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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 602/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente
TRA
, c.f. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di p.i. Parte_2
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Granati e Annamaria Federico, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Bellomo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. di Parte_1 [...]
(di seguito solo ), conveniva in giudizio Parte_2 Parte_2
, deducendo che: Controparte_1
- in data 30.7.2012, la società stipulava in favore della convenuta, Parte_2 propria dipendente (priva delle possibilità economiche per l'acquisto di una nuova vettura), un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo Hyundai, destinato ad essere utilizzato esclusivamente dalla , con l'accordo che quest'ultima CP_1
avrebbe restituito le rate e i premi assicurativi, non appena fosse stata in grado di sostenere la spesa;
- tale contratto prevedeva il versamento di rate mensili pari a € 478,93, oltre al riscatto finale, per un totale di € 22.509,71, regolarmente saldate dalla società e mai restituite dalla , oltre al pagamento del bollo, del passaggio di proprietà e delle spese di CP_1
manutenzione del veicolo;
- inoltre, la società provvedeva al pagamento dell'assicurazione obbligatoria, dal 2012 al
2018, per un importo complessivo di € 8.600,00;
- in data 10.11.2015, la società effettuava, inoltre, un prestito infruttifero di € 50.000,00 in favore della dipendente, erogato a mezzo assegno bancario, regolarmente annotato nelle scritture contabili;
- tra dicembre e aprile 2015, il in proprio, concedeva, su richiesta della , Parte_1 CP_1 ulteriori due prestiti, rispettivamente di € 10.000,00 ed € 5.000,00, in contanti, al fine di consentirle di far fronte a gravi problemi personali e familiari;
- le parti non concordavano un termine per la restituzione del mutuo, restando inteso che la predetta avrebbe provveduto alla restituzione della somma, senza interessi, ratealmente o in un'unica soluzione, quando fosse riuscita a vendere l'immobile di proprietà sito in Prato;
- nel febbraio 2019, a fronte delle richieste di restituzione delle somme prestate, la convenuta rassegnava le proprie dimissioni, senza dare riscontro né alle suddette richieste, né al sollecito formale proposto dai difensori delle parti attrici;
- anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 2 e 3
D.L. n. 132/2014, era rimasto privo di riscontro.
pagina 2 di 14 Pertanto, affermando che le parti avevano stipulato un vero e proprio contratto di mutuo a titolo gratuito, chiedeva di dichiarare la sussistenza di un contratto di mutuo tra il e la Parte_1
per la somma di € 15.000,00 e di un contratto di mutuo tra la società e la per la CP_1 CP_1 somma di € 80.000,00, ovvero per quella maggiore o minor somma che sarebbe stata accertata in corso di giudizio;
per l'effetto, fissare, ai sensi dell'art. 1817 c.c., il termine ritenuto di giustizia per la restituzione di tali somme e condannare la alla conseguente CP_1
restituzione.
***
Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, di accertare il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito, o l'incompetenza per materia del giudice ordinario, e, per l'effetto, dichiarare la competenza funzionale del giudice del lavoro;
in subordine, sempre in via preliminare, accertare il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010, e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
nel merito, respingere la domanda;
in subordine, compensare il preteso credito della parte attrice con il maggior danno subito dalla a causa delle molestie e delle vessazioni subite CP_1
durante il rapporto lavorativo, nella misura che sarebbe stata accertata e liquidata, in separata sede, dal giudice del lavoro funzionalmente competente.
***
Con sentenza n. 1377/2021, R.G. n. 1672/2020, pubblicata in data 1°.7.2021, il tribunale di
Latina rigettava le domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, così motivando:
‹‹…quanto all'eccezione di incompetenza, erroneamente qualificata come difetto di giurisdizione da parte convenuta, è priva di fondamento atteso, innanzitutto, che trattasi di questione di distribuzione degli affari interni tra sezioni del Tribunale e non di competenza e che, ad ogni modo, la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della preposizione della domanda attorea che radica la competenza per materia del giudice ex art.7 c.p.c.
Inoltre, come detto, la distribuzione dei carichi pendenti tra giudice del lavoro e giudice civile all'interno del medesimo ufficio giudiziario risponde ad una esigenza di ripartizione sulla base delle competenze avrebbe determinato solo la trasmissione del fascicolo alla sezione lavoro.
Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che il contratto di mutuo tra privati non rientra nell'ambito delle controversie in materia di contratti finanziaria per le quali il legislatore ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 D.L.gs. 28/2010.
pagina 3 di 14 Le categorie di controversie per le quali il legislatore ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria ai sensi del c. 1 dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, infatti, sono relative alla materia dei "contratti assicurativi, bancari e finanziari".
Tanto premesso, in punto di diritto, la fattispecie negoziale allegata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio de quo va ricondotta al contratto di mutuo - disciplinato ai sensi degli artt. 1813 e ss. c.c. - avendo, quest'ultimo, dedotto la mancata restituzione di una somma di denaro da parte della convenuta.
Premesso ciò, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del contratto di mutuo grava sulla parte attrice- mutuante, la quale, secondo costante orientamento giurisprudenziale, è tenuta, ai sensi dell'art. 2697, I co. c.c.,
a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo l'effettiva consegna della somma di denaro che si assume prestata, ma anche il titolo della dazione da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 19.08.2003, n. 12119; Id., 22.04.2010 n. 9541; Id., 13.03.2013 n. 6295; Cassazione n.
9864 del 07.05.2014).
Ebbene, nel caso de quo, alcun dubbio può essere avanzato in ordine alla sussistenza del primo degli elementi costitutivi della fattispecie di mutuo, ossia la consegna della somma di denaro con riferimento alla somma di €
50.000,00 e al pagamento delle rate di leasing. Tale elemento, difatti, non è mai stato contestato dalla parte convenuta, la quale ha confermato di aver usufruito della macchina che il sig. le ha Parte_1 messo a disposizione stipulando a tal fine un contratto di leasing e di aver ricevuto le somme di denaro richieste, ma contestandone il titolo a fronte del quale tali somme sono state erogate in suo favore.
In aggiunta a ciò, la dazione della somma di denaro di euro 50.000,00 da parte dell'attore è ulteriormente provata dalla produzione documentale dell'assegno (all.11) e dal libro giornale della società (all.12), così come il pagamento dei canoni di leasing da parte della Lavorazioni Meccaniche Caissutti s.r.l., come da allegati depositati da parte attrice.
Quanto, invece, alla somma di € 15.000,00 da parte del in proprio, asseritamente corrisposta in Parte_1 contanti, tale dazione non solo è oggetto di contestazione, ma è anche non provata in alcun modo da parte dell'attore.
Né, come eccepito da parte convenuta, è ammissibile la prova del pagamento tramite testi ai sensi dell'art. 2726 cc.
Detto ciò, l'onere probatorio gravante sulla parte attrice non può dirsi assolto sulla base della sola prova circa la consegna della somma di denaro, essendo necessaria anche la dimostrazione del titolo giuridico posto a fondamento della dazione di denaro, per cui deve ritenersi che parte attrice non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa.
Sul punto, l'attore ha dedotto esclusivamente di essersi accordato con la convenuta circa la restituzione dell'importo prestato senza fissazione di un termine entro il quale tale restituzione doveva essere effettuata, non specificando null'altro in ordine alle modalità di conclusione di tale accordo.
Di contro, parte convenuta ha eccepito la messa a disposizione dell'automobile presa a leasing e la dazione delle somme di denaro a titolo di cd. fringe benefit del dipendente, negando di aver mai pattuito la restituzione delle somme né tantomeno un termine entro il quale essa doveva avvenire ed allegando l'acquisto della proprietà dell'automobile da parte della a fronte del pagamento del patto Parte_2
d'opzione.
pagina 4 di 14 In particolare, ha dedotto che gli emolumenti di tipo retributivo in natura (c.d. fringe benefit), pattiziamente riconosciuti erano: a) utilizzo dell'autovettura Hyundai targata EM473GA, per la quale la società datrice di lavoro ebbe a stipulare un contratto di leasing con esborso di complessivi € 22.509,71 per canoni di locazione finanziaria più il prezzo di riscatto;
b) prestito infruttifero di euro 50 mila erogato dalla
[...]
Parte_3
Peraltro, la convenuta ha contestato che a fine locazione il bene è stato riscattato dalla società, che ne è pertanto divenuta proprietaria.
Sul punto, deve osservarsi che il fatto che la parte convenuta abbia ammesso di aver ricevuto le somme per cui
è causa, ma che abbia, allo stesso tempo, negato che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, eccependo la natura di emolumenti di tipo retributivo del dipendente, non costituisce una domanda riconvenzionale ma un'eccezione sostanziale, non in grado di invertire il suddetto riparto dell'onere probatorio.
Ne consegue che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo che ne impone la restituzione (Cass. civ. 07.05.2014 n. 9864).
Ebbene, dalle deduzioni delle parti non sono emersi elementi utili in grado di ritenere provata la conclusione di un contratto di mutuo.
Inoltre, le istanze istruttorie di parte attrice sono state rigettate, in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere, generiche ovvero relative a elementi che non possono essere provati per testi, ai sensi degli art. 2721 e 2726 c.c.
Non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla prova del contratto di mutuo, ne consegue il rigetto della domanda di restituzione spiegata dall'attore e delle domande subordinate di fissazione di un termine per la restituzione delle somme.
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in base al valore della domanda››.
***
Ha proposto appello il in proprio e nella qualità, chiedendo alla Corte di accogliere Parte_1
tutte le conclusioni formulate in primo grado e di ammettere le istanze istruttorie rigettate dal tribunale (prova testimoniale).
***
Si è costituita, in data 20.5.2022, l'appellata, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c., ovvero rigettarlo nel merito, e, in via di appello incidentale condizionato, accertare il difetto di competenza per materia delle sezioni ordinarie e, per l'effetto, dichiarare la competenza funzionale del giudice del lavoro, con ogni conseguente statuizione in rito.
***
All'udienza del 13.10.2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 5 di 14 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 5/8.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 5.6.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note in data 20.5.2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente, va detto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Sempre in via preliminare, deve darsi conto del fatto che, con le note conclusionali del
20.5.2025 e con una specifica istanza ex art. 345, comma 3, c.p.c., depositata in pari data,
l'appellante ha chiesto l'autorizzazione al deposito di nuovi documenti, in quanto rilevanti e indispensabili ai fini del decidere, deducendo che si trattava di ‹‹atti inerenti il processo penale che sono o di formazione successiva sia al deposito del ricorso in appello che del giudizio di primo grado o,
comunque, accessibili alla difesa del Sig. solo successivamente al deposito del ricorso in appello ed al Parte_1 giudizio di primo grado in quanto in precedenza coperti dal segreto istruttorio››.
Va premesso che, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del
09/11/2017; Cass. n. 16289 del 12/06/2024).
L'istanza va, pertanto, rigettata con riguardo al documento n. 1 (“Estratto delle Sommarie informazioni di dell'11 maggio 2019”), poiché la ragione posta a base della Controparte_1 richiesta (il documento sarebbe stato coperto dal “segreto istruttorio”) è generica e non dimostrata.
Deve, invece, essere autorizzato il deposito del documento n. 2 (“Estratto della Deposizione di del 13.11.2024, innanzi il Tribunale Penale di Latina”), trattandosi di Controparte_1
documento di formazione successiva.
pagina 6 di 14 ***
Nel merito, il primo motivo di appello denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INCONGRUENZA,
INADEGUATEZZA, INSUFFICIENZA, INCOMPLETEZZA E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE››.
Lamenta l'appellante che la motivazione resa dal giudice di primo grado sarebbe contraddittoria rispetto agli atti di causa, atteso che la aveva ammesso nella propria CP_1
comparsa di costituzione (pag. 9), come anche in tutti gli altri scritti difensivi, che la dazione di
€ 50.000,00 da parte della società era avvenuta a titolo di prestito;
tale natura emergeva anche dalla documentazione in atti, in particolare dalle registrazioni contabili obbligatorie della società (doc. 3 prodotto dalla stessa convenuta con la comparsa di costituzione e risposta), dove risultava annotata la dazione della somma in oggetto con l'espressa causale “prestito”; dalla scheda contabile emergeva anche che l'appellata, in data 30.11.2016, aveva avuto un anticipo sul TFR di € 6.855,00 per il pagamento parziale del prestito anzidetto;
così facendo la convenuta aveva riconosciuto il prestito, che aveva restituito parzialmente, come confermato dalla busta paga di anticipazione del TFR (doc. 2 allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.); parte appellata, quindi, aveva solamente ricondotto la somma elargita alla categoria dei fringe benefits, ma non aveva mai contestato il titolo posto alla base della pretesa di restituzione della somma, circostanza che il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; inoltre, la convenuta aveva eccepito di aver ricevuto le somme in questione quali emolumenti di tipo retributivo, ma non aveva provato tale eccezione, qualificata come sostanziale dal giudice, come invece richiesto dall'art. 2697, comma 2, c.c., né dai documenti in atti emergevano voci inerenti ai presunti benefits.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI
PRIME CURE- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 – 116-132 C.P.C.››.
