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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.4565/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Lucia Vicinanza, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto che: in data 20.07.2007contraeva matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente (atto trascritto al n. 54, Parte II, Serie A, Anno 2007 CP_1
del registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Mercato San Severino); che dal predetto matrimonio sono nate le figlie il 04.01.2008 e il 29.11.2010; che a causa di divergenze Per_1 Per_2 caratteriali sfociate in continui litigi, le parti decidevano di separarsi alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 10.3.2022, autorizzato dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale di
Nocera Inferiore il 15.03.2022, di seguito richiamate:“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare ove credano la propria residenza o domicilio, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed ogni relativa variazione dandosi, fin d'ora, reciproco consenso all'espatrio. 2) La IG.ra
, con le figlie, vive presso la casa dei propri genitori, insieme agli stessi, pertanto nulla Parte_1
bisogna determinare in merito alla casa coniugale;
3) Le figlie e vengono Persona_3 Per_2
affidate alla madre, fino alla dimissione del padre dalla Comunità di recupero, all'esito della quale, verranno affidate ad entrambi i genitori, con regime dell'affidamento congiunto ex art. 155 c.c., novellato, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali delle figlie stesse. 4) Viene, altresì, stabilito che le figlie risiederanno stabilmente con la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando vorrà e potrà, previa intesa con l'altro genitore
e, compatibilmente con le eIGenze delle figlie e dei genitori. Le figlie trascorreranno le vacanze estive e le festività ripartendole equamente tra i genitori, ed in modo alternato, previo accordo da comunicarsi entro il mese di aprile per le prime ed almeno un mese prima per le seconde, secondo le eIGenze scolastiche delle minori, e lavorative dei genitori. Inoltre il padre le terrà presso di sé per il suo compleanno e per il suo onomastico e la festa del papà e tanto farà la madre. 5) il Sig. CP_1 si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma mensile di €
[...] Parte_1
500,00 entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal terzo mese successivo alle dimissioni dalla Comunità di San Patrignano, da rivalutarsi alla scadenza di ogni anno secondo gli indici Istati, oltre alla somma del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche, hobbies e sportive. 6)
Essendo entrambi i coniugi perfettamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al mantenimento reciproco. 7) Le parti precisano che la decisione di addivenire alla determinazione concorde delle modalità di affido e mantenimento è fatta a tutela delle piccole Per_1
e , e che è interesse dei genitori salvaguardare la salute psicofisica delle minori”; che da allora Per_2
i coniugi non si sono più riconciliati;
dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
“1) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Mercato San Severino (SA) di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20.07.2007 registrato al n. 54, P. 2 S.A. 2) La IG.ra , con le figlie, vive presso la casa dei propri genitori, insieme agli Parte_1
stessi, pertanto nulla bisogna determinare in merito alla casa coniugale;
3) Le figlie Persona_3
e saranno affidate alla madre, fino alla dimissione del padre dalla Comunità di recupero, Per_2
all'esito della quale, verranno affidate ad entrambi i genitori, con regime dell'affidamento congiunto ex art. 155 c.c., novellato, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali delle figlie stesse. 4) Le figlie risiederanno stabilmente con la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando vorrà e potrà, previa intesa con l'altro genitore e, compatibilmente con le eIGenze delle figlie e dei genitori. Le figlie trascorreranno le vacanze estive
e le festività ripartendole equamente tra i genitori, ed in modo alternato, previo accordo da comunicarsi entro il mese di aprile per le prime ed almeno un mese prima per le seconde, secondo le eIGenze scolastiche delle minori, e lavorative dei genitori. Inoltre il padre le terrà presso di sé per il suo compleanno e per il suo onomastico e la festa del papà e tanto farà la madre. 5) Imporre al
Sig. il pagamento alla IG.ra la somma mensile di € CP_1 Parte_1
500,00 entro il giorno cinque di ogni mese a titolo di mantenimento indiretto per le minori, da rivalutarsi alla scadenza di ogni anno secondo gli indici Istati, oltre alla somma del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche, hobbies e sportive. Nulla per l'assegno divorzile per la IG.ra
essendo autonoma economicamente.”. Parte_1
All'udienza presidenziale del 27.3.2023, il Presidente f.f. preso atto della mancata comparizione del resistente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha affidato provvisoriamente le figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la medesima, ponendo a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore delle minori per l'importo complessivo di euro 200,00 mensili ( euro 100,00 in favore di ciascuna delle predette), da versare alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese, mediante vaglia postale, bonifico bancario o postale, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed ha rinviato la causa all'udienza del 9.10.2023 per la verifica della corretta integrazione del contraddittorio e per la comparizione personale delle parti
Alla predetta udienza il Presidente f.f., preso atto della comparizione personale del resistente, nondimeno sprovvisto di procuratore, ha confermato le statuizioni di cui alla precedente udienza incaricando i Servizi Sociali territoriali di attivare incontri protetti finalizzati a favorire il riavvicinamento del padre alle figlie, rinviando la causa all'udienza del 02.05.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. Con memoria integrativa la ricorrente, nel riportarsi al contenuto del proprio atto introduttivo, ha chiesto emettersi la pronuncia non definitiva sullo stato;
la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1105/2024, depositata il 7/05/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con rimessione della causa in istruttoria. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza cartolare del 17.10.2024 il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, quindi rimesso al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. (60 giorni).
