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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897 R.G. dell'anno 2023 tra:
, C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] int. 2, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' avv. Annalisa Persico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maratea (PZ), alla via S. Basile snc
- ricorrente –
E
, C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Georgia Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare
(CS), Via delle Industrie 23
- resistente in riconvenzionale –
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. art. 473-bis.47 c.p.c
Conclusioni delle parti: come da atti e verbale di udienza del 13.03.2025
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 18.08.2023, esponeva: che in data 28.09.2016 i coniugi sottoscrivevano Parte_1
accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita;
che in data 10.02.2018 raggiungevano accordo di divorzio, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lagonegro in data 16.02.2018, nel quale le parti stabilivano le seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e comunicheranno nell'interesse dei figli e b) affidamento congiunto dei figli;
c) I Persona_1 Persona_2
figli saranno collocati presso la madre, con cambio residenza, sino a quando la stessa permane in Trecchina, ma il padre potrà vederli e tenerli con se quando vorrà, compatibilmente con gli orari scolastici, quanto ai fine settimana i bambini si alterneranno tra i genitori;
le festività da trascorrere alternativamente con ogni genitore e, in estate un mese con ogni genitore salvo diversa volontà dei minori;
d) Il mantenimento del marito nei confronti dei figli sarà pari ad euro
200,00 mensili per ognuno da versarsi ogni giorno 20 del mese a decorrere da novembre 2016;
e) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche dei minori”; che in forza di tali accordi, la ricorrente lasciava la casa coniugale, trasferendosi in Per_ una nuova abitazione e cambiando la residenza propria e quella dei figli, ed Per_2
con lei conviventi;
che il figlio diventato maggiorenne, trasferiva la
[...] Persona_1
propria residenza presso la casa paterna;
che il figlio minore di anni 14, continuava a Per_2
risiedere presso la casa materna;
che gli accordi di cui sopra venivano arbitrariamente modificati da , in quanto il figlio minore a partire dal mese di giugno 2023 si trasferiva a Controparte_1
casa del padre, il quale gli impediva di tornare presso la casa materna, frapponendo continui ostacoli allo svolgimento dei rapporti tra madre e figlio;
che la gestione dei rapporti con i figli è sempre stata molto difficile, soprattutto dopo aver iniziato a lavorare come Cancelliere presso il
Tribunale di Lagonegro;
che il comportamento di ha portato ad un'esclusione, Controparte_1
prima graduale ed ora definitiva, della madre dalla vita del figlio la quale non ha Per_2
alcuna possibilità di intervenire nella cura e nell'educazione del figlio, con la grande preoccupazione di non poterlo seguire nel suo percorso scolastico;
che la ricorrente si è sempre occupata da sola di tutto quello che ha riguardato la vita dei figli dal 2016 ad oggi;
che in riferimento al mantenimento da versare nella misura di € 200,00 a figlio, lo ha Controparte_1
versato per un periodo breve, raramente per intero, interrompendo il pagamento il 27.08.2019,
pagina 2 di 10 risultando allo stato inadempiente da agosto del 2019 per le spese di mantenimento e per il 50% delle spese extra sostenute per intero dalla madre;
che, pertanto, si vedeva costretta a chiedere l'intervento del Giudice per una nuova regolamentazione dell'affidamento.
