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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1983/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente e Relatore
CUGINI TIZIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17532/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_1
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_1
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 839 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1265/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento IMU n. 839/2021 notificato il 27 agosto 2024, con cui Roma Capitale aveva contestato un omesso versamento IMU per l'anno 2021, quantificando: l'IMU dovuta nella misura di euro 96.399,71, oltre sanzioni e interessi. Deduceva che essa società nel 2015 aveva inviato al Comune un'istanza di compensazione per IMU 2015 - 2016, motivata dal declassamento dell'immobile ad area fabbricabile dopo la cessazione dell'attività industriale;
che il Comune non aveva mai risposto né avviato l'istruttoria; che Roma
Capitale aveva emesso accertamenti IMU/TASI per gli anni 2015 - 2019, tutti annullati dalla Corte tributaria
(sentenze 10744/2022, 11276/2022, 4277/2023, 15538/2023, 12883/2024, ecc.); che la questione era quindi già stata decisa più volte in favore di essa società; che, in particolare, l'atto era illegittimo per violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente (introdotto nel 2024), che imponeva il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024; che l'avviso IMU era del luglio 2024 per cui l'atto era nullo;
che, nello specifico, Il Comune non aveva attivato il contraddittorio, esaminato l'istanza di compensazione del 2015 e considerato i precedenti giudizi favorevoli alla società; che l'atto impugnato era, altresì, viziato da carenza assoluta di motivazione in quanto a) l'avviso si limitava a citare norme generiche, b) non spiegava come per stato calcolato il valore imponibile, c) non indicava quale rendita o valore fosse stato utilizzato, non chiariva perché l'importo versato (pari a euro 23.086,40) sarebbe stato insufficiente;
che, pertanto, la motivazione era inesistente in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n.
241/1990; che, nel merito, la pretesa del Comune relativa all'IMU per l'anno 2021 era infondata;
che, infatti, dal 2015 l'attività industriale era cessata e l'area era stata inserita in un Programma Integrato di
Ristrutturazione Urbanistica (PRINT Tor Tre Teste), per cui l'area era fabbricabile per ristrutturazione urbanistica;
che, in base all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/92, all'art. 11 del Regolamento IMU di Roma
e alla circolare MEF 3/DF/2012 la base imponibile doveva essere il valore dell'area e non dei fabbricati dismessi;
che in base alla perizia giurata versata in atti la pretesa del Comune era errata e sproporzionata ed essa Società aveva versato quanto dovuto a titolo di IMU;
che, in ogni caso, in via subordinata, essendo l'immobile inagibile e inutilizzato dal 2015 in uno stato di degrado documentato e noto al Comune in quanto partecipe del procedimento urbanistico, l'IMU doveva essere ridotta del 50%; che, infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui l'inagibilità fosse nota al Comune, la riduzione IMU del 50% si applicava anche senza dichiarazione del contribuente;
che, inoltre, l'atto era illegittimo perché il Comune non aveva tenuto conto dei versamenti IMU pari a euro 23.086,40 effettuati da essa Società; che, inoltre, nel caso di insufficiente versamento, la sanzione doveva essere calcolata nella misura del 30% solo sulla differenza tra quanto dovuto e quanto versato e non sull'intero importo;
che doveva essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sussistendo tanto il fumus boni iuris (alla luce delle circostanze evidenziate) quanto il periculum in mora dal momento che il pagamento richiesto avrebbe causato un grave danno economico. Concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n. 839/2021 relativo all'IMU per l'anno 2021, con vittoria di spese.