Ribadisce l'appellante che le conclusioni del tribunale sarebbero del tutto difformi dalle risultanze istruttorie e dal reale svolgimento dei fatti;
contrariamente a quanto affermato in sentenza, solo sulla base di “valutazioni”, il aveva provato il prestito di € 50.000,00, Parte_1 la concessione dell'autovettura in uso e il prestito di € 15.000,00; il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non contestati dalla convenuta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nonché i documenti e, segnatamente, quelli sopra indicati, cioè la scheda contabile redatta dalla (responsabile dell'amministrazione della società), su cui CP_1 la stessa aveva annotato il prestito di € 50.000,00 erogato in suo favore con assegno pagina 7 di 14 bancario tratto su Unicredit Banca n. 3703493716-00 (doc. 11 all. atto di citazione); inoltre, la convenuta aveva acconsentito che il TFR spettante fosse trattenuto dalla società quale
“pagamento parziale del prestito” e non aveva mai contestato né disconosciuto la busta paga relativa all'anticipazione del TFR ‹‹stornato dal prestito erogato dalla società per acquisto I° casa›› (all.
n. 2 citato), sicché tale documento era idoneo a determinare una presunzione della sussistenza del debito, con conseguente inversione dell'onere della prova;
il primo giudice non avrebbe neanche tenuto conto del comportamento della convenuta, la quale, a fronte delle richieste di pagamento per ben 95.000,00 euro, non aveva mai contestato la pretesa creditoria.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹MOTIVI ISTRUTTORI -ERROR IN PROCEDENDO: MANCATA VALUTAZIONE
DELLA PROVA DOCUMENTALE-MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI -DIFETTO DI
MOTIVAZIONE››.
Lamenta l'appellante che sarebbe illegittimo il rigetto delle istanze istruttorie in base agli artt.
2721 e 2726 c.c., disposto dal giudice solo in sentenza (in corso di causa, infatti, le prove erano state rigettate perché irrilevanti e/o documentali), a seguito della riproposizione delle istanze istruttorie di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale;
infatti, premesso che la violazione del limite fissato dalle predette norme è rilevabile soltanto su iniziativa della parte interessata, la difesa della convenuta, pur avendo contestato, con la comparsa di costituzione e risposta, l'ammissibilità della prova per il superamento del limite di valore, vi avrebbe poi rinunciato, non riproponendo più la contestazione;
in ogni caso, sarebbe opinabile il mancato uso del potere di derogare al limite di valore di cui all'art. 2721 c.c., in ragione del rapporto di fiducia tra le parti in causa (oggetto dei capitoli di prova sub lett. a,b,c,d,e,f,k), che avrebbe potuto indurre il giudice a valutare la qualità delle parti, le modalità e le circostanze di erogazione del prestito ai fini di ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2721, comma 2, c.c.; infine, il giudice non avrebbe tenuto in debito conto l'art. 2724 comma 1, n.1, c.c., laddove stabilisce che la prova per testimoni è ammessa in ogni caso, quando vi sia un principio di prova scritta: nella specie, la busta paga di anticipazione del TFR era debitamente sottoscritta dalla , la quale, in CP_1 calce, scriveva “TFR stornato dal prestito erogato dalla Società per acquisto di 1° casa”;
l'espletamento delle prove sarebbe stato fondamentale ed essenziale nell'economia della decisione di primo grado, in quanto volto a dimostrare l'impegno assunto dalla di CP_1
pagina 8 di 14 restituire alla società le rate del leasing, i premi assicurativi e la somma di € 50.000,00, nonché al la somma di € 15.000,00. Parte_1
***
Con il quarto motivo l'appellante deduce che, per le esposte ragioni, il tribunale sarebbe dovuto giungere a una diversa conclusione, di talché la sentenza doveva essere riformata anche sulle spese, che andavano poste a carico della soccombente . CP_1
***
I primi tre motivi, per ragioni di connessione, saranno trattati congiuntamente.
***
Ritiene la Corte che abbia errato il tribunale nell'affermare che la società, pur avendo dimostrato la dazione € 50.000,00, non aveva dato prova del titolo, e cioè del contratto di mutuo, che ne imponeva la restituzione.
Siffatta conclusione non tiene conto degli elementi documentali e presuntivi offerti dall'allora parte attrice, i quali ben possono costituire idonea prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo (Cass. n. 8829/2023: ‹‹La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta››).
Invero, dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge quanto segue:
- la scheda contabile (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) riporta la somma di € 50.000,00 e indica come data quella del 10.11.2015 e come causale la dicitura “Prestito”;
- nella stessa scheda è annotato l'anticipo del TFR di € 6.855,00 per “pagamento parziale prestito dip.te” in data 31.12.2016;
- la scheda risulta predisposta proprio dalla (come si ricava dalla dicitura “Data CP_1
14/02/2019 ”), responsabile dell'amministrazione della società; Persona_1
- in calce alla busta paga di dicembre 2016, da cui risulta l'anticipazione del TFR, è apposta, a penna, l'annotazione che il TFR è stato stornato dal prestito erogato dalla società per acquisto prima casa;
- l'annotazione è a firma dalla , mai disconosciuta, e reca la data 12.1.2017 (cfr. CP_1
all. 2 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
pagina 9 di 14 Unitamente a tanto va valutato che la non ha mai contestato l'esistenza del prestito, CP_1 almeno per quanto attiene alla somma di € 50.000,00 (cfr. pag. 4 e 9 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), ma ha soltanto ricondotto tale prestito alla categoria dei fringe benefits, sostenendo l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro.
