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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 18490/2022 Verbale dell'udienza del 18/02/2025 Per l'appellante è presente, anche per delega dell'Avv. Filippo Alaia, l'Avv. Scarpato Giu- seppe. Per l' è presente l'Avvocato dello Stato Anto- Controparte_1 nello Membrini. Per è presente l'avv. Luigi Verde per delega dell'avv. Di Palma. CP_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'Avv. Scarpato si riporta ai precedenti atti di causa chiedendo l'accoglimento delle con- clusioni ivi rassegnate. Evidenzia che, nelle more del giudizio, è intervenuto un muta- mento normativo e la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassa- zione n. 26283 del 6/09/2022 in merito all'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, con la conseguenza che, di tanto, come auspicato nella richiamata decisione, con orientamento in tal senso consolidato del Tribunale di Napoli, si chiede di tenerne in considerazione al fine di disporre la compensazione delle spese di lite. L'avv. Membrini, richiamando i propri scritti difensivi già depositati ed i verbali di causa, ai quali si riporta, insiste per il rigetto dell'avverso gravame e per l'accoglimento del pro- prio appello incidentale, specificando che sono da intendersi nuovamente trascritte le già rassegnate conclusioni. L'avv. Verde si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 18490 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 , c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Filippo Parte_1 C.F._1
Alaia, e Giuseppe Scarpato, presso il cui studio elett.te domicilia in al Viale Mar- CP_1 gherita n. 21, APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Palma, presso il cui studio elett.te domici- lia in Casoria (Na) alla Via Giacinto Gigante n. 36, APPELLATA NONCHE' in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Di- Controparte_4 strettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per leg- ge APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente per la riscossione e l'ente impositore, Pt_1 CP_5 tura di Napoli, impugnando la cartella di pagamento n. 07120130072961437000, relativa a sanzioni al c.d.s., di cui venne a conoscenza mediante estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione quinquennale e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, nonché ulteriori vizi proce- durali, chiese accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e l'illegittimità della cartella di pagamen- to impugnata, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione, con condanna dei con- venuti alla cancellazione della cartella dal ruolo esattoriale nonché al pagamento, in soli- do, delle spese di lite con attribuzione. L' e la benché ritualmente citate, Controparte_3 Controparte_4 rimasero contumaci. Il giudice di pace di con sentenza n. 2287/2022, accolse la domanda;
rilevò CP_1
l'omessa prova della notifica della cartella di pagamento e del verbale presupposto, di- chiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, compensando tuttavia le spese di lite. Ha proposto appello il sig. limitatamente alla statuizione sulle spese, denunzian- Pt_1 do la violazione dell'art. 92 II comma c.p.c. e del principio della soccombenza virtuale, chiedendo la riforma parziale della decisione, con condanna dell Controparte_3
e della al pagamento delle spese per il doppio grado di
[...] Controparte_4 giudizio con attribuzione. Si sono costituiti l'agente della riscossione e l'ente impositore, chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, la ha formulato appello incidentale tardi- Controparte_4
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 vo per la totale riforma della sentenza, ritenendo inammissibile la domanda proposta dall'opponente per carenza di interesse ad agire. L'appello incidentale è fondato. Va premesso che si presta adesione, con ciò in parte mutando un precedente indirizzo, al principio secondo cui l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugna- zione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescen- za, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (Cass. 26139/2022). In particolare, tale principio è stato espresso con riferimento ad un caso in cui la parte appellante principale rese oggetto di gravame solo la regolamentazione delle spese di lite, come nel caso di specie, con precisazione che ove la parte vittoriosa impugni in via principale il capo che una simile regolamentazione abbia disposto, già per ciò solo detto equilibrio viene ad alterarsi, prospettandosi per il soccombente un possibile esito (ossia, una ben più consistente condanna alle spese) che questi, nella sua personale e soggettiva valutazione, ben può ritenere a quel punto non più accettabile. L'appello incidentale tardivo proposto dalla è, quindi, ammissibile;
tale appello CP_4
è, altresì, fondato. Come noto, le SS .UU. 19704 del 02/10/2015 hanno affermato il principio secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal con- cessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contri- buente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti
o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Il principio de quo si focalizza sull'ammissibilità dell'impugnazione della cartella invalida- mente notificata, quando la conoscenza sia stata raggiunta tramite l'estratto di ruolo. Come noto, è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previ-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 sto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai sog- getti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifi- che di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sosti- tuendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di cre- diti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'arti- colo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S.. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solle- vati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifi- ca, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo inte- resse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la da- ta di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposi- zione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualifica- torie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidi- tà della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accerta-mento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (deriva- ta) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri- chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, il sig.
non deduce e tantomeno prova che sia stato posto in essere un atto di riscos- Pt_1 sione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5 Al rigetto dell'appello principale segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1- quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- riforma della sentenza del giudice di pace di n. 2287/2022, dichiara inammissi- CP_1 bile la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa interamente le spese di lite fra le parti;
- ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto. Così deciso in Napoli, il 18/02/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 6