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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
Rosetta Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11462 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021
PROMOSSA DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Catania via Dalmazia n. 95, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avvocato Francesco Filogamo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Firenze, n. 172, Catania presso lo studio dell'Avv. Gaspare Nolasco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F.: nato a [...] il [...] residente in Controparte_2 C.F._2
Mascalucia, Via Tremestieri n. 124
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
e esponendo: CP_2 CP_1 - che in data 28.12.2020, alle ore 12:30 circa, mentre conduceva il motociclo Kymco People tg. ES28680 di proprietà di “ , assicurato con la compagnia e stava Controparte_3 Controparte_4 percorrendo la Via De Gasperi di Mascalucia, con direzione nord – sud, giunto nei pressi del bar “Mito”, è entrato in collisione con l'autovettura che lo precedeva, Toyota Yaris targato DF308GS, condotta dal proprietario il quale, senza preventiva segnalazione, stava effettuando una Controparte_2
manovra di svolta a destra;
- che a causa di tale sinistro, unitamente al ciclomotore, precipitava a terra riportando danni fisici per i quali veniva trasportato in autoambulanza al P. S. del Policlinico di Catania dove gli veniva riscontrata la “frattura- lussazione timalleolare caviglia sinistra” e successivamente, in data 28/12/2020, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e, quindi, a sedute di terapia riabilitativa;
- che sul luogo del sinistro sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale di Mascalucia che hanno effettuato i rilievi del caso;
- che la CO , sebbene abbia definito e liquidato il danno materiale subito dal Controparte_5
motociclo riconoscendo una responsabilità al proprio assicurato pari al 70%, non ha inteso risarcire i danni fisici subiti dall'attore ritenendolo responsabile del sinistro per avere superato l'autovettura di controparte dal lato destro;
- che dopo avere invitato controparte, ma invano, alla stipula di una mediazione assistita ha adito questo tribunale per sentire condannare i convenuti, in solido, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €. 50.400,00, analiticamente specificata nell'atto di citazione, previa declaratoria della prevalente responsabilità del sinistro, equivalente al 70%, del conducente del veicolo di controparte, con vittoria di spese e compensi di causa.
La compagnia di assicurazione convenuta si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
In particolare, ha contestato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice nell'atto di citazione sostenendo che la responsabilità del sinistro debba essere addebitata esclusivamente all'attore per avere questi tentato di superare l'autovettura dal lato destro.
Ha chiesto a questo tribunale di ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria. In subordine ha chiesto di ritenere e dichiarare la corresponsabilità dei due conducenti in misura prevalente per l'attore (70%), o paritaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il convenuto seppure ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e Controparte_2
pertanto va dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi. E' stata inoltre disposta CTU medico- legale sulla persona dell'attore affidata alla dott.ssa Persona_1 Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
Il teste escusso, presente sui luoghi al momento del sinistro, della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare, ha dichiarato testualmente “ricordo che subito dopo il Natale 2020, non ricordo la data precisa, mentre mi trovavo in fila presso “la casa dell'acqua” in Mascalucia Via A. De Gasperi sono stato testimone di un incidente stradale avvenuto tra una autovettura Toyota di colore grigio chiaro della quale non ricordo la targa e un ciclomotore. Ho visto che l'autovettura che percorreva via De Gasperi giunta quasi a ridosso della rotonda, nei pressi dell'area di parcheggio posta di fronte il Bar “Mito”, che si trova vicino la casa dell'acqua, ha svoltato sulla sua destra per immettersi nell'area di parcheggio di cui ho detto investendo un ciclomotore di colore grigio”. Il testimone ha precisato che “…mentre l'auto svoltava sulla destra […] è avvenuta una collisione tra questa e il ciclomotore che lo seguiva. Precisamente il ciclomotore è venuto ad impattare con la sua ruota anteriore con la fiancata destra posteriore dell'auto”, “il motorino si trovava dietro l'auto, al centro della corsia ed era molto vicino all'auto che lo precedeva”, “dopo l'impatto il ciclomotore è caduto sul lato sinistro così come il conducente che, ricordo, si è ritrovato “steso per terra” a fianco dello scooter sul lato sinistro”, “ricordo che si vedeva chiaramente che la gamba [del motociclista], poco sopra il malleolo, si era spezzata. Si vedeva l'osso scomposto di netto. E' intervenuta subito una operatrice sanitaria e subito dopo questa la polizia municipale di mascalucia e un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale”
Può quindi ritenersi provato che l'autovettura stava effettuando una svolta a destra per immettersi in un'area di parcheggio, circostanza tra l'altro incontestata tra le parti, quando è sopraggiunto il ciclomotore che, procedendo nella stessa direzione andava ad impattare con la sua ruota anteriore contro la fiancata destra posteriore dell'auto precipitando a terra unitamente al conducente il quale ha riportato danni fisici per i quali è stato trasportato, in ambulanza, al P.S del Policlinico di Catania.