Tale allegazione difensiva, tuttavia, è smentita dalla documentazione sopra indicata e, comunque, non ha mai trovato riscontro in atti, ove si consideri che non vi è traccia, neppure nelle buste paga, del fatto che parte della retribuzione sia stata corrisposta dal datore di lavoro sotto forma di fringe benefits.
Si consideri poi che siffatta asserita causa della dazione è stata addotta soltanto in sede giudiziale, mentre nessuna contestazione è stata mossa in via stragiudiziale a fronte della richiesta di restituzione del prestito infruttifero e dell'invito alla negoziazione assistita (all. 13 e
14 all'atto di citazione).
Il quadro istruttorio acquisito in primo grado, già univoco e solido, ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dalla nel giudizio penale in data 13.11.2024, avendo CP_1
la predetta ammesso di aver chiesto un prestito al suo datore di lavoro per far fronte a problematiche economiche e di essersi impegnata a restituirlo.
Alla luce degli elementi sin qui descritti, deve ritenersi che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, parte attrice in primo grado (oggi parte appellante) abbia provato la causa della dazione della somma di € 50.000,00, da ricondursi senza dubbio al contratto di mutuo infruttifero concluso dalle parti.
Ne consegue che sussiste il diritto della società a ottenere la restituzione della suddetta somma, dalla quale però va detratto l'importo di € 6.855,00, che, a detta della stessa parte appellante (cfr. pag. 6 dell'atto di appello e pagg.
3-4 e 6 delle note conclusionali) è stato restituito dall'appellata mediante un anticipo sul TFR dalla stessa richiesto.
E infatti, l'eccezione (in questo caso, parziale) di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 41474/2021; cfr. anche Cass. n.
3155/2025), che in questo caso vanno individuati nelle suddette risultanze documentali e nelle ammissioni di parte appellante.
La sentenza va dunque riformata sul punto e va riconosciuto il diritto della società alla restituzione della somma di € 43.145,00, rilevandosi che l'appellata, come risulta dalle pagina 10 di 14 conclusioni formulate in comparsa, non ha riproposto in secondo grado la domanda subordinata di “compensare il preteso credito della parte attrice con il maggior danno subito dalla Sig.ra a causa delle molestie e delle vessazioni subite durante il rapporto lavorativo nella misura che verrà CP_1 accertata e liquidata, in separata sede, dal giudice del lavoro funzionalmente competente”, formulata in primo grado.
***
A diversa conclusione si perviene con riguardo alle somme pagate dalla società in relazione all'autovettura e alle somme asseritamente prestate dal in proprio, non essendo Parte_1
ravvisabili elementi, nemmeno presuntivi, idonei a dimostrare un obbligo di restituzione in capo alla . CP_1
In particolare, non vi è prova né che la somma di € 15.000,00 sia stata effettivamente corrisposta dal né che le spese sostenute dalla società per il leasing Parte_1 dell'autovettura (intestata alla medesima società) presupponessero un obbligo di restituzione a carico dell'odierna appellata.
In merito a questi ultimi due aspetti, il giudice ha legittimamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Va detto, in linea generale, che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tal fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda
(Cass. n. 723/2021).
Tale principio vale anche per le eccezioni (Cass. n. 12756/2024, in motivazione).
Ora, la , fino alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., ha espressamente CP_1 eccepito il limite di valore dettato dall'art. 2721 c.c.; nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.1.2021 (fissata proprio per decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori), si è riportata ai propri scritti (comparsa e memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e si è opposta, per i motivi illustrati nelle memorie, all'ammissione delle prove testimoniali articolate dalla controparte, “in quanto inammissibili e/o inconferenti e/o non pertinenti”.
Dalla linea difensiva della convenuta emerge quindi una volontà incompatibile con la presunzione di abbandono delle dette eccezioni, a nulla rilevando la mancata riproposizione dell'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 11 di 14 A tanto si aggiunga che, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. n. 8181/2022).
Ciò detto, la Corte condivide sia quanto esposto sul punto nella gravata sentenza, sia l'ordinanza del 14.1.2021 con cui il tribunale ha ritenuto irrilevanti o di natura documentale i capitoli di prova articolati da parte attrice, anche in considerazione del fatto che, anche a voler ritenere provati i rapporti di frequentazione tra le parti, questi nascevano comunque da un rapporto di lavoro e non erano certo idonei a giustificare l'invocata deroga al limite di valore imposto dall'art. 2721 c.c., tenuto conto, tra l'altro, dell'entità e delle modalità di asserita consegna delle somme date in prestito (€ 15.000,00 in contanti) e dei costi sostenuti per l'autovettura.
Da ultimo, va aggiunto che il veicolo è stato riscattato dalla società e da questa venduto a terzi, il che contrasta con la dedotta concessione a titolo di mutuo e induce a ritenere che sia stato meramente concesso in uso.
Per il resto, dunque, la sentenza va confermata.
***
L'unico motivo di appello incidentale condizionato è rubricato ‹‹SULLA COMPETENZA
FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO››.
Lamenta l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe rigettato l'eccezione di incompetenza per materia, in quanto le pretese creditorie, avendo ad oggetto somme che costituiscono emolumenti (c.d. fringe benefit) di tipo retributivo del dipendente, si fondavano proprio sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente competenza funzionale e inderogabile del tribunale del lavoro.
***
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte, non avendo la provato in alcun modo CP_1
che le somme oggetto di causa erano state corrisposte a titolo di fringe benefits, non essendovi traccia documentale di ciò, il che riveste carattere assorbente e impone il rigetto dell'impugnazione incidentale.
***
In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, la CP_1 deve essere condannata al pagamento, in favore della società appellante, della somma di €
43.145,00.
pagina 12 di 14 In difetto di domanda, nulla può essere riconosciuto, a titolo di interessi, poiché in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (cfr., tra le tante, Cass.
n. 36659/2021).
***
Il quarto motivo dell'appello principale è assorbito, dal momento che la riforma, seppur parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alla società appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano (in relazione all'accolto), per il primo grado, secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 e, quanto al giudizio di appello, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione incidentale condizionata è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale condizionato proposti avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 1377/2021, R.G. n.
pagina 13 di 14 1672/2020, pubblicata il 1°.7.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di 43.145,00; Parte_2
2) rigetta l'appello incidentale condizionato;
3) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 786,00 per
[...] esborsi ed € 7.616,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed
€ 8.469,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale.