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti emerge che lo stato di separazione fra i coniugi si protrae ininterrottamente a far data dall'epoca della formalizzazione dell'accordo di negoziazione assistita, non risultando, sino alla data di proposizione del ricorso di divorzio giudiziale, una loro riconciliazione.
E', dunque, pacifico tra le parti il venir meno della comunione spirituale e materiale di vita coniugale la quale non può più essere ricostituita. Ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.).
Quanto alle statuizioni accessorie correlate alla pronunzia divorzile, vanno confermate le previsioni assunte in fase presidenziale sia in punto di affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con domiciliazione presso la medesima, sia in punto di mantenimento previsto a carico del padre in loro favore, non essendo emerse, in corso di causa, circostanze sopravvenute tali da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria.
Con particolare riferimento al predetto regime di affidamento, in deroga a quello generale dell'affido condiviso, occorre precisare che la scelta è giustificata laddove risulti che il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed all'esercizio del diritto di visita - in quanto taluni comportamenti sono sintomatici della inidoneità genitoriale ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass.
Sez. 1, Sent. n. 26587 del 17/12/2009). In altri termini, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa ovvero tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, a sostegno dei superiori assunti, depongono, in uno alle circostanze descritte in ricorso, non contestate dal resistente, rimasto contumace, gli esiti della relazione psicosociale delegata ai Servizi Sociali territoriali da cui emerge che le figlie della coppia non intendono frequentare il padre il quale, negli anni, è stato totalmente assente dalle loro vite, incapace di recuperare il CP_1
rapporto affettivo relazionale con loro finendo, in tal guisa, per logorare il rapporto divenuto ormai sterile.
Quanto al regime degli incontri, va confermato l'esercizio del diritto di visita padre - figlie in modalità protetta, secondo la calendarizzazione che il Servizio Sociale territoriale delegato avrà cura di predisporre, nel rispetto del superiore interesse e benessere delle figlie, laddove ricorra la loro effettiva volontà di recuperare il rapporto con la figura genitoriale paterna.
Quanto all'istanza di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al resistente formulata dalla ricorrente il 14.10.2024, in corso di causa, la stessa va disattesa in quanto formalizzata per la prima volta successivamente al deposito della memoria integrativa;
nondimeno, risulta essere carente dei relativi presupposti. Al riguardo occorre precisare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore vìoli o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ovvero ancora, integri una condotta di grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e su elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza
(Cass. n. 24708/2024), non emersi, né documentati nella fattispecie de qua.
Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del resistente, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata il [...] a [...]) e (nato il [...] a [...]
