TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RA, all'esito dell'udienza del 10-12-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 491/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappr.te p.t. (C.F. ) in proprio e Parte_2 C.F._1 in qualità di garante, rappresentati e difesi dall'avv.to , giusta procura CP_1
alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno,
Via C. Carucci n. 8;
- Opponenti –
CONTRO
Controparte_2
(C.F. in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
RI NO, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
- Opposta –
NONCHE'
N. 79/2021 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – Controparte_3
176 S.R.L. (C.F. ) in persona del Parte_1 PartitaIVA_3
Curatore Fallimentare, rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Santoro, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Salerno, Via Luigi Guercio, n. 319;
- Interventrice –
NONCHE'
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_2
- Interventrice ex art. 111 c.p.c. –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.01.2021, la Parte_3
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2510/2020 con cui il
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, li Parte_4
condannava al pagamento di euro 49.441,67, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo chirografario n.
00000020851 stipulato in data 18.06.2018 con l'odierna opposta, chiedendo: in via preliminare, accertato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda della parte opposta e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa azionata;
ancora nel merito, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto, difforme da quello effettivamente applicato con conseguente nullità del contratto;
accertare e dichiarare la grave violazione da parte dell'opposta banca dei doveri di correttezza e buona fede nonché dell'articolo 124 bis comma 1 TUB e, conseguentemente, dichiararla tenuta al risarcimento in favore della opponente di tutti i danni derivati da accertarsi in separata sede;
accertare e dichiarare in ragione della violazione dell'art. 124 bis TUB la non debenza degli interessi convenzionali richiesti;
accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore, sig. ex art. 1956 c.c.; accertare e dichiarare la nullità Parte_2 delle fideiussioni sottoscritte dal sig. , poiché avvenute in Parte_2
violazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287; condannare in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Eccepiva: il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
l'inidoneità della documentazione allegata dalla per la concessione del monitorio e la mancanza CP_2 del requisito della certezza, liquidità, esigibilità della somma ingiunta;
l'escussione del Fondo di Garanzia;
la mancata verifica del merito creditizio;
indeterminatezza delle somme, applicazione di tassi non determinati e non puntualmente concordati tra le parti e conseguente indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi;
circa la garanzia fideiussoria prestata dal sig. in Parte_2
relazione ai rapporti bancari di cui è causa e l'applicabilità degli artt. 1939 e 1956 c.c.; la nullità delle fideiussioni per mancata conformità allo schema ABI.
Con comparsa depositata in data 04.10.2021, la
[...]
si è costituita in Parte_4
giudizio chiedendo: in via principale, rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e concedere l'esecuzione provvisoria dello stesso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
in via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova;
in via istruttoria, respingere tutte le domande formulate (l'ammissione della CTU) in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova.
Eccepiva: l'integrale rigetto per inammissibilità, improcedibilità e improponibilità, con vittoria delle spese di giudizio;
la mancata partecipazione al procedimento di mediazione di parte opponente;
l'idoneità della documentazione allegata a sostegno del monitorio;
che l'escussione del Fondo di Garanzia veniva effettuata dalla CP_2
e l'opponente risultava ancora debitore nei confronti della opposta della somma di euro 9.060,30 oltre interessi ed accessori;
che la banca aveva effettuato le verifiche del merito creditizio;
che nel contratto di conto corrente, nel contratto di apertura di credito in conto corrente e nel contratto di mutuo chirografario era presente l'indicazione del TAEG, la conformità delle fideiussioni allo scherma ABI.
Istaurato il contraddittorio, con comparsa del 31.03.2022 interveniva la AT del
Fallimento n. 79/2021 del Tribunale di Salerno , la quale si Controparte_5
riportava integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi, nonché nelle conclusioni rassegnate dall'originaria parte opponente.