Roma, 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 602/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente
TRA
, c.f. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di p.i. Parte_2
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Granati e Annamaria Federico, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Bellomo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. di Parte_1 [...]
(di seguito solo ), conveniva in giudizio Parte_2 Parte_2
, deducendo che: Controparte_1
- in data 30.7.2012, la società stipulava in favore della convenuta, Parte_2 propria dipendente (priva delle possibilità economiche per l'acquisto di una nuova vettura), un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo Hyundai, destinato ad essere utilizzato esclusivamente dalla , con l'accordo che quest'ultima CP_1
avrebbe restituito le rate e i premi assicurativi, non appena fosse stata in grado di sostenere la spesa;
- tale contratto prevedeva il versamento di rate mensili pari a € 478,93, oltre al riscatto finale, per un totale di € 22.509,71, regolarmente saldate dalla società e mai restituite dalla , oltre al pagamento del bollo, del passaggio di proprietà e delle spese di CP_1
manutenzione del veicolo;
- inoltre, la società provvedeva al pagamento dell'assicurazione obbligatoria, dal 2012 al
2018, per un importo complessivo di € 8.600,00;
- in data 10.11.2015, la società effettuava, inoltre, un prestito infruttifero di € 50.000,00 in favore della dipendente, erogato a mezzo assegno bancario, regolarmente annotato nelle scritture contabili;
- tra dicembre e aprile 2015, il in proprio, concedeva, su richiesta della , Parte_1 CP_1 ulteriori due prestiti, rispettivamente di € 10.000,00 ed € 5.000,00, in contanti, al fine di consentirle di far fronte a gravi problemi personali e familiari;
- le parti non concordavano un termine per la restituzione del mutuo, restando inteso che la predetta avrebbe provveduto alla restituzione della somma, senza interessi, ratealmente o in un'unica soluzione, quando fosse riuscita a vendere l'immobile di proprietà sito in Prato;
- nel febbraio 2019, a fronte delle richieste di restituzione delle somme prestate, la convenuta rassegnava le proprie dimissioni, senza dare riscontro né alle suddette richieste, né al sollecito formale proposto dai difensori delle parti attrici;
- anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 2 e 3
D.L. n. 132/2014, era rimasto privo di riscontro.
pagina 2 di 14 Pertanto, affermando che le parti avevano stipulato un vero e proprio contratto di mutuo a titolo gratuito, chiedeva di dichiarare la sussistenza di un contratto di mutuo tra il e la Parte_1
per la somma di € 15.000,00 e di un contratto di mutuo tra la società e la per la CP_1 CP_1 somma di € 80.000,00, ovvero per quella maggiore o minor somma che sarebbe stata accertata in corso di giudizio;
per l'effetto, fissare, ai sensi dell'art. 1817 c.c., il termine ritenuto di giustizia per la restituzione di tali somme e condannare la alla conseguente CP_1
restituzione.
***
Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, di accertare il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito, o l'incompetenza per materia del giudice ordinario, e, per l'effetto, dichiarare la competenza funzionale del giudice del lavoro;
in subordine, sempre in via preliminare, accertare il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010, e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
nel merito, respingere la domanda;
in subordine, compensare il preteso credito della parte attrice con il maggior danno subito dalla a causa delle molestie e delle vessazioni subite CP_1
durante il rapporto lavorativo, nella misura che sarebbe stata accertata e liquidata, in separata sede, dal giudice del lavoro funzionalmente competente.
***
Con sentenza n. 1377/2021, R.G. n. 1672/2020, pubblicata in data 1°.7.2021, il tribunale di
Latina rigettava le domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, così motivando:
‹‹…quanto all'eccezione di incompetenza, erroneamente qualificata come difetto di giurisdizione da parte convenuta, è priva di fondamento atteso, innanzitutto, che trattasi di questione di distribuzione degli affari interni tra sezioni del Tribunale e non di competenza e che, ad ogni modo, la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della preposizione della domanda attorea che radica la competenza per materia del giudice ex art.7 c.p.c.
Inoltre, come detto, la distribuzione dei carichi pendenti tra giudice del lavoro e giudice civile all'interno del medesimo ufficio giudiziario risponde ad una esigenza di ripartizione sulla base delle competenze avrebbe determinato solo la trasmissione del fascicolo alla sezione lavoro.
Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che il contratto di mutuo tra privati non rientra nell'ambito delle controversie in materia di contratti finanziaria per le quali il legislatore ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 D.L.gs. 28/2010.
pagina 3 di 14 Le categorie di controversie per le quali il legislatore ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria ai sensi del c. 1 dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, infatti, sono relative alla materia dei "contratti assicurativi, bancari e finanziari".
Tanto premesso, in punto di diritto, la fattispecie negoziale allegata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio de quo va ricondotta al contratto di mutuo - disciplinato ai sensi degli artt. 1813 e ss. c.c. - avendo, quest'ultimo, dedotto la mancata restituzione di una somma di denaro da parte della convenuta.
Premesso ciò, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del contratto di mutuo grava sulla parte attrice- mutuante, la quale, secondo costante orientamento giurisprudenziale, è tenuta, ai sensi dell'art. 2697, I co. c.c.,
a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo l'effettiva consegna della somma di denaro che si assume prestata, ma anche il titolo della dazione da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 19.08.2003, n. 12119; Id., 22.04.2010 n. 9541; Id., 13.03.2013 n. 6295; Cassazione n.
9864 del 07.05.2014).
Ebbene, nel caso de quo, alcun dubbio può essere avanzato in ordine alla sussistenza del primo degli elementi costitutivi della fattispecie di mutuo, ossia la consegna della somma di denaro con riferimento alla somma di €
50.000,00 e al pagamento delle rate di leasing. Tale elemento, difatti, non è mai stato contestato dalla parte convenuta, la quale ha confermato di aver usufruito della macchina che il sig. le ha Parte_1 messo a disposizione stipulando a tal fine un contratto di leasing e di aver ricevuto le somme di denaro richieste, ma contestandone il titolo a fronte del quale tali somme sono state erogate in suo favore.
In aggiunta a ciò, la dazione della somma di denaro di euro 50.000,00 da parte dell'attore è ulteriormente provata dalla produzione documentale dell'assegno (all.11) e dal libro giornale della società (all.12), così come il pagamento dei canoni di leasing da parte della Lavorazioni Meccaniche Caissutti s.r.l., come da allegati depositati da parte attrice.
