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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 988 R.G. dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025
TRA
nata a [...] il [...], CF: , , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Roma l'11 giugno 1986, CF: , , nata a [...] il 26 C.F._2 Parte_3 dicembre 1979, CF: , rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Luciano Crea (CF: ) e Francesco CodiceFiscale_4
Madeo (CF: ), giusta procura in calce al presente atto, elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Via Paolo Emilio n. 7
- ATTORI
E nata a [...] il [...] res.te in Trevignano Romano (RM) alla via Tommaso Parte_4
Silvestri 12 (cf ) nella qualità di procuratrice speciale di C.F._6 Parte_5
, rappr.ta e difesa- in virtù di mandato in attidall'avv. Rosanna Fanelli (c.f.
[...]
) con studio in Bari alla via Pappacena 24, e presso la stessa elett.te C.F._7 dom.ta all'indirizzo pec: Email_1
- CONVENUTA
OGGETTO: divisione ex art. 601 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nelle note ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c. le parti concludevano come in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di divisione ritualmente notificato nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, nato a [...] l'[...], CF: C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], CF: C.F._2 Parte_3
, hanno chiesto a questo Tribunale di procedere alla divisione del bene C.F._3 immobile pignorato nel contesto della procedura esecutiva R.G.E. n. 242/2022 Tribunale di
Civitavecchia, introdotta nei confronti di Parte_5
Si è costituita in giudizio la Sig.ra nata a [...] il [...] res.te in Trevignano Parte_4
Romano (RM) alla via Tommaso Silvestri 12 (cf ) nella qualità di C.F._6 procuratrice speciale di , Parte_5
All'udienza del 5 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come concordemente indicato dalle parti la procedura esecutiva che aveva dato origine al presente giudizio è stata dichiarata estinta in data 23 ottobre 2024 a seguito della rinuncia alla procedura esecutiva.
La funzione della domanda introduttiva di questo giudizio era quella di procedere, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., alla divisione dell'immobile oggetto della citata procedura esecutiva.
Poiché a seguito della estinzione della procedura esecutiva sono venute meno le ragioni della introduzione del giudizio e della proposizione della domanda di divisione deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio deve considerarsi che in materia esecutiva il principio generale fissato dal combinato disposto degli art. 629 e 306 c.p.c. è quello secondo il quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Poiché l'atto introduttivo di questo giudizio non risulta trascritto non può disporsi alcuna cancellazione mentre la cancellazione della trascrizione del pignoramento deve essere disposta in sede esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 988 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta costituita che si liquidano in euro 2.613,00 oltre rimborso spese generali, CP e IVA
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia 9 maggio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 988 R.G. dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025
TRA
nata a [...] il [...], CF: , , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Roma l'11 giugno 1986, CF: , , nata a [...] il 26 C.F._2 Parte_3 dicembre 1979, CF: , rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Luciano Crea (CF: ) e Francesco CodiceFiscale_4
Madeo (CF: ), giusta procura in calce al presente atto, elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Via Paolo Emilio n. 7
- ATTORI
E nata a [...] il [...] res.te in Trevignano Romano (RM) alla via Tommaso Parte_4
Silvestri 12 (cf ) nella qualità di procuratrice speciale di C.F._6 Parte_5
, rappr.ta e difesa- in virtù di mandato in attidall'avv. Rosanna Fanelli (c.f.
[...]
) con studio in Bari alla via Pappacena 24, e presso la stessa elett.te C.F._7 dom.ta all'indirizzo pec: Email_1
- CONVENUTA
OGGETTO: divisione ex art. 601 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nelle note ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c. le parti concludevano come in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di divisione ritualmente notificato nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, nato a [...] l'[...], CF: C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], CF: C.F._2 Parte_3
, hanno chiesto a questo Tribunale di procedere alla divisione del bene C.F._3 immobile pignorato nel contesto della procedura esecutiva R.G.E. n. 242/2022 Tribunale di
Civitavecchia, introdotta nei confronti di Parte_5
Si è costituita in giudizio la Sig.ra nata a [...] il [...] res.te in Trevignano Parte_4
Romano (RM) alla via Tommaso Silvestri 12 (cf ) nella qualità di C.F._6 procuratrice speciale di , Parte_5
All'udienza del 5 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come concordemente indicato dalle parti la procedura esecutiva che aveva dato origine al presente giudizio è stata dichiarata estinta in data 23 ottobre 2024 a seguito della rinuncia alla procedura esecutiva.
La funzione della domanda introduttiva di questo giudizio era quella di procedere, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., alla divisione dell'immobile oggetto della citata procedura esecutiva.
Poiché a seguito della estinzione della procedura esecutiva sono venute meno le ragioni della introduzione del giudizio e della proposizione della domanda di divisione deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio deve considerarsi che in materia esecutiva il principio generale fissato dal combinato disposto degli art. 629 e 306 c.p.c. è quello secondo il quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Poiché l'atto introduttivo di questo giudizio non risulta trascritto non può disporsi alcuna cancellazione mentre la cancellazione della trascrizione del pignoramento deve essere disposta in sede esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 988 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta costituita che si liquidano in euro 2.613,00 oltre rimborso spese generali, CP e IVA
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia 9 maggio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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