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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 291/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025 da
1) Parte_1
Nata a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 2 ottobre 1980
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. AR Cappellini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Marcia Cristina Verdura e l'avv. Alberto Dallagrassa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco Sul Naviglio (MI), Atto trascritto al N. 37- Parte – II - Anno 2 – Serie A – anno 2011 in comunione dei beni.
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano, c.f. Persona_1 C.F._3
nata a [...] il [...], cittadina italiana, c.f. . Parte_3 C.F._4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Parte_3
i genitori e collocati primariamente presso l'abitazione della madre in via C. Balconi n.37, a Cernusco sul Naviglio, ove già attualmente vivono prevalentemente e risiedono con la signora Pt_1
2) La casa familiare sita a Cernusco sul Naviglio, via C. Balconi n. 37, con il mobilio in essa contenuto, resterà assegnata in godimento alla madre che ivi abita e abiterà con i due figli minorenni.
I genitori concordano che tale godimento cesserà a partire dal mese di giugno dell'anno 2032, cioè indicativamente alla fine della scuola media della figlia minore AR, anno in cui la casa sarà posta in vendita a terzi o, in alternativa, uno dei coniugi acquisterà il restante 50% della proprietà. A tal fine i coniugi si impegnano, già nel mese di giugno del 2031, a conferire congiuntamente mandato ad un agente immobiliare di fiducia per la vendita della casa familiare, con indicazione che la proprietà sarà libera nel settembre 2032. Ovviamente tali date potranno essere anticipate nel caso in cui la signora decidesse di reperire nuova soluzione abitativa prima della scadenza ultima pattuita Pt_1 quindi di procedere con la vendita della casa familiare. Il prezzo, in caso di vendita a terzi, sarà suddiviso al 50% tra le Parti al netto di tutte le spese che dovranno essere sostenute ai fini della vendita stessa (spese che, in egual modo, saranno suddivise tra le Parti al 50%).
***
Piano genitoriale
3) I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive e la corretta alimentazione dei figli, avendo come riferimento, essenziale ed esclusivo l'interesse di questi ultimi, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
4) I figli, collocati primariamente presso la madre, trascorreranno con il padre ogni mercoledì, dall'uscita di scuola (o dell'oratorio o del campo estivo), cioè alle 16:30 circa, fino alla mattina seguente quando saranno riaccompagnati a scuola (o all'oratorio o campo estivo) o presso la casa della madre se fosse un periodo di vacanze scolastiche. Inoltre, nelle settimane in cui il fine settimana
è di spettanza della madre, i figli staranno con il padre anche il pomeriggio del giovedì con pernottamento e accompagnamento a scuola, o alle varie attività su indicate, la mattina del venerdì.
5) I figli trascorreranno con il padre, a settimane alterne, i fine settimana dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 fino al lunedì mattina quando saranno accompagnati a scuola o alle attività extra scolastiche a cui saranno iscritti.
6) Il genitore che avrà i figli presso di sé si farà carico di accompagnarli a tutte le attività del giorno che includono la scuola, le attività sportive, il catechismo, i compleanni dei compagni, oratorio e/o eventuali campi estivi o lezioni private. 7) Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con la possibilità per ciascun genitore di aggiungere ulteriori settimane di vacanza, previo accordo fra i genitori. I genitori si comunicheranno le date prescelte per le settimane di vacanza entro la fine del mese di aprile e, prima della partenza, il luogo di villeggiatura e l'indicazione della struttura ospitante.
8) Durante le vacanze scolastiche estive i figli saranno impegnati con l'oratorio o i campi estivi e resterà vigente lo schema invernale quanto ai tempi e pernottamenti con ciascun genitore.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali vigeranno gli accordi adottati nella quotidianità, salvo quelli migliori fra i genitori in funzione delle esigenze dei minori, assicurando comunque l'alternanza annuale dei figli con ciascun genitore durante i principali giorni di festa e i ponti (Natale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo).
9) In occasione dei compleanni dei figli, i genitori si impegnano a consentire ad entrambi il festeggiamento nei giorni dei compleanni o, qualora questo non fosse possibile, all'alternanza della presenza dei figli, di anno in anno, per il pranzo o la cena;
10) Resta inteso fra i genitori che i nonni, materni e paterni, continueranno a frequentare i nipoti, con cui hanno profondi legami affettivi, e tali rapporti saranno tutelati e favoriti da entrambe le Parti nell'interesse dei minori.
11) I genitori prestano il proprio consenso affinché le Autorità competenti rilascino e/o rinnovino i loro documenti di identità ed i loro passaporti e rilascino e/o rinnovino i documenti di identità, anche validi per l'espatrio, o il passaporto individuale dei minori;
i figli potranno viaggiare all'estero con un genitore, con l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore il periodo e la località turistica di destinazione.
12) Il padre verserà alla madre, come già avviene, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita, a far data dal primo anno successivo alla sentenza. L'Assegno Unico universale (o analogo contributo che, in futuro, dovesse essere erogato dallo Stato) resterà per intero alla madre.
13) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) che hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 C.F._2 concordatario a Cernusco Sul Naviglio (MI) in data 11 settembre 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025 da
1) Parte_1
Nata a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 2 ottobre 1980
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. AR Cappellini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Marcia Cristina Verdura e l'avv. Alberto Dallagrassa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco Sul Naviglio (MI), Atto trascritto al N. 37- Parte – II - Anno 2 – Serie A – anno 2011 in comunione dei beni.
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano, c.f. Persona_1 C.F._3
nata a [...] il [...], cittadina italiana, c.f. . Parte_3 C.F._4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Parte_3
i genitori e collocati primariamente presso l'abitazione della madre in via C. Balconi n.37, a Cernusco sul Naviglio, ove già attualmente vivono prevalentemente e risiedono con la signora Pt_1
2) La casa familiare sita a Cernusco sul Naviglio, via C. Balconi n. 37, con il mobilio in essa contenuto, resterà assegnata in godimento alla madre che ivi abita e abiterà con i due figli minorenni.
I genitori concordano che tale godimento cesserà a partire dal mese di giugno dell'anno 2032, cioè indicativamente alla fine della scuola media della figlia minore AR, anno in cui la casa sarà posta in vendita a terzi o, in alternativa, uno dei coniugi acquisterà il restante 50% della proprietà. A tal fine i coniugi si impegnano, già nel mese di giugno del 2031, a conferire congiuntamente mandato ad un agente immobiliare di fiducia per la vendita della casa familiare, con indicazione che la proprietà sarà libera nel settembre 2032. Ovviamente tali date potranno essere anticipate nel caso in cui la signora decidesse di reperire nuova soluzione abitativa prima della scadenza ultima pattuita Pt_1 quindi di procedere con la vendita della casa familiare. Il prezzo, in caso di vendita a terzi, sarà suddiviso al 50% tra le Parti al netto di tutte le spese che dovranno essere sostenute ai fini della vendita stessa (spese che, in egual modo, saranno suddivise tra le Parti al 50%).
***
Piano genitoriale
3) I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive e la corretta alimentazione dei figli, avendo come riferimento, essenziale ed esclusivo l'interesse di questi ultimi, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
4) I figli, collocati primariamente presso la madre, trascorreranno con il padre ogni mercoledì, dall'uscita di scuola (o dell'oratorio o del campo estivo), cioè alle 16:30 circa, fino alla mattina seguente quando saranno riaccompagnati a scuola (o all'oratorio o campo estivo) o presso la casa della madre se fosse un periodo di vacanze scolastiche. Inoltre, nelle settimane in cui il fine settimana
è di spettanza della madre, i figli staranno con il padre anche il pomeriggio del giovedì con pernottamento e accompagnamento a scuola, o alle varie attività su indicate, la mattina del venerdì.
5) I figli trascorreranno con il padre, a settimane alterne, i fine settimana dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 fino al lunedì mattina quando saranno accompagnati a scuola o alle attività extra scolastiche a cui saranno iscritti.
6) Il genitore che avrà i figli presso di sé si farà carico di accompagnarli a tutte le attività del giorno che includono la scuola, le attività sportive, il catechismo, i compleanni dei compagni, oratorio e/o eventuali campi estivi o lezioni private. 7) Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con la possibilità per ciascun genitore di aggiungere ulteriori settimane di vacanza, previo accordo fra i genitori. I genitori si comunicheranno le date prescelte per le settimane di vacanza entro la fine del mese di aprile e, prima della partenza, il luogo di villeggiatura e l'indicazione della struttura ospitante.
8) Durante le vacanze scolastiche estive i figli saranno impegnati con l'oratorio o i campi estivi e resterà vigente lo schema invernale quanto ai tempi e pernottamenti con ciascun genitore.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali vigeranno gli accordi adottati nella quotidianità, salvo quelli migliori fra i genitori in funzione delle esigenze dei minori, assicurando comunque l'alternanza annuale dei figli con ciascun genitore durante i principali giorni di festa e i ponti (Natale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo).
9) In occasione dei compleanni dei figli, i genitori si impegnano a consentire ad entrambi il festeggiamento nei giorni dei compleanni o, qualora questo non fosse possibile, all'alternanza della presenza dei figli, di anno in anno, per il pranzo o la cena;
10) Resta inteso fra i genitori che i nonni, materni e paterni, continueranno a frequentare i nipoti, con cui hanno profondi legami affettivi, e tali rapporti saranno tutelati e favoriti da entrambe le Parti nell'interesse dei minori.
11) I genitori prestano il proprio consenso affinché le Autorità competenti rilascino e/o rinnovino i loro documenti di identità ed i loro passaporti e rilascino e/o rinnovino i documenti di identità, anche validi per l'espatrio, o il passaporto individuale dei minori;
i figli potranno viaggiare all'estero con un genitore, con l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore il periodo e la località turistica di destinazione.
12) Il padre verserà alla madre, come già avviene, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita, a far data dal primo anno successivo alla sentenza. L'Assegno Unico universale (o analogo contributo che, in futuro, dovesse essere erogato dallo Stato) resterà per intero alla madre.
13) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) che hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 C.F._2 concordatario a Cernusco Sul Naviglio (MI) in data 11 settembre 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG