TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8197/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8197/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. ALBENZIO JACOPO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CALZAVARA MASSIMO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate per l'udienza del 11.11.2025:
“pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di competenza;
Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Vigonza Via Aldo Moro n 38 alla
Signora che ne è anche l'esclusiva proprietaria, unitamente agli arredi e Parte_1
pertinenze.
Disporre la compensazione integrale delle spese” FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...], hanno contratto matrimonio civile il
[...]
31/08/2018 in Cervarese Santa Croce (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 16, Serie C, Parte II, anno 2018.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 05.07.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 9.01.2025 n. 7 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto il 31/08/2018 in Cervarese Santa Croce (PD) e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 16, Serie C, Parte II,
anno 2018; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8197/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. ALBENZIO JACOPO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CALZAVARA MASSIMO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate per l'udienza del 11.11.2025:
“pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di competenza;
Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Vigonza Via Aldo Moro n 38 alla
Signora che ne è anche l'esclusiva proprietaria, unitamente agli arredi e Parte_1
pertinenze.
Disporre la compensazione integrale delle spese” FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...], hanno contratto matrimonio civile il
[...]
31/08/2018 in Cervarese Santa Croce (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 16, Serie C, Parte II, anno 2018.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 05.07.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 9.01.2025 n. 7 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto il 31/08/2018 in Cervarese Santa Croce (PD) e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 16, Serie C, Parte II,
anno 2018; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti