Articolo 2 della Legge 4 agosto 1955, n. 705
Articolo 1
Versione
3 settembre 1955
Art. 2.
Il maggiore onere di cui sopra sara' fronteggiato mediante equivalente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 settembre 1955