – all'altezza
[...] dell'incrocio con la pista IA - si verificava uno scontro con il quale stava provenendo Parte_2 da tale raccordo (“la pista risulta classificata nella scala cromatica “azzurra”, il tratto interessato risulta essere con larghezza di circa 60/70 mt, mentre il raccordo IA aveva una pendenza del 15
%, larga mediamente 20 metri senza limitazioni di visibilità, in entrambe le direttrici vi era la segnaletica di incrocio posto dalla società impianti”).
In tale occasione veniva individuato come testimone la signora la quale ha così Testimone_1 ricostruito l'incidente: “mentre stavo sciando sulla pista “Paradiso” del comprensorio sciistico San
Pellegrino, precisamente all'ultimo muro della pista incrocio IA, seguivo Parte_1 quando improvvisamente uno sciatore che proveniva dal raccordo “IA” urtava fianco posteriore sinistro di facendolo cadere a terra…”. Pt_1
L'urto, quindi, ha coinvolto i due sciatori nel punto in cui le due piste si incrociano.
Il D. L.vo n.40 del 2021 non prevede un diritto di precedenza, ad esempio, per chi proviene da una pista che si trovi sulla destra, né è configurabile, come prospettato dall'attore, l'esistenza di una pista
“secondaria” e di una pista “principale”, quest'ultima avente un diritto di precedenza (si veda la mappa doc.2).
Invero, la normativa impone (art. 21) ad entrambi gli sciatori, in prossimità di un incrocio “di modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso”. pagina 3 di 7 Nel caso in esame, l'urto ha interessato lateralmente i due sciatori (come comprovato anche dai danni subiti dagli sci attorei) ed il fatto che al momento dell'impatto la teste (doc.1) Testimone_2 abbia parlato di un impatto tra il fianco laterale destro del convenuto e il fianco posteriore sinistro dell'attore, indica solo che in quel momento il era in una posizione leggermente più avanzata Pt_1 rispetto al ma non esclude certo che l'urto abbia interessato lateralmente i due sciatori - le cui Pt_2 traiettorie si sono incontrate proprio perché convergevano nel medesimo punto di incrocio delle due piste.
Le dichiarazioni rese dalla teste e sopra riportate non sono, pertanto, sufficienti ad escludere la sussistenza di un concorso di colpa, così come previsto dall'art. 28 D. L.vo n.40 /2021 (“Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi”).
Sussiste, pertanto, la responsabilità concorrente di ,s quale autore del danno, e dei genitori, Persona_1 ex art. 2048 c.c., considerato che la condotta del figlio è risultata connotata da un comportamento imprudente e poco adeguato alle condizioni dei luoghi (sentenza n. 13424 del 18/12/1992: “la responsabilità del genitore per fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 cod. civ. non è esclusa dall'impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all'esercizio della potestà, traducendosi la relativa prova liberatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 cod. civ. nella dimostrazione non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere in adempimento dell' obbligo imposto ad entrambi i coniugi dall'art. 147 cod. civ. - ed indipendentemente, pertanto dall'esercizio della potestà - impartito al minore un'educazione e istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando altresì sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti come l'imprudenza e la leggerezza che il fatto del minore ha rivelato”).
Per quanto riguarda i danni subiti dall'attore, il ctu, dott.ssa , ha accertato che “a Persona_2 seguito dell'incidente sciistico il sig. riportava trauma contusivo-distorsivo di ginocchio Pt_1 sinistro con lesione parziale del legamento collaterale mediale;
lesione del corso posteriore del menisco, compartimento esterno;
lesione pressochè completa del legamento crociato anteriore, lesione parziale delle strutture del PAPE;
lesione da impatto dell'emipiatto tibiale esterno;
lesione parziale del legamento alare mediale”.
Tenendo presente la natura delle documentate lesività, i provvedimenti terapeutici messi in atto,
l'autorevole attestazione medica prodotta, il danno biologico temporaneo può essere quantificato in giorni 3 (tre) di totale al 100 %, in giorni 30 (trenta) di parziale al 75%, in giorni 30 (trenta) di parziale al 50% in giorno 30 (trenta) al 25 %. pagina 4 di 7 Per quanto concerne l'invalidità permanente, allo stato attuale quanto obiettivamente rilevato in sede di visita medico legale e soggettivamente denunciato va inquadrato come postumi bene stabilizzati, segnatamente rappresentati da esiti algo/disfunzionali di traumi distorsivi del finocchio sinistro con lesioni legamentose, trattate chirurgicamente e lieve lassità allo stress varo-valgo.