[...] CP_1
Inferiore) il 20.07.2007 nel Comune di Mercato San Severino (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.54, parte II, serie A, anno 2007);
affida le figlie minori in via esclusiva alla ricorrente, con domiciliazione presso di sé, conferendole i poteri di compiere anche le scelte di maggiore rilevanza nell'interesse delle medesime, con l'obbligo di notiziare il padre in ordine a quelle di maggiore rilevanza da adottare nel superiore e prevalente interesse della prole;
ponea carico di in favore delle figlie minori, l'obbligo di mantenimento per la CP_1 somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna) da corrispondere alla ricorrente a mezzo bonifico o assegno entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
dispone l'esercizio del diritto di visita padre - figlie in modalità protetta, secondo la calendarizzazione che il Servizio Sociale territoriale delegato avrà cura di predisporre, nel rispetto del superiore interesse e benessere delle figlie, laddove ricorra la loro effettiva volontà di recuperare il rapporto con la figura genitoriale paterna.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mercato San Severino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.54, parte II, serie A, anno 2007 del
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 6.3.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.4565/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Lucia Vicinanza, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto che: in data 20.07.2007contraeva matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente (atto trascritto al n. 54, Parte II, Serie A, Anno 2007 CP_1
del registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Mercato San Severino); che dal predetto matrimonio sono nate le figlie il 04.01.2008 e il 29.11.2010; che a causa di divergenze Per_1 Per_2 caratteriali sfociate in continui litigi, le parti decidevano di separarsi alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 10.3.2022, autorizzato dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale di
Nocera Inferiore il 15.03.2022, di seguito richiamate:“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare ove credano la propria residenza o domicilio, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed ogni relativa variazione dandosi, fin d'ora, reciproco consenso all'espatrio. 2) La IG.ra
, con le figlie, vive presso la casa dei propri genitori, insieme agli stessi, pertanto nulla Parte_1
bisogna determinare in merito alla casa coniugale;
3) Le figlie e vengono Persona_3 Per_2
affidate alla madre, fino alla dimissione del padre dalla Comunità di recupero, all'esito della quale, verranno affidate ad entrambi i genitori, con regime dell'affidamento congiunto ex art. 155 c.c., novellato, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali delle figlie stesse. 4) Viene, altresì, stabilito che le figlie risiederanno stabilmente con la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando vorrà e potrà, previa intesa con l'altro genitore
e, compatibilmente con le eIGenze delle figlie e dei genitori. Le figlie trascorreranno le vacanze estive e le festività ripartendole equamente tra i genitori, ed in modo alternato, previo accordo da comunicarsi entro il mese di aprile per le prime ed almeno un mese prima per le seconde, secondo le eIGenze scolastiche delle minori, e lavorative dei genitori. Inoltre il padre le terrà presso di sé per il suo compleanno e per il suo onomastico e la festa del papà e tanto farà la madre. 5) il Sig. CP_1 si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma mensile di €
[...] Parte_1
500,00 entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal terzo mese successivo alle dimissioni dalla Comunità di San Patrignano, da rivalutarsi alla scadenza di ogni anno secondo gli indici Istati, oltre alla somma del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche, hobbies e sportive. 6)
Essendo entrambi i coniugi perfettamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al mantenimento reciproco. 7) Le parti precisano che la decisione di addivenire alla determinazione concorde delle modalità di affido e mantenimento è fatta a tutela delle piccole Per_1
e , e che è interesse dei genitori salvaguardare la salute psicofisica delle minori”; che da allora Per_2
i coniugi non si sono più riconciliati;
dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
“1) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Mercato San Severino (SA) di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20.07.2007 registrato al n. 54, P. 2 S.A. 2) La IG.ra , con le figlie, vive presso la casa dei propri genitori, insieme agli Parte_1
stessi, pertanto nulla bisogna determinare in merito alla casa coniugale;
3) Le figlie Persona_3
e saranno affidate alla madre, fino alla dimissione del padre dalla Comunità di recupero, Per_2
all'esito della quale, verranno affidate ad entrambi i genitori, con regime dell'affidamento congiunto ex art. 155 c.c., novellato, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali delle figlie stesse. 4) Le figlie risiederanno stabilmente con la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando vorrà e potrà, previa intesa con l'altro genitore e, compatibilmente con le eIGenze delle figlie e dei genitori. Le figlie trascorreranno le vacanze estive
e le festività ripartendole equamente tra i genitori, ed in modo alternato, previo accordo da comunicarsi entro il mese di aprile per le prime ed almeno un mese prima per le seconde, secondo le eIGenze scolastiche delle minori, e lavorative dei genitori. Inoltre il padre le terrà presso di sé per il suo compleanno e per il suo onomastico e la festa del papà e tanto farà la madre. 5) Imporre al
Sig. il pagamento alla IG.ra la somma mensile di € CP_1 Parte_1
500,00 entro il giorno cinque di ogni mese a titolo di mantenimento indiretto per le minori, da rivalutarsi alla scadenza di ogni anno secondo gli indici Istati, oltre alla somma del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche, hobbies e sportive. Nulla per l'assegno divorzile per la IG.ra
essendo autonoma economicamente.”. Parte_1
All'udienza presidenziale del 27.3.2023, il Presidente f.f. preso atto della mancata comparizione del resistente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha affidato provvisoriamente le figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la medesima, ponendo a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore delle minori per l'importo complessivo di euro 200,00 mensili ( euro 100,00 in favore di ciascuna delle predette), da versare alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese, mediante vaglia postale, bonifico bancario o postale, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed ha rinviato la causa all'udienza del 9.10.2023 per la verifica della corretta integrazione del contraddittorio e per la comparizione personale delle parti
Alla predetta udienza il Presidente f.f., preso atto della comparizione personale del resistente, nondimeno sprovvisto di procuratore, ha confermato le statuizioni di cui alla precedente udienza incaricando i Servizi Sociali territoriali di attivare incontri protetti finalizzati a favorire il riavvicinamento del padre alle figlie, rinviando la causa all'udienza del 02.05.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. Con memoria integrativa la ricorrente, nel riportarsi al contenuto del proprio atto introduttivo, ha chiesto emettersi la pronuncia non definitiva sullo stato;
la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1105/2024, depositata il 7/05/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con rimessione della causa in istruttoria. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza cartolare del 17.10.2024 il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, quindi rimesso al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. (60 giorni).
