Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente fra C.F._2
loro, dagli avv.ti Antonio Penserino e Debora Guli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Ravenna (RA), Via Brunelleschi n. 119, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) disporre l'affidamento condiviso della FI ad entrambi i genitori con collocazione, Persona_1 domicilio e residenza presso l'abitazione della sig.ra . I genitori eserciteranno Parte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, concordando ed attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione della minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
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Per_ alla FI in Ravenna, loc. Piangipane presso l'abitazione del padre della sig.ra sig. Pt_1
Il sig. a tale fine, presta sin da ora il proprio consenso in ordine al Parte_3 Pt_2
Per_ trasferimento della residenza anagrafica della minore nonché all'iscrizione della stessa presso la scuola secondaria di primo grado “F. Casadio Piangipane” per l'anno scolastico 2025-2026 con avvio delle lezioni a settembre 2025;
Per_ 3) disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la FI a fine settimana Parte_2 alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola la minore (pernottamenti inclusi).
Nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della sig.ra il sig. potrà prelevare Pt_1 Pt_2
la minore da scuola nella giornata del lunedì ed ivi riaccompagnarla la mattina successiva oltre a tenere con sé la minore per cena nella giornata del mercoledì riportando la FI presso l'abitazione materna entro le ore 21.00/21.30.
Nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del sig. lo stesso potrà tenere con sé la Pt_2 minore il mercoledì, prelevandola dall'uscita da scuola, per ivi riaccompagnarla la mattina successiva.
I ricorrenti, inoltre, stabiliscono e concordano che i tempi di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore potranno, previo accordo tra gli stessi, essere oggetto di modifica in ragione delle esigenze della minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
Per_
4) disporre che durante le vacanze invernali la minore trascorra con i genitori tempi quantitativamente paritetici, da suddividersi tra le parti sulla base delle esigenze lavorative di entrambe le parti. Le parti stabiliscono, inoltre, che la minore trascorrerà ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro nonché, ad anni alterni, i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
Per_
5) disporre che durante le vacanze pasquali la minore trascorra con i genitori tempi quantitativamente paritetici alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; 6) Per_ disporre che i genitori possano trascorrere con la minore durante le vacanze estive due settimane non consecutive, da concordarsi e comunicarsi tra le parti con congruo anticipo e comunque entro il mese di febbraio;
Le parti concordano e stabiliscono che, qualora un genitore sia impossibilitato a trascorrere tale periodo di vacanza durante il periodo estivo per esigenze lavorative, lo stesso potrà recuperare il tempo non goduto durante il resto dell'anno compatibilmente con le esigenze scolastiche e extrascolastiche della minore e previo accordo con l'altro genitore;
pagina 2 di 4 Per_ 7) le parti stabiliscono che ogni questione in ordine all'organizzazione e alla gestione della minore dovrà essere oggetto di confronto solo tra gli stessi, evitando, a tali fini, ogni forma di coinvolgimento della minore;
8) le parti concordano che in caso di malattia della minore i tempi di visita non goduti da un genitore potranno dallo stesso essere recuperati con tempi e modalità da concordarsi tra le parti stesse;
9) stabilire l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a decorrere dal mese di dicembre Parte_2
2024, in favore della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_1
Per_ FI , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva annuale di Euro
3.600,00 (tremilaseicentoeuro/00), convenzionalmente suddivisa in un importo mensile di Euro 300,00
(trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
10) disporre le parti tenute a contribuire, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si
Per_ renderanno necessarie per la FI così come definite nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare”, siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015 ivi compresa la mensa scolastica. Le parti stabiliscono che il rimborso delle spese straordinarie al genitore che ha sostenuto integralmente tale spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione della documentazione fiscale;
11) disporre che qualsivoglia indennità statale (ad oggi assegno unico) sia percepita in via integrale dalla sig.ra A tali fini, il sig. si impegna ed obbliga a rilasciare ogni e qualsivoglia Pt_1 Pt_2 autorizzazione e/o documentazione dovesse rendersi necessaria per l'erogazione dei predetti emolumenti;
Per_ 12) le parti si impegnano reciprocamente a far sì che la minore possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
13) i sig.ri e al fine di preservare l'equilibrio psicofisico della Parte_2 Parte_1
minore, si impegnano reciprocamente, per il futuro, a gestire i rispettivi ed eventuali rapporti affettivi in modo tale da non ingenerare nel minore alcuna percezione di sostituzione dell'altra figura genitoriale;
Per_ 14) le parti dichiarano che le detrazioni fiscali per la minore dovranno essere suddivise tra gli stessi in misura pari al 50% ciascuno;
15) i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente all'espatrio, obbligandosi a prestare il reciproco consenso, qualora necessario, per il rilascio della documentazione a tal fine preposta;
16) le parti dichiarano che i presenti accordi avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
17) le spese relative alla presenta procedura si devono intendere compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO pagina 3 di 4 Con ricorso depositato in data 2/1/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della FI minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 3/4/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della FI minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della FI minore, rapporto della FI con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla FI minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5/2025
R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della FI minore, rapporto della FI con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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