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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N.V.G. 6647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.6.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Ferri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_2
Nato a Genova, il 22/03/1996
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ingrid Mamino presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente FI: ( ), nata a [...], in data [...] Parte_2 C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.6.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della FI minore , Parte_2 con collocamento prevalente presso la residenza materna, nella casa sita a Milano, Via
Capecelatro n. 33.
I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale cambiamento di indirizzo di residenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
2. Dichiarare che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, sicché le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della FI e quant'altro dovesse incidere sulla sua vita (es. trasferimento di residenza) dovranno essere assunte da entrambi tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI medesima;
3. Dichiarare che le decisioni di ordinaria amministrazione (da intendersi quelle quotidiane da assumere nel tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore) saranno assunte da ciascun genitore separatamente, con l'obbligo comunque di coinvolgere il genitore assente nell'organizzazione di ricorrenze importanti es. compleanni, celebrazioni che riguardassero la FI o che dovessero rivestire per la stessa particolare importanza, anche se cadenti in un periodo di spettanza di un solo genitore;
4. Disporre che, salvo ogni miglior accordo tra le parti, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la FI minorenne liberamente, previo accordo con la madre. Ciò anche con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali, che verranno concordate di volta in volta tra i genitori.
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la FI il mercoledì ogni 15 giorni, Pt_2 recandosi a Milano e previa comunicazione alla madre. Durante la visita, sarà presente anche la SI.ra , salvo diverse indicazioni della stessa. Per eSIenze della Parte_1 minore, attesa la tenera età, le visite avverranno nel pomeriggio, per una durata di circa tre ore.
Si precisa che durante le vacanze estive con la madre, la frequentazione paterna quindicinale sopra prevista sarà sospesa.
Qualora la SI.ra trascorra le vacanze estive in Diano Marina sarà Parte_1 possibile per il padre, concordemente con gli impegni della SI.ra e previo accordo Parte_1 con la stessa, far visita alla FI organizzandosi direttamente con la madre;
5. Resta inteso tra le parti che la disposizione di cui sopra circa la regolamentazione delle visite da parte del padre tiene conto della situazione attuale e, in particolare, delle eSIenze lavorative paterne, della disoccupazione della madre e dell'età della minore che necessita della presenza costante della madre.
Sin da ora le parti si impegnano a valutare una diversa frequentazione paterna con la crescita della minore;
6. Disporre che il SI. corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento CP_2 ordinario della FI , la somma mensile di Euro 250,00, con rivalutazione annuale Pt_2
ISTAT da maggio 2025, entro il giorno 7 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1
7. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra le parti, come da Protocollo Spese del
Tribunale di Milano e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Disporre che l'assegno unico in favore della FI minore sia percepito in via Pt_2 esclusiva dalla SI.ra , che attualmente percepisce il 50% con l'ex Parte_1 compagno, con impegno del SI. di sottoscrivere la relativa modulistica qualora fosse CP_2 necessario. Sino a quando l'erogazione dell'assegno da parte dell' non verrà effettuata CP_3 totalmente e direttamente in favore della SI.ra , il SI. mensilmente Parte_1 CP_2 corrisponderà alla SI.ra quanto a lui versato a tale titolo, in aggiunta al contributo Parte_1 mensile al mantenimento previsto al punto n. 5;
9. Dare atto che il SI. sin da ora presta il consenso affinché ogni ulteriore ed CP_2 eventuale contributo pubblico disposto in favore dei figli venga percepito interamente e in via esclusiva dalla SI.ra ; Parte_1
10. Le parti usufruiranno, nella misura del 50% ciascuna, delle detrazioni fiscali delle spese relative alla FI;
11. Dare atto che i genitori si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio personale e per la FI minore;
12. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.6.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Ferri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_2
Nato a Genova, il 22/03/1996
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ingrid Mamino presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente FI: ( ), nata a [...], in data [...] Parte_2 C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.6.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della FI minore , Parte_2 con collocamento prevalente presso la residenza materna, nella casa sita a Milano, Via
Capecelatro n. 33.
I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale cambiamento di indirizzo di residenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
2. Dichiarare che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, sicché le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della FI e quant'altro dovesse incidere sulla sua vita (es. trasferimento di residenza) dovranno essere assunte da entrambi tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI medesima;
3. Dichiarare che le decisioni di ordinaria amministrazione (da intendersi quelle quotidiane da assumere nel tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore) saranno assunte da ciascun genitore separatamente, con l'obbligo comunque di coinvolgere il genitore assente nell'organizzazione di ricorrenze importanti es. compleanni, celebrazioni che riguardassero la FI o che dovessero rivestire per la stessa particolare importanza, anche se cadenti in un periodo di spettanza di un solo genitore;
4. Disporre che, salvo ogni miglior accordo tra le parti, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la FI minorenne liberamente, previo accordo con la madre. Ciò anche con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali, che verranno concordate di volta in volta tra i genitori.
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la FI il mercoledì ogni 15 giorni, Pt_2 recandosi a Milano e previa comunicazione alla madre. Durante la visita, sarà presente anche la SI.ra , salvo diverse indicazioni della stessa. Per eSIenze della Parte_1 minore, attesa la tenera età, le visite avverranno nel pomeriggio, per una durata di circa tre ore.
Si precisa che durante le vacanze estive con la madre, la frequentazione paterna quindicinale sopra prevista sarà sospesa.
Qualora la SI.ra trascorra le vacanze estive in Diano Marina sarà Parte_1 possibile per il padre, concordemente con gli impegni della SI.ra e previo accordo Parte_1 con la stessa, far visita alla FI organizzandosi direttamente con la madre;
5. Resta inteso tra le parti che la disposizione di cui sopra circa la regolamentazione delle visite da parte del padre tiene conto della situazione attuale e, in particolare, delle eSIenze lavorative paterne, della disoccupazione della madre e dell'età della minore che necessita della presenza costante della madre.
Sin da ora le parti si impegnano a valutare una diversa frequentazione paterna con la crescita della minore;
6. Disporre che il SI. corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento CP_2 ordinario della FI , la somma mensile di Euro 250,00, con rivalutazione annuale Pt_2
ISTAT da maggio 2025, entro il giorno 7 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1
7. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra le parti, come da Protocollo Spese del
Tribunale di Milano e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Disporre che l'assegno unico in favore della FI minore sia percepito in via Pt_2 esclusiva dalla SI.ra , che attualmente percepisce il 50% con l'ex Parte_1 compagno, con impegno del SI. di sottoscrivere la relativa modulistica qualora fosse CP_2 necessario. Sino a quando l'erogazione dell'assegno da parte dell' non verrà effettuata CP_3 totalmente e direttamente in favore della SI.ra , il SI. mensilmente Parte_1 CP_2 corrisponderà alla SI.ra quanto a lui versato a tale titolo, in aggiunta al contributo Parte_1 mensile al mantenimento previsto al punto n. 5;
9. Dare atto che il SI. sin da ora presta il consenso affinché ogni ulteriore ed CP_2 eventuale contributo pubblico disposto in favore dei figli venga percepito interamente e in via esclusiva dalla SI.ra ; Parte_1
10. Le parti usufruiranno, nella misura del 50% ciascuna, delle detrazioni fiscali delle spese relative alla FI;
11. Dare atto che i genitori si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio personale e per la FI minore;
12. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni