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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10803 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5272/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21.11.2025 alle ore 12.02 nella 4 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Benedetta Ferone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
APPELLANTE-
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Alle ore 12.02 nessuno compare.
Il Giudice dà lettura della presente sentenza ex art. 281 sexies cpc.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5272/2025 r.g.a.c.
TRA
, C.F. nata a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente al Vico Tavernapenta n.19, elett.te dom.to in Napoli alla Via Vittoria Co- lonna n.14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Battaglia, c.f. C.F._2
P.IVA dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- APPELLANTE
E
con Socio Unico, p.i. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica in Milano – 20154, al
Corso Como n. 17;
- APPELLATO CONTUMACE
, c.f. , residente in [...], Controparte_2 C.F._3
53036, al Largo Antonio Gramsci n.
1 - Interno 1
- APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1271/2025, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, sez. III civile, Dott. Laforgia in data 26.01.2025, resa pubblica mediante deposi- to in cancelleria in data 27.01.2025, mai notificata, nel giudizio recante n. 60469/2016
r.g.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (v. Cass 14-4-1993 n.
4424, Cass. S.U. 25-5-1993 n. 5839, Cass. 26-10-1995 n.11123, Cass. 1-2-1996 n. 848,
Cass. 8-6-1998 n. 5640). 2
Ex art. 348 cpc, infatti, in caso di assenza delle parti all'udienza di trattazione, non è consentita l'immediata decisione della causa, ma questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti.
Il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta che deve essere dichiarata l'improcedibilità della impugnazione.
Orbene, nel caso di specie, all'udienza del 26.9.2025 e all'odierna udienza nessuno è comparso.
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese in assenza di costituzione degli appellati.
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla per le spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza,
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Ferone
3
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21.11.2025 alle ore 12.02 nella 4 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Benedetta Ferone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
APPELLANTE-
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Alle ore 12.02 nessuno compare.
Il Giudice dà lettura della presente sentenza ex art. 281 sexies cpc.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5272/2025 r.g.a.c.
TRA
, C.F. nata a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente al Vico Tavernapenta n.19, elett.te dom.to in Napoli alla Via Vittoria Co- lonna n.14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Battaglia, c.f. C.F._2
P.IVA dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- APPELLANTE
E
con Socio Unico, p.i. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica in Milano – 20154, al
Corso Como n. 17;
- APPELLATO CONTUMACE
, c.f. , residente in [...], Controparte_2 C.F._3
53036, al Largo Antonio Gramsci n.
1 - Interno 1
- APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1271/2025, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, sez. III civile, Dott. Laforgia in data 26.01.2025, resa pubblica mediante deposi- to in cancelleria in data 27.01.2025, mai notificata, nel giudizio recante n. 60469/2016
r.g.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (v. Cass 14-4-1993 n.
4424, Cass. S.U. 25-5-1993 n. 5839, Cass. 26-10-1995 n.11123, Cass. 1-2-1996 n. 848,
Cass. 8-6-1998 n. 5640). 2
Ex art. 348 cpc, infatti, in caso di assenza delle parti all'udienza di trattazione, non è consentita l'immediata decisione della causa, ma questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti.
Il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta che deve essere dichiarata l'improcedibilità della impugnazione.
Orbene, nel caso di specie, all'udienza del 26.9.2025 e all'odierna udienza nessuno è comparso.
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese in assenza di costituzione degli appellati.
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla per le spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza,
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Ferone
3