Concludeva, quindi, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“
1. in via principale: procedere ad una rideterminazione delle condizioni di cui all'accordo di divorzio tenuto conto della tendenza del Signor ad escludere la madre dalle Controparte_1
principali decisioni riguardanti la vita del figlio e soprattutto in Persona_2
considerazione del fatto che le condizioni vengono arbitrariamente cambiate e sempre secondo le esigenze del e soprattutto tenuto conto del fatto che per lunghi periodi la stessa Controparte_1
non può nemmeno vederlo;
2. in via subordinata: confermare le condizioni di cui all'accordo di separazione, collocamento presso la madre e affido congiunto, diffidando il Signor CP_1
a desistere da qualsiasi ostruzionismo nei rapporti tra madre e figli”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata il 3.10.2023, si costituiva , il quale eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per Controparte_1 indeterminatezza della domanda e per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c.; nel merito l'infondatezza di ogni avversa pretesa o istanza. Tanto premesso, chiedeva al
Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso;
nel merito di rigettare la domanda di modifica e/o di conferma delle condizioni di divorzio formulate da parte ricorrente in merito al collocamento di in via Persona_2
riconvenzionale disporre il collocamento del minore presso la casa paterna in Per_2
Trecchina Via Pozzodonato n. 177 e, per l'effetto, disporre a carico di un assegno Parte_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente, e di € 300,00 a carico di oltre il 50 % Persona_2 delle spese scolastiche e mediche, nonché l'ammonimento ex art. 473 bis.39 lett. a) nei confronti di per tutte le ragioni indicate al punto II lett. C della memoria di costituzione. In Parte_1 via istruttoria chiedeva l'audizione del minore al fine di adottare la scelta a lui Persona_2
più favorevole.
Il Giudice con ordinanza del 28.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27.02.2024, fissava l'udienza per il 18.03.24 per l'audizione del minore e Persona_2
nelle more autorizzava la collocazione del minore presso la casa paterna.
pagina 3 di 10 All'esito dell'ascolto del minore, il Giudice (cfr. ordinanza del 25.03.2024) adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “affidava il minore ad entrambi i genitori, con residenza dello stesso presso la casa paterna;
stabiliva il calendario delle visite;
poneva a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, a , la
[...] Controparte_1
somma mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole;
poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a la misura del 50% delle spese, necessarie per la Controparte_1 prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione
(iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva e, ritenuto opportuno un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, delegava i SS competenti per il territorio di residenza del minore a svolgere le attività necessarie e a depositare la relativa relazione”.
Con provvedimento del 25.10.2024 su istanza delle parti il Giudice, a modifica dell'ordinanza del
25.03.2024 nella parte in cui prevede “in ogni caso, il minore trascorrerà con la madre tutte le domeniche e un fine settimana al mese, a partire dal sabato dall'uscita da scuola, fino a domenica dopo cena”, stabiliva che “in ogni caso, il figlio minore può con il genitore non convivente trascorrere tutto intero il fine settimana, per due volte al mese a settimane alterne, a partire dal sabato dall'uscita da scuola e continuativamente sino alla domenica dopo la cena con onere per il genitore non convivente di prelevarlo dalla sua abitazione ed ivi al termine riaccompagnarlo”. La causa veniva quindi rimessa al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
Il PM in data 16.04.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente.
Come è noto, il ricorrente è tenuto, a pena di nullità del ricorso, ad indicare gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda (causa petendi). In ipotesi di omissione totale dei fatti, ricavabile dall'esame complessivo dell'atto, l'autorità giudicante può comminare la nullità.
Nella fattispecie, dalla lettura complessiva del ricorso sono chiare le pretese della ricorrente e, pertanto, il diritto di difesa della convenuta non può ritenersi compromesso. Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto in via principale la rideterminazione delle condizioni di divorzio secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale o in base alle condizioni ritenute più opportune dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti esposti in ricorso.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità.
pagina 4 di 10 3. Ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (“modificabilità dei provvedimenti”) qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Nel caso di specie le parti hanno chiesto entrambe la modifica delle condizioni di divorzio
Per_ evidenziando come entrambi i figli, maggiorenne, e minorenne, avessero Per_2 mutato la propria residenza, spostandosi dall'abitazione ove convivevano con la madre, in
Trecchina (secondo quanto concordato dalle parti in sede di divorzio) all'abitazione del padre, sempre in Trecchina.
Il Tribunale ritiene che vi siano giustificati motivi per la modifica delle condizioni di divorzio dal momento che non è contestato che entrambi i figli si siano trasferiti volontariamente e per loro desiderio presso il padre e pertanto non convivono più con la madre, come invece previsto nell'accordo di divorzio.