Alla luce di quanto finora esposto…il danno biologico permanente da porre in relazione causale con il sinistro del giorno 27.01.2020 può essere quantificato nella misura dell'11 %”.
Non si ritiene di dover operare alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto le conseguenze della menomazione subita dall'attore, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti
“dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non paiono essere tali da giustificare alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non sussistendo alcun elemento di eccezionalità.
I danni non patrimoniali devono essere liquidati in via equitativa, tenendo conto dei criteri fissati dalle c.d. tabelle milanesi (normalmente applicati da questo Tribunale); invero, la Suprema Corte ha precisato che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
che tale uniformità di trattamento
è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. VI sez. Civile - sentenza n. 19376 del 08/11/2012).
Pertanto, i danni biologici temporanei derivati dalle lesioni devono essere liquidati come segue:
€ 115,00 al giorno x 100 % x 3 giorni = € 345,00;
€ 115,00 al giorno x 75 % x 30 giorni = € 2.587,50;
€ 115,00 al giorno x 50 % x 30 giorni = € 1.725,00
€ 115,00 al giorno x 25 % x 30 giorni = € 862,50;
Totale danno temporaneo: € 5.520,00.
Per quanto riguarda, invece, il danno biologico permanente, considerato che l'attore aveva 24 anni al momento dell'evento lesivo, va liquidata la somma di € 33.784,00.
Quindi, complessivamente € 39.304,00; in considerazione del concorso di colpa, spetta la somma di €
19.652,00.
Tali importi devono essere devalutati sulla base degli indici ISTAT alla data del sinistro – 27.1.2020
(complessivamente € 16.583,97) - e successivamente su tali somme così devalutate sono dovuti gli pagina 5 di 7 interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 27.1.2020 e sino alla data della presente sentenza.
Infatti la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n.1612) ha statuito che anche per i crediti di valore non
è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
In attuazione a tale principio pare a questo Giudice che sia corretto riconoscere gli interessi legali sulla somma svalutata al giorno del fatto e calcolare gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data della presente sentenza. Dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, il ctu ha determinato le spese mediche in € 590,97.
Oltre a tale importo, è riconoscibile la somma di € 488,00 (doc.9) per la visita specialistica medico legale effettuata dal Dott. Persona_3
Può, infine, essere riconosciuto, a titolo di lucro cessante, l'importo di € 6.353,00, così come risultante dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2020 (doc. 11) rispetto al guadagno netto percepito l'anno precedente per l'attività lavorativa (doc. 10).
Pertanto, complessivamente il danno patrimoniale ammonta ad € 7.431,97; operato la diminuzione per il concorso di colpa, va riconosciuto l'importo di € 3.715,99.
Tale somma va maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal
20.1.2020 alla data odierna, e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 3.715,99 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 20.1.2020 alla data odierna;
dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Le spese di lite dell'attore, liquidate tenendo conto dell'importo riconosciuto, vengono poste a carico dei convenuti in forza della soccombenza.
Pertanto:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00;
pagina 6 di 7 totale compensi € 5.077,00 oltre ad € 545,00 per spese ed € 767,80 per la traduzione degli atti (doc.12), oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese ctu sono poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accertato il concorso di colpa, condanna e Parte_2 Parte_3 Parte_4
a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali,
[...] Parte_5 la somma di € 19.652,00, oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di € 16.583,97 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, , con decorrenza dal 27.1.2020 e sino alla data della presente sentenza;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Accertato il concorso di colpa, condanna e Parte_2 Parte_3 Parte_4
a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la
[...] Parte_5 somma di € 3.715,99, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, dal 27.1.2020 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 3.715,00 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 27.1.2020 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. condanna e a rimborsare a Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
le spese di lite che liquida in € 5.077,00 oltre ad € 1.312,80 per spese, oltre iva, cnpa e Parte_5
15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
22.4.2025.
Così deciso in data 10/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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