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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 19.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3150 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata telematicamente Parte_1 insieme al ricorso in primo grado, dall'avvocato Enrico Ascani, con il quale e presso il quale eletti- vamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito Notaio
[...] Persona_1 in Roma, in data 22.3.2024 (rep. 37875, racc. 7131), dall'avvocata Claudia Ruperto, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Isti- tuto.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2027/2023, pronunciata il 10.3.2023 dal Tribunale di
Tivoli, sezione lavoro e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 19.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Tribunale di Tivoli ha così statuito sulla domanda da lei proposta in primo grado al fine di conse- guire la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento a lei spet- CP_1 tanti dal 13.9.2021 (data del riconoscimento del requisito sanitario per affetto di ATPO): «dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...] compensa per ½ le spese di lite e condanna l alla rifusione della restante metà,
[...] CP_1 liquidata in complessivi euro 932,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi».
L'appellante su duole della parziale compensazione delle spese di lite, che assume illegit- tima e conclude chiedendo, in riforma parziale della sentenza appellata, la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'intero importo delle spese processuali relative al giudizio innanzi al Tribunale. CP_ L' resiste all'impugnazione, della quale chiede la reiezione.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza di discussione del 19.12.2024, l'appello, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il Tribuna ha ritenuto giusto compensare le spese di lite nella misura della meta perché, come si legge nella motivazione della sentenza appellata, «il provvedimento di liquidazione della prestazione è stato emesso nella medesima data in cui il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato all' (12.01.2023)». CP_1
Il ricorso in appello non censura l'accertamento in fatto operato dal primo giudice in punto di contemporaneità (peraltro effettivamente sussistente) tra notifica del ricorso di primo grado e data di emissione del provvedimento di liquidazione, ma si limita ad osservare che la ragione esplicitata dalla decisione impugnata non sarebbe riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. e comunque non giustificherebbe la compensazione parziale delle spese processuali.
Tali censure non sono condivisibili e debbono essere respinte.
La compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non è più vincolata alla sussistenza dei presupposti espressamente indicati dall'art. 92, comma 2 c.p.c., ma può es- sere legittimamente pronunciata anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Corte cost. 19.4.2019 n. 77), sicché continuano a trovare applicazione i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali l'art. 92, comma 2 c.p.c. costituisce una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con una valutazione discre- zionale soggetta, in sede di legittimità, ad una verifica per così dire in negativo (ossia diretta ad diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della deci- sione di compensarne i costi tra le parti), in ragione della “elasticità costituzionalmente neces- saria” che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Cass. 26.7.2021 n. 21400).
In questa prospettiva, dunque, anche il comportamento delle parti configura idoneo mo- tivo di compensazione in tutto o in parte delle spese processuali, tutte le volte in cui, per le particolari evenienze del caso concreto, esso identifichi, l'assenza di una manifestamente col- pevole inerzia del debitore oppure un comportamento della parte creditrice che abbia omesso
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di porre in atto specifici mezzi finalizzati alla definizione ante litem del contenzioso e che fini- scono per incidere sui modi e sui tempi per l'evasione della posizione venutasi a creare e quindi inevitabilmente ad interferire con la causazione della lite (Cass.
9.1.2023 n. 273).
Ne consegue, dunque, che anche lo spontaneo riconoscimento della pretesa nel lasso tem- porale tra il deposito del ricorso e la notifica dello stesso (o anche, come nella specie, lo spontaneo riconoscimento della pretesa in un momento contestuale alla notifica del ricorso) può integrare le condizioni per disporre la compensazione, secondo il testo attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c.
(Cass. 23.2.2024 n. 4823; Cass. 19.1.2021 n. 803), in quanto si tratta «di una situazione suscetti- bile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza reciproca». «Il Giudice di merito può apprezzare, infatti, alla stregua del principio di causalità, la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaura- zione del contraddittorio (per avere la parte oramai ottenuto, al momento della notifica dell'atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recu- pero delle spese legali. Il Giudice valuta l'utilità, in concreto, della prosecuzione della lite e, valo- rizzando la «sproporzione consapevole dell'impegno processuale richiesto alla (altra) parte»
(Cass. nr.19598 del 2023), legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.., eser- citando il potere di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)» (cfr. entrambe le decisioni citate, in parte motiva).
Le ragioni indicate dalla sentenza appellata certamente sono riconducibili alle ipotesi previ- ste dall'art. 92 c.p.c., quale conseguente all'intervento del giudice delle leggi, e quindi certamente sono idonee a legittimare la disposta compensazione parziale, che peraltro nella specie trova ul- teriore giustificazione anche nella condotta dell'attuale appellante che ha introdotto la lite appena il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 445 bis, comma 5 c.p.c. senza in alcun modo previamente sollecitare in via amministrativa il pagamento della prestazione e nella condotta dell'ente previdenziale che ha spontaneamente avviato la procedura amministartiva di liquidazione della prestazione appena sette giorni (di cui solo quattro lavoratavi) dopo la scadenza del detto termine.
Le ulteriori argomentazioni difensive sviluppate dall'appellante nelle note (irritualmente) de- positate in data 9.12.2024 e reiterate all'udienza di discussione non portano a diversa conclusione.
Premesso, infatti, che sono inconferenti, siccome estranee alla ragione esplicitata dal primo giudice, le considerazioni relative al computo del termine ultimo di cui all'art. 445 bis, comma 6
c.p.c. e quelle riguardanti la (peraltro indimostrata) possibilità di inviare il modello AP70 tramite
PEC, è allo stesso tempo inconferente l'ulteriore argomentazione relativa al fatto che la presta- zione sia stata effettivamente pagata il 1.3.2023.
Le ragioni della pronunciata compensazione, infatti, non risiedono nell'avvenuta estinzione dell'obbligazione in data coeva alla notificazione del ricorso di primo grado - non ha caso, infatti, il
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Tribunale ha ritenuto l'ente previdenziale parte soccombente, condannandolo alla refusione della metà delle spese processuali - ma si concretizzano nella positiva valorizzazione della condotta del debitore, che ha attivato la procedura di adempimento prima ancora di aver contezza dell'altrui iniziativa.
Per gli stessi motivi non rileva l'ulteriore affermazione per cui l'ente previdenziale non ha fornito prova della spedizione o ricezione della raccomandata contenente «la lettera di liquida- zione», come pure l'ulteriore affermazione per cui detta missiva non sarebbe pervenuta all'appel- lante.
Tali argomentazioni, poi, ove inteste quale contestazione dell'effettiva data di emissione del provvedimento di liquidazione, sono anche inammissibili in quanto tardive, perché si risolvono in una contestazione di un accertamento in fatto della sentenza appellata formulata successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
4. L'appello è dunque respinto.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio;
C) dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Guido Rosa
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