Nelle more, interveniva con comparsa ai sensi dell'art. 111 c.p.c. del 20.06.2022 la la quale eccependo di essere divenuta cessionaria del credito Controparte_4 quale successore a titolo particolare in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato il 01.12.2021 con la Parte_4
, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e faceva
[...]
proprio le conclusioni rassegnate dall'originaria opposta.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 9.060,30, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Sulla legittimazione del soggetto intervenuto
Deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Invero, con comparsa di costituzione e intervento del 20.06.2022 si costituiva la deducendo di aver concluso con la Controparte_4 [...]
e un accordo di cessione, ai sensi degli Parte_4 Pt_4
artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993, per l'acquisto di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021; l'avviso della suddetta cessione era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.12.2021, Parte
Seconda; che in forza della predetta operazione la stessa è subentrata al predetto nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio CP_6
e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi al cedente CP_7
.
[...]
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utlizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla opposta in capo alla cessionaria, in assenza del deposito CP_2
di adeguata documentazione ( contratto di cessione) e di tempestivo deposito della dichiarazione della cedente, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di quest' ultima e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta.
Deve pertanto, a parere del Giudicante, ritenersi ammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande proposte da
[...]
Controparte_8
Il merito
Con il primo motivo di opposizione la AT eccepisce la inopponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento.
Il motivo di opposizione è fondato.
Occorre ricordare il principio consolidato a tenore del quale, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poichè il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Nè può trovare applicazione l'art. 653 c.p.c., norma che si giustifica unicamente nell'ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace;
pertanto, all'inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass., n. 11811/14; n. 23679/17; n. 6918/05 ; Cassazione civile sez. VI,
27/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23474). Applicando i predetti principi ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso e dichiarato esecutivo solo parzialmente prima della dichiarazione di fallimento della società opponente è inefficace nei confronti della curatela rendendo la domanda monitoria improcedibile.
Venendo alle spese processuali le stesse meritano di essere integralmente compensate nei rapporti con la parte opposta mentre vanno poste a carico di e liquidate in favore della AT fallimentare secondo i valori Controparte_4
minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2510/2020 così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_4
2) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2510/2020 per quanto indicato in parte motiva. 3) Condanna la società al pagamento delle spese processuali Controparte_4
in favore della liquidate in complessivi euro Parte_5
3.809 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4) Compensa integralmente le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RA, all'esito dell'udienza del 10-12-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 491/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappr.te p.t. (C.F. ) in proprio e Parte_2 C.F._1 in qualità di garante, rappresentati e difesi dall'avv.to , giusta procura CP_1
alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno,
Via C. Carucci n. 8;
- Opponenti –
CONTRO
Controparte_2
(C.F. in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
RI NO, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
- Opposta –
NONCHE'
N. 79/2021 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – Controparte_3
176 S.R.L. (C.F. ) in persona del Parte_1 PartitaIVA_3
Curatore Fallimentare, rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Santoro, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Salerno, Via Luigi Guercio, n. 319;
- Interventrice –
NONCHE'
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_2
- Interventrice ex art. 111 c.p.c. –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.01.2021, la Parte_3
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2510/2020 con cui il
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, li Parte_4
condannava al pagamento di euro 49.441,67, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo chirografario n.
00000020851 stipulato in data 18.06.2018 con l'odierna opposta, chiedendo: in via preliminare, accertato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda della parte opposta e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa azionata;
ancora nel merito, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto, difforme da quello effettivamente applicato con conseguente nullità del contratto;
accertare e dichiarare la grave violazione da parte dell'opposta banca dei doveri di correttezza e buona fede nonché dell'articolo 124 bis comma 1 TUB e, conseguentemente, dichiararla tenuta al risarcimento in favore della opponente di tutti i danni derivati da accertarsi in separata sede;
accertare e dichiarare in ragione della violazione dell'art. 124 bis TUB la non debenza degli interessi convenzionali richiesti;
accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore, sig. ex art. 1956 c.c.; accertare e dichiarare la nullità Parte_2 delle fideiussioni sottoscritte dal sig. , poiché avvenute in Parte_2
violazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287; condannare in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Eccepiva: il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
l'inidoneità della documentazione allegata dalla per la concessione del monitorio e la mancanza CP_2 del requisito della certezza, liquidità, esigibilità della somma ingiunta;
l'escussione del Fondo di Garanzia;
la mancata verifica del merito creditizio;
indeterminatezza delle somme, applicazione di tassi non determinati e non puntualmente concordati tra le parti e conseguente indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi;
circa la garanzia fideiussoria prestata dal sig. in Parte_2
relazione ai rapporti bancari di cui è causa e l'applicabilità degli artt. 1939 e 1956 c.c.; la nullità delle fideiussioni per mancata conformità allo schema ABI.
