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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 603 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e AT MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex-art. 442 c.p.c., depositato in data 23.02.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente
- premesso di essere titolare di pensione Cat. VO n. 10036071 erogata dall' di Brindisi con CP_1 decorrenza dicembre 1991 - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per la corretta riparametrazione della retribuzione dei periodi di malattia come meglio specificato in narrativa per un importo alla decorrenza di euro 613,23 o ad altra misura maggiore
o inferiore da quantificarsi in corso di causa;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento CP_1 degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre interessi o rivalutazione;
c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”. CP_ Assumeva, in particolare, la ricorrente l'erroneità della ricostituzione operata da - a seguito di apposita istanza (avanzata in data 22.06.2020 ed accolta in data 27/06/2020) onde ottenere l'accredito della contribuzione figurativa per malattia utile ai fini pensionistici - attribuendo a tali periodi valore retributivo anziché utilizzare lo stesso salario giornaliero percepito in costanza di lavoro;
allegava all'uopo analitici conteggi, secondo la corretta ipotesi di calcolo, e rassegnava le conclusioni di cui innanzi. CP_ Avverso tale domanda resisteva l' eccependo, preliminarmente, la decadenza di cui all'art. 47,
D.P.R. n. 639/1970; nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa avendo l'Istituto operato correttamente sia nell'applicare la normativa di riferimento sia nel determinare la misura della prestazione pensionistica in relazione alla contribuzione accreditata nel corso del tempo nella posizione assicurativa della ricorrente, ivi compresa la contribuzione per malattia;
rilevava, quindi,
l'erroneità degli avversi conteggi e la carenza di allegazione degli elementi di errore del ricalcolo operato e/o di inadeguatezza dello stesso;
sollevava, da ultimo, eccezione di prescrizione quinquennale degli eventuali ratei differenziali e concludeva per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente con riferimento all'eccezione di decadenza la stessa implica solo la perdita dei ratei pregressi inerenti il triennio antecedente il deposito giudiziario del ricorso.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nella specie, la ricorrente rivendica il diritto alla ricostituzione della pensione in suo godimento lamentando la mancata parametrazione per quanto concerne la misura della malattia alla retribuzione percepita in costanza di lavoro ex articolo 8 legge 155 del 1981.
A tale risultato la ricorrente perviene sulla scorta di propri calcoli. CP_ L' obietta che la pensione era stata correttamente liquidata come da te08 del 2020 allegato in atti.
Così sintetizzate le prospettazioni delle parti, occorre evidenziare che, incontroverso il valore CP_ retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente (ex art. 8 L. n. 155/1981), ha allegato di aver correttamente ricalcolato i periodi da posto che la stessa parte ricorrente, nel calcolare il maggior rateo pensionistico, ha utilizzato le retribuzioni medie settimanali (euro 269,92 per la quota A ed euro 354,94 per la quota B) desumibili dal modello TE08 del 28.8.2020. CP_ Occorre, dunque, da verificare se l' abbia fatto corretta applicazione dei criteri previsti in sede di computo della contribuzione figurativa.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 56 RDL n. 1827/1935: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi
(omissis)…………”
Inoltre, l'art. 8 L. n. 155/1981 così recita: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana
a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.”
Al fine di determinare le differenze dovute, è stata, pertanto, disposta CTU contabile, a firma della dott.ssa ., la quale ha riferito quanto segue: “la pensione calcolata e perequata, riferita Per_1 all'anno 1991 ammonta a € 626,45 (Cfr. Tab n.3) e che, perequata come per legge, ammonta nel
2020 a € 1.210, 68 (Cfr. Tab n. 4) mentre quella percepita dal pensionato, come rilevato dal modello TE08 del 27 giugno 2020 presentato dall' relativo all'importo percepito nel 2020 CP_1 ammonta a € 1.039,97. Pertanto, l' risulterebbe debitrice dell'importo complessivo di € CP_1
11.554,59 (Cfr. Tab n. 5) di cui € 754,21 per interessi e € 10.800,38 come differenza tra la pensione calcolata dalla sottoscritta e quella pagata dall' ” CP_1 Tali argomentazioni del ctu, immuni da vizi e censure, appaiono pienamente condivisibili e inducono a ritenere fondato il ricorso.
La domanda deve pertanto esser accolta nei limiti di quanto accertato nella CTU, tenuto conto della decadenza mobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto e CP_ sono poste a carico dell'
Pqm
1) dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione di anzianità così come determinata nella CTU;
2) dichiara conseguentemente che l'importo dovuto da riliquidare in favore della ricorrente nei limiti dei ratei mensili a far data dal 2020 è pari a euro 1.210, 68 come da tabella CP_ riportata nella CTU e per l'effetto condanna al pagamento di detti ratei differenziali dovuti da febbraio 2020 oltre i successivi differenziali nelle morte maturati e maturandi e interessi;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2670,00, oltre CP_1 accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
4) condanna l' al pagamento delle spese di CTU che si liquidano come da separato CP_1 decreto.
