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Sentenza 12 ottobre 2024
Sentenza 12 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/10/2024, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.10.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 5696/2022
TRA
, , rapp.ti e difesi dall' Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv. Guido Marone, come in atti
- Ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.22 i ricorrenti in epigrafe, hanno esposto: di essere tutti docenti precari che operavano o ambivano ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ovvero a concorrere per l'assunzione in ruolo sui posti vacanti e disponibili in ragione delle prossime procedure di reclutamento;
i ricorrenti erano in possesso di idonea qualifica che consentiva loro di svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione;
in particolare, erano muniti del titolo di studio individuato dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, quale requisito di accesso alla rispettiva classe concorsuale e quindi condizione legittimante il conferimento di docenze da parte dell'Amministrazione statale;
al contempo, all'esito di appositi percorsi formativi predisposti da Università autorizzate, i ricorrenti avevano altresì acquisito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; il possesso congiunto dei suddetti titoli attribuiva ai ricorrenti una valida abilitazione all'insegnamento e pertanto integrava il presupposto per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto finalizzate appunto al conferimento delle supplenze. Richiamato il quadro normativo di riferimento, hanno lamentato l'illegittimità dell'operato posto in essere dal resistente che, disconoscendo gli effetti CP_1 derivanti dalle novelle legislative, aveva finito per ingenerare vistose disparità di trattamento oltre che chiare discrasie nell'ordinamento di settore. Inopinatamente, infatti, le medesime condizioni di fatto (ossia, il dedotto possesso congiunto dei 24 CFU e del titolo di studio) erano considerate utili per la partecipazione alle tornate di reclutamento nonché per acquisire la specializzazione sul sostegno (entrambe possibilità per le quali era richiesta l'abilitazione all'insegnamento), ma al contempo paradossalmente non consentivano di essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie di istituto, riservate appunto ai docenti abilitati. Hanno, pertanto, convenuto in giudizio il Controparte_2
e l al fine, di sentire accogliere
[...] Controparte_3 le seguenti conclusioni:
“ A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quali docenti abilitati all'insegnamento in possesso di diploma di istruzione superiore, che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropopsico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; C) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe;
D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del , recante la Controparte_1 procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del
[...]
, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e Controparte_1
d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del , prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; e) il DM Controparte_1
15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; f) il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; g) il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; h) le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.022, nella parte in cui escludono i ricorrenti;
i) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono i ricorrenti;
l) di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dai ricorrenti;
m) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti. Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge”. Il costituitosi, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del CP_4
Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo e nel merito l'infondatezza della domanda. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento ha deciso la causa.
La domanda è infondata e va rigettata alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, tenuto conto del petitum sostanziale, volto all' accertamento del diritto del docente all'inserimento nella graduatoria, sul presupposto che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, ritiene questo giudicante (mutando il proprio precedente orientamento, anche in ragione della pronuncia della Cassazione n. 7080/2024 che ha affrontato il merito della questione oggetto di giudizio) sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario (in tal senso v. Cass. Sezioni Unite n. 25837/16; n. 17123/19). Ciò posto, come è noto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 59/2017, i CFU costituiscono titolo di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Più esattamente, ai sensi di tale norma, è richiesto il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Gli istanti ritengono che i titoli posseduti li qualifichino quali docenti abilitati all'insegnamento e per questo meritevoli della fascia d'insegnamento superiore, in quanto, per espressa previsione legislativa l'abilitazione equivale al possesso dei 24 CFU. Orbene, l'assunto in base al quale vi sarebbe una sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, non può condividersi. In tal modo, difatti, si confonde il titolo di studio di accesso all'insegnamento con l'abilitazione all'insegnamento, da ritenersi tuttora necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto. Il possesso dei soli titoli di studio di accesso all'insegnamento consente, alla stregua della normativa nazionale, l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Al contrario, il possesso dell'abilitazione permette l'inserimento nelle graduatorie di II fascia ( I fascia GPS di nuova costituzione) utilizzabili, con priorità, per incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato. Del resto, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di studio all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Si richiamano a riguardo le compiute argomentazioni della Suprema Corte di cui alla recente pronuncia n. 7080 de 15.3.24, a cui questo giudicante intende conformarsi, anche i sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c. La Corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto che non possa accogliersi la ricostruzione che afferma l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre 2022; Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile 2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento). Ha quindi precisato la Corte che l'abilitazione (fino all'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022), era ottenuta o superando il concorso pubblico, senza essere assunti perché non collocati in posizione idonea nella graduatoria finale,
o dopo un apposito iter educativo, del tutto non comparabile con il semplice possesso di un titolo di studio e di 24 CFU. Nel periodo dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 l'abilitazione, poi, era collegata al percorso FIT, che iniziava in seguito al superamento del concorso, e, dopo l'entrata in vigore dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, è conseguita al termine di una nuova procedura. Ha pertanto affermato il seguente principio di diritto: ‹‹In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie›. La sussistenza di contrasti sulla questione al momento dell'instaurazione del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Torre Annunziata, il 10.10.24
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Molé