Quanto, invece, alla somma di € 15.000,00 da parte del in proprio, asseritamente corrisposta in Parte_1 contanti, tale dazione non solo è oggetto di contestazione, ma è anche non provata in alcun modo da parte dell'attore.
Né, come eccepito da parte convenuta, è ammissibile la prova del pagamento tramite testi ai sensi dell'art. 2726 cc.
Detto ciò, l'onere probatorio gravante sulla parte attrice non può dirsi assolto sulla base della sola prova circa la consegna della somma di denaro, essendo necessaria anche la dimostrazione del titolo giuridico posto a fondamento della dazione di denaro, per cui deve ritenersi che parte attrice non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa.
Sul punto, l'attore ha dedotto esclusivamente di essersi accordato con la convenuta circa la restituzione dell'importo prestato senza fissazione di un termine entro il quale tale restituzione doveva essere effettuata, non specificando null'altro in ordine alle modalità di conclusione di tale accordo.
Di contro, parte convenuta ha eccepito la messa a disposizione dell'automobile presa a leasing e la dazione delle somme di denaro a titolo di cd. fringe benefit del dipendente, negando di aver mai pattuito la restituzione delle somme né tantomeno un termine entro il quale essa doveva avvenire ed allegando l'acquisto della proprietà dell'automobile da parte della a fronte del pagamento del patto Parte_2
d'opzione.
pagina 4 di 14 In particolare, ha dedotto che gli emolumenti di tipo retributivo in natura (c.d. fringe benefit), pattiziamente riconosciuti erano: a) utilizzo dell'autovettura Hyundai targata EM473GA, per la quale la società datrice di lavoro ebbe a stipulare un contratto di leasing con esborso di complessivi € 22.509,71 per canoni di locazione finanziaria più il prezzo di riscatto;
b) prestito infruttifero di euro 50 mila erogato dalla
[...]
Parte_3
Peraltro, la convenuta ha contestato che a fine locazione il bene è stato riscattato dalla società, che ne è pertanto divenuta proprietaria.
Sul punto, deve osservarsi che il fatto che la parte convenuta abbia ammesso di aver ricevuto le somme per cui
è causa, ma che abbia, allo stesso tempo, negato che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, eccependo la natura di emolumenti di tipo retributivo del dipendente, non costituisce una domanda riconvenzionale ma un'eccezione sostanziale, non in grado di invertire il suddetto riparto dell'onere probatorio.
Ne consegue che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo che ne impone la restituzione (Cass. civ. 07.05.2014 n. 9864).
Ebbene, dalle deduzioni delle parti non sono emersi elementi utili in grado di ritenere provata la conclusione di un contratto di mutuo.
Inoltre, le istanze istruttorie di parte attrice sono state rigettate, in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere, generiche ovvero relative a elementi che non possono essere provati per testi, ai sensi degli art. 2721 e 2726 c.c.
Non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla prova del contratto di mutuo, ne consegue il rigetto della domanda di restituzione spiegata dall'attore e delle domande subordinate di fissazione di un termine per la restituzione delle somme.
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in base al valore della domanda››.
***
Ha proposto appello il in proprio e nella qualità, chiedendo alla Corte di accogliere Parte_1
tutte le conclusioni formulate in primo grado e di ammettere le istanze istruttorie rigettate dal tribunale (prova testimoniale).
***
Si è costituita, in data 20.5.2022, l'appellata, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c., ovvero rigettarlo nel merito, e, in via di appello incidentale condizionato, accertare il difetto di competenza per materia delle sezioni ordinarie e, per l'effetto, dichiarare la competenza funzionale del giudice del lavoro, con ogni conseguente statuizione in rito.
***
All'udienza del 13.10.2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 5 di 14 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 5/8.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 5.6.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note in data 20.5.2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente, va detto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Sempre in via preliminare, deve darsi conto del fatto che, con le note conclusionali del
20.5.2025 e con una specifica istanza ex art. 345, comma 3, c.p.c., depositata in pari data,
l'appellante ha chiesto l'autorizzazione al deposito di nuovi documenti, in quanto rilevanti e indispensabili ai fini del decidere, deducendo che si trattava di ‹‹atti inerenti il processo penale che sono o di formazione successiva sia al deposito del ricorso in appello che del giudizio di primo grado o,
comunque, accessibili alla difesa del Sig. solo successivamente al deposito del ricorso in appello ed al Parte_1 giudizio di primo grado in quanto in precedenza coperti dal segreto istruttorio››.
Va premesso che, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del
09/11/2017; Cass. n. 16289 del 12/06/2024).
L'istanza va, pertanto, rigettata con riguardo al documento n. 1 (“Estratto delle Sommarie informazioni di dell'11 maggio 2019”), poiché la ragione posta a base della Controparte_1 richiesta (il documento sarebbe stato coperto dal “segreto istruttorio”) è generica e non dimostrata.
Deve, invece, essere autorizzato il deposito del documento n. 2 (“Estratto della Deposizione di del 13.11.2024, innanzi il Tribunale Penale di Latina”), trattandosi di Controparte_1
documento di formazione successiva.
pagina 6 di 14 ***
Nel merito, il primo motivo di appello denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INCONGRUENZA,
INADEGUATEZZA, INSUFFICIENZA, INCOMPLETEZZA E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE››.
Lamenta l'appellante che la motivazione resa dal giudice di primo grado sarebbe contraddittoria rispetto agli atti di causa, atteso che la aveva ammesso nella propria CP_1
comparsa di costituzione (pag. 9), come anche in tutti gli altri scritti difensivi, che la dazione di
€ 50.000,00 da parte della società era avvenuta a titolo di prestito;
tale natura emergeva anche dalla documentazione in atti, in particolare dalle registrazioni contabili obbligatorie della società (doc. 3 prodotto dalla stessa convenuta con la comparsa di costituzione e risposta), dove risultava annotata la dazione della somma in oggetto con l'espressa causale “prestito”; dalla scheda contabile emergeva anche che l'appellata, in data 30.11.2016, aveva avuto un anticipo sul TFR di € 6.855,00 per il pagamento parziale del prestito anzidetto;
così facendo la convenuta aveva riconosciuto il prestito, che aveva restituito parzialmente, come confermato dalla busta paga di anticipazione del TFR (doc. 2 allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.); parte appellata, quindi, aveva solamente ricondotto la somma elargita alla categoria dei fringe benefits, ma non aveva mai contestato il titolo posto alla base della pretesa di restituzione della somma, circostanza che il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; inoltre, la convenuta aveva eccepito di aver ricevuto le somme in questione quali emolumenti di tipo retributivo, ma non aveva provato tale eccezione, qualificata come sostanziale dal giudice, come invece richiesto dall'art. 2697, comma 2, c.c., né dai documenti in atti emergevano voci inerenti ai presunti benefits.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI
PRIME CURE- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 – 116-132 C.P.C.››.