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti emerge che lo stato di separazione fra i coniugi si protrae ininterrottamente a far data dall'epoca della formalizzazione dell'accordo di negoziazione assistita, non risultando, sino alla data di proposizione del ricorso di divorzio giudiziale, una loro riconciliazione.
E', dunque, pacifico tra le parti il venir meno della comunione spirituale e materiale di vita coniugale la quale non può più essere ricostituita. Ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.).
Quanto alle statuizioni accessorie correlate alla pronunzia divorzile, vanno confermate le previsioni assunte in fase presidenziale sia in punto di affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con domiciliazione presso la medesima, sia in punto di mantenimento previsto a carico del padre in loro favore, non essendo emerse, in corso di causa, circostanze sopravvenute tali da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria.
Con particolare riferimento al predetto regime di affidamento, in deroga a quello generale dell'affido condiviso, occorre precisare che la scelta è giustificata laddove risulti che il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed all'esercizio del diritto di visita - in quanto taluni comportamenti sono sintomatici della inidoneità genitoriale ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass.
Sez. 1, Sent. n. 26587 del 17/12/2009). In altri termini, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa ovvero tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, a sostegno dei superiori assunti, depongono, in uno alle circostanze descritte in ricorso, non contestate dal resistente, rimasto contumace, gli esiti della relazione psicosociale delegata ai Servizi Sociali territoriali da cui emerge che le figlie della coppia non intendono frequentare il padre il quale, negli anni, è stato totalmente assente dalle loro vite, incapace di recuperare il CP_1
rapporto affettivo relazionale con loro finendo, in tal guisa, per logorare il rapporto divenuto ormai sterile.
Quanto al regime degli incontri, va confermato l'esercizio del diritto di visita padre - figlie in modalità protetta, secondo la calendarizzazione che il Servizio Sociale territoriale delegato avrà cura di predisporre, nel rispetto del superiore interesse e benessere delle figlie, laddove ricorra la loro effettiva volontà di recuperare il rapporto con la figura genitoriale paterna.
Quanto all'istanza di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al resistente formulata dalla ricorrente il 14.10.2024, in corso di causa, la stessa va disattesa in quanto formalizzata per la prima volta successivamente al deposito della memoria integrativa;
nondimeno, risulta essere carente dei relativi presupposti. Al riguardo occorre precisare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore vìoli o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ovvero ancora, integri una condotta di grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e su elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza
(Cass. n. 24708/2024), non emersi, né documentati nella fattispecie de qua.
Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del resistente, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata il [...] a [...]) e (nato il [...] a [...]
[...] CP_1
Inferiore) il 20.07.2007 nel Comune di Mercato San Severino (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.54, parte II, serie A, anno 2007);
affida le figlie minori in via esclusiva alla ricorrente, con domiciliazione presso di sé, conferendole i poteri di compiere anche le scelte di maggiore rilevanza nell'interesse delle medesime, con l'obbligo di notiziare il padre in ordine a quelle di maggiore rilevanza da adottare nel superiore e prevalente interesse della prole;
ponea carico di in favore delle figlie minori, l'obbligo di mantenimento per la CP_1 somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna) da corrispondere alla ricorrente a mezzo bonifico o assegno entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
dispone l'esercizio del diritto di visita padre - figlie in modalità protetta, secondo la calendarizzazione che il Servizio Sociale territoriale delegato avrà cura di predisporre, nel rispetto del superiore interesse e benessere delle figlie, laddove ricorra la loro effettiva volontà di recuperare il rapporto con la figura genitoriale paterna.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mercato San Severino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.54, parte II, serie A, anno 2007 del
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 6.3.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire