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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3724/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO ALESSANDRO, come da mandato Parte_1 in atti,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/06/2022, , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
19/06/1997 con che dalla loro unione erano nati i figli il 19/01/1996, Controparte_1 Per_1
il 04/01/1998 e il 26/08/2005, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo Per_2 Per_3 che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa della condotta assunta dal CP_1
n danno della stessa e dell'intero nucleo familiare.
[...]
La parte resistente, pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi del giudizio, rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, espletata prova per testi ed acquisita idonea documentazione, parte ricorrente con atto depositato il 7.4.2025 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione
1 della materia del contendere, documentando il sopravvenuto decesso di in data 28.03.2025. Controparte_1
Il collegio ritiene che il citato evento determini la cessazione della materia del contendere, a causa del venir meno della necessità della pronuncia del giudice sull'originario thema decidendum, trattandosi di giudizio volto a regolare in via giurisdizionale lo " status " della persona deceduta e gli interessi pubblici afferenti (vedi
Cassazione Civile, Sez. 1, Sentenza n.9689 del 27/04/2006).
In considerazione della natura dei rapporti tra le parti e del tenore della decisione, occorre disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 23/06/2022, nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 disattesa ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
MA VO
Il Giudice est.
NN RB
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3724/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO ALESSANDRO, come da mandato Parte_1 in atti,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/06/2022, , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
19/06/1997 con che dalla loro unione erano nati i figli il 19/01/1996, Controparte_1 Per_1
il 04/01/1998 e il 26/08/2005, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo Per_2 Per_3 che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa della condotta assunta dal CP_1
n danno della stessa e dell'intero nucleo familiare.
[...]
La parte resistente, pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi del giudizio, rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, espletata prova per testi ed acquisita idonea documentazione, parte ricorrente con atto depositato il 7.4.2025 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione
1 della materia del contendere, documentando il sopravvenuto decesso di in data 28.03.2025. Controparte_1
Il collegio ritiene che il citato evento determini la cessazione della materia del contendere, a causa del venir meno della necessità della pronuncia del giudice sull'originario thema decidendum, trattandosi di giudizio volto a regolare in via giurisdizionale lo " status " della persona deceduta e gli interessi pubblici afferenti (vedi
Cassazione Civile, Sez. 1, Sentenza n.9689 del 27/04/2006).
In considerazione della natura dei rapporti tra le parti e del tenore della decisione, occorre disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 23/06/2022, nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 disattesa ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
MA VO
Il Giudice est.
NN RB
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