Si costituiva Roma Capitale rappresentando di aver concluso un accordo di conciliazione extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/1992 con la società contribuente, di cui al documento versato in atti, con il quale era stato definito il più ampio contenzioso intercorso tra le parti al fine di chiudere tutti i contenziosi IMU e
TASI relativi agli anni 2015–2021, evitando la prosecuzione dei giudizi pendenti in Cassazione, in I grado e in II grado. Chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, la declaratoria dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti, delle spese di giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, esaminati gli atti, prende atto che le parti della controversia sottoposta all'odierno giudizio hanno sottoscritto l'accordo conciliativo (Prot. QB/2025/0378490 del 17 giugno 2025) versato in atti, come comunicato da Roma Capitale. Peraltro, dalla disamina degli atti depositati non risulta alcuna opposizione da parte della società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. alla suddetta richiesta. Pertanto, sussistono giusti motivi per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite debbono essere compensate, tenuto conto che la compensazione è stata prevista nell'atto di conciliazione in atti.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Roma 28 gennaio 2026 Il Presidente Ottavio Picozzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente e Relatore
CUGINI TIZIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17532/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_1
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_1
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 839 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1265/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento IMU n. 839/2021 notificato il 27 agosto 2024, con cui Roma Capitale aveva contestato un omesso versamento IMU per l'anno 2021, quantificando: l'IMU dovuta nella misura di euro 96.399,71, oltre sanzioni e interessi. Deduceva che essa società nel 2015 aveva inviato al Comune un'istanza di compensazione per IMU 2015 - 2016, motivata dal declassamento dell'immobile ad area fabbricabile dopo la cessazione dell'attività industriale;
che il Comune non aveva mai risposto né avviato l'istruttoria; che Roma
Capitale aveva emesso accertamenti IMU/TASI per gli anni 2015 - 2019, tutti annullati dalla Corte tributaria
(sentenze 10744/2022, 11276/2022, 4277/2023, 15538/2023, 12883/2024, ecc.); che la questione era quindi già stata decisa più volte in favore di essa società; che, in particolare, l'atto era illegittimo per violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente (introdotto nel 2024), che imponeva il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024; che l'avviso IMU era del luglio 2024 per cui l'atto era nullo;
che, nello specifico, Il Comune non aveva attivato il contraddittorio, esaminato l'istanza di compensazione del 2015 e considerato i precedenti giudizi favorevoli alla società; che l'atto impugnato era, altresì, viziato da carenza assoluta di motivazione in quanto a) l'avviso si limitava a citare norme generiche, b) non spiegava come per stato calcolato il valore imponibile, c) non indicava quale rendita o valore fosse stato utilizzato, non chiariva perché l'importo versato (pari a euro 23.086,40) sarebbe stato insufficiente;
che, pertanto, la motivazione era inesistente in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n.
241/1990; che, nel merito, la pretesa del Comune relativa all'IMU per l'anno 2021 era infondata;
che, infatti, dal 2015 l'attività industriale era cessata e l'area era stata inserita in un Programma Integrato di
Ristrutturazione Urbanistica (PRINT Tor Tre Teste), per cui l'area era fabbricabile per ristrutturazione urbanistica;
che, in base all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/92, all'art. 11 del Regolamento IMU di Roma
e alla circolare MEF 3/DF/2012 la base imponibile doveva essere il valore dell'area e non dei fabbricati dismessi;
che in base alla perizia giurata versata in atti la pretesa del Comune era errata e sproporzionata ed essa Società aveva versato quanto dovuto a titolo di IMU;
che, in ogni caso, in via subordinata, essendo l'immobile inagibile e inutilizzato dal 2015 in uno stato di degrado documentato e noto al Comune in quanto partecipe del procedimento urbanistico, l'IMU doveva essere ridotta del 50%; che, infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui l'inagibilità fosse nota al Comune, la riduzione IMU del 50% si applicava anche senza dichiarazione del contribuente;
che, inoltre, l'atto era illegittimo perché il Comune non aveva tenuto conto dei versamenti IMU pari a euro 23.086,40 effettuati da essa Società; che, inoltre, nel caso di insufficiente versamento, la sanzione doveva essere calcolata nella misura del 30% solo sulla differenza tra quanto dovuto e quanto versato e non sull'intero importo;
che doveva essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sussistendo tanto il fumus boni iuris (alla luce delle circostanze evidenziate) quanto il periculum in mora dal momento che il pagamento richiesto avrebbe causato un grave danno economico. Concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n. 839/2021 relativo all'IMU per l'anno 2021, con vittoria di spese.
Si costituiva Roma Capitale rappresentando di aver concluso un accordo di conciliazione extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/1992 con la società contribuente, di cui al documento versato in atti, con il quale era stato definito il più ampio contenzioso intercorso tra le parti al fine di chiudere tutti i contenziosi IMU e
TASI relativi agli anni 2015–2021, evitando la prosecuzione dei giudizi pendenti in Cassazione, in I grado e in II grado. Chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, la declaratoria dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti, delle spese di giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, esaminati gli atti, prende atto che le parti della controversia sottoposta all'odierno giudizio hanno sottoscritto l'accordo conciliativo (Prot. QB/2025/0378490 del 17 giugno 2025) versato in atti, come comunicato da Roma Capitale. Peraltro, dalla disamina degli atti depositati non risulta alcuna opposizione da parte della società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. alla suddetta richiesta. Pertanto, sussistono giusti motivi per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite debbono essere compensate, tenuto conto che la compensazione è stata prevista nell'atto di conciliazione in atti.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Roma 28 gennaio 2026 Il Presidente Ottavio Picozzi