In relazione al figlio minore il Tribunale prende atto che in sede di audizione, Per_2 avvenuta all'udienza del 28.03.2024, il minore ha affermato di aver liberamente e spontaneamente deciso di trasferirsi stabilmente presso il domicilio paterno e ha nello specifico dichiarato: “Io vivo a casa di mio padre da luglio 2023. Primo abitavo da mamma…. A luglio ho chiamato a mamma per dirle che non volevo più stare a casa con lei perché preferisco stare da papà perché facciamo più cose. La sera vediamo film e parliamo tanto…. Io voglio vivere a casa di mio padre altrimenti mica ci stavo”.
Alla luce del tenore fermo e chiaro delle dichiarazioni del minore, anche in considerazione della sua età (all'epoca dell'ascolto 15 anni) e di quanto verbalizzato in udienza in merito al contegno del minore, deve ritenersi conforme a vero quanto dedotto dal resistente ovverossia che il ragazzo Per_ ha inteso, di propria iniziativa, trasferirsi dal padre, ove già l'altro figlio maggiorenne, da tempo si era trasferito. Non è stato accertato nessun comportamento ostativo del padre in relazione alla permanenza del minore presso la residenza materna, come concordato dalle parti in sede di divorzio. Del resto dalle dichiarazioni del minore è emerso un rapporto di scarsa complicità con la madre. Il minore ha dichiarato: “Quando stavo da mamma le cose non andavano un granchè. La sera lei stava sul letto e io stavo in cucina….. Mamma la vedo solo un giorno a settimana o il sabato o la domenica. Non dormo mai da mamma. Lei non me lo chiede
Per_ da tempo. Quando sto con lei stiamo solo a pranzo. Viene anche con Parliamo con mamma quando stiamo a pranzo”.
pagina 5 di 10 Anche dalla relazione depositata il 23.07.2024 dall'assistente sociale, dott.ssa , non Per_3
emergono fatti che facciano propendere per una soluzione diversa. L'assistente sociale con riferimento alla casa di , ha rappresentato che “la casa è apparsa in ottime Controparte_1 condizioni, estremamente pulita e ordinata, tuttavia impersonale, dando l'impressione che sia una casa poco vissuta dagli attuali inquilini, in quanto priva di oggetti e adornamenti che rispecchino lo stile di chi ci vive, ad eccezione di oggetti provenienti dal Perù e dal Burundi,
Per_ paesi di origine di ed . Circa le informazioni in ambito scolastico come da Per_4 relazione trasmessa dall'istituto scolastico in data 28/08/2024 prot. n. 3794, è emerso che ha superato alcune difficoltà manifestate all'inizio dello scorso anno e ha un Per_2 andamento scolastico complessivamente positivo…”.
Alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal minore, che, come verbalizzato in udienza, è apparso sufficientemente capace di discernere e ha reso risposte apparse il frutto del suo volere, senza condizionamenti, il Tribunale ritiene che non risultando motivi ostativi le condizioni di divorzio, come già disposto con l'ordinanza del 25.03.2024, debbano essere modificate in modo conforme alla volontà espressa del minore. Va quindi disposto il collocamento del minore presso la residenza del padre. Persona_2
5. Con riguardo al calendario delle visite con il genitore non convivente, il Giudice stabilisce che il minore potrà vedere la madre ed i nonni materni tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni;
i genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
in ogni caso, il figlio minore può con il genitore non convivente trascorrere tutto intero il fine settimana, per due volte al mese a settimane alterne, a partire dal sabato dall'uscita scuola e continuativamente sino alla domenica dopo la cena con onere per il genitore non convivente di prelevarlo dalla sua abitazione ed ivi al termine riaccompagnarlo;
il minore trascorrerà ogni anno un periodo estivo di almeno due settimane con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai coniugi di comune accordo;
il minore trascorrerà con il padre o la madre trascorrerà, ad anni alterni: i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in albis.
pagina 6 di 10 6. Per quanto attiene alle questioni di natura economica, va ribadito che il dovere per i genitori di mantenere la prole, in base al combinato disposto degli artt. 30 Cost., 147, 315 bis e 337 septies c.c., non cessa ipso iure con il raggiungimento della maggiore età.