Non stato provato se il conducente dell'autovettura abbia segnalato, azionando l'apposito segnalatore di direzione, la sua manovra di svolta a destra.
Non è stato neanche provato se il conducente del ciclomotore abbia tentato di superare dalla destra l'autovettura.
Alla luce delle superiori risultanze, in applicazione dell'art. 2054 c.c. va ritenuto il concorso di colpa, in eguale misura, di entrambi i veicoli coinvolti.
In merito ai danni fisici subiti dall'attore, il CTU nominato, nella sua relazione da ritenersi immune da vizi logici e giuridici, congruamente e coerentemente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, ha formulato un giudizio di compatibilità tra le lesioni personali refertate dai sanitari del P.S. del Policlinico di Catania e la dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione ritenendo pienamente soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità.
La quantificazione del danno subito dall'attrice nel sinistro può essere effettuata sulla base di tale CTU medico-legale.
Può quindi ritenersi che l'attore abbia sofferto a causa delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 50 (cinquanta) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 50 (cinquanta) e che, allo stato attuale, residuano postumi, da considerarsi, a carattere permanente dato che non sono suscettibili di miglioramento tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'evento, che determinano una compromissione della validità psicofisica globale valutabile nella misura del 11% di danno biologico secondo i barèmes di riferimento.
Va ricordato, ora, che la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n.26973/2008 ha evidenziato che “il danno non patrimoniale è una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E, pertanto la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a se stante”. In tale pronuncia la S.C. ha aggiunto che “il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni: deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale che quello biologico”. Quindi, con riferimento ai cosiddetti “danni non patrimoniali diversi” (morale, esistenziale, alla vita di relazione) le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato i seguenti due principi che devono essere sempre tenuti in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale: 1) il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse e, pertanto, non soltanto le mere sofferenze psichiche che in passato venivano qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, ricondotte sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
2) il principio secondo il quale vanno evitati tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, definendolo in modo diverso. Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però tenuto in considerazione che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o di voci risarcitorie che, benché non liquidate autonomamente, devono essere considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno quindi concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di danno esistenziale inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona in quanto questa comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Quanto al danno morale la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Tale affermazione consente di ritenere che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza fisica e psichica
(prima denominato danno morale) potrà continuare ad essere risarcito sotto forma di adeguamento del danno biologico.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale si farà riferimento alle Tabelle del Tribunale Civile di
Milano del 2018 la cui validità su tutto il territorio nazionale è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione.
Da quanto sopra esposto, può ritenersi che l'attore, abbia subito, a titolo di danno non patrimoniale complessivo, con riferimento alle suddette tabelle (operando la dovuta devalutazione monetaria e calcolando sulla somma ottenuta la rivalutazione e gli interessi maturati al tasso legale fino alla data odierna) un danno valutabile nella somma di euro 39.269,29 di cui: euro 27.155,91 per danno biologico permanente, euro 11.613,38 per danno biologico temporaneo secondo il parametro di euro 98,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, euro 1.000,00 per personalizzazione del danno, per le sofferenze sopportate a causa del sinistro.