Con comparsa depositata in data 04.10.2021, la
[...]
si è costituita in Parte_4
giudizio chiedendo: in via principale, rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e concedere l'esecuzione provvisoria dello stesso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
in via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova;
in via istruttoria, respingere tutte le domande formulate (l'ammissione della CTU) in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova.
Eccepiva: l'integrale rigetto per inammissibilità, improcedibilità e improponibilità, con vittoria delle spese di giudizio;
la mancata partecipazione al procedimento di mediazione di parte opponente;
l'idoneità della documentazione allegata a sostegno del monitorio;
che l'escussione del Fondo di Garanzia veniva effettuata dalla CP_2
e l'opponente risultava ancora debitore nei confronti della opposta della somma di euro 9.060,30 oltre interessi ed accessori;
che la banca aveva effettuato le verifiche del merito creditizio;
che nel contratto di conto corrente, nel contratto di apertura di credito in conto corrente e nel contratto di mutuo chirografario era presente l'indicazione del TAEG, la conformità delle fideiussioni allo scherma ABI.
Istaurato il contraddittorio, con comparsa del 31.03.2022 interveniva la AT del
Fallimento n. 79/2021 del Tribunale di Salerno , la quale si Controparte_5
riportava integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi, nonché nelle conclusioni rassegnate dall'originaria parte opponente.
Nelle more, interveniva con comparsa ai sensi dell'art. 111 c.p.c. del 20.06.2022 la la quale eccependo di essere divenuta cessionaria del credito Controparte_4 quale successore a titolo particolare in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato il 01.12.2021 con la Parte_4
, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e faceva
[...]
proprio le conclusioni rassegnate dall'originaria opposta.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 9.060,30, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Sulla legittimazione del soggetto intervenuto
Deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Invero, con comparsa di costituzione e intervento del 20.06.2022 si costituiva la deducendo di aver concluso con la Controparte_4 [...]
e un accordo di cessione, ai sensi degli Parte_4 Pt_4
artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993, per l'acquisto di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021; l'avviso della suddetta cessione era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.12.2021, Parte
Seconda; che in forza della predetta operazione la stessa è subentrata al predetto nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio CP_6
e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi al cedente CP_7
.
[...]
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utlizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla opposta in capo alla cessionaria, in assenza del deposito CP_2
di adeguata documentazione ( contratto di cessione) e di tempestivo deposito della dichiarazione della cedente, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di quest' ultima e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta.
Deve pertanto, a parere del Giudicante, ritenersi ammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande proposte da
[...]
Controparte_8
Il merito
Con il primo motivo di opposizione la AT eccepisce la inopponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento.
Il motivo di opposizione è fondato.
Occorre ricordare il principio consolidato a tenore del quale, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poichè il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Nè può trovare applicazione l'art. 653 c.p.c., norma che si giustifica unicamente nell'ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace;
pertanto, all'inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass., n. 11811/14; n. 23679/17; n. 6918/05 ; Cassazione civile sez. VI,
27/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23474). Applicando i predetti principi ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso e dichiarato esecutivo solo parzialmente prima della dichiarazione di fallimento della società opponente è inefficace nei confronti della curatela rendendo la domanda monitoria improcedibile.
Venendo alle spese processuali le stesse meritano di essere integralmente compensate nei rapporti con la parte opposta mentre vanno poste a carico di e liquidate in favore della AT fallimentare secondo i valori Controparte_4
minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2510/2020 così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_4
2) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2510/2020 per quanto indicato in parte motiva. 3) Condanna la società al pagamento delle spese processuali Controparte_4
in favore della liquidate in complessivi euro Parte_5
3.809 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4) Compensa integralmente le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RA