Brindisi, data del deposito telematico
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 603 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e AT MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex-art. 442 c.p.c., depositato in data 23.02.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente
- premesso di essere titolare di pensione Cat. VO n. 10036071 erogata dall' di Brindisi con CP_1 decorrenza dicembre 1991 - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per la corretta riparametrazione della retribuzione dei periodi di malattia come meglio specificato in narrativa per un importo alla decorrenza di euro 613,23 o ad altra misura maggiore
o inferiore da quantificarsi in corso di causa;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento CP_1 degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre interessi o rivalutazione;
c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”. CP_ Assumeva, in particolare, la ricorrente l'erroneità della ricostituzione operata da - a seguito di apposita istanza (avanzata in data 22.06.2020 ed accolta in data 27/06/2020) onde ottenere l'accredito della contribuzione figurativa per malattia utile ai fini pensionistici - attribuendo a tali periodi valore retributivo anziché utilizzare lo stesso salario giornaliero percepito in costanza di lavoro;
allegava all'uopo analitici conteggi, secondo la corretta ipotesi di calcolo, e rassegnava le conclusioni di cui innanzi. CP_ Avverso tale domanda resisteva l' eccependo, preliminarmente, la decadenza di cui all'art. 47,
D.P.R. n. 639/1970; nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa avendo l'Istituto operato correttamente sia nell'applicare la normativa di riferimento sia nel determinare la misura della prestazione pensionistica in relazione alla contribuzione accreditata nel corso del tempo nella posizione assicurativa della ricorrente, ivi compresa la contribuzione per malattia;
rilevava, quindi,
l'erroneità degli avversi conteggi e la carenza di allegazione degli elementi di errore del ricalcolo operato e/o di inadeguatezza dello stesso;
sollevava, da ultimo, eccezione di prescrizione quinquennale degli eventuali ratei differenziali e concludeva per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente con riferimento all'eccezione di decadenza la stessa implica solo la perdita dei ratei pregressi inerenti il triennio antecedente il deposito giudiziario del ricorso.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nella specie, la ricorrente rivendica il diritto alla ricostituzione della pensione in suo godimento lamentando la mancata parametrazione per quanto concerne la misura della malattia alla retribuzione percepita in costanza di lavoro ex articolo 8 legge 155 del 1981.
A tale risultato la ricorrente perviene sulla scorta di propri calcoli. CP_ L' obietta che la pensione era stata correttamente liquidata come da te08 del 2020 allegato in atti.
Così sintetizzate le prospettazioni delle parti, occorre evidenziare che, incontroverso il valore CP_ retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente (ex art. 8 L. n. 155/1981), ha allegato di aver correttamente ricalcolato i periodi da posto che la stessa parte ricorrente, nel calcolare il maggior rateo pensionistico, ha utilizzato le retribuzioni medie settimanali (euro 269,92 per la quota A ed euro 354,94 per la quota B) desumibili dal modello TE08 del 28.8.2020. CP_ Occorre, dunque, da verificare se l' abbia fatto corretta applicazione dei criteri previsti in sede di computo della contribuzione figurativa.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 56 RDL n. 1827/1935: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi
(omissis)…………”
Inoltre, l'art. 8 L. n. 155/1981 così recita: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana
a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.”
Al fine di determinare le differenze dovute, è stata, pertanto, disposta CTU contabile, a firma della dott.ssa ., la quale ha riferito quanto segue: “la pensione calcolata e perequata, riferita Per_1 all'anno 1991 ammonta a € 626,45 (Cfr. Tab n.3) e che, perequata come per legge, ammonta nel
2020 a € 1.210, 68 (Cfr. Tab n. 4) mentre quella percepita dal pensionato, come rilevato dal modello TE08 del 27 giugno 2020 presentato dall' relativo all'importo percepito nel 2020 CP_1 ammonta a € 1.039,97. Pertanto, l' risulterebbe debitrice dell'importo complessivo di € CP_1
11.554,59 (Cfr. Tab n. 5) di cui € 754,21 per interessi e € 10.800,38 come differenza tra la pensione calcolata dalla sottoscritta e quella pagata dall' ” CP_1 Tali argomentazioni del ctu, immuni da vizi e censure, appaiono pienamente condivisibili e inducono a ritenere fondato il ricorso.
La domanda deve pertanto esser accolta nei limiti di quanto accertato nella CTU, tenuto conto della decadenza mobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto e CP_ sono poste a carico dell'
Pqm
1) dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione di anzianità così come determinata nella CTU;
2) dichiara conseguentemente che l'importo dovuto da riliquidare in favore della ricorrente nei limiti dei ratei mensili a far data dal 2020 è pari a euro 1.210, 68 come da tabella CP_ riportata nella CTU e per l'effetto condanna al pagamento di detti ratei differenziali dovuti da febbraio 2020 oltre i successivi differenziali nelle morte maturati e maturandi e interessi;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2670,00, oltre CP_1 accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
4) condanna l' al pagamento delle spese di CTU che si liquidano come da separato CP_1 decreto.
Brindisi, data del deposito telematico
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)