Tale ammontare, in ragione del pari concorso di colpa va ridotto alla metà e dunque può riconoscersi all'attore un risarcimento complessivo di euro 19.634,645;
In relazione al pregiudizio alla sfera patrimoniale, il danno emergente fondatamente allegato e adeguatamente dimostrato in via documentale dall'attore per spese mediche sostenute ammonta alla somma di euro 275,41 come specificato nella relazione di ctu. Tale somma, in ragione del concorso di colpa, va ridotto alla metà e quindi ammonta a euro 137,70.
Tale somma dovrà essere rivalutata anno per anno e su questa andranno corrisposti gli interessi, in misura legale, dal singolo versamento al soddisfo.
In riferimento a tale voce si osserva che non è stato provato che il mutamento di abitudini vissuto dall'attore sia conseguenza del sinistro per cui è causa.
Le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti attrice e convenute in misura del 50%( nei rapporti interni 50% all'attore e 50% ai convenuti).
Le spese di lite vanno compensate interamente in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-Dichiara che la responsabilità del sinistro è addebitabile in eguale misura ad entrambi i conducenti Parte_1
e , per quanto in parte motiva;
[...] Controparte_2
- Accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda e conseguentemente: - Condanna in solido in persona del suo legale rapp.te pro-tempore e CP_1 Controparte_2
a pagare a la somma di € 19.634,645 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 subito, come in motivazione, oltre interessi dalla data odierna al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Condanna in solido in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e CP_1 Controparte_2
a pagare a la somma di € 137,70 per le spese mediche sostenute, come in
[...] Parte_1
motivazione, oltre interessi al tasso legale, dai singoli pagamenti al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Compensa interamente tra le parti, per effetto del concorso di colpa, le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore e dei convenuti, in solido tra loro (nei rapporti interni 50% all'attore e 50% ai convenuti) .
Così deciso il 13.06.2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
Rosetta Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11462 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021
PROMOSSA DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Catania via Dalmazia n. 95, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avvocato Francesco Filogamo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Firenze, n. 172, Catania presso lo studio dell'Avv. Gaspare Nolasco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F.: nato a [...] il [...] residente in Controparte_2 C.F._2
Mascalucia, Via Tremestieri n. 124
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
e esponendo: CP_2 CP_1 - che in data 28.12.2020, alle ore 12:30 circa, mentre conduceva il motociclo Kymco People tg. ES28680 di proprietà di “ , assicurato con la compagnia e stava Controparte_3 Controparte_4 percorrendo la Via De Gasperi di Mascalucia, con direzione nord – sud, giunto nei pressi del bar “Mito”, è entrato in collisione con l'autovettura che lo precedeva, Toyota Yaris targato DF308GS, condotta dal proprietario il quale, senza preventiva segnalazione, stava effettuando una Controparte_2
manovra di svolta a destra;
- che a causa di tale sinistro, unitamente al ciclomotore, precipitava a terra riportando danni fisici per i quali veniva trasportato in autoambulanza al P. S. del Policlinico di Catania dove gli veniva riscontrata la “frattura- lussazione timalleolare caviglia sinistra” e successivamente, in data 28/12/2020, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e, quindi, a sedute di terapia riabilitativa;
- che sul luogo del sinistro sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale di Mascalucia che hanno effettuato i rilievi del caso;
- che la CO , sebbene abbia definito e liquidato il danno materiale subito dal Controparte_5
motociclo riconoscendo una responsabilità al proprio assicurato pari al 70%, non ha inteso risarcire i danni fisici subiti dall'attore ritenendolo responsabile del sinistro per avere superato l'autovettura di controparte dal lato destro;
- che dopo avere invitato controparte, ma invano, alla stipula di una mediazione assistita ha adito questo tribunale per sentire condannare i convenuti, in solido, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €. 50.400,00, analiticamente specificata nell'atto di citazione, previa declaratoria della prevalente responsabilità del sinistro, equivalente al 70%, del conducente del veicolo di controparte, con vittoria di spese e compensi di causa.