Detto dovere resta infatti inalterato in capo ad entrambi i genitori fino al raggiungimento, da parte del figlio, dell'autosufficienza economica o comunque fino alla prova positiva della colpevole inerzia dello stesso in tal senso. L'onere della prova di tali circostanze è posto, per pacifica giurisprudenza, in capo ai genitori (cfr. ex multis Cass. n. 11828/2009 : “… il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile''; conf.: Cass. 1773/2012; Cass. n. 1830/2011).
Nella fattispecie, vista la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al collocamento dei figli, il padre provvederà in via diretta al mantenimento dei figli residenti presso la sua abitazione mentre la madre dovrà contribuire al loro mantenimento.
Ai fini della determinazione della misura del mantenimento il Collegio ritiene di confermare l'importo stabilito con l'ordinanza del 25.03.2024 nella quale si è dato atto delle esigenze dei due ragazzi, entrambi all'epoca frequentanti istituti di istruzione secondaria, delle loro attività pomeridiane nonché del fatto che entrambi trascorrono gran parte della settimana con il padre e, infine, delle condizioni reddituali dell' che ha percepito per l'anno 2022 un reddito da Pt_1
lavoro dipendente di euro 25.992,04 (imposta netta di euro 3.849,06).
Per_ In relazione alla sopravvenuta iscrizione di all'Università di Salerno il Tribunale osserva che pur comportando tale nuovo percorso nuove spese, non è stato contestato che il ragazzo è risultato idoneo per l'erogazione di una borsa di studio. Per tale motivo il Tribunale ritiene congruo confermare che verserà entro il giorno 5 di ciascun mese a Parte_1 CP_1
, la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi euro 400,00
[...]
(euro 200,00 per ciascun figlio).
In merito alla richiesta della ricorrente di attribuzione del mantenimento direttamente al figlio
Per_ maggiorenne, il Tribunale osserva che il ragazzo non è parte del giudizio e, ad ogni modo, pur avendo preso una stanza presso il campus universitario per seguire le lezioni deve ritenersi che comunque non si tratti di un trasferimento stabile e definitivo in quanto legato alle necessità di studio. Ad ogni modo il ragazzo quando fa rientro a Trecchina, vista anche la vicinanza con la pagina 7 di 10 sede universitaria, dimorerà sempre presso l'abitazione del padre. Appare pertanto equo che allo stato, salvo una diversa concorde volontà delle parti o un'apposita richiesta avanzata dal figlio Per_
il mantenimento per il ragazzo sia versato al padre che ovviamente ha il dovere di destinarlo alle esclusive esigenze del figlio.
Viene altresì posto a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
misura del 50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva ecc, previa ricevuta, attestante i pagamenti.
7. Va dichiarata inammissibile la domanda di pagamento formulata dalla ricorrente solo con la memoria depositata il 16.10.2023.
L'art. 473 bis.17 c.p.c. stabilisce: “Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma”.
La domanda in questione non potendosi ritenere conseguenza delle difese del convenuto non può ritenersi ammissibile in applicazione della disciplina sopra richiamata.
Ad ogni modo, com'è noto, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva pagina 8 di 10 l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103
e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di modifica delle condizioni di divorzio - soggetta al rito speciale di cui al titolo IVbis del codice di rito - con quella di pagamento di somme, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del
08/09/2014 in relazione al rapporto tra domanda di separazione e domanda risarcitoria).
8. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
➢ in accoglimento parziale delle rispettive domande di modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di cessazione degli effetti civili autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro in data 16.02.2018, dispone che, fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, il minore sia collocato presso la Persona_2
residenza del padre, in Trecchina (PZ), Via Pozzodonato n. 177 con diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
➢ pone a carico di l'assegno mensile a titolo di mantenimento dei due figli di Parte_1
€ 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc. etc.) da corrispondere a entro il 5 di ogni mese e Controparte_1
rivalutate annualmente secondo indici Istat;
➢ dichiara inammissibile la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente con la memoria depositata il 16.10.2023;
➢ dichiara compensate le spese di lite.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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