Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA EN Presidente
Dr. OM BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14720/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/04/1989), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1
VALERIA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 17/02/1984), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PETRUCCI LIBERO;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in Roma il 25.08.2012, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma ATTO N. 00198 PARTE 1 SERIE 53 ANNO 2012, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati, mantenendo reciproco rispetto;
2. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio e mandare la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma - ATTO N. 00198 PARTE 1 SERIE 53 ANNO 2012;
3. La casa coniugale di Roma, Via Stefano Cansacchi n. 11, di proprietà comune al 50% tra i IGg. e , rimarrà assegnata alla mamma, IG.ra Parte_1 Controparte_1
, che vivrà con i due figli minori nelle medesime condizioni attuali. Il IG. Pt_1 si è già allontanato, portando via gli effetti personali;
CP_1
4. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, il PE ER collocamento sarà prevalente presso la madre, presso la cui abitazione manterranno la residenza;
5. Il papà avrà con sé i figli e , compatibilmente con Controparte_1 PE ER gli impegni scolastici e suoi lavorativi, quando vorranno ed in ogni caso almeno un pomeriggio infrasettimanale, con previsione eventualmente del pernotto presso la casa paterna e nel caso di non pernotto, fino alle ore 19.00; i figli e , inoltre, PE ER staranno con il loro papà, a fine settimana alternati, preferibilmente il primo ed il terzo
6. i minori e , inoltre, durante le vacanze natalizie staranno PE ER alternativamente con ciascun genitore, nelle giornate comprese dal 24 al 26 dicembre e, quindi, nelle giornate del 31 dicembre e del 6 gennaio, alternandosi detto periodo di anno in anno. Così anche nelle vacanze pasquali, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
7. Nel periodo delle vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli minori, alternativamente tra loro, per almeno 15 gg anche non consecutivi: periodo feriale da concordarsi tra le parti entro il 30.04 di ciascun anno;
8. i minori e inoltre saranno con la mamma nel suo compleanno e nella PE ER
Festa della Mamma, anche se queste festività dovessero ricadere in giornate diverse da quelle sopra disciplinate e così anche saranno con il papà nel giorno del compleanno di quest'ultimo e nella giornata della Festa del Papà;
1. I figli e trascorreranno, poi, il compleanno in modo alternato presso PE ER ciascun genitore, qualora i genitori non dovessero trovare un accordo per festeggiarlo insieme. Questa modalità alternata garantirà ai figli l'opportunità di celebrare le festività per loro speciali con entrambi i genitori in modo equo e bilanciato;
2. Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori e Controparte_1 ER
, con la somma mensile di € 200 ciascuno e quindi per € 400 totali/mensili, oltre PE aumento Istat come per legge, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Il padre, inoltre, contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie regolamentate come da Protocollo D'Intesa del Tribunale di Roma;
3. Entrambi i genitori contribuiranno, poi, al pagamento dell'attuale scuola privata dei figli e al 50%, senza possibilità di rifiutare il pagamento, essendo una PE ER scelta già condivisa da tempo;
4. Si precisa, inoltre come nelle spese ORDINARIE relative alle minori si precisa sin d'ora che vi rientrano: abbigliamento riguardante gli indumenti necessari ed indumenti e scarpe idonei al cambio di stagione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa scolastica, spese di trasporto urbano (tessera bus e metro), ricariche cellulari, spese didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (tra cui il barbiere), attività ricreative (cinema, feste, regali per i compleanni di amichetti e compagni di scuola, attività conviviali).
Ognuno dei genitori provvederà in via autonoma ad avere nella propria abitazione medicinali da banco per i bambini (antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie o stagionali).
Ognuno dei genitori provvederà in via autonoma ad acquistare e a tenere presso la propria abitazione biancheria intima per i figli e vestiario per tutti i giorni.
8. Le spese STRAORDINARIE OBBLIGATORIE saranno ripartite al 50% tra i genitori, come sopra detto, per tali spese non è richiesta la concertazione. Sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) libri scolastici,
b) spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci urgenti prescritti ad eccezione di quelli da banco (che devono essere presenti in casa di ognuno dei genitori a proprie spese), spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche e dentistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche. c) Spese di bollo ed assicurazione dei mezzi di trasporto di mezzi in gestione ai figli, allorquando tali mezzi siano acquistati con l'accordo di entrambi i genitori. Tali spese dovranno essere debitamente documentate.
9. Le SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori e saranno divise come già sopra detto 50%. Queste saranno suddivise nelle seguenti categorie:
d) Scolastiche: iscrizioni, rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza a scuole formative (es conservatorio ecc), master e specializzazione post universitarie, spese per la preparazione ad esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, compreso l'acquisto di libri;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e doposcuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. e) Spese di natura ludica e parascolastica: corsi ed attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto), conseguimento patente presso autoscuole private. f) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di attività agonistica;
g) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
h) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione di festeggiamenti dedicati ai figli.
10. i genitori concorderanno gli indirizzi scolastici, sociali e sportivi dei figli e PE
, salvo le decisioni inerenti alla stretta quotidianità che saranno assunte dal ER genitore in quel momento presente;
11. i genitori concorderanno tutte le scelte inerenti alla salute dei figli, salvo il caso dell'emergenza che sarà gestita dal genitore in quel momento presente, con obbligo di dare immediato avviso all'altro genitore;
12. i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità, per sé ed anche in relazione ai figli minori PE
e ; ER
13. infine, i coniugi economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
14. In virtù di un accordo tra le parti, la IG.ra verserà al marito la somma di Pt_1
€ 20.000. Tale somma sarà detratta dalla quota parte del marito a seguito della vendita dell'immobile/casa familiare e quindi a seguito della ripartizione della somma ricavata;
15. I coniugi si impegnano a comunicarsi i recapiti telefonici e ogni eventuale spostamento in località diverse dal luogo di residenza abituale dei figli”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel procedimento rg 14720/2024:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
11/04/1989) e ROMA (RM), 17/02/1984), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Roma il 25.08.2012, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma ATTO N. 00198 PARTE 1 SERIE 53 ANNO 2012, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
OM BA MA EN