La compagnia di assicurazione convenuta si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
In particolare, ha contestato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice nell'atto di citazione sostenendo che la responsabilità del sinistro debba essere addebitata esclusivamente all'attore per avere questi tentato di superare l'autovettura dal lato destro.
Ha chiesto a questo tribunale di ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria. In subordine ha chiesto di ritenere e dichiarare la corresponsabilità dei due conducenti in misura prevalente per l'attore (70%), o paritaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il convenuto seppure ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e Controparte_2
pertanto va dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi. E' stata inoltre disposta CTU medico- legale sulla persona dell'attore affidata alla dott.ssa Persona_1 Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
Il teste escusso, presente sui luoghi al momento del sinistro, della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare, ha dichiarato testualmente “ricordo che subito dopo il Natale 2020, non ricordo la data precisa, mentre mi trovavo in fila presso “la casa dell'acqua” in Mascalucia Via A. De Gasperi sono stato testimone di un incidente stradale avvenuto tra una autovettura Toyota di colore grigio chiaro della quale non ricordo la targa e un ciclomotore. Ho visto che l'autovettura che percorreva via De Gasperi giunta quasi a ridosso della rotonda, nei pressi dell'area di parcheggio posta di fronte il Bar “Mito”, che si trova vicino la casa dell'acqua, ha svoltato sulla sua destra per immettersi nell'area di parcheggio di cui ho detto investendo un ciclomotore di colore grigio”. Il testimone ha precisato che “…mentre l'auto svoltava sulla destra […] è avvenuta una collisione tra questa e il ciclomotore che lo seguiva. Precisamente il ciclomotore è venuto ad impattare con la sua ruota anteriore con la fiancata destra posteriore dell'auto”, “il motorino si trovava dietro l'auto, al centro della corsia ed era molto vicino all'auto che lo precedeva”, “dopo l'impatto il ciclomotore è caduto sul lato sinistro così come il conducente che, ricordo, si è ritrovato “steso per terra” a fianco dello scooter sul lato sinistro”, “ricordo che si vedeva chiaramente che la gamba [del motociclista], poco sopra il malleolo, si era spezzata. Si vedeva l'osso scomposto di netto. E' intervenuta subito una operatrice sanitaria e subito dopo questa la polizia municipale di mascalucia e un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale”
Può quindi ritenersi provato che l'autovettura stava effettuando una svolta a destra per immettersi in un'area di parcheggio, circostanza tra l'altro incontestata tra le parti, quando è sopraggiunto il ciclomotore che, procedendo nella stessa direzione andava ad impattare con la sua ruota anteriore contro la fiancata destra posteriore dell'auto precipitando a terra unitamente al conducente il quale ha riportato danni fisici per i quali è stato trasportato, in ambulanza, al P.S del Policlinico di Catania.
Non stato provato se il conducente dell'autovettura abbia segnalato, azionando l'apposito segnalatore di direzione, la sua manovra di svolta a destra.
Non è stato neanche provato se il conducente del ciclomotore abbia tentato di superare dalla destra l'autovettura.
Alla luce delle superiori risultanze, in applicazione dell'art. 2054 c.c. va ritenuto il concorso di colpa, in eguale misura, di entrambi i veicoli coinvolti.
In merito ai danni fisici subiti dall'attore, il CTU nominato, nella sua relazione da ritenersi immune da vizi logici e giuridici, congruamente e coerentemente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, ha formulato un giudizio di compatibilità tra le lesioni personali refertate dai sanitari del P.S. del Policlinico di Catania e la dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione ritenendo pienamente soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità.
La quantificazione del danno subito dall'attrice nel sinistro può essere effettuata sulla base di tale CTU medico-legale.