Ribadisce l'appellante che le conclusioni del tribunale sarebbero del tutto difformi dalle risultanze istruttorie e dal reale svolgimento dei fatti;
contrariamente a quanto affermato in sentenza, solo sulla base di “valutazioni”, il aveva provato il prestito di € 50.000,00, Parte_1 la concessione dell'autovettura in uso e il prestito di € 15.000,00; il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non contestati dalla convenuta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nonché i documenti e, segnatamente, quelli sopra indicati, cioè la scheda contabile redatta dalla (responsabile dell'amministrazione della società), su cui CP_1 la stessa aveva annotato il prestito di € 50.000,00 erogato in suo favore con assegno pagina 7 di 14 bancario tratto su Unicredit Banca n. 3703493716-00 (doc. 11 all. atto di citazione); inoltre, la convenuta aveva acconsentito che il TFR spettante fosse trattenuto dalla società quale
“pagamento parziale del prestito” e non aveva mai contestato né disconosciuto la busta paga relativa all'anticipazione del TFR ‹‹stornato dal prestito erogato dalla società per acquisto I° casa›› (all.
n. 2 citato), sicché tale documento era idoneo a determinare una presunzione della sussistenza del debito, con conseguente inversione dell'onere della prova;
il primo giudice non avrebbe neanche tenuto conto del comportamento della convenuta, la quale, a fronte delle richieste di pagamento per ben 95.000,00 euro, non aveva mai contestato la pretesa creditoria.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹MOTIVI ISTRUTTORI -ERROR IN PROCEDENDO: MANCATA VALUTAZIONE
DELLA PROVA DOCUMENTALE-MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI -DIFETTO DI
MOTIVAZIONE››.
Lamenta l'appellante che sarebbe illegittimo il rigetto delle istanze istruttorie in base agli artt.
2721 e 2726 c.c., disposto dal giudice solo in sentenza (in corso di causa, infatti, le prove erano state rigettate perché irrilevanti e/o documentali), a seguito della riproposizione delle istanze istruttorie di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale;
infatti, premesso che la violazione del limite fissato dalle predette norme è rilevabile soltanto su iniziativa della parte interessata, la difesa della convenuta, pur avendo contestato, con la comparsa di costituzione e risposta, l'ammissibilità della prova per il superamento del limite di valore, vi avrebbe poi rinunciato, non riproponendo più la contestazione;
in ogni caso, sarebbe opinabile il mancato uso del potere di derogare al limite di valore di cui all'art. 2721 c.c., in ragione del rapporto di fiducia tra le parti in causa (oggetto dei capitoli di prova sub lett. a,b,c,d,e,f,k), che avrebbe potuto indurre il giudice a valutare la qualità delle parti, le modalità e le circostanze di erogazione del prestito ai fini di ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2721, comma 2, c.c.; infine, il giudice non avrebbe tenuto in debito conto l'art. 2724 comma 1, n.1, c.c., laddove stabilisce che la prova per testimoni è ammessa in ogni caso, quando vi sia un principio di prova scritta: nella specie, la busta paga di anticipazione del TFR era debitamente sottoscritta dalla , la quale, in CP_1 calce, scriveva “TFR stornato dal prestito erogato dalla Società per acquisto di 1° casa”;
l'espletamento delle prove sarebbe stato fondamentale ed essenziale nell'economia della decisione di primo grado, in quanto volto a dimostrare l'impegno assunto dalla di CP_1
pagina 8 di 14 restituire alla società le rate del leasing, i premi assicurativi e la somma di € 50.000,00, nonché al la somma di € 15.000,00. Parte_1
***
Con il quarto motivo l'appellante deduce che, per le esposte ragioni, il tribunale sarebbe dovuto giungere a una diversa conclusione, di talché la sentenza doveva essere riformata anche sulle spese, che andavano poste a carico della soccombente . CP_1
***
I primi tre motivi, per ragioni di connessione, saranno trattati congiuntamente.
***
Ritiene la Corte che abbia errato il tribunale nell'affermare che la società, pur avendo dimostrato la dazione € 50.000,00, non aveva dato prova del titolo, e cioè del contratto di mutuo, che ne imponeva la restituzione.
Siffatta conclusione non tiene conto degli elementi documentali e presuntivi offerti dall'allora parte attrice, i quali ben possono costituire idonea prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo (Cass. n. 8829/2023: ‹‹La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta››).
Invero, dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge quanto segue:
- la scheda contabile (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) riporta la somma di € 50.000,00 e indica come data quella del 10.11.2015 e come causale la dicitura “Prestito”;
- nella stessa scheda è annotato l'anticipo del TFR di € 6.855,00 per “pagamento parziale prestito dip.te” in data 31.12.2016;
- la scheda risulta predisposta proprio dalla (come si ricava dalla dicitura “Data CP_1
14/02/2019 ”), responsabile dell'amministrazione della società; Persona_1
- in calce alla busta paga di dicembre 2016, da cui risulta l'anticipazione del TFR, è apposta, a penna, l'annotazione che il TFR è stato stornato dal prestito erogato dalla società per acquisto prima casa;
- l'annotazione è a firma dalla , mai disconosciuta, e reca la data 12.1.2017 (cfr. CP_1
all. 2 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
pagina 9 di 14 Unitamente a tanto va valutato che la non ha mai contestato l'esistenza del prestito, CP_1 almeno per quanto attiene alla somma di € 50.000,00 (cfr. pag. 4 e 9 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), ma ha soltanto ricondotto tale prestito alla categoria dei fringe benefits, sostenendo l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro.
Tale allegazione difensiva, tuttavia, è smentita dalla documentazione sopra indicata e, comunque, non ha mai trovato riscontro in atti, ove si consideri che non vi è traccia, neppure nelle buste paga, del fatto che parte della retribuzione sia stata corrisposta dal datore di lavoro sotto forma di fringe benefits.
Si consideri poi che siffatta asserita causa della dazione è stata addotta soltanto in sede giudiziale, mentre nessuna contestazione è stata mossa in via stragiudiziale a fronte della richiesta di restituzione del prestito infruttifero e dell'invito alla negoziazione assistita (all. 13 e
14 all'atto di citazione).
Il quadro istruttorio acquisito in primo grado, già univoco e solido, ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dalla nel giudizio penale in data 13.11.2024, avendo CP_1
la predetta ammesso di aver chiesto un prestito al suo datore di lavoro per far fronte a problematiche economiche e di essersi impegnata a restituirlo.
Alla luce degli elementi sin qui descritti, deve ritenersi che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, parte attrice in primo grado (oggi parte appellante) abbia provato la causa della dazione della somma di € 50.000,00, da ricondursi senza dubbio al contratto di mutuo infruttifero concluso dalle parti.
Ne consegue che sussiste il diritto della società a ottenere la restituzione della suddetta somma, dalla quale però va detratto l'importo di € 6.855,00, che, a detta della stessa parte appellante (cfr. pag. 6 dell'atto di appello e pagg.
3-4 e 6 delle note conclusionali) è stato restituito dall'appellata mediante un anticipo sul TFR dalla stessa richiesto.
E infatti, l'eccezione (in questo caso, parziale) di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 41474/2021; cfr. anche Cass. n.
3155/2025), che in questo caso vanno individuati nelle suddette risultanze documentali e nelle ammissioni di parte appellante.
La sentenza va dunque riformata sul punto e va riconosciuto il diritto della società alla restituzione della somma di € 43.145,00, rilevandosi che l'appellata, come risulta dalle pagina 10 di 14 conclusioni formulate in comparsa, non ha riproposto in secondo grado la domanda subordinata di “compensare il preteso credito della parte attrice con il maggior danno subito dalla Sig.ra a causa delle molestie e delle vessazioni subite durante il rapporto lavorativo nella misura che verrà CP_1 accertata e liquidata, in separata sede, dal giudice del lavoro funzionalmente competente”, formulata in primo grado.
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A diversa conclusione si perviene con riguardo alle somme pagate dalla società in relazione all'autovettura e alle somme asseritamente prestate dal in proprio, non essendo Parte_1
ravvisabili elementi, nemmeno presuntivi, idonei a dimostrare un obbligo di restituzione in capo alla . CP_1
In particolare, non vi è prova né che la somma di € 15.000,00 sia stata effettivamente corrisposta dal né che le spese sostenute dalla società per il leasing Parte_1 dell'autovettura (intestata alla medesima società) presupponessero un obbligo di restituzione a carico dell'odierna appellata.
In merito a questi ultimi due aspetti, il giudice ha legittimamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Va detto, in linea generale, che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tal fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda
(Cass. n. 723/2021).
Tale principio vale anche per le eccezioni (Cass. n. 12756/2024, in motivazione).
Ora, la , fino alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., ha espressamente CP_1 eccepito il limite di valore dettato dall'art. 2721 c.c.; nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.1.2021 (fissata proprio per decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori), si è riportata ai propri scritti (comparsa e memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e si è opposta, per i motivi illustrati nelle memorie, all'ammissione delle prove testimoniali articolate dalla controparte, “in quanto inammissibili e/o inconferenti e/o non pertinenti”.
Dalla linea difensiva della convenuta emerge quindi una volontà incompatibile con la presunzione di abbandono delle dette eccezioni, a nulla rilevando la mancata riproposizione dell'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 11 di 14 A tanto si aggiunga che, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. n. 8181/2022).
Ciò detto, la Corte condivide sia quanto esposto sul punto nella gravata sentenza, sia l'ordinanza del 14.1.2021 con cui il tribunale ha ritenuto irrilevanti o di natura documentale i capitoli di prova articolati da parte attrice, anche in considerazione del fatto che, anche a voler ritenere provati i rapporti di frequentazione tra le parti, questi nascevano comunque da un rapporto di lavoro e non erano certo idonei a giustificare l'invocata deroga al limite di valore imposto dall'art. 2721 c.c., tenuto conto, tra l'altro, dell'entità e delle modalità di asserita consegna delle somme date in prestito (€ 15.000,00 in contanti) e dei costi sostenuti per l'autovettura.
Da ultimo, va aggiunto che il veicolo è stato riscattato dalla società e da questa venduto a terzi, il che contrasta con la dedotta concessione a titolo di mutuo e induce a ritenere che sia stato meramente concesso in uso.
Per il resto, dunque, la sentenza va confermata.
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L'unico motivo di appello incidentale condizionato è rubricato ‹‹SULLA COMPETENZA
FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO››.
Lamenta l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe rigettato l'eccezione di incompetenza per materia, in quanto le pretese creditorie, avendo ad oggetto somme che costituiscono emolumenti (c.d. fringe benefit) di tipo retributivo del dipendente, si fondavano proprio sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente competenza funzionale e inderogabile del tribunale del lavoro.
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Il motivo è infondato per le ragioni già esposte, non avendo la provato in alcun modo CP_1
che le somme oggetto di causa erano state corrisposte a titolo di fringe benefits, non essendovi traccia documentale di ciò, il che riveste carattere assorbente e impone il rigetto dell'impugnazione incidentale.
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In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, la CP_1 deve essere condannata al pagamento, in favore della società appellante, della somma di €
43.145,00.
pagina 12 di 14 In difetto di domanda, nulla può essere riconosciuto, a titolo di interessi, poiché in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (cfr., tra le tante, Cass.
n. 36659/2021).
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Il quarto motivo dell'appello principale è assorbito, dal momento che la riforma, seppur parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alla società appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano (in relazione all'accolto), per il primo grado, secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 e, quanto al giudizio di appello, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione incidentale condizionata è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale condizionato proposti avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 1377/2021, R.G. n.
pagina 13 di 14 1672/2020, pubblicata il 1°.7.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di 43.145,00; Parte_2
2) rigetta l'appello incidentale condizionato;
3) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 786,00 per
[...] esborsi ed € 7.616,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed
€ 8.469,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale.
Roma, 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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