Può quindi ritenersi che l'attore abbia sofferto a causa delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 50 (cinquanta) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 50 (cinquanta) e che, allo stato attuale, residuano postumi, da considerarsi, a carattere permanente dato che non sono suscettibili di miglioramento tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'evento, che determinano una compromissione della validità psicofisica globale valutabile nella misura del 11% di danno biologico secondo i barèmes di riferimento.
Va ricordato, ora, che la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n.26973/2008 ha evidenziato che “il danno non patrimoniale è una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E, pertanto la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a se stante”. In tale pronuncia la S.C. ha aggiunto che “il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni: deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale che quello biologico”. Quindi, con riferimento ai cosiddetti “danni non patrimoniali diversi” (morale, esistenziale, alla vita di relazione) le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato i seguenti due principi che devono essere sempre tenuti in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale: 1) il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse e, pertanto, non soltanto le mere sofferenze psichiche che in passato venivano qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, ricondotte sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
2) il principio secondo il quale vanno evitati tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, definendolo in modo diverso. Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però tenuto in considerazione che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o di voci risarcitorie che, benché non liquidate autonomamente, devono essere considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno quindi concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di danno esistenziale inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona in quanto questa comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Quanto al danno morale la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Tale affermazione consente di ritenere che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza fisica e psichica
(prima denominato danno morale) potrà continuare ad essere risarcito sotto forma di adeguamento del danno biologico.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale si farà riferimento alle Tabelle del Tribunale Civile di
Milano del 2018 la cui validità su tutto il territorio nazionale è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione.
Da quanto sopra esposto, può ritenersi che l'attore, abbia subito, a titolo di danno non patrimoniale complessivo, con riferimento alle suddette tabelle (operando la dovuta devalutazione monetaria e calcolando sulla somma ottenuta la rivalutazione e gli interessi maturati al tasso legale fino alla data odierna) un danno valutabile nella somma di euro 39.269,29 di cui: euro 27.155,91 per danno biologico permanente, euro 11.613,38 per danno biologico temporaneo secondo il parametro di euro 98,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, euro 1.000,00 per personalizzazione del danno, per le sofferenze sopportate a causa del sinistro.
Tale ammontare, in ragione del pari concorso di colpa va ridotto alla metà e dunque può riconoscersi all'attore un risarcimento complessivo di euro 19.634,645;
In relazione al pregiudizio alla sfera patrimoniale, il danno emergente fondatamente allegato e adeguatamente dimostrato in via documentale dall'attore per spese mediche sostenute ammonta alla somma di euro 275,41 come specificato nella relazione di ctu. Tale somma, in ragione del concorso di colpa, va ridotto alla metà e quindi ammonta a euro 137,70.
Tale somma dovrà essere rivalutata anno per anno e su questa andranno corrisposti gli interessi, in misura legale, dal singolo versamento al soddisfo.
In riferimento a tale voce si osserva che non è stato provato che il mutamento di abitudini vissuto dall'attore sia conseguenza del sinistro per cui è causa.
Le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti attrice e convenute in misura del 50%( nei rapporti interni 50% all'attore e 50% ai convenuti).
Le spese di lite vanno compensate interamente in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-Dichiara che la responsabilità del sinistro è addebitabile in eguale misura ad entrambi i conducenti Parte_1
e , per quanto in parte motiva;
[...] Controparte_2
- Accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda e conseguentemente: - Condanna in solido in persona del suo legale rapp.te pro-tempore e CP_1 Controparte_2
a pagare a la somma di € 19.634,645 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 subito, come in motivazione, oltre interessi dalla data odierna al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Condanna in solido in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e CP_1 Controparte_2
a pagare a la somma di € 137,70 per le spese mediche sostenute, come in
[...] Parte_1
motivazione, oltre interessi al tasso legale, dai singoli pagamenti al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Compensa interamente tra le parti, per effetto del concorso di colpa, le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore e dei convenuti, in solido tra loro (nei rapporti interni 50% all'attore e 50% ai convenuti) .
Così deciso